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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/10/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 91000117/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 91000117 R.G. dell'anno 2010, vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , residenti a Parte_2 C.F._2
Sapri (SA) alla Via Vittorio Emanuele n. 36, rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'avv.
FERRANTE ANTONIO DOMENICO, presso il cui studio in Sapri (SA) alla Via G.B. Falcone n. 67, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI – CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(SA) alla Via Vittorio Emanuele n. 36 bis, rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDO VINCENZO, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Policastro Bussentino (SA) alla Via Nazionale n. 43, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA- ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Distanze legali tra proprietà – risarcimento danni ed altro.
All'udienza del 27.03.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 18.04.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi all'ormai soppresso Tribunale di Sala Consilina – sezione distaccata di
Sapri, accorpato a questo Tribunale in seguito alla riforma della geografia giudiziaria del 2012, CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ - Dichiarare legittima e fondata la presente domanda;
[...] per l'effetto: - condannare la convenuta a realizzare, su tutto il fronte della sua proprietà Controparte_1
1 che confina direttamente con quella degli attori, a Sue esclusive cure spese, ogni intervento sulla scala, i ballatoi ed ogni altra sporgenza, atto ad eliminare la violazione di distanze legali e la violazione della privacy degli attori medesimi;
- condannare la ad eliminare, sempre a proprie ed esclusiva Controparte_1 cure e spese, ogni opera realizzata sul muro di proprietà degli attori, illegittima per quanto specificato in premessa;
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni determinati dallo “stillicidio” ed infiltrazioni di acqua provenienti dalla Sua proprietà e dal sistema di annaffiamento, nonché per
l'illegittimo uso di altrui proprietà (muro, ecc.) sempre come specificato in premessa, la cui valutazione si determinerà in corso di causa o, in via gradata, ove non fosse possibile specificarla, anche con valutazione equitativa da parte dell'On.le Giudicante .- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Sostenevano gli attori di essere comproprietari dell'immobile sito in Sapri alla frazione Timpone, Via
Vittorio Emanuele n. 36 ter, nel N.C.E.U. di Sapri al foglio 5, particelle n. 253 e 254, adibito a loro abitazione e confinante in modo cd. “a schiera” con immobile di proprietà della convenuta . Controparte_1
Precisavano che l'immobile di quest'ultima era stato ultimato molto tempo dopo la realizzazione del loro immobile e che tale ultimazione era divenuta di grave pregiudizio e disagio per la loro proprietà su più fronti. In particolare, sia la scala di accesso, che ogni suo ballatoio e pertinenza erano stati realizzati non solo in violazione delle distanze legali tra fabbricati, ma anche con incuria nella manutenzione, al punto da permettere una “comoda” veduta sulla loro proprietà a tutto svantaggio della loro privacy, anche la mancanza di accorgimenti nella pulizia determinava un continuo “stillicidio” di acque piovane o di risulta direttamente nella loro proprietà.
Pure il sistema di irrigazione automatico installato dalla convenuta nella sua proprietà, con la sua continua immissione di acqua intaccava sistematicamente il loro muro di cinta.
Inoltre, la scala ed il ballatoio, così come posizionati, permettevano la costituzione di una servitù di veduta e di affaccio diretto sulla loro proprietà.
Aggiungevano che la convenuta, nell'estate del 2006, non solo realizzava una piattaforma in cemento senza rispettare le distanze legali dalla loro proprietà, ma interveniva anche sul muro di cinta realizzato dagli attori, costruendo un muro in aderenza, il tutto senza autorizzazione e, quindi, illegittimamente. Evidenziavano, al riguardo, che tale opera non poteva considerarsi “innesto nel muro del confine”, ai sensi dell'art. 876 c.c., sia in quanto il loro muro era di cinta, sia in quanto il diritto di “innesto nel muro del confine” soggiaceva al pagamento di una indennità mai versata dalla convenuta. Ciò valeva, altresì, nel caso di “comunione forzosa del muro”, anche se non sul confine, ai sensi dell'art. 875 c.c.
Rilevavano, infine, che durante l'ultima estate (l'atto di citazione reca la data del 01.12.2010) la convenuta impiantava sul muro di loro proprietà più prossimo all'ingresso alla loro abitazione, balaustre di legno dell'altezza di mt. 1 circa, tramite sostegni metallici che appoggiavano sul muro in questione, sul quale la convenuta non poteva vantare alcun diritto di comproprietà, né servitù, non avendo partecipato né economicamente né in altro modo alla realizzazione dello stesso, come si evinceva dalle lettere a firma del 2 precedente proprietario degli immobili siti in Sapri alla Via Vittorio Emanuele n. 36 ter, , Persona_1 che produceva.
Concludevano sostenendo che ogni opera di cui avevano lamentato in citazione la realizzazione da parte della convenuta, si rivelava illegittima nei loro confronti ed arrecava loro dei danni da determinare in corso di causa e se del caso, con valutazione equitativa da parte del Tribunale.
Si costituiva in giudizio la convenuta , che contestava le avverse deduzioni, eccependo Controparte_1 anzitutto che allorquando gli attori sostenevano che il loro immobile era stato terminato prima di quello della convenuta, omettevano di dire che entrambi i fabbricati oggetto di giudizio (l'uno di proprietà degli attori, l'altro della convenuta) costituivano, in origine, un unico corpo di fabbrica realizzato da
[...]
in forza di concessione edilizia n. 78/01 dell'11.04.2001 e successiva variante n. 101/2003, Per_1 prorogata con permesso di costruire n. 83/2004 del 03.03.2004. La concessione originaria prevedeva i due fabbricati in questione costituenti un unico corpo con quattro appartamenti uniti da un corpo di scale che consentivano l'accesso ai rispettivi piani superiori. Solo dopo la loro realizzazione, il fabbricato posto a monte veniva acquistato dagli attori che convenivano con il venditore, , di eliminare il Persona_1 corpo di scale posto al centro dei fabbricati, unitamente ai pianerottoli-ballatoi posti al 1° e al 2° piano, con possibilità di realizzare ognuno una propria scala all'estremità del fabbricato. Contemporaneamente, pattuivano la realizzazione di un pianerottolo che univa i due fabbricati, sul quale costruire in comune, come poi in effetti è stato costruito, un muro divisorio delle due proprietà alto circa 80 cm., altrimenti non si spiegherebbe nemmeno l'esistenza dei balconi delle rispettive proprietà posti ad una distanza di circa 50 cm. l'uno dall'altro. Ne discendeva l'infondatezza delle doglianze degli attori relative alla violazione delle distanze legali e di costituzione della servitù di veduta, peraltro, gli stessi attori realizzavano le scale al margine del proprio fabbricato.
Ribadiva che il muro alto circa 80 cm. era in comune e non di esclusiva proprietà degli attori, in quanto realizzato per metà nella proprietà di questi ultimi e per altra metà nella sua proprietà, e per lo stesso gli attori ricevevano metà del costo di realizzazione.
Inoltre, il muro di cinta realizzato dalla convenuta a chiusura della corte veniva realizzato nella proprietà esclusiva di quest'ultima, in aderenza a quello degli attori, per il quale non necessitava alcuna autorizzazione da parte di questi ultimi.
Le balaustre in legno venivano posizionate nella metà del muro comune, di esclusiva proprietà della convenuta a tutela di una maggiore privacy e, soprattutto, per impedire ai gatti degli attori di entrare nella sua proprietà, sicché, tutte le lamentele di controparte, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni, erano infondate.
Anzi, le uniche violazioni presenti erano ascrivibili agli attori, per cui proponeva domanda riconvenzionale posto che: a) gli attori piantavano nel giardino delle siepi di oleandro alte oltre due metri e mezzo ad una distanza di circa 10/15 cm. dal confine, in violazione delle distanze legali prescritte dalle leggi vigenti, 3 peraltro, i rami di tali siepi propendevano nella sua proprietà con conseguente caduta di foglie nel suo giardino, che la costringeva ad una maggiore spesa di giardinaggio per la pulizia;
b) lungo il muretto divisorio alto circa 80 cm. gli attori avevano posizionato una pianta ornamentale (bouganville) le cui foglie cadevano nella sua proprietà macchiandone il pavimento ed obbligandola a maggiore pulizia del cortile di accesso alla sua proprietà ed a sostenere ulteriori costi;
c) il cane degli attori con il suo continuo abbaiare, sia di giorno che di notte, comportava disturbo della pubblica e privata quiete, impedendole il normale riposo sia diurno che notturno, che le aveva causato notevoli danni psico-fisici, relativamente ai quali i sanitari le prescrivevano terapia farmacologica. Inoltre, il 15.05.2008, mentre scendeva in cantina il cane degli attori improvvisamente e inaspettatamente si avventava contro la rete di delimitazione delle rispettive proprietà, causandole forte spavento che le aveva fatto perdere l'equilibrio e fatto cadere, caduta che le aveva provocato un ematoma alla coscia destra ed escoriazioni cutanee, con prognosi di giorni 10 e terapia farmacologica;
d) come domanda convenzionale condizionata all'accoglimento della domanda degli attori sulle distanze legali, denunciava la violazione della distanza legale della scala realizzata da questi ultimi per l'accesso alla propria corte, della quale ne chiedeva l'eliminazione; e) come domanda condizionata all'accoglimento della domanda degli attori di eliminazione delle balaustre in legno poste sul muro comune, chiedeva di ordinare a questi ultimi la predisposizione, a loro esclusiva spesa, di misure di accorgimento per impedire ai gatti di loro proprietà di accedere alla sua proprietà.
Tanto esposto chiedeva: il rigetto di tutte le domande degli attori perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte. Poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale chiedeva: “A) Ordinare gli attori la rimozione delle siepi di oleandro posizionati dai coniugi a ridosso del confine con la corte di proprietà della IG.ra , in Controparte_2 CP_1 violazione delle distanze previste all'art. 892 c.c.; con condanna al pagamento della somma di €. 500,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per
i danni arrecati all'attrice in riconvenzionale per la pulizia del proprio fondo causata dalle foglie della predetta siepe, dal 27.07.2009, sino alla integrale eliminazione;
B) ordinare la recisione di tutti i rami delle piante e dei fiori poste nella proprietà dei coniugi , poste a confine con la proprietà Controparte_2 della , i cui rami versano nella proprietà di quest'ultima. In alternativa, autorizzare i convenuti, CP_1 previa quantificazione del costo, ad eseguire i lavori per l'eliminazione delle siepi in parola. In ogni caso, con condanna al pagamento della somma di €. 800,00; ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i danni arrecati all'attrice in riconvenzionale per la pulizia, ordinaria e straordinaria delle mattonelle, causate dalle foglie e dai fiori delle predette piante dal
27.07.2009, sino alla integrale eliminazione;
C) ordinare ai coniugi di adottare gli Controparte_2 opportuni accorgimenti affinché il cane di loro proprietà, con il suo continuo abbaiare, non continui a pregiudicare il riposo diurno e notturno della IG.ra , con condanna al risarcimento dei danni CP_1 arrecati alla stessa (per le lesioni fisiche e psichiche sino ad ora subite dalla e relative terapie CP_1 4 farmacologiche che ha dovuto osservare, come da referti medici allegati ed ai quali si rinvia) prudentemente quantificati nella somma di €. 10.000,00; ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa - anche a mezzo di C.T.U. medico-legale - o ritenuta di giustizia;
con riserva di richiedere, previa valutazione e quantificazione degli ulteriori danni futuri, successivi alla data della presente costituzione, in separato giudizio. D) Come domanda riconvenzionale condizionata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea sulle distanze legali riferita alle scale a relativi ballatoi, ordinare ai coniugi la eliminazione della scala che attualmente consente l'accesso Controparte_3 alla propria corte, in quanto posta ad una distanza non legale rispetto alla proprietà della . In CP_1 alternativa, autorizzare la , previa quantificazione del costo, da eseguire i lavori per la Controparte_1 eliminazione della scala in parola. E) Sempre quale domanda riconvenzionale condizionata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di eliminazione delle “balaustre di legno” poste sul muro in comune, nella parte in proprietà della , ordinare ai coniugi , a CP_1 Controparte_3 loro esclusiva cure e spese, la predisposizione di misure di accorgimento per impedire ai gatti di proprietà dei coniugi di entrare nella proprietà della IG.ra . Controparte_2 Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giustizia di giudizio, oltre accessori di legge”.
Alla prima udienza del 01.04.2011 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Gli attori nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c., contestavano le domande riconvenzionali chiedendone l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto. In particolare, eccepivano di non accettare il contraddittorio sulle stesse, in quanto non attinenti, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., al “thema decidendum”.
Nell'ulteriore corso del processo venivano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale degli attori e della convenuta, nonché la prova per testi, al cui esito veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Inoltre, nelle note scritte per l'udienza del 14.03.2022, come ribadito anche nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, la convenuta rinunciava alle domande riconvenzionali spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, “in quanto nel corso degli anni di mora del processo gli attori avevano gradualmente posto rimedio”.
Infine, all'udienza del 27.03.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 18.04.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e repliche.
