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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 130/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 130/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGGIANI MARCO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C.SO DISSEGNA,23 28845 DOMODOSSOLA presso il difensore avv.
VIGGIANI MARCO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEBERNARDI ELISA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA VIRGINIO, 2, 2 10064 PINEROLO presso il difensore avv. DEBERNARDI
ELISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLO Controparte_2 P.IVA_3
MANUEL e dell'avv. MORO CHIARA ( ) C.SO DE NICOLA, 24 10129 C.F._1
TORINO, elettivamente domiciliato in C.SO ENRICO DE NICOLA, 24 10129 TORINO presso il difensore avv. CAVALLO MANUEL appellati
OGGETTO: locazione
CONCLUSIONI
Per l'appellata, CP_1
pagina 1 di 3 “La rilevato che all'udienza del 18.09.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo CP_1
ex art. 300 1° c. c.p.c., non riassunto nei termini, chiede che l'ecc.ma Corte d'appello Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio d'appello ex art. 305 e segg c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
La intimava alla sfratto per morosità dall'immobile di sua proprietà sito CP_1 Parte_1
in Moncalieri, Via Cavalieri del Lavoro n. 24, adibito ad uso diverso da abitazione, lamentandone la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e anticipo spese condominiali per un importo complessivo di €. 21.594,00 in virtù del contratto di locazione stipulato in data 01.10.2021. Chiedeva altresì ingiunzione di pagamento in relazione ai canoni non pagati per € 21.594,00 oltre € 7.198,00 (canone di locazione + acconto spese) per ogni mese successivo a marzo 2022 fino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza dei presupposti per la Parte_1
proposizione dell' azione di sfratto chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, opponendosi alla convalida dello sfratto e all'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, e formulava domanda riconvenzionale nei confronti della intimante stessa, allegando l'inadempimento di all'obbligo di consegna della cosa locata e, comunque, CP_1 all'obbligo di garantire al conduttore il pacifico godimento dell'immobile, chiedendo altresì autorizzazione alla chiamata del terzo, Controparte_2
Il Tribunale emetteva ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c., disponeva il mutamento del rito, invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione e autorizzava la chiamata in causa della Il procedimento di mediazione dava esito negativo. Controparte_2
La si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza Controparte_2
della domanda di manleva, stante la mancanza di qualsivoglia rapporto di garanzia fra le parti,
Parte deduceva poi che aveva la disponibilità del capannone sin dal dicembre 2020. Affermava che l'occupazione dell'immobile, peraltro parziale, da parte di si giustificava in virtù di accordi fra CP_3 le parti relativi sia all'esecuzione delle opere previste nel contratto di locazione, sia alla sublocazione Parte Parte dell'immobile da a e contestava infine l'esistenza e l'entità dei danni vantati da . CP_3
Con sentenza n. 2754/2023 del 27/06/2023 il Tribunale di Torino, ritenuta infondata
Parte l'eccezione di inadempimento sollevata da , dichiarava risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data 01.10.2021 confermando l'ordinanza di rilascio ex Parte_1
Parte art. 665 c.p.c.; condannava quindi al pagamento in favore di di € 40.600,00 (già CP_1
Parte operata la compensazione con il credito di nei confronti di per la restituzione del deposito CP_1
pagina 2 di 3 cauzionale), oltre IVA e interessi e rigettava la domanda riconvenzionale di nei confronti di Parte_1
Parte
nonché le domande di nei confronti del terzo chiamato CP_1 Controparte_2
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello si è costituita nel gravame la Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario con conferma della sentenza impugnata. Si è CP_1
costituita altresì la contestando integralmente il ricorso in appello della Controparte_2 [...]
e chiedendone l'integrale rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Pt_1
All'udienza del 18.09.2024, dato atto che aveva depositato sentenza di apertura della CP_3
liquidazione giudiziale nei propri confronti, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300
c.p.c.
Con istanza depositata in data 2.01.2025 la rilevato che il processo non era stato CP_1
riassunto, a seguito di interruzione, nei termini ex art. 305 c.p.c., chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio d'appello.
Né l'appellante né la parte appellata deducevano alcunché in merito Controparte_2
all'udienza fissata per la remissione delle parti dinanzi al Collegio.
Rileva la Corte che, a seguito di declaratoria di interruzione del giudizio ex art 300 c.p.c. emessa all'udienza del 18.09.2024 nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione entro il termine di novanta giorni ex art. 305 c.p.c., né peraltro l'appellante o l'appellata a Controparte_2
seguito di rituale notificazione a mezzo pec dell'istanza di cui innanzi e del provvedimento di fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio, hanno formulato deduzioni in merito.
