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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3153/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniela De Salvatore e dalla in Controparte_1 persona delll'Avv.to Francesco Elia E
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 28.05.2025, ritualmente notificato, premesso di essere vedova e di essere titolare dal luglio 2018 di pensione ai pagina 1 di 4 superstiti SO n. 2118738 nonché, da maggio 2016, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, essendo 88enne non autosufficiente, conviene in giudizio l' per ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno di CP_2 vedovanza sul predetto trattamento pensionistico di reversibilità relativamente al periodo 1.01.2021/02.2022 come accertato dal Tribunale di Velletri con sentenza n.
1625/2023. Precisa che in data 19.01.2024 presentava all domanda di CP_2 ricostituzione pensionistica che veniva, tuttavia, rigettata come comunicatole con il provvedimento del 14.02.2024 sull'assunto che dal ricalcolo della pensione non erano risultate somme a credito in suo favore. Stante l'erroneità e illegittimità della condotta dell'Ente previdenziale, che non ha dato esecuzione al giudicato, si è vista costretta a adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce con provvedimento del 26.03.2024 ha CP_2 comunicato alla ricorrente la riliquidazione della pensione Cat. SO con il riconoscimento dell'ANF in qualità di coniuge superstite dal mese di febbraio 2019, avendo accertato la sussistenza dalla già menzionata data dei requisiti per l'erogazione dell'assegno vedovile. Evidenzia, quindi, che dal cedolino pensionistico relativo alla mensilità di maggio 2024 risulta l'avvenuta corresponsione degli arretrati per l'importo di € 1.957,67 calcolato nel provvedimento di liquidazione. Chiede, quindi, dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese di lite secondo equità a giustizia. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
27.03.2025 il procuratore del ricorrente confermava l'avvenuto riconoscimento e pagamento in favore della sua assistita della prestazione in parola, nell'esatto ammontare maturato, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, purtuttavia insisteva per il riconoscimento delle spese processuali. Il procuratore dell' insisteva per la loro compensazione. All'odierna CP_2 udienza, dopo la discussione, il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
pagina 2 di 4 E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_2 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (comunicazione di riliquidazione del
26.03.2024 e cedolino di pensione del mese di maggio 2024) risultano provati per tabulas la liquidazione e il pagamento della prestazione spettante alla ricorrente, così come peraltro confermato dalla difesa della parte, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che il procuratore dell' nella memoria di CP_2 costituzione in giudizio neppure lumeggia l'esistenza di valide ragioni per le quali ha operato la riliquidazione del trattamento pensionistico (di cui la ricorrente beneficia a titolo di pensione ai superstiti Cat. SO n. 2118738) nel mese di marzo 2024 così sovvertendo la decisione presa il mese precedente e comunicata alla pensionata in pagina 3 di 4 data 14.02.2024 a seguito della domanda di ricostituzione presentata dalla sig.ra nel mese di gennaio 2024. Nel predetto provvedimento si legge, infatti, che Pt_2 la prestazione è stata ricalcolata con decorrenza dal mese di febbraio 2019 e che dal ricalcolo non sono risultate somme a credito della pensionata.
In altri termini non è dato comprendere i motivi per i quali cui l'Ente previdenziale, pur non avendo proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1625/2023 (che come detto aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a beneficiare all'assegno di vedovanza per il periodo 1.01.2021/02.2022), non ha dato esecuzione al giudicato respingendo la domanda presentata dall'interessata nel mese di gennaio
2024 ed è poi immediatamente tornato sui propri passi accertando l'esistenza di un credito a favore della sig.ra er la somma di € 1.957,67. Pt_2
Tenuto tuttavia conto che la somma spettante alla ricorrente è stata accreditata con valuta 2.05.2024, quindi prima dell'introduzione del presente giudizio, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3153/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniela De Salvatore e dalla in Controparte_1 persona delll'Avv.to Francesco Elia E
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 28.05.2025, ritualmente notificato, premesso di essere vedova e di essere titolare dal luglio 2018 di pensione ai pagina 1 di 4 superstiti SO n. 2118738 nonché, da maggio 2016, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, essendo 88enne non autosufficiente, conviene in giudizio l' per ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno di CP_2 vedovanza sul predetto trattamento pensionistico di reversibilità relativamente al periodo 1.01.2021/02.2022 come accertato dal Tribunale di Velletri con sentenza n.
1625/2023. Precisa che in data 19.01.2024 presentava all domanda di CP_2 ricostituzione pensionistica che veniva, tuttavia, rigettata come comunicatole con il provvedimento del 14.02.2024 sull'assunto che dal ricalcolo della pensione non erano risultate somme a credito in suo favore. Stante l'erroneità e illegittimità della condotta dell'Ente previdenziale, che non ha dato esecuzione al giudicato, si è vista costretta a adire l'autorità giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce con provvedimento del 26.03.2024 ha CP_2 comunicato alla ricorrente la riliquidazione della pensione Cat. SO con il riconoscimento dell'ANF in qualità di coniuge superstite dal mese di febbraio 2019, avendo accertato la sussistenza dalla già menzionata data dei requisiti per l'erogazione dell'assegno vedovile. Evidenzia, quindi, che dal cedolino pensionistico relativo alla mensilità di maggio 2024 risulta l'avvenuta corresponsione degli arretrati per l'importo di € 1.957,67 calcolato nel provvedimento di liquidazione. Chiede, quindi, dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere con statuizione sulle spese di lite secondo equità a giustizia. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
27.03.2025 il procuratore del ricorrente confermava l'avvenuto riconoscimento e pagamento in favore della sua assistita della prestazione in parola, nell'esatto ammontare maturato, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, purtuttavia insisteva per il riconoscimento delle spese processuali. Il procuratore dell' insisteva per la loro compensazione. All'odierna CP_2 udienza, dopo la discussione, il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
pagina 2 di 4 E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_2 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (comunicazione di riliquidazione del
26.03.2024 e cedolino di pensione del mese di maggio 2024) risultano provati per tabulas la liquidazione e il pagamento della prestazione spettante alla ricorrente, così come peraltro confermato dalla difesa della parte, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che il procuratore dell' nella memoria di CP_2 costituzione in giudizio neppure lumeggia l'esistenza di valide ragioni per le quali ha operato la riliquidazione del trattamento pensionistico (di cui la ricorrente beneficia a titolo di pensione ai superstiti Cat. SO n. 2118738) nel mese di marzo 2024 così sovvertendo la decisione presa il mese precedente e comunicata alla pensionata in pagina 3 di 4 data 14.02.2024 a seguito della domanda di ricostituzione presentata dalla sig.ra nel mese di gennaio 2024. Nel predetto provvedimento si legge, infatti, che Pt_2 la prestazione è stata ricalcolata con decorrenza dal mese di febbraio 2019 e che dal ricalcolo non sono risultate somme a credito della pensionata.
In altri termini non è dato comprendere i motivi per i quali cui l'Ente previdenziale, pur non avendo proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1625/2023 (che come detto aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a beneficiare all'assegno di vedovanza per il periodo 1.01.2021/02.2022), non ha dato esecuzione al giudicato respingendo la domanda presentata dall'interessata nel mese di gennaio
2024 ed è poi immediatamente tornato sui propri passi accertando l'esistenza di un credito a favore della sig.ra er la somma di € 1.957,67. Pt_2
Tenuto tuttavia conto che la somma spettante alla ricorrente è stata accreditata con valuta 2.05.2024, quindi prima dell'introduzione del presente giudizio, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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