Gli attori nella comparsa conclusionale chiedevano, in primis, la rimessione della causa sul ruolo al fine di chiamare a chiarimenti il CTU ovvero per la rinnovazione della CTU medesima, poiché non “soddisfacente ed esaustiva rispetto ai quesiti posti ed alle problematiche sollevate” e, in subordine, si riportavano alle conclusioni già rassegnate.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, evidenziato che la convenuta nelle note scritte per l'udienza del 27.03.2022 (quindi, già prima del conferimento dell'incarico al CTU) ha rinunciato a tutte le domande riconvenzionali spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e che tale rinuncia è stata ribadita anche nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.
Siffatta rinuncia comporta, indubitabilmente, il venir meno dell'interesse della convenuta alla prosecuzione del giudizio in relazione alle predette domande riconvenzionali e determina per tali domande la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, occorre precisare che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e non richiede formule sacramentali, potendo essere anche tacita. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Inoltre, la rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Pertanto, saranno esaminate le sole domande degli attori.
Preliminarmente, quanto alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo ai fine di chiamare a chiarimenti il CTU o di rinnovare la CTU, formulata dagli attori nella comparsa conclusionale e ribadita nelle memorie di replica, va sottolineato che l'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria e impedisce al giudice di pronunciarsi su richieste istruttorie o su questioni nuove prospettate, come nel caso di specie, per la prima volta con tale atto.
In ogni caso, le considerazioni e le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ing. , che questo Persona_2
Tribunale pienamente condivide e fa propri, sono chiare, precise ed esaustive, oltre che logiche ed esenti da vizi per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.
Nel merito la domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata. 6 Dall'istruttoria espletata risulta acclarato con certezza che entrambe le unità immobiliari oggetto di giudizio,
l'una di proprietà degli attori e e l'altra di proprietà della Parte_1 Parte_2 convenuta , ubicate in Sapri alla Via Vittorio Emanuele, costituivano, originariamente, un Controparte_1 unico corpo di fabbrica appartenente a , il quale alienava dapprima una parte del medesimo Persona_1 corpo di fabbrica agli attori e, successivamente, altra parte alla convenuta.
Depongono in tal senso non solo le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dagli stessi attori, ma, soprattutto, quelle rese dal teste . Testimone_1
Difatti, l'attore all'udienza del 17.05.2013, nel rispondere alla circostanza capitolata Parte_1 al n. 1 della memoria ex art. 183 co. 6, n. 2, di parte convenuta, dichiarava: “.. ho acquistato un immobile già accatastato e che all'epoca dell'acquisto (19/3/2004) era collegato mediante due ballatoi all'edificio posto al lato, di proprietà del signor ” e l'attrice interrogata alla stessa CP_4 Parte_2 udienza subito dopo il marito, sulla medesima circostanza dichiarava: “sul punto 1) Parte_1 mi riporto a quanto già detto da mio marito;
”.
Analogamente, il teste ing. , esaminato all'udienza dell'11.02.2015, teste particolarmente Testimone_1 qualificato in ragione della professione svolta, pienamente credibile e certo conoscitore dello stato dei luoghi in quanto direttore tecnico dei lavori relativi al fabbricato in questione dal 2002, incaricato, inizialmente, dal precedente unico proprietario , ha affermato che: “Sono stato direttore dei lavori del Persona_1 fabbricato per cui è causa dal 2002 circa. Ricevetti incarico da ADR Il fabbricato nasce come un Per_1 solo fabbricato su due corpi uniti. Conosco, altresì, entrambe le parti, attore e convenuto perché nel corso dell'esecuzione dei lavori intervenne un atto di compravendita con il quale ciascuno acquistò rispettivamente una delle due porzioni che comprendono il corpo di fabbrica nonché la porzione retrostante di giardino. A tale riguardo preciso, relativamente alla composizione di tale corpo di fabbrica che esso è costituito da due parti autonome che si sviluppano in verticale ciascuna per un totale di tre piani fuori terra più il tetto e sono collegate a livello del piano strada da un ballatoio, al quale da originario progetto era posta una scala per accedere al piano superiore. Successivamente al primo atto di vendita con cui si alienava unicamente una delle due porzioni il signor mi invitò a predisporre una variante che Per_1 prevedeva l'eliminazione della suddetta scala che venne sostituita da due scale autonome, uno per corpo di fabbrica. ADR: al posto della scala sul ballatoio insiste un muretto su cui è apposta una grata di media altezza con funzione divisoria. Preciso che la parte visibile del muro corrisponde ad un muro di sostegno a tutt'altezza presente nella sottostante porzione del piano seminterrato. ADR In ordine alla collocazione delle grate (balaustre) riconosco nelle foto n 1, 2 allegate alla memoria ex art. 183 II termine di parte convenuta che mi vengono mostrate, il posizionamento delle medesime. ADR In epoca successiva alla vendita anche della ulteriore porzione, intorno al 2006 circa, fui formalmente incaricato dalla signora
unitamente al geom. incaricato dai coniugi di predisporre l'esatta linea di CP_1 CP_5 Parte_1 confine per la divisione delle due proprietà. Successivamente, all'esito del rilievo, materializzammo la linea 7 di confine con picchetti e filo. Il mio incarico terminò qui e non ho provveduto alla realizzazione del muro.
ADR Preciso che in ordine alla scala esterna riferita alla proprietà , la stessa fu realizzata CP_1 interamente su incarico di questi ultimi nè poteva essere diversamente perché le due proprietà erano già distinte. ADR Preciso, altresì, che pur non avendo ricevuto un incarico formale dai coniugi , che Parte_1 già avevano acquistato ed abitavano l'altra metà, avendo ricoperto in precedenza l'incarico di direttore dei lavori anche per i medesimi, al momento di posizionare la scala in questione, ho sentito gli stessi in ordine all'opportuna collocazione della scala. ADR Preciso ulteriormente che, ancora in merito alla posizione ove collocare la scala di cui sopra, dopo aver predisposto il progetto per la venni CP_1 contattato dai coniugi , credo dal marito, per modificare il progetto di modo che la scala venisse Parte_1 arretrata così da allontanarla dal confine. A seguito di ciò parlai con la mia committente e variai il progetto.
ADR Riconosco il progetto a mia firma datato marzo 2005, nella tavola 1 mostratami”.
Tale situazione di fatto è stata confermata anche dal CTU, ing. , il quale nel descrivere Persona_2 lo stato delle unità immobiliari in questione confermava che: “I beni oggetto di causa afferiscono alle due proprietà immobiliari confinanti che si sviluppano su quattro livelli con accesso diretto da via Vittorio
Emanuele in Sapri e comprensive delle pertinenze e dei rispettivi giardini. Trattasi di due unità immobiliari distinte individuate rispettivamente al N.C.E.U. al Foglio 5, part. n. 253 sub 3 di proprietà per la quota di
1/2 ciascuno dei coniugi e, della particella 253 sub 2 Parte_1 Parte_2 al medesimo Foglio 5 di proprietà della sig.ra per la quota di 1/1 facenti parte di un Controparte_1 fabbricato in c.c.a. realizzato nei primi anni 2000. Lo stato di fatto degli immobili alla data delle operazioni peritali rispecchia solo in parte il progetto originario (cfr. Allegato n. 4) assentito. Infatti il progetto iniziale, pur prevedendo la realizzazione in elevazione dal piano terra di due volumetrie distanziate, era caratterizzato dalla presenza di alcuni spazi ed elementi strutturali comuni quali la condivisione di una rampa carrabile che consentiva l'accesso al piano seminterrato e un ballatoio di accesso pedonale al piano terra degli immobili e alla scala esterna a servizio dei rispettivi primi livelli. Tali spazi comuni di connettivo erano previsti nella zona centrale tra i due corpi di fabbrica;
essi avevano quali unici elementi di collegamento strutturale in elevazione il ballatoio di partenza della scala comune a servizio di entrambi i piani primi e la scala stessa. In corso d'opera viene richiesta dall'allora proprietario/costruttore una
Concessione Edilizia in Variante che sostanzialmente modifica il sistema di accessi agli immobili previsto originariamente eliminando la rampa carrabile e la scala di accesso comune che dal piano terra conduceva ai rispettivi piani primi e conserva il ballatoio centrale realizzando soltanto due accessi pedonali, del tutto indipendenti, dal piano strada. Il fabbricato nel suo impianto strutturale e architettonico principale viene realizzato tra l'aprile del 2001 e il mese di marzo del 2004. Le unità immobiliari subiranno, in virtù di tale
Variante prima e, di successivi titoli abilitativi intestanti ai subentrati nuovi proprietari poi, lievi incrementi volumetrici sia al Piano Terra, al Piano Primo e al Sottotetto e saranno realizzate le scale di collegamento ai piani, indipendenti e distinte, per le diverse proprietà. Il ballatoio al piano terra, posto tra i due corpi di 8 fabbrica previsto inizialmente per l'accesso alla scala, insieme al suo prolungamento sia lungo la proprietà
che , rappresenta ad oggi l'elemento di comunione tra le due Controparte_3 CP_1 volumetrie e di spiccato del muro di confine (h≈100cm) tra le due proprietà disposto in senso ortogonale alla Via Vittorio Emanuele per uno sviluppo di circa 13,00m (cfr. Allegato n.2). Per la proprietà
l'accesso pedonale al piano seminterrato e al giardino retrostante avviene Controparte_3 attraverso una scala in c.c.a. esterna costituita da due rampe in linea disposta in prossimità dell'ingresso principale sul fronte strada e in senso parallelo alla linea di confine delle due proprietà. Tale scala dalla piccola corte antistante l'immobile a piano terra conduce dunque, passando al di sotto del ballatoio, fino al livello seminterrato e dista dal muro di confine d=70cm (cfr. Allegato n.2). Il piano primo e il piano sottotetto sono invece serviti soltanto da scale interne al fabbricato. Nella proprietà l'accesso CP_1 al piano seminterrato, al giardino retrostante l'immobile, nonché al piano primo è invece possibile attraverso una scala esterna in c.c.a. ad “U” con pianerottoli costituita da quattro rampe e posta sulla parte posteriore rispetto al fronte strada del fabbricato (cfr. Allegato n.2). Il solo piano sottotetto è invece servito da una scala interna al fabbricato. Le scale esterne sono presenti negli elaborati progettuali di cui al Permesso di costruire n. 65/2005 del 29/04/2005 Pratica Ed. n. 26/05 per esecuzione “Adeguamento unità abitativa” e al successivo Permesso di costruire n. 183/2005 del 16/11/2005 Pratica Ed. n. 154/05 relativa alla richiesta di “Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 65/2005 del 29/04/2005”, entrambe intestate alla sig.ra . Nelle pagine successive se ne riportano degli stralci (cfr. CP_1
Allegato n.4). Sul muro di altezza h≈100cm (di lunghezza circa 13,00m) e sul tratto terminale di ringhiera in ferro (lunghezza circa 1,50m) che dividono le due proprietà al Piano terra sono presenti dei pannelli reticolati in legno di altezza variabile tra 1,10÷1,50m. I pannelli reticolati in legno sono sostenuti da elementi di supporto in acciaio fissati con tasselli sul paramento murario prospettante la proprietà convenuta e direttamente sulla ringhiera per il tratto più prossimo alla scala al servizio del piano inferiore
e superiore. Al piano seminterrato le proprietà sono divise per il tratto più a monte prossimo alla Via
Vittorio Emanuele da un muro in c.c.a. a tutta altezza di lunghezza complessiva pari L=6,20m e altezza
h=3,40m. Su tutto il confine delle particelle 253 sub 3 e 2 oggetto di causa per tutta l'estensione a valle del giardino in proprietà è presente un muretto basso (h≈50-60cm) in blocchi di Controparte_3 lapil cemento con disposta una rete metallica di recinzione di altezza h≈2,00m4. In proprietà CP_1 al piano seminterrato, precisamente dalla fine del muro in c.c.a., presente sul confine a tutta altezza e fino all'inizio della scala, è presente un'ulteriore parete realizzata in muratura di laterizio (L=5,00m –
h=2,00m, sp.≈10cm) e in aderenza al muretto posto sul confine con rete metallica di recinzione. La parete in muratura di laterizio in aderenza sostiene dei pannelli in policarbonato cellulare opachi disposti fino all'intradosso del rampante della scala. Verso valle e sempre nel giardino parallelamente alla linea di confine tra le particelle 253 sub 3 e 2 e in proprietà interamente , è presente un ulteriore CP_1 recinzione con paletti in ferro e rete metallica di altezza h≈2,00m posta ad una distanza di circa 20cm. In 9 pratica tra i due fondi in corrispondenza dei rispettivi giardini vi è una porzione di superficie larga circa
20 cm e di lunghezza pari all'estensione del confine non accessibile dalle parti e delimitata dalle due recinzioni su citate. Entrambe le recinzioni sono ricoperte totalmente da una pianta di edera le cui radici sono nel giardino di Parte convenuta e che in più punti oltrepassa il confine. All'interno di tale
“intercapedine” fra l'altro è presente un albero, oramai con chioma che supera i 5,00m di altezza, che arreca pregiudizio e di cui entrambe le Parti ne disconoscono la titolarità. Al piano terra, i corpi di fabbrica si prospettano ad una distanza pari a d1=3,60m (la distanza è intesa tra i tompagni esterni paralleli al confine). Ai livelli superiori al piano terra i rispettivi balconi, come da progetto originario si prospettano ad una distanza mutua pari a d2≈1,18m per il primo piano e d3≈1,18m per il piano di copertura. I balconi di Parte attrice si presentano con semplice ringhiera in ferro a tutti i livelli;
il terrazzo dell'ultimo livello presenta dei parapetti in muratura nella parte bassa ad altezza variabile con ringhiera in ferro nella parte sommitale. Infine, sempre sul terrazzo dell'ultimo livello sul prospetto sud-ovest, vi è un pergolato in legno
a copertura parziale della superfice scoperta. I balconi di Parte convenuta si presentano con parapetto in muratura a tutti i livelli;
per quelli prospettanti il fabbricato degli attori sono presenti sempre elementi di sostegno in acciaio con disposte pareti verdi artificiali ornamentali e frangivista. Il terrazzo dell'ultimo livello sul prospetto sud-ovest risulta chiuso completamente con delle superfici vetrate sui parapetti perimetrali e con tetto in legno e manto in tegole in prosecuzione al volume di sottotetto di cui alla pratica di Variante n.154/05” (cfr. pag. da 10 a 24 dell'elaborato peritale).