Sussistono pertanto all'evidenza i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara estinto il presente giudizio ex art. 305 c.p.c.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 130/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGGIANI MARCO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C.SO DISSEGNA,23 28845 DOMODOSSOLA presso il difensore avv.
VIGGIANI MARCO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEBERNARDI ELISA, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA VIRGINIO, 2, 2 10064 PINEROLO presso il difensore avv. DEBERNARDI
ELISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLO Controparte_2 P.IVA_3
MANUEL e dell'avv. MORO CHIARA ( ) C.SO DE NICOLA, 24 10129 C.F._1
TORINO, elettivamente domiciliato in C.SO ENRICO DE NICOLA, 24 10129 TORINO presso il difensore avv. CAVALLO MANUEL appellati
OGGETTO: locazione
CONCLUSIONI
Per l'appellata, CP_1
pagina 1 di 3 “La rilevato che all'udienza del 18.09.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo CP_1
ex art. 300 1° c. c.p.c., non riassunto nei termini, chiede che l'ecc.ma Corte d'appello Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio d'appello ex art. 305 e segg c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
La intimava alla sfratto per morosità dall'immobile di sua proprietà sito CP_1 Parte_1
in Moncalieri, Via Cavalieri del Lavoro n. 24, adibito ad uso diverso da abitazione, lamentandone la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e anticipo spese condominiali per un importo complessivo di €. 21.594,00 in virtù del contratto di locazione stipulato in data 01.10.2021. Chiedeva altresì ingiunzione di pagamento in relazione ai canoni non pagati per € 21.594,00 oltre € 7.198,00 (canone di locazione + acconto spese) per ogni mese successivo a marzo 2022 fino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza dei presupposti per la Parte_1
proposizione dell' azione di sfratto chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, opponendosi alla convalida dello sfratto e all'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, e formulava domanda riconvenzionale nei confronti della intimante stessa, allegando l'inadempimento di all'obbligo di consegna della cosa locata e, comunque, CP_1 all'obbligo di garantire al conduttore il pacifico godimento dell'immobile, chiedendo altresì autorizzazione alla chiamata del terzo, Controparte_2
Il Tribunale emetteva ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c., disponeva il mutamento del rito, invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione e autorizzava la chiamata in causa della Il procedimento di mediazione dava esito negativo. Controparte_2
La si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza Controparte_2
della domanda di manleva, stante la mancanza di qualsivoglia rapporto di garanzia fra le parti,
Parte deduceva poi che aveva la disponibilità del capannone sin dal dicembre 2020. Affermava che l'occupazione dell'immobile, peraltro parziale, da parte di si giustificava in virtù di accordi fra CP_3 le parti relativi sia all'esecuzione delle opere previste nel contratto di locazione, sia alla sublocazione Parte Parte dell'immobile da a e contestava infine l'esistenza e l'entità dei danni vantati da . CP_3
Con sentenza n. 2754/2023 del 27/06/2023 il Tribunale di Torino, ritenuta infondata
Parte l'eccezione di inadempimento sollevata da , dichiarava risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data 01.10.2021 confermando l'ordinanza di rilascio ex Parte_1
Parte art. 665 c.p.c.; condannava quindi al pagamento in favore di di € 40.600,00 (già CP_1
Parte operata la compensazione con il credito di nei confronti di per la restituzione del deposito CP_1
pagina 2 di 3 cauzionale), oltre IVA e interessi e rigettava la domanda riconvenzionale di nei confronti di Parte_1
Parte
nonché le domande di nei confronti del terzo chiamato CP_1 Controparte_2
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello si è costituita nel gravame la Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario con conferma della sentenza impugnata. Si è CP_1
costituita altresì la contestando integralmente il ricorso in appello della Controparte_2 [...]
e chiedendone l'integrale rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Pt_1
All'udienza del 18.09.2024, dato atto che aveva depositato sentenza di apertura della CP_3
liquidazione giudiziale nei propri confronti, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300
c.p.c.
Con istanza depositata in data 2.01.2025 la rilevato che il processo non era stato CP_1
riassunto, a seguito di interruzione, nei termini ex art. 305 c.p.c., chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio d'appello.
Né l'appellante né la parte appellata deducevano alcunché in merito Controparte_2
all'udienza fissata per la remissione delle parti dinanzi al Collegio.
Rileva la Corte che, a seguito di declaratoria di interruzione del giudizio ex art 300 c.p.c. emessa all'udienza del 18.09.2024 nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione entro il termine di novanta giorni ex art. 305 c.p.c., né peraltro l'appellante o l'appellata a Controparte_2
seguito di rituale notificazione a mezzo pec dell'istanza di cui innanzi e del provvedimento di fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio, hanno formulato deduzioni in merito.
Sussistono pertanto all'evidenza i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara estinto il presente giudizio ex art. 305 c.p.c.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 3 di 3