Orbene, alla luce di tale situazione di fatto, dettagliatamente descritta dal CTU, le domande degli attori non possono trovare accoglimento.
In particolare, per quanto riguarda le distanze legali, va precisato che ai sensi dell'art. 873 c.c.: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Presupposti, quindi, dell'applicabilità di tale norma è che le costruzioni siano realizzate “su fondi finitimi”
e che non siano “unite o aderenti”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, come condivisibilmente sostenuto anche dal CTU (cfr. pag. 27 consulenza), la suddetta disposizione non può trovare applicazione in quanto il citato art. 873 c.c., invocato dagli attori, non opera in materia di costruzioni su fondi non finitimi e di unità immobiliari “unite o aderenti”, ovvero facenti parte del medesimo corpo di fabbricato.
Al riguardo appare il caso di ricordare che all'esito dell'espletata istruttoria è emerso, indubitabilmente, che ab origine i fondi su cui il fabbricato in questione è stato realizzato appartenevano al medesimo proprietario,
, il quale vi edificava un unico corpo di fabbricato che prevedeva “due volumetrie Persona_1 distanziate … caratterizzato dalla presenza di alcuni spazi ed elementi strutturali comuni” (cfr. pag. 10
CTU), è emerso, altresì, che tale corpo di fabbrica è stato “realizzato a cavallo dei fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario” e che non si trattava di costruzioni distinte (cfr. pag. 27 relazione). 10 Sicché, al momento in cui la costruzione è stata realizzata i fondi su cui la stessa sorgeva, in quanto appartenenti al medesimo proprietario, costituivano un fondo unico e, quindi, non si era certo in presenza di
“fondi finitimi”.
In corso di costruzione si modificava l'accesso di entrambe le unità immobiliari in questione, in particolare, il ballatoio centrale al piano terra fu realizzato dopo il rilascio all'allora proprietario/costruttore
[...]
, della Concessione Edilizia in Variante n. 103/2003 del 18.04.2003 “che sostanzialmente Per_1 modificava il sistema di accessi agli immobili previsto originariamente in progetto eliminando la rampa carrabile e la scala di accesso comune che dal piano terra conduceva ai rispettivi piani primi. Si realizzarono così soltanto due accessi pedonali, del tutto indipendenti, dal piano strada (cfr. pag. 25 CTU).
Solo in seguito, il 19.03.2004, lienava parte di tale fabbricato e del relativo fondo sul quale la stessa Per_1 parte insisteva agli attori, così frazionando e dividendo in due il fabbricato. Meno di un anno dopo, il
05.02.2005, sempre e alienava la restante parte alla convenuta (cfr. pag. 25-26 relazione). Per_1
Tuttavia, come condivisibilmente affermato dal CTU (cfr. pag. 27 ss. relazione) tale frazionamento “del fabbricato in due distinte porzioni intestate a proprietà esclusive diverse non sancisce però la divisione strutturale delle due unità immobiliari;
esse restano appartenenti allo stesso fabbricato in quanto comunque unite a livello del ballatoio di piano terra sulla cui linea di confine fu realizzato il muro in c.c.a. al piano seminterrato a tutta altezza (che funge anche da appoggio intermedio per il primo tratto in c.c.a. del ballatoio), e quello di delimitazione di altezza h≈100cm al piano terra. La porzione di ballatoio afferente alle singole proprietà può di per sé essere inquadrata come costruzione “in aderenza” in quanto dotata di un'autonomia strutturale e funzionale. Il concetto di unicità del fabbricato è chiaramente espresso e ripreso in tutti i titoli abilitativi rilasciati dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sapri partendo dai primi rilasciati all'originario proprietario ove si fa sempre riferimento esplicito alla “…Costruzione di un fabbricato” e fino ai successivi Permessi di Costruire rilasciati ai nuovi proprietari (le attuali Parti in causa), dove si fa sempre riferimento ai Titoli originari e ad interventi successivi assentiti su “…proprietà di porzioni di fabbricato…” o di “…una unità abitativa nel fabbricato di cui è comproprietaria…”.
Precisava, inoltre, il CTU (cfr. pag. 28 relazione) che: “La distanza delle pareti delle porzioni di fabbricato che si fronteggiano è pari a 3,60 m;
tale distanza è legittimata per quanto su riportato dall'unicità del fabbricato” e che “Il corpo scala dei convenuti, realizzato in seguito rispetto al corpo di fabbrica originario, si configura come costruzione in aderenza per addizione ad opera esistente, essendo per l'appunto il ballatoio elemento strutturale unico e di unione preesistente di larghezza circa 1,80m per parte che sancisce
l'aderenza dei volumi in elevazione (oltre che l'unicità del fabbricato in questo caso). A maggior ragione, visto anche il distacco dal confine (d=70cm), la scala degli attori in continuità strutturale con il ballatoio comune, risulta legittima”.
Infine, concludeva sostenendo che “Alla luce di ciò non vi sono arretramenti da farsi per nessuna delle due
Parti in causa”. 11 Tali considerazioni e conclusioni sono ampiamente condivisibili, per cui le domande di parte attrice di arretramento per violazione delle distanze legali vanno rigettate.
Quanto alle domande degli attori fondate sul rispetto delle distanze per “violazione della privacy”, ovvero per l'apertura delle vedute, occorre precisare l'art. 905 c.c., a tutela della libertà e riservatezza del vicino, prevede per le vedute dirette e per la costruzione di “balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino”, la distanza di m. 1,50 tra questo fondo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute o la linea esteriore di dette opere, mentre l'art. 906
c.c., per le vedute laterali o oblique, prevede, in quanto meno invadenti di quelle dirette, la minore distanza di cm. 75, da misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Secondo quanto più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, mentre nel caso delle distanze tra costruzioni è applicabile il principio della prevenzione - in base al quale il proprietario del fondo che costruisce per primo può ubicare la costruzione rispetto al confine nel modo ritenuto più opportuno - tale criterio (della prevenzione) non è utilizzabile nell'ipotesi prevista dall'art. 905 c.c. che disciplina la distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi, dovendo comunque il proprietario che costruisce per primo tenere le vedute dirette a distanza non minore di un metro e mezzo dal confine, anche del vicino fondo che sia inedificato.
La giurisprudenza della S.C. (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 15070/2018) ha da sempre operato una netta distinzione tra normativa sulle distanze e normativa sulle vedute, evidenziando come l'art. 905 c.c. - che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati - non abbia correlazione alcuna con l'art. 873 c.c., il quale è diretto a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati e consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi collettivi. In conseguenza, non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art. 905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute nei regolamenti locali (deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo di tale norma di un rinvio – che è, invece, contemplato nell'art. 873 c.c. – a tali regolamenti).
Orbene, nel caso di specie, il CTU ha accertato che i balconi di entrambe le unità immobiliari in questione, ovvero quella degli attori e quella della convenuta, sono tra di loro “prospettanti” e posti “ad una distanza mutua d2=d3 ≈ 1,18m.” (cfr. pag. 29 elaborato), ovvero ad una distanza inferiore a quella legale.
Nondimeno, va precisato che dalla compiuta istruttoria e, soprattutto dalla CTU, è emerso che tale violazione preesisteva alla data di acquisto di entrambe le unità abitative in questione. Infatti, al momento della realizzazione dei balconi e delle altre vedute i due fondi su cui si è costruito il fabbricato appartenevano ad un unico proprietario ) e proprio tale circostanza ha permesso di realizzare i balconi e il Persona_1 ballatoio a piano terra tra di loro prospettanti e di porli ad una distanza inferiore a quella legale, costituendo, così, come accertato dal CTU: “una reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti lungo il 12 ballatoio a piano terra oltre che dai balconi che si fronteggiano a piano primo e copertura a distanza inferiore di 1,50 m dal confine (circa 60cm).” (cfr. pag. 29 relazione).
Si ribadisce, pertanto, che la possibilità di esercitare la veduta dalle aperture, dai balconi e dal ballatoio sito al piano terra dell'immobile della convenuta verso l'immobile degli attori (al pari della possibilità per gli attori di esercitare il diritto di veduta dalle aperture, dai balconi e dal ballatoio posto al piano terra del loro immobile verso quello della convenuta) “deriva dallo stato dei luoghi del fabbricato preesistente alla data di acquisto di entrambi gli immobili” (cfr. pag. 30 CTU) e, perciò, nessuna violazione delle distanze può ravvisarsi nel caso di specie.
Diverse considerazioni vanno, invece, svolte in relazione al corpo scala. Infatti, quanto a quest'ultimo il
CTU ha, viceversa, accertato che è stato “realizzato successivamente all'acquisto dai convenuti in uno ai parapetti, dal piano seminterrato al piano primo”.
Inoltre, il CTU ha precisato che tale corpo scala è stato “costruito lungo la linea di confine dei balconi e ballatoio su menzionati, in relazione al tipo di veduta (diretta) il regime delle distanze legali prevede una distanza dal confine non minore di 1,50m. La scala così come si presenta all'atto dei sopralluoghi è strutturalmente aperta lateralmente e con ringhiere metalliche di protezione. Le siepi artificiali frangivista apposte sul perimetro dal piano terra al piano primo e con le chiusure opache al piano seminterrato, possono ritenersi elementi sufficienti a garantire il rispetto della privacy”.
Ne discende che la convenuta ha realizzato la scala ed i parapetti dal piano seminterrato al primo piano, lungo la linea di confine con la proprietà ed essendo la stessa strutturalmente aperta lateralmente e con ringhiere metalliche di protezione, consente, indubitabilmente, il “prospicere e l'inspicere in alienum” e, cioè, l'affacciarsi e il guardare sul fondo altrui.
Tanto determina la violazione della distanza legale, di m. 1,50, prevista dall'art. 905 c.c.
Tuttavia, concordemente con quanto sostenuto dal CTU, ritiene questo Tribunale che le siepi artificiali frangivista apposte sempre dalla convenuta sul perimetro dal piano terra al piano primo e le chiusure opache al piano seminterrato, possono ritenersi elementi ed accorgimenti utili ad escludere il “prospicere e
l'inspicere in alienum” e ad eliminare la violazione denunciata.
Al riguardo occorre sottolineare come la S.C. ha più volte statuito che: “L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione….” (cfr. Cass. Civ. 08.01.2024 n. 438), ed ancora: “L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso 13 l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione” (Cass. Civ. 23.10.2020 n. 23184) e, infine: “Il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il “prospicere” e l'“inspicere in alienum”, opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art.
9 del d.m. n. 1444 del 1968” (Cass. Civ. sez. 2, 19.02.2019 n. 4834).
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
Quanto alle altre doglienze degli attori, relative al a) “continuo stillicidio di acque piovane o di risulta direttamente sulla” loro proprietà; b) alla presenza di “un sistema di irrigazione automatico il quale …. intacca sistematicamente il muro di cinta” sempre di loro proprietà; c) alla costruzione da parte della convenuta di “un muro in aderenza a quello di cinta già” di loro proprietà, nonché d) al posizionamento di
“balaustre di legno di altezza di circa mt.1, tramite sostegni metallici, che appoggiano” sul loro muro prossimo all'ingresso della loro abitazione, il CTU ha accertato (cfr. pag. da 32 a 37 relazione) che:
“In merito al punto a) …, premesso che il corpo scala è in una posizione arretrata rispetto ai corpi di fabbrica, esso risulta parzialmente coperto dagli sbalzi laterali del piano di copertura e da una struttura leggera in carpenteria metallica con lastre di policarbonato cellulare sia sul lato esterno che in copertura
(rampante dal piano terra al primo pianerottolo). È presente perimetralmente alla copertura leggera un sistema di canali e pluviali per la raccolta e l'allontanamento dell'acqua insistente sulle falde la cui efficienza andrà comunque verificata (eventuale presenza di occlusioni, distacchi e/o fori, ecc. riscontrabile durante eventi piovosi) (cfr. Allegato n.2).
Il gocciolamento è da attribuire certamente alla posizione del limite esterno della scala in c.c.a. ad “U” sulla linea di confine che comporta inevitabilmente anche all'acqua piovana che insiste sui rampanti e sui pianerottoli (pur coperti e parzialmente chiusi perimetralmente), che possa defluire, verso l'esterno e quindi verso la proprietà degli attori, anche favorita dall'azione del vento. La pavimentazione in cotto dei gradini
e dei pianerottoli tra l'altro non presentano idoneo gocciolatoio. A conferma di ciò si segnala solo sul marcapiano del pianerottolo prospettante il giardino l'integrazione di un'ulteriore elemento decorativo perimetrale (cornice bianca).
Il ripetersi e la frequenza dell'evento è provata dalla presenza sui bordi del tratto di ballatoio prossimo alla scala, del primo rampante che sale dal piano terra e del successivo pianerottolo, dei numerosi segni lasciati dallo scorrere di rivoli d'acqua (cfr. Allegato n.2)…….”
14 “Con riferimento al punto b) alla data dei sopralluoghi non si è rinvenuto alcun impianto di irrigazione presente nella proprietà . Tra l'altro Parte convenuta dichiarava che l'impianto in questione CP_1
è stato rimosso già da alcuni anni.
Riguardo il punto c), come già argomentato in risposta al quesito 1), si rappresenta che su tutto il confine delle particelle 253 sub 3 e 2 oggetto di causa per tutta l'estensione a valle del giardino in proprietà
è presente un muretto basso (h≈50-60cm) in blocchi di lapil cemento con Controparte_3 disposta una rete metallica di recinzione di altezza h≈2,00m.
In proprietà al piano seminterrato, precisamente dalla fine del muro in c.c.a. presente sul CP_1 confine a tutta altezza e fino all'inizio della scala è presente un'ulteriore parete realizzata in muratura di laterizio (L=5,00m – h=2,00m, sp.≈10cm) e in aderenza al muretto posto sul confine con rete metallica di recinzione. La parete in muratura di laterizio in aderenza sostiene dei pannelli in policarbonato cellulare opachi disposti fino all'intradosso del rampante della scala…...
Entrambe le opere sono nelle rispettive proprietà, come hanno avuto modo di chiarire le Parti in sede di sopralluogo, seppur per un tratto, quello in muratura di laterizio, sono in aderenza. Questo tratto di muro realizzato successivamente (nel 2012) a quello realizzato dagli attori (nel 2006), non si poggia o incastra all'esistente e si presenta strutturalmente indipendente e pertanto a parere dello scrivente CTU legittimo.
In merito al punto d), si relaziona che alla data dei sopralluoghi sul muro di altezza h≈100cm che divide le due proprietà al piano terra, costruito sulla linea di confine, sono presenti dei pannelli reticolati in legno di altezza tra 1,10÷1,50m per l'intero sviluppo del parapetto in muratura (L≈13,90m) che va dal cancello pedonale di ingresso all'inizio della scala a servizio del piano inferiore e superiore con un tratto terminale di 1,50m in ringhiera di ferro;
i pannelli reticolati in legno sono sostenuti da elementi di supporto in acciaio fissati con tasselli (eventualmente amovibili) sul paramento murario prospettante la proprietà convenuta.
La loro linea d'asse è interna alla metà del muro in proprietà ”. CP_1
Orbene, quanto alla domanda degli attori di risarcimento dei danni determinati dallo stillicidio ed infiltrazioni di acqua provenienti dalla proprietà della convenuta, dalla CTU è emerso che dalla parte esterna della scala ad “U” della convenuta, effettivamente, si propagano e defluiscono verso la proprietà degli attori gocciolamenti di acqua piovana.
Al riguardo occorre precisare che gli attori non chiedono l'eliminazione dello stillicidio (motivo per cui sono del tutto inconferenti, seppur richieste nel quesito, le soluzioni prospettate al riguardo dall'ausiliare), bensì, chiedono il solo risarcimento dei danni provocati dallo stesso.
In relazione a tale richiesta va, preliminarmente, precisato che nell'ambito della responsabilità da illecito extracontrattuale l'attore che pretenda il risarcimento del pregiudizio subito non può limitarsi a dedurre il fatto illecito, ma ha pur sempre l'onere di dimostrare, oltre che l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta colposa della controparte ed il danno di cui si chiede il risarcimento, anche l'esistenza di un danno risarcibile e l'entità stessa del danno. 15 Nel caso di specie gi attori non hanno assolto all'onere di fornire la prova della sussistenza del danno, né in verità hanno allegato o altrimenti indicato il danno che avrebbero subito, il che impedisce anche la liquidazione dello stesso in via equitativa.
Infatti, a tale ultimo proposito va precisato che la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. è fondata sull'equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”, intesa cioè giustizia del caso singolo, quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, bensì quale principio che completa la norma giuridica, sicché esso può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o detto danno debba ritenersi in re ipsa all'evento in quanto discendente in via diretta e immediata dalla situazione illegittima (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17.11.2020).
La liquidazione equitativa, pertanto, consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13515 del 29.04.2022).
Essa presuppone, in definitiva, l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto;
la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito e pure in grado di appello (Cass. Civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 2831 del
05.02.2021).
In relazione, poi, alla lamentela inerente alle infiltrazioni nel muro di cinta degli attori provocate dal sistema di irrigazione e/o di annaffiamento, va evidenziato che dalla CTU è emerso che al momento dei sopralluoghi,
l'ausiliare non rinveniva alcun sistema di irrigazione ed apprendeva che il medesimo era stato rimosso da alcuni anni (cfr. pag. 34 relazione).
Pertanto, anche le domande degli attori di risarcimento dei danni da stillicidio, da infiltrazioni e da sistema di annaffiamento vanno rigettate.
Per quanto riguarda, ancora, l'ulteriore domanda degli attori di eliminazione di ogni opera realizzata sul loro muro di cinta, va rilevato che il CTU ha accertato che la convenuta ha realizzato al piano seminterrato e in aderenza ad una parte del muretto di cinta degli attori, una parete in muratura di laterizio che sostiene dei pannelli in policarbonato cellulare opachi e che entrambe le opere, ovvero il muretto di cinta degli attori e la parete in muratura della convenuta, sono stati realizzati ed insistono nelle rispettive proprietà (cfr. pag.
35-36 relazione).
Inoltre, sempre il CTU ha accertato, altresì, che il muro della convenuta è stato costruito successivamente a quello edificato dagli attori e, soprattutto, che lo stesso è stato realizzato in aderenza a quello degli attori e
“non si poggia o incastra all'esistente e si presenta strutturalmente indipendente e pertanto a parere dello scrivente CTU legittimo” (cfr. pag. 36 relazione). 16 Orbene, a proposito di tale muro, va anzitutto precisato che, così come sostenuto dagli attori, lo stesso non
è soggetto né alla disciplina di cui agli artt. 874 e 875 c.c., che regolano, rispettivamente, la “comunione forzosa del muro sul confine” e “la comunione forzosa del muro che non è sul confine” e che consentono al proprietario del fondo contiguo al muro altrui di chiederne, previo pagamento della metà del valore del muro e della metà del valore del suolo, la comunione, trattandosi di un muro del tutto nuovo costruito in aderenza a quello preesistente degli attori, né alla disciplina di cui all'art. 876 c.c., che regola l'“innesto nel muro sul confine” e che consente al vicino, previo pagamento di una indennità, di servirsi del muro esistente sul confine per innestarvi un capo del proprio muro, trattandosi di muro strutturalmente indipendente che non si poggia, non si incastra e non si innesta in quello preesistente di proprietà degli attori.
Tanto precisato, nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 877 c.c. che regola le “costruzioni in aderenza”, dal momento che la convenuta, come accertato dal CTU, ha realizzato il muro in questione sul confine della sua proprietà, in aderenza e in modo del tutto autonomo strutturalmente rispetto a quello preesistente di proprietà degli attori.
Infatti, l'art. 877 c.c. dispone che: “Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”.
Ne discende, quindi, che il proprietario ha il diritto di costruire in aderenza al muro sul confine che il vicino, edificando per primo, abbia realizzato, perciò, senza rispettare la distanza imposta dall'art. 873 c.c., di mt.1,50 dal confine e senza il pagamento di alcuna indennità, in quanto non prevista dal citato art. 877 c.c.
In altri termini, costituisce esercizio legittimo dei poteri inerenti al diritto di proprietà, che altrimenti verrebbe limitato dall'opera edificata dal vicino, costruire in aderenza al muro di cinta posto sul confine della proprietà limitrofa, senza peraltro l'obbligo di renderlo comune, che non è previsto dalla norma citata.
Pertanto è del tutto legittimo il muro in muratura di laterizio realizzato dalla convenuta in aderenza al muro di cinta degli attori.
Infine, in merito alle “balaustre” (descritti dal CTU come pannelli reticolati in legno di altezza tra 1.10 e
1,50m per l'intero sviluppo del parapetto in muratura che va dal cancello pedonale di ingresso alla scala) realizzate dalla convenuta sul muro di confine che divide le due proprietà al piano terra, il CTU ha accertato che “la loro linea d'asse è interna alla metà del muro in proprietà ” (cfr. pag. 36 relazione). CP_1
Al riguardo gli attori lamentano l'illegittimità delle balaustre, poiché la convenuta non può vantare alcun diritto di proprietà né di servitù sul muro di confine, non avendo partecipato la stessa alla sua realizzazione.
Tale circostanza trova conferma nella lettera del 07.01.2008 (cfr. all. n. 4 fascicolo di parte attrice) a firma di , precedente proprietario di entrambi i fabbricati e dante causa degli attori prima e della Persona_1 convenuta poi, indirizzata all'avv. Ferrante, procuratore degli attori, avente ad oggetto: “Infissione di grate su muro di separazione tra i corpi di fabbrica di proprietà dei coniugi Parte_3
” e nella quale il citato dava atto di “aver consegnato ai coniugi di cui all'oggetto un
[...] Per_1 assegno di EU. 3.400,00 (tremilaquattrocento) della B.N.L. in data 30.06.2006 a mia firma intestato alla 17 ditta esecutrice del muro di separazione che risulta regolarmente incassato dall'impresa medesima. Tale importo, rappresentò per lo scrivente un imprevisto contributo alle spese sostenute per la realizzazione del muro di cui trattasi pari alla metà dell'importo fatturato dalla ditta esecutrice, spesa che avrebbe dovuto sostenere la .”. Anche nella nota del 09.08.2010 (cfr. all. n. 6 fascicolo di parte attrice) Parte_4 indirizzata sempre all'avv. Ferrante, il confermava il contenuto della nota del 07.01.2008 e, in Per_1 aggiunta, ribadiva di non aver mai autorizzato la , né verbalmente né per iscritto, ad eseguire alcun CP_1 lavoro sulla comproprietà.
Alla luce di ciò, deve escludersi che gli attori siano proprietari esclusivi del muro divisorio sopra indicato.
Inoltre, anche se non risulta provato (e in realtà nemmeno dedotto) che la convenuta abbia rimborsato al quanto da questi pagato per la costruzione del muro, ovvero l'importo pari alla metà delle spese Per_1 sostenute per edificarlo, nel caso in esame deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 880 c.c., che sancisce la “presunzione di comunione del muro divisorio”, posto che a norma dell'art. 934 c.c. (che individua l'accessione quale uno dei modi di acquisto della proprietà), non basterebbe nemmeno il fatto della costruzione del muro da parte di uno dei due confinanti per attribuirgliene la proprietà. Infatti, in applicazione del diritto di accessione sancito da tale ultimo articolo, la costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.
Tale presunzione di comunione, potrebbe cadere soltanto di fronte alla prova dell'acquisto della proprietà esclusiva, che potrebbe essere tanto un modo di acquisto a titolo originario quanto a titolo derivativo.
Prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Si ribadisce che nemmeno la prova di avere costruito il muro interamente a proprie spese può essere sufficiente a stabilire la proprietà esclusiva del muro perché la costruzione, accedendo al suolo, diventa, ai sensi dell'art. 934 c.c., proprietà del proprietario del suolo, suolo che nella fattispecie in esame appartiene, in maniera incontestata, per metà agli attori e per l'altra metà alla convenuta.
Ne discende che il muro divisorio in questione appartiene, in regime di comunione pro indiviso, agli attori ed alla convenuta, ciascuno dei quali nella sua qualità di comproprietario ha, ai sensi dell'art. 885 c.c., la facoltà, non soggetta ad indennità, di alzare il muro comune, salvo in ogni caso il rispetto del divieto degli atti emulativi.
Infatti, l'art. 885 c.c. stabilisce che: “Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo 874”.
Tanto si è verificato nella fattispecie in esame, nella quale la convenuta, quale comproprietaria del muro, in virtù di accessione, ha alzato lo stesso apponendosi le “balaustre” in questione.
Ne consegue l'infondatezza anche di tale doglianza.
Alla cuce di tutto quanto fin qui esposto le domande degli attori vanno rigettate.
Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca. 18 Al riguardo si rammenta che la convenuta ha rinunciato alle plurime domande riconvenzionali e che la rinuncia alla domanda impone, comunque, la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Analogamente, anche le spese della CTU, liquidate come da separato decreto emesso in data odierna, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 Parte_2
, ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede:
a) rigetta le domande proposte dagli attori e nei confronti della Parte_1 Parte_2 convenuta : Controparte_1
b) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta nei confronti degli attori;
Controparte_1
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
d) pone definitivamente a carico degli attori e della convenuta nella misura del 50% per ciascuna parte le spese di CTU liquidate come da separato decreto emesso in data odierna.
Così deciso in Lagonegro il 02.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 91000117 R.G. dell'anno 2010, vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , residenti a Parte_2 C.F._2
Sapri (SA) alla Via Vittorio Emanuele n. 36, rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'avv.
FERRANTE ANTONIO DOMENICO, presso il cui studio in Sapri (SA) alla Via G.B. Falcone n. 67, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI – CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(SA) alla Via Vittorio Emanuele n. 36 bis, rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDO VINCENZO, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Policastro Bussentino (SA) alla Via Nazionale n. 43, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA- ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Distanze legali tra proprietà – risarcimento danni ed altro.
All'udienza del 27.03.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 18.04.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi all'ormai soppresso Tribunale di Sala Consilina – sezione distaccata di
Sapri, accorpato a questo Tribunale in seguito alla riforma della geografia giudiziaria del 2012, CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ - Dichiarare legittima e fondata la presente domanda;
[...] per l'effetto: - condannare la convenuta a realizzare, su tutto il fronte della sua proprietà Controparte_1
1 che confina direttamente con quella degli attori, a Sue esclusive cure spese, ogni intervento sulla scala, i ballatoi ed ogni altra sporgenza, atto ad eliminare la violazione di distanze legali e la violazione della privacy degli attori medesimi;
- condannare la ad eliminare, sempre a proprie ed esclusiva Controparte_1 cure e spese, ogni opera realizzata sul muro di proprietà degli attori, illegittima per quanto specificato in premessa;
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni determinati dallo “stillicidio” ed infiltrazioni di acqua provenienti dalla Sua proprietà e dal sistema di annaffiamento, nonché per
l'illegittimo uso di altrui proprietà (muro, ecc.) sempre come specificato in premessa, la cui valutazione si determinerà in corso di causa o, in via gradata, ove non fosse possibile specificarla, anche con valutazione equitativa da parte dell'On.le Giudicante .- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Sostenevano gli attori di essere comproprietari dell'immobile sito in Sapri alla frazione Timpone, Via
Vittorio Emanuele n. 36 ter, nel N.C.E.U. di Sapri al foglio 5, particelle n. 253 e 254, adibito a loro abitazione e confinante in modo cd. “a schiera” con immobile di proprietà della convenuta . Controparte_1
Precisavano che l'immobile di quest'ultima era stato ultimato molto tempo dopo la realizzazione del loro immobile e che tale ultimazione era divenuta di grave pregiudizio e disagio per la loro proprietà su più fronti. In particolare, sia la scala di accesso, che ogni suo ballatoio e pertinenza erano stati realizzati non solo in violazione delle distanze legali tra fabbricati, ma anche con incuria nella manutenzione, al punto da permettere una “comoda” veduta sulla loro proprietà a tutto svantaggio della loro privacy, anche la mancanza di accorgimenti nella pulizia determinava un continuo “stillicidio” di acque piovane o di risulta direttamente nella loro proprietà.
Pure il sistema di irrigazione automatico installato dalla convenuta nella sua proprietà, con la sua continua immissione di acqua intaccava sistematicamente il loro muro di cinta.
Inoltre, la scala ed il ballatoio, così come posizionati, permettevano la costituzione di una servitù di veduta e di affaccio diretto sulla loro proprietà.
Aggiungevano che la convenuta, nell'estate del 2006, non solo realizzava una piattaforma in cemento senza rispettare le distanze legali dalla loro proprietà, ma interveniva anche sul muro di cinta realizzato dagli attori, costruendo un muro in aderenza, il tutto senza autorizzazione e, quindi, illegittimamente. Evidenziavano, al riguardo, che tale opera non poteva considerarsi “innesto nel muro del confine”, ai sensi dell'art. 876 c.c., sia in quanto il loro muro era di cinta, sia in quanto il diritto di “innesto nel muro del confine” soggiaceva al pagamento di una indennità mai versata dalla convenuta. Ciò valeva, altresì, nel caso di “comunione forzosa del muro”, anche se non sul confine, ai sensi dell'art. 875 c.c.
Rilevavano, infine, che durante l'ultima estate (l'atto di citazione reca la data del 01.12.2010) la convenuta impiantava sul muro di loro proprietà più prossimo all'ingresso alla loro abitazione, balaustre di legno dell'altezza di mt. 1 circa, tramite sostegni metallici che appoggiavano sul muro in questione, sul quale la convenuta non poteva vantare alcun diritto di comproprietà, né servitù, non avendo partecipato né economicamente né in altro modo alla realizzazione dello stesso, come si evinceva dalle lettere a firma del 2 precedente proprietario degli immobili siti in Sapri alla Via Vittorio Emanuele n. 36 ter, , Persona_1 che produceva.
Concludevano sostenendo che ogni opera di cui avevano lamentato in citazione la realizzazione da parte della convenuta, si rivelava illegittima nei loro confronti ed arrecava loro dei danni da determinare in corso di causa e se del caso, con valutazione equitativa da parte del Tribunale.
Si costituiva in giudizio la convenuta , che contestava le avverse deduzioni, eccependo Controparte_1 anzitutto che allorquando gli attori sostenevano che il loro immobile era stato terminato prima di quello della convenuta, omettevano di dire che entrambi i fabbricati oggetto di giudizio (l'uno di proprietà degli attori, l'altro della convenuta) costituivano, in origine, un unico corpo di fabbrica realizzato da
[...]
in forza di concessione edilizia n. 78/01 dell'11.04.2001 e successiva variante n. 101/2003, Per_1 prorogata con permesso di costruire n. 83/2004 del 03.03.2004. La concessione originaria prevedeva i due fabbricati in questione costituenti un unico corpo con quattro appartamenti uniti da un corpo di scale che consentivano l'accesso ai rispettivi piani superiori. Solo dopo la loro realizzazione, il fabbricato posto a monte veniva acquistato dagli attori che convenivano con il venditore, , di eliminare il Persona_1 corpo di scale posto al centro dei fabbricati, unitamente ai pianerottoli-ballatoi posti al 1° e al 2° piano, con possibilità di realizzare ognuno una propria scala all'estremità del fabbricato. Contemporaneamente, pattuivano la realizzazione di un pianerottolo che univa i due fabbricati, sul quale costruire in comune, come poi in effetti è stato costruito, un muro divisorio delle due proprietà alto circa 80 cm., altrimenti non si spiegherebbe nemmeno l'esistenza dei balconi delle rispettive proprietà posti ad una distanza di circa 50 cm. l'uno dall'altro. Ne discendeva l'infondatezza delle doglianze degli attori relative alla violazione delle distanze legali e di costituzione della servitù di veduta, peraltro, gli stessi attori realizzavano le scale al margine del proprio fabbricato.
Ribadiva che il muro alto circa 80 cm. era in comune e non di esclusiva proprietà degli attori, in quanto realizzato per metà nella proprietà di questi ultimi e per altra metà nella sua proprietà, e per lo stesso gli attori ricevevano metà del costo di realizzazione.
Inoltre, il muro di cinta realizzato dalla convenuta a chiusura della corte veniva realizzato nella proprietà esclusiva di quest'ultima, in aderenza a quello degli attori, per il quale non necessitava alcuna autorizzazione da parte di questi ultimi.
Le balaustre in legno venivano posizionate nella metà del muro comune, di esclusiva proprietà della convenuta a tutela di una maggiore privacy e, soprattutto, per impedire ai gatti degli attori di entrare nella sua proprietà, sicché, tutte le lamentele di controparte, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni, erano infondate.
Anzi, le uniche violazioni presenti erano ascrivibili agli attori, per cui proponeva domanda riconvenzionale posto che: a) gli attori piantavano nel giardino delle siepi di oleandro alte oltre due metri e mezzo ad una distanza di circa 10/15 cm. dal confine, in violazione delle distanze legali prescritte dalle leggi vigenti, 3 peraltro, i rami di tali siepi propendevano nella sua proprietà con conseguente caduta di foglie nel suo giardino, che la costringeva ad una maggiore spesa di giardinaggio per la pulizia;
b) lungo il muretto divisorio alto circa 80 cm. gli attori avevano posizionato una pianta ornamentale (bouganville) le cui foglie cadevano nella sua proprietà macchiandone il pavimento ed obbligandola a maggiore pulizia del cortile di accesso alla sua proprietà ed a sostenere ulteriori costi;
c) il cane degli attori con il suo continuo abbaiare, sia di giorno che di notte, comportava disturbo della pubblica e privata quiete, impedendole il normale riposo sia diurno che notturno, che le aveva causato notevoli danni psico-fisici, relativamente ai quali i sanitari le prescrivevano terapia farmacologica. Inoltre, il 15.05.2008, mentre scendeva in cantina il cane degli attori improvvisamente e inaspettatamente si avventava contro la rete di delimitazione delle rispettive proprietà, causandole forte spavento che le aveva fatto perdere l'equilibrio e fatto cadere, caduta che le aveva provocato un ematoma alla coscia destra ed escoriazioni cutanee, con prognosi di giorni 10 e terapia farmacologica;
d) come domanda convenzionale condizionata all'accoglimento della domanda degli attori sulle distanze legali, denunciava la violazione della distanza legale della scala realizzata da questi ultimi per l'accesso alla propria corte, della quale ne chiedeva l'eliminazione; e) come domanda condizionata all'accoglimento della domanda degli attori di eliminazione delle balaustre in legno poste sul muro comune, chiedeva di ordinare a questi ultimi la predisposizione, a loro esclusiva spesa, di misure di accorgimento per impedire ai gatti di loro proprietà di accedere alla sua proprietà.
Tanto esposto chiedeva: il rigetto di tutte le domande degli attori perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte. Poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale chiedeva: “A) Ordinare gli attori la rimozione delle siepi di oleandro posizionati dai coniugi a ridosso del confine con la corte di proprietà della IG.ra , in Controparte_2 CP_1 violazione delle distanze previste all'art. 892 c.c.; con condanna al pagamento della somma di €. 500,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per
i danni arrecati all'attrice in riconvenzionale per la pulizia del proprio fondo causata dalle foglie della predetta siepe, dal 27.07.2009, sino alla integrale eliminazione;
B) ordinare la recisione di tutti i rami delle piante e dei fiori poste nella proprietà dei coniugi , poste a confine con la proprietà Controparte_2 della , i cui rami versano nella proprietà di quest'ultima. In alternativa, autorizzare i convenuti, CP_1 previa quantificazione del costo, ad eseguire i lavori per l'eliminazione delle siepi in parola. In ogni caso, con condanna al pagamento della somma di €. 800,00; ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i danni arrecati all'attrice in riconvenzionale per la pulizia, ordinaria e straordinaria delle mattonelle, causate dalle foglie e dai fiori delle predette piante dal
27.07.2009, sino alla integrale eliminazione;
C) ordinare ai coniugi di adottare gli Controparte_2 opportuni accorgimenti affinché il cane di loro proprietà, con il suo continuo abbaiare, non continui a pregiudicare il riposo diurno e notturno della IG.ra , con condanna al risarcimento dei danni CP_1 arrecati alla stessa (per le lesioni fisiche e psichiche sino ad ora subite dalla e relative terapie CP_1 4 farmacologiche che ha dovuto osservare, come da referti medici allegati ed ai quali si rinvia) prudentemente quantificati nella somma di €. 10.000,00; ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa - anche a mezzo di C.T.U. medico-legale - o ritenuta di giustizia;
con riserva di richiedere, previa valutazione e quantificazione degli ulteriori danni futuri, successivi alla data della presente costituzione, in separato giudizio. D) Come domanda riconvenzionale condizionata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea sulle distanze legali riferita alle scale a relativi ballatoi, ordinare ai coniugi la eliminazione della scala che attualmente consente l'accesso Controparte_3 alla propria corte, in quanto posta ad una distanza non legale rispetto alla proprietà della . In CP_1 alternativa, autorizzare la , previa quantificazione del costo, da eseguire i lavori per la Controparte_1 eliminazione della scala in parola. E) Sempre quale domanda riconvenzionale condizionata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di eliminazione delle “balaustre di legno” poste sul muro in comune, nella parte in proprietà della , ordinare ai coniugi , a CP_1 Controparte_3 loro esclusiva cure e spese, la predisposizione di misure di accorgimento per impedire ai gatti di proprietà dei coniugi di entrare nella proprietà della IG.ra . Controparte_2 Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giustizia di giudizio, oltre accessori di legge”.
Alla prima udienza del 01.04.2011 il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Gli attori nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c., contestavano le domande riconvenzionali chiedendone l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto. In particolare, eccepivano di non accettare il contraddittorio sulle stesse, in quanto non attinenti, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., al “thema decidendum”.
Nell'ulteriore corso del processo venivano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale degli attori e della convenuta, nonché la prova per testi, al cui esito veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Inoltre, nelle note scritte per l'udienza del 14.03.2022, come ribadito anche nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, la convenuta rinunciava alle domande riconvenzionali spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, “in quanto nel corso degli anni di mora del processo gli attori avevano gradualmente posto rimedio”.
Infine, all'udienza del 27.03.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 18.04.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e repliche.
Gli attori nella comparsa conclusionale chiedevano, in primis, la rimessione della causa sul ruolo al fine di chiamare a chiarimenti il CTU ovvero per la rinnovazione della CTU medesima, poiché non “soddisfacente ed esaustiva rispetto ai quesiti posti ed alle problematiche sollevate” e, in subordine, si riportavano alle conclusioni già rassegnate.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, evidenziato che la convenuta nelle note scritte per l'udienza del 27.03.2022 (quindi, già prima del conferimento dell'incarico al CTU) ha rinunciato a tutte le domande riconvenzionali spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e che tale rinuncia è stata ribadita anche nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.
Siffatta rinuncia comporta, indubitabilmente, il venir meno dell'interesse della convenuta alla prosecuzione del giudizio in relazione alle predette domande riconvenzionali e determina per tali domande la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, occorre precisare che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e non richiede formule sacramentali, potendo essere anche tacita. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Inoltre, la rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Pertanto, saranno esaminate le sole domande degli attori.
Preliminarmente, quanto alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo ai fine di chiamare a chiarimenti il CTU o di rinnovare la CTU, formulata dagli attori nella comparsa conclusionale e ribadita nelle memorie di replica, va sottolineato che l'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria e impedisce al giudice di pronunciarsi su richieste istruttorie o su questioni nuove prospettate, come nel caso di specie, per la prima volta con tale atto.
In ogni caso, le considerazioni e le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ing. , che questo Persona_2
Tribunale pienamente condivide e fa propri, sono chiare, precise ed esaustive, oltre che logiche ed esenti da vizi per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.
Nel merito la domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata. 6 Dall'istruttoria espletata risulta acclarato con certezza che entrambe le unità immobiliari oggetto di giudizio,
l'una di proprietà degli attori e e l'altra di proprietà della Parte_1 Parte_2 convenuta , ubicate in Sapri alla Via Vittorio Emanuele, costituivano, originariamente, un Controparte_1 unico corpo di fabbrica appartenente a , il quale alienava dapprima una parte del medesimo Persona_1 corpo di fabbrica agli attori e, successivamente, altra parte alla convenuta.
Depongono in tal senso non solo le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dagli stessi attori, ma, soprattutto, quelle rese dal teste . Testimone_1
Difatti, l'attore all'udienza del 17.05.2013, nel rispondere alla circostanza capitolata Parte_1 al n. 1 della memoria ex art. 183 co. 6, n. 2, di parte convenuta, dichiarava: “.. ho acquistato un immobile già accatastato e che all'epoca dell'acquisto (19/3/2004) era collegato mediante due ballatoi all'edificio posto al lato, di proprietà del signor ” e l'attrice interrogata alla stessa CP_4 Parte_2 udienza subito dopo il marito, sulla medesima circostanza dichiarava: “sul punto 1) Parte_1 mi riporto a quanto già detto da mio marito;
”.
Analogamente, il teste ing. , esaminato all'udienza dell'11.02.2015, teste particolarmente Testimone_1 qualificato in ragione della professione svolta, pienamente credibile e certo conoscitore dello stato dei luoghi in quanto direttore tecnico dei lavori relativi al fabbricato in questione dal 2002, incaricato, inizialmente, dal precedente unico proprietario , ha affermato che: “Sono stato direttore dei lavori del Persona_1 fabbricato per cui è causa dal 2002 circa. Ricevetti incarico da ADR Il fabbricato nasce come un Per_1 solo fabbricato su due corpi uniti. Conosco, altresì, entrambe le parti, attore e convenuto perché nel corso dell'esecuzione dei lavori intervenne un atto di compravendita con il quale ciascuno acquistò rispettivamente una delle due porzioni che comprendono il corpo di fabbrica nonché la porzione retrostante di giardino. A tale riguardo preciso, relativamente alla composizione di tale corpo di fabbrica che esso è costituito da due parti autonome che si sviluppano in verticale ciascuna per un totale di tre piani fuori terra più il tetto e sono collegate a livello del piano strada da un ballatoio, al quale da originario progetto era posta una scala per accedere al piano superiore. Successivamente al primo atto di vendita con cui si alienava unicamente una delle due porzioni il signor mi invitò a predisporre una variante che Per_1 prevedeva l'eliminazione della suddetta scala che venne sostituita da due scale autonome, uno per corpo di fabbrica. ADR: al posto della scala sul ballatoio insiste un muretto su cui è apposta una grata di media altezza con funzione divisoria. Preciso che la parte visibile del muro corrisponde ad un muro di sostegno a tutt'altezza presente nella sottostante porzione del piano seminterrato. ADR In ordine alla collocazione delle grate (balaustre) riconosco nelle foto n 1, 2 allegate alla memoria ex art. 183 II termine di parte convenuta che mi vengono mostrate, il posizionamento delle medesime. ADR In epoca successiva alla vendita anche della ulteriore porzione, intorno al 2006 circa, fui formalmente incaricato dalla signora
unitamente al geom. incaricato dai coniugi di predisporre l'esatta linea di CP_1 CP_5 Parte_1 confine per la divisione delle due proprietà. Successivamente, all'esito del rilievo, materializzammo la linea 7 di confine con picchetti e filo. Il mio incarico terminò qui e non ho provveduto alla realizzazione del muro.
ADR Preciso che in ordine alla scala esterna riferita alla proprietà , la stessa fu realizzata CP_1 interamente su incarico di questi ultimi nè poteva essere diversamente perché le due proprietà erano già distinte. ADR Preciso, altresì, che pur non avendo ricevuto un incarico formale dai coniugi , che Parte_1 già avevano acquistato ed abitavano l'altra metà, avendo ricoperto in precedenza l'incarico di direttore dei lavori anche per i medesimi, al momento di posizionare la scala in questione, ho sentito gli stessi in ordine all'opportuna collocazione della scala. ADR Preciso ulteriormente che, ancora in merito alla posizione ove collocare la scala di cui sopra, dopo aver predisposto il progetto per la venni CP_1 contattato dai coniugi , credo dal marito, per modificare il progetto di modo che la scala venisse Parte_1 arretrata così da allontanarla dal confine. A seguito di ciò parlai con la mia committente e variai il progetto.
ADR Riconosco il progetto a mia firma datato marzo 2005, nella tavola 1 mostratami”.
Tale situazione di fatto è stata confermata anche dal CTU, ing. , il quale nel descrivere Persona_2 lo stato delle unità immobiliari in questione confermava che: “I beni oggetto di causa afferiscono alle due proprietà immobiliari confinanti che si sviluppano su quattro livelli con accesso diretto da via Vittorio
Emanuele in Sapri e comprensive delle pertinenze e dei rispettivi giardini. Trattasi di due unità immobiliari distinte individuate rispettivamente al N.C.E.U. al Foglio 5, part. n. 253 sub 3 di proprietà per la quota di
1/2 ciascuno dei coniugi e, della particella 253 sub 2 Parte_1 Parte_2 al medesimo Foglio 5 di proprietà della sig.ra per la quota di 1/1 facenti parte di un Controparte_1 fabbricato in c.c.a. realizzato nei primi anni 2000. Lo stato di fatto degli immobili alla data delle operazioni peritali rispecchia solo in parte il progetto originario (cfr. Allegato n. 4) assentito. Infatti il progetto iniziale, pur prevedendo la realizzazione in elevazione dal piano terra di due volumetrie distanziate, era caratterizzato dalla presenza di alcuni spazi ed elementi strutturali comuni quali la condivisione di una rampa carrabile che consentiva l'accesso al piano seminterrato e un ballatoio di accesso pedonale al piano terra degli immobili e alla scala esterna a servizio dei rispettivi primi livelli. Tali spazi comuni di connettivo erano previsti nella zona centrale tra i due corpi di fabbrica;
essi avevano quali unici elementi di collegamento strutturale in elevazione il ballatoio di partenza della scala comune a servizio di entrambi i piani primi e la scala stessa. In corso d'opera viene richiesta dall'allora proprietario/costruttore una
Concessione Edilizia in Variante che sostanzialmente modifica il sistema di accessi agli immobili previsto originariamente eliminando la rampa carrabile e la scala di accesso comune che dal piano terra conduceva ai rispettivi piani primi e conserva il ballatoio centrale realizzando soltanto due accessi pedonali, del tutto indipendenti, dal piano strada. Il fabbricato nel suo impianto strutturale e architettonico principale viene realizzato tra l'aprile del 2001 e il mese di marzo del 2004. Le unità immobiliari subiranno, in virtù di tale
Variante prima e, di successivi titoli abilitativi intestanti ai subentrati nuovi proprietari poi, lievi incrementi volumetrici sia al Piano Terra, al Piano Primo e al Sottotetto e saranno realizzate le scale di collegamento ai piani, indipendenti e distinte, per le diverse proprietà. Il ballatoio al piano terra, posto tra i due corpi di 8 fabbrica previsto inizialmente per l'accesso alla scala, insieme al suo prolungamento sia lungo la proprietà
che , rappresenta ad oggi l'elemento di comunione tra le due Controparte_3 CP_1 volumetrie e di spiccato del muro di confine (h≈100cm) tra le due proprietà disposto in senso ortogonale alla Via Vittorio Emanuele per uno sviluppo di circa 13,00m (cfr. Allegato n.2). Per la proprietà
l'accesso pedonale al piano seminterrato e al giardino retrostante avviene Controparte_3 attraverso una scala in c.c.a. esterna costituita da due rampe in linea disposta in prossimità dell'ingresso principale sul fronte strada e in senso parallelo alla linea di confine delle due proprietà. Tale scala dalla piccola corte antistante l'immobile a piano terra conduce dunque, passando al di sotto del ballatoio, fino al livello seminterrato e dista dal muro di confine d=70cm (cfr. Allegato n.2). Il piano primo e il piano sottotetto sono invece serviti soltanto da scale interne al fabbricato. Nella proprietà l'accesso CP_1 al piano seminterrato, al giardino retrostante l'immobile, nonché al piano primo è invece possibile attraverso una scala esterna in c.c.a. ad “U” con pianerottoli costituita da quattro rampe e posta sulla parte posteriore rispetto al fronte strada del fabbricato (cfr. Allegato n.2). Il solo piano sottotetto è invece servito da una scala interna al fabbricato. Le scale esterne sono presenti negli elaborati progettuali di cui al Permesso di costruire n. 65/2005 del 29/04/2005 Pratica Ed. n. 26/05 per esecuzione “Adeguamento unità abitativa” e al successivo Permesso di costruire n. 183/2005 del 16/11/2005 Pratica Ed. n. 154/05 relativa alla richiesta di “Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 65/2005 del 29/04/2005”, entrambe intestate alla sig.ra . Nelle pagine successive se ne riportano degli stralci (cfr. CP_1
Allegato n.4). Sul muro di altezza h≈100cm (di lunghezza circa 13,00m) e sul tratto terminale di ringhiera in ferro (lunghezza circa 1,50m) che dividono le due proprietà al Piano terra sono presenti dei pannelli reticolati in legno di altezza variabile tra 1,10÷1,50m. I pannelli reticolati in legno sono sostenuti da elementi di supporto in acciaio fissati con tasselli sul paramento murario prospettante la proprietà convenuta e direttamente sulla ringhiera per il tratto più prossimo alla scala al servizio del piano inferiore
e superiore. Al piano seminterrato le proprietà sono divise per il tratto più a monte prossimo alla Via
Vittorio Emanuele da un muro in c.c.a. a tutta altezza di lunghezza complessiva pari L=6,20m e altezza
h=3,40m. Su tutto il confine delle particelle 253 sub 3 e 2 oggetto di causa per tutta l'estensione a valle del giardino in proprietà è presente un muretto basso (h≈50-60cm) in blocchi di Controparte_3 lapil cemento con disposta una rete metallica di recinzione di altezza h≈2,00m4. In proprietà CP_1 al piano seminterrato, precisamente dalla fine del muro in c.c.a., presente sul confine a tutta altezza e fino all'inizio della scala, è presente un'ulteriore parete realizzata in muratura di laterizio (L=5,00m –
h=2,00m, sp.≈10cm) e in aderenza al muretto posto sul confine con rete metallica di recinzione. La parete in muratura di laterizio in aderenza sostiene dei pannelli in policarbonato cellulare opachi disposti fino all'intradosso del rampante della scala. Verso valle e sempre nel giardino parallelamente alla linea di confine tra le particelle 253 sub 3 e 2 e in proprietà interamente , è presente un ulteriore CP_1 recinzione con paletti in ferro e rete metallica di altezza h≈2,00m posta ad una distanza di circa 20cm. In 9 pratica tra i due fondi in corrispondenza dei rispettivi giardini vi è una porzione di superficie larga circa
20 cm e di lunghezza pari all'estensione del confine non accessibile dalle parti e delimitata dalle due recinzioni su citate. Entrambe le recinzioni sono ricoperte totalmente da una pianta di edera le cui radici sono nel giardino di Parte convenuta e che in più punti oltrepassa il confine. All'interno di tale
“intercapedine” fra l'altro è presente un albero, oramai con chioma che supera i 5,00m di altezza, che arreca pregiudizio e di cui entrambe le Parti ne disconoscono la titolarità. Al piano terra, i corpi di fabbrica si prospettano ad una distanza pari a d1=3,60m (la distanza è intesa tra i tompagni esterni paralleli al confine). Ai livelli superiori al piano terra i rispettivi balconi, come da progetto originario si prospettano ad una distanza mutua pari a d2≈1,18m per il primo piano e d3≈1,18m per il piano di copertura. I balconi di Parte attrice si presentano con semplice ringhiera in ferro a tutti i livelli;
il terrazzo dell'ultimo livello presenta dei parapetti in muratura nella parte bassa ad altezza variabile con ringhiera in ferro nella parte sommitale. Infine, sempre sul terrazzo dell'ultimo livello sul prospetto sud-ovest, vi è un pergolato in legno
a copertura parziale della superfice scoperta. I balconi di Parte convenuta si presentano con parapetto in muratura a tutti i livelli;
per quelli prospettanti il fabbricato degli attori sono presenti sempre elementi di sostegno in acciaio con disposte pareti verdi artificiali ornamentali e frangivista. Il terrazzo dell'ultimo livello sul prospetto sud-ovest risulta chiuso completamente con delle superfici vetrate sui parapetti perimetrali e con tetto in legno e manto in tegole in prosecuzione al volume di sottotetto di cui alla pratica di Variante n.154/05” (cfr. pag. da 10 a 24 dell'elaborato peritale).
Orbene, alla luce di tale situazione di fatto, dettagliatamente descritta dal CTU, le domande degli attori non possono trovare accoglimento.
In particolare, per quanto riguarda le distanze legali, va precisato che ai sensi dell'art. 873 c.c.: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Presupposti, quindi, dell'applicabilità di tale norma è che le costruzioni siano realizzate “su fondi finitimi”
e che non siano “unite o aderenti”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, come condivisibilmente sostenuto anche dal CTU (cfr. pag. 27 consulenza), la suddetta disposizione non può trovare applicazione in quanto il citato art. 873 c.c., invocato dagli attori, non opera in materia di costruzioni su fondi non finitimi e di unità immobiliari “unite o aderenti”, ovvero facenti parte del medesimo corpo di fabbricato.
Al riguardo appare il caso di ricordare che all'esito dell'espletata istruttoria è emerso, indubitabilmente, che ab origine i fondi su cui il fabbricato in questione è stato realizzato appartenevano al medesimo proprietario,
, il quale vi edificava un unico corpo di fabbricato che prevedeva “due volumetrie Persona_1 distanziate … caratterizzato dalla presenza di alcuni spazi ed elementi strutturali comuni” (cfr. pag. 10
CTU), è emerso, altresì, che tale corpo di fabbrica è stato “realizzato a cavallo dei fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario” e che non si trattava di costruzioni distinte (cfr. pag. 27 relazione). 10 Sicché, al momento in cui la costruzione è stata realizzata i fondi su cui la stessa sorgeva, in quanto appartenenti al medesimo proprietario, costituivano un fondo unico e, quindi, non si era certo in presenza di
“fondi finitimi”.
In corso di costruzione si modificava l'accesso di entrambe le unità immobiliari in questione, in particolare, il ballatoio centrale al piano terra fu realizzato dopo il rilascio all'allora proprietario/costruttore
[...]
, della Concessione Edilizia in Variante n. 103/2003 del 18.04.2003 “che sostanzialmente Per_1 modificava il sistema di accessi agli immobili previsto originariamente in progetto eliminando la rampa carrabile e la scala di accesso comune che dal piano terra conduceva ai rispettivi piani primi. Si realizzarono così soltanto due accessi pedonali, del tutto indipendenti, dal piano strada (cfr. pag. 25 CTU).
Solo in seguito, il 19.03.2004, lienava parte di tale fabbricato e del relativo fondo sul quale la stessa Per_1 parte insisteva agli attori, così frazionando e dividendo in due il fabbricato. Meno di un anno dopo, il
05.02.2005, sempre e alienava la restante parte alla convenuta (cfr. pag. 25-26 relazione). Per_1
Tuttavia, come condivisibilmente affermato dal CTU (cfr. pag. 27 ss. relazione) tale frazionamento “del fabbricato in due distinte porzioni intestate a proprietà esclusive diverse non sancisce però la divisione strutturale delle due unità immobiliari;
esse restano appartenenti allo stesso fabbricato in quanto comunque unite a livello del ballatoio di piano terra sulla cui linea di confine fu realizzato il muro in c.c.a. al piano seminterrato a tutta altezza (che funge anche da appoggio intermedio per il primo tratto in c.c.a. del ballatoio), e quello di delimitazione di altezza h≈100cm al piano terra. La porzione di ballatoio afferente alle singole proprietà può di per sé essere inquadrata come costruzione “in aderenza” in quanto dotata di un'autonomia strutturale e funzionale. Il concetto di unicità del fabbricato è chiaramente espresso e ripreso in tutti i titoli abilitativi rilasciati dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sapri partendo dai primi rilasciati all'originario proprietario ove si fa sempre riferimento esplicito alla “…Costruzione di un fabbricato” e fino ai successivi Permessi di Costruire rilasciati ai nuovi proprietari (le attuali Parti in causa), dove si fa sempre riferimento ai Titoli originari e ad interventi successivi assentiti su “…proprietà di porzioni di fabbricato…” o di “…una unità abitativa nel fabbricato di cui è comproprietaria…”.
Precisava, inoltre, il CTU (cfr. pag. 28 relazione) che: “La distanza delle pareti delle porzioni di fabbricato che si fronteggiano è pari a 3,60 m;
tale distanza è legittimata per quanto su riportato dall'unicità del fabbricato” e che “Il corpo scala dei convenuti, realizzato in seguito rispetto al corpo di fabbrica originario, si configura come costruzione in aderenza per addizione ad opera esistente, essendo per l'appunto il ballatoio elemento strutturale unico e di unione preesistente di larghezza circa 1,80m per parte che sancisce
l'aderenza dei volumi in elevazione (oltre che l'unicità del fabbricato in questo caso). A maggior ragione, visto anche il distacco dal confine (d=70cm), la scala degli attori in continuità strutturale con il ballatoio comune, risulta legittima”.
Infine, concludeva sostenendo che “Alla luce di ciò non vi sono arretramenti da farsi per nessuna delle due
Parti in causa”. 11 Tali considerazioni e conclusioni sono ampiamente condivisibili, per cui le domande di parte attrice di arretramento per violazione delle distanze legali vanno rigettate.
Quanto alle domande degli attori fondate sul rispetto delle distanze per “violazione della privacy”, ovvero per l'apertura delle vedute, occorre precisare l'art. 905 c.c., a tutela della libertà e riservatezza del vicino, prevede per le vedute dirette e per la costruzione di “balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino”, la distanza di m. 1,50 tra questo fondo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute o la linea esteriore di dette opere, mentre l'art. 906
c.c., per le vedute laterali o oblique, prevede, in quanto meno invadenti di quelle dirette, la minore distanza di cm. 75, da misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Secondo quanto più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, mentre nel caso delle distanze tra costruzioni è applicabile il principio della prevenzione - in base al quale il proprietario del fondo che costruisce per primo può ubicare la costruzione rispetto al confine nel modo ritenuto più opportuno - tale criterio (della prevenzione) non è utilizzabile nell'ipotesi prevista dall'art. 905 c.c. che disciplina la distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi, dovendo comunque il proprietario che costruisce per primo tenere le vedute dirette a distanza non minore di un metro e mezzo dal confine, anche del vicino fondo che sia inedificato.
La giurisprudenza della S.C. (cfr. tra le altre Cass. Civ. n. 15070/2018) ha da sempre operato una netta distinzione tra normativa sulle distanze e normativa sulle vedute, evidenziando come l'art. 905 c.c. - che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati - non abbia correlazione alcuna con l'art. 873 c.c., il quale è diretto a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati e consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi collettivi. In conseguenza, non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art. 905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute nei regolamenti locali (deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo di tale norma di un rinvio – che è, invece, contemplato nell'art. 873 c.c. – a tali regolamenti).
Orbene, nel caso di specie, il CTU ha accertato che i balconi di entrambe le unità immobiliari in questione, ovvero quella degli attori e quella della convenuta, sono tra di loro “prospettanti” e posti “ad una distanza mutua d2=d3 ≈ 1,18m.” (cfr. pag. 29 elaborato), ovvero ad una distanza inferiore a quella legale.
Nondimeno, va precisato che dalla compiuta istruttoria e, soprattutto dalla CTU, è emerso che tale violazione preesisteva alla data di acquisto di entrambe le unità abitative in questione. Infatti, al momento della realizzazione dei balconi e delle altre vedute i due fondi su cui si è costruito il fabbricato appartenevano ad un unico proprietario ) e proprio tale circostanza ha permesso di realizzare i balconi e il Persona_1 ballatoio a piano terra tra di loro prospettanti e di porli ad una distanza inferiore a quella legale, costituendo, così, come accertato dal CTU: “una reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti lungo il 12 ballatoio a piano terra oltre che dai balconi che si fronteggiano a piano primo e copertura a distanza inferiore di 1,50 m dal confine (circa 60cm).” (cfr. pag. 29 relazione).
Si ribadisce, pertanto, che la possibilità di esercitare la veduta dalle aperture, dai balconi e dal ballatoio sito al piano terra dell'immobile della convenuta verso l'immobile degli attori (al pari della possibilità per gli attori di esercitare il diritto di veduta dalle aperture, dai balconi e dal ballatoio posto al piano terra del loro immobile verso quello della convenuta) “deriva dallo stato dei luoghi del fabbricato preesistente alla data di acquisto di entrambi gli immobili” (cfr. pag. 30 CTU) e, perciò, nessuna violazione delle distanze può ravvisarsi nel caso di specie.
Diverse considerazioni vanno, invece, svolte in relazione al corpo scala. Infatti, quanto a quest'ultimo il
CTU ha, viceversa, accertato che è stato “realizzato successivamente all'acquisto dai convenuti in uno ai parapetti, dal piano seminterrato al piano primo”.
Inoltre, il CTU ha precisato che tale corpo scala è stato “costruito lungo la linea di confine dei balconi e ballatoio su menzionati, in relazione al tipo di veduta (diretta) il regime delle distanze legali prevede una distanza dal confine non minore di 1,50m. La scala così come si presenta all'atto dei sopralluoghi è strutturalmente aperta lateralmente e con ringhiere metalliche di protezione. Le siepi artificiali frangivista apposte sul perimetro dal piano terra al piano primo e con le chiusure opache al piano seminterrato, possono ritenersi elementi sufficienti a garantire il rispetto della privacy”.
Ne discende che la convenuta ha realizzato la scala ed i parapetti dal piano seminterrato al primo piano, lungo la linea di confine con la proprietà ed essendo la stessa strutturalmente aperta lateralmente e con ringhiere metalliche di protezione, consente, indubitabilmente, il “prospicere e l'inspicere in alienum” e, cioè, l'affacciarsi e il guardare sul fondo altrui.
Tanto determina la violazione della distanza legale, di m. 1,50, prevista dall'art. 905 c.c.
Tuttavia, concordemente con quanto sostenuto dal CTU, ritiene questo Tribunale che le siepi artificiali frangivista apposte sempre dalla convenuta sul perimetro dal piano terra al piano primo e le chiusure opache al piano seminterrato, possono ritenersi elementi ed accorgimenti utili ad escludere il “prospicere e
l'inspicere in alienum” e ad eliminare la violazione denunciata.
Al riguardo occorre sottolineare come la S.C. ha più volte statuito che: “L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione….” (cfr. Cass. Civ. 08.01.2024 n. 438), ed ancora: “L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso 13 l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione” (Cass. Civ. 23.10.2020 n. 23184) e, infine: “Il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il “prospicere” e l'“inspicere in alienum”, opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art.
9 del d.m. n. 1444 del 1968” (Cass. Civ. sez. 2, 19.02.2019 n. 4834).
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
Quanto alle altre doglienze degli attori, relative al a) “continuo stillicidio di acque piovane o di risulta direttamente sulla” loro proprietà; b) alla presenza di “un sistema di irrigazione automatico il quale …. intacca sistematicamente il muro di cinta” sempre di loro proprietà; c) alla costruzione da parte della convenuta di “un muro in aderenza a quello di cinta già” di loro proprietà, nonché d) al posizionamento di
“balaustre di legno di altezza di circa mt.1, tramite sostegni metallici, che appoggiano” sul loro muro prossimo all'ingresso della loro abitazione, il CTU ha accertato (cfr. pag. da 32 a 37 relazione) che:
“In merito al punto a) …, premesso che il corpo scala è in una posizione arretrata rispetto ai corpi di fabbrica, esso risulta parzialmente coperto dagli sbalzi laterali del piano di copertura e da una struttura leggera in carpenteria metallica con lastre di policarbonato cellulare sia sul lato esterno che in copertura
(rampante dal piano terra al primo pianerottolo). È presente perimetralmente alla copertura leggera un sistema di canali e pluviali per la raccolta e l'allontanamento dell'acqua insistente sulle falde la cui efficienza andrà comunque verificata (eventuale presenza di occlusioni, distacchi e/o fori, ecc. riscontrabile durante eventi piovosi) (cfr. Allegato n.2).
Il gocciolamento è da attribuire certamente alla posizione del limite esterno della scala in c.c.a. ad “U” sulla linea di confine che comporta inevitabilmente anche all'acqua piovana che insiste sui rampanti e sui pianerottoli (pur coperti e parzialmente chiusi perimetralmente), che possa defluire, verso l'esterno e quindi verso la proprietà degli attori, anche favorita dall'azione del vento. La pavimentazione in cotto dei gradini
e dei pianerottoli tra l'altro non presentano idoneo gocciolatoio. A conferma di ciò si segnala solo sul marcapiano del pianerottolo prospettante il giardino l'integrazione di un'ulteriore elemento decorativo perimetrale (cornice bianca).
Il ripetersi e la frequenza dell'evento è provata dalla presenza sui bordi del tratto di ballatoio prossimo alla scala, del primo rampante che sale dal piano terra e del successivo pianerottolo, dei numerosi segni lasciati dallo scorrere di rivoli d'acqua (cfr. Allegato n.2)…….”
14 “Con riferimento al punto b) alla data dei sopralluoghi non si è rinvenuto alcun impianto di irrigazione presente nella proprietà . Tra l'altro Parte convenuta dichiarava che l'impianto in questione CP_1
è stato rimosso già da alcuni anni.
Riguardo il punto c), come già argomentato in risposta al quesito 1), si rappresenta che su tutto il confine delle particelle 253 sub 3 e 2 oggetto di causa per tutta l'estensione a valle del giardino in proprietà
è presente un muretto basso (h≈50-60cm) in blocchi di lapil cemento con Controparte_3 disposta una rete metallica di recinzione di altezza h≈2,00m.
In proprietà al piano seminterrato, precisamente dalla fine del muro in c.c.a. presente sul CP_1 confine a tutta altezza e fino all'inizio della scala è presente un'ulteriore parete realizzata in muratura di laterizio (L=5,00m – h=2,00m, sp.≈10cm) e in aderenza al muretto posto sul confine con rete metallica di recinzione. La parete in muratura di laterizio in aderenza sostiene dei pannelli in policarbonato cellulare opachi disposti fino all'intradosso del rampante della scala…...
Entrambe le opere sono nelle rispettive proprietà, come hanno avuto modo di chiarire le Parti in sede di sopralluogo, seppur per un tratto, quello in muratura di laterizio, sono in aderenza. Questo tratto di muro realizzato successivamente (nel 2012) a quello realizzato dagli attori (nel 2006), non si poggia o incastra all'esistente e si presenta strutturalmente indipendente e pertanto a parere dello scrivente CTU legittimo.
In merito al punto d), si relaziona che alla data dei sopralluoghi sul muro di altezza h≈100cm che divide le due proprietà al piano terra, costruito sulla linea di confine, sono presenti dei pannelli reticolati in legno di altezza tra 1,10÷1,50m per l'intero sviluppo del parapetto in muratura (L≈13,90m) che va dal cancello pedonale di ingresso all'inizio della scala a servizio del piano inferiore e superiore con un tratto terminale di 1,50m in ringhiera di ferro;
i pannelli reticolati in legno sono sostenuti da elementi di supporto in acciaio fissati con tasselli (eventualmente amovibili) sul paramento murario prospettante la proprietà convenuta.
La loro linea d'asse è interna alla metà del muro in proprietà ”. CP_1
Orbene, quanto alla domanda degli attori di risarcimento dei danni determinati dallo stillicidio ed infiltrazioni di acqua provenienti dalla proprietà della convenuta, dalla CTU è emerso che dalla parte esterna della scala ad “U” della convenuta, effettivamente, si propagano e defluiscono verso la proprietà degli attori gocciolamenti di acqua piovana.
Al riguardo occorre precisare che gli attori non chiedono l'eliminazione dello stillicidio (motivo per cui sono del tutto inconferenti, seppur richieste nel quesito, le soluzioni prospettate al riguardo dall'ausiliare), bensì, chiedono il solo risarcimento dei danni provocati dallo stesso.
In relazione a tale richiesta va, preliminarmente, precisato che nell'ambito della responsabilità da illecito extracontrattuale l'attore che pretenda il risarcimento del pregiudizio subito non può limitarsi a dedurre il fatto illecito, ma ha pur sempre l'onere di dimostrare, oltre che l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta colposa della controparte ed il danno di cui si chiede il risarcimento, anche l'esistenza di un danno risarcibile e l'entità stessa del danno. 15 Nel caso di specie gi attori non hanno assolto all'onere di fornire la prova della sussistenza del danno, né in verità hanno allegato o altrimenti indicato il danno che avrebbero subito, il che impedisce anche la liquidazione dello stesso in via equitativa.
Infatti, a tale ultimo proposito va precisato che la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. è fondata sull'equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”, intesa cioè giustizia del caso singolo, quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, bensì quale principio che completa la norma giuridica, sicché esso può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o detto danno debba ritenersi in re ipsa all'evento in quanto discendente in via diretta e immediata dalla situazione illegittima (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17.11.2020).
La liquidazione equitativa, pertanto, consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13515 del 29.04.2022).
Essa presuppone, in definitiva, l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto;
la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito e pure in grado di appello (Cass. Civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 2831 del
05.02.2021).
In relazione, poi, alla lamentela inerente alle infiltrazioni nel muro di cinta degli attori provocate dal sistema di irrigazione e/o di annaffiamento, va evidenziato che dalla CTU è emerso che al momento dei sopralluoghi,
l'ausiliare non rinveniva alcun sistema di irrigazione ed apprendeva che il medesimo era stato rimosso da alcuni anni (cfr. pag. 34 relazione).
Pertanto, anche le domande degli attori di risarcimento dei danni da stillicidio, da infiltrazioni e da sistema di annaffiamento vanno rigettate.
Per quanto riguarda, ancora, l'ulteriore domanda degli attori di eliminazione di ogni opera realizzata sul loro muro di cinta, va rilevato che il CTU ha accertato che la convenuta ha realizzato al piano seminterrato e in aderenza ad una parte del muretto di cinta degli attori, una parete in muratura di laterizio che sostiene dei pannelli in policarbonato cellulare opachi e che entrambe le opere, ovvero il muretto di cinta degli attori e la parete in muratura della convenuta, sono stati realizzati ed insistono nelle rispettive proprietà (cfr. pag.
35-36 relazione).
Inoltre, sempre il CTU ha accertato, altresì, che il muro della convenuta è stato costruito successivamente a quello edificato dagli attori e, soprattutto, che lo stesso è stato realizzato in aderenza a quello degli attori e
“non si poggia o incastra all'esistente e si presenta strutturalmente indipendente e pertanto a parere dello scrivente CTU legittimo” (cfr. pag. 36 relazione). 16 Orbene, a proposito di tale muro, va anzitutto precisato che, così come sostenuto dagli attori, lo stesso non
è soggetto né alla disciplina di cui agli artt. 874 e 875 c.c., che regolano, rispettivamente, la “comunione forzosa del muro sul confine” e “la comunione forzosa del muro che non è sul confine” e che consentono al proprietario del fondo contiguo al muro altrui di chiederne, previo pagamento della metà del valore del muro e della metà del valore del suolo, la comunione, trattandosi di un muro del tutto nuovo costruito in aderenza a quello preesistente degli attori, né alla disciplina di cui all'art. 876 c.c., che regola l'“innesto nel muro sul confine” e che consente al vicino, previo pagamento di una indennità, di servirsi del muro esistente sul confine per innestarvi un capo del proprio muro, trattandosi di muro strutturalmente indipendente che non si poggia, non si incastra e non si innesta in quello preesistente di proprietà degli attori.
Tanto precisato, nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 877 c.c. che regola le “costruzioni in aderenza”, dal momento che la convenuta, come accertato dal CTU, ha realizzato il muro in questione sul confine della sua proprietà, in aderenza e in modo del tutto autonomo strutturalmente rispetto a quello preesistente di proprietà degli attori.
Infatti, l'art. 877 c.c. dispone che: “Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”.
Ne discende, quindi, che il proprietario ha il diritto di costruire in aderenza al muro sul confine che il vicino, edificando per primo, abbia realizzato, perciò, senza rispettare la distanza imposta dall'art. 873 c.c., di mt.1,50 dal confine e senza il pagamento di alcuna indennità, in quanto non prevista dal citato art. 877 c.c.
In altri termini, costituisce esercizio legittimo dei poteri inerenti al diritto di proprietà, che altrimenti verrebbe limitato dall'opera edificata dal vicino, costruire in aderenza al muro di cinta posto sul confine della proprietà limitrofa, senza peraltro l'obbligo di renderlo comune, che non è previsto dalla norma citata.
Pertanto è del tutto legittimo il muro in muratura di laterizio realizzato dalla convenuta in aderenza al muro di cinta degli attori.
Infine, in merito alle “balaustre” (descritti dal CTU come pannelli reticolati in legno di altezza tra 1.10 e
1,50m per l'intero sviluppo del parapetto in muratura che va dal cancello pedonale di ingresso alla scala) realizzate dalla convenuta sul muro di confine che divide le due proprietà al piano terra, il CTU ha accertato che “la loro linea d'asse è interna alla metà del muro in proprietà ” (cfr. pag. 36 relazione). CP_1
Al riguardo gli attori lamentano l'illegittimità delle balaustre, poiché la convenuta non può vantare alcun diritto di proprietà né di servitù sul muro di confine, non avendo partecipato la stessa alla sua realizzazione.
Tale circostanza trova conferma nella lettera del 07.01.2008 (cfr. all. n. 4 fascicolo di parte attrice) a firma di , precedente proprietario di entrambi i fabbricati e dante causa degli attori prima e della Persona_1 convenuta poi, indirizzata all'avv. Ferrante, procuratore degli attori, avente ad oggetto: “Infissione di grate su muro di separazione tra i corpi di fabbrica di proprietà dei coniugi Parte_3
” e nella quale il citato dava atto di “aver consegnato ai coniugi di cui all'oggetto un
[...] Per_1 assegno di EU. 3.400,00 (tremilaquattrocento) della B.N.L. in data 30.06.2006 a mia firma intestato alla 17 ditta esecutrice del muro di separazione che risulta regolarmente incassato dall'impresa medesima. Tale importo, rappresentò per lo scrivente un imprevisto contributo alle spese sostenute per la realizzazione del muro di cui trattasi pari alla metà dell'importo fatturato dalla ditta esecutrice, spesa che avrebbe dovuto sostenere la .”. Anche nella nota del 09.08.2010 (cfr. all. n. 6 fascicolo di parte attrice) Parte_4 indirizzata sempre all'avv. Ferrante, il confermava il contenuto della nota del 07.01.2008 e, in Per_1 aggiunta, ribadiva di non aver mai autorizzato la , né verbalmente né per iscritto, ad eseguire alcun CP_1 lavoro sulla comproprietà.
Alla luce di ciò, deve escludersi che gli attori siano proprietari esclusivi del muro divisorio sopra indicato.
Inoltre, anche se non risulta provato (e in realtà nemmeno dedotto) che la convenuta abbia rimborsato al quanto da questi pagato per la costruzione del muro, ovvero l'importo pari alla metà delle spese Per_1 sostenute per edificarlo, nel caso in esame deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 880 c.c., che sancisce la “presunzione di comunione del muro divisorio”, posto che a norma dell'art. 934 c.c. (che individua l'accessione quale uno dei modi di acquisto della proprietà), non basterebbe nemmeno il fatto della costruzione del muro da parte di uno dei due confinanti per attribuirgliene la proprietà. Infatti, in applicazione del diritto di accessione sancito da tale ultimo articolo, la costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.
Tale presunzione di comunione, potrebbe cadere soltanto di fronte alla prova dell'acquisto della proprietà esclusiva, che potrebbe essere tanto un modo di acquisto a titolo originario quanto a titolo derivativo.
Prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Si ribadisce che nemmeno la prova di avere costruito il muro interamente a proprie spese può essere sufficiente a stabilire la proprietà esclusiva del muro perché la costruzione, accedendo al suolo, diventa, ai sensi dell'art. 934 c.c., proprietà del proprietario del suolo, suolo che nella fattispecie in esame appartiene, in maniera incontestata, per metà agli attori e per l'altra metà alla convenuta.
Ne discende che il muro divisorio in questione appartiene, in regime di comunione pro indiviso, agli attori ed alla convenuta, ciascuno dei quali nella sua qualità di comproprietario ha, ai sensi dell'art. 885 c.c., la facoltà, non soggetta ad indennità, di alzare il muro comune, salvo in ogni caso il rispetto del divieto degli atti emulativi.
Infatti, l'art. 885 c.c. stabilisce che: “Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'articolo 874”.
Tanto si è verificato nella fattispecie in esame, nella quale la convenuta, quale comproprietaria del muro, in virtù di accessione, ha alzato lo stesso apponendosi le “balaustre” in questione.
Ne consegue l'infondatezza anche di tale doglianza.
Alla cuce di tutto quanto fin qui esposto le domande degli attori vanno rigettate.
Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca. 18 Al riguardo si rammenta che la convenuta ha rinunciato alle plurime domande riconvenzionali e che la rinuncia alla domanda impone, comunque, la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Analogamente, anche le spese della CTU, liquidate come da separato decreto emesso in data odierna, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 Parte_2
, ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede:
a) rigetta le domande proposte dagli attori e nei confronti della Parte_1 Parte_2 convenuta : Controparte_1
b) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta nei confronti degli attori;
Controparte_1
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
d) pone definitivamente a carico degli attori e della convenuta nella misura del 50% per ciascuna parte le spese di CTU liquidate come da separato decreto emesso in data odierna.
Così deciso in Lagonegro il 02.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)
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