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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9985 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10053/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile promosso con ricorso ex artt. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto a ruolo in data 17 marzo 2025
DA
nata il [...] a [...]. Fisc. residente in [...]Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MASSARA LAURA, giusta procura in atti;
E nato il [...] a [...]. Fisc. rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. ROSSANO FRANCESCA CHIARA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano e vistati senza osservazioni.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive di udienza depositate in atti entro il
10.12.2025.
pagina 1 di 12 *************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 marzo 2025 conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale l'ex coniuge per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza Parte_2 resa su domanda congiunta dal Tribunale di Milano n. 5292/2018 emessa in data 09.05.2018 e pubblicata in data
14.05.2018 e passata in giudicato in data 24.05.2018. In particolare, chiedeva una diversa rimodulazione dell'esercizio del diritto di visita paterno nonché un aumento del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore (nato il [...]) da euro 250,00 mensili ad euro 500,00 mensili, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Ritualmente costituitosi in giudizio il convenuto integralmente contestando de domande attoree, Parte_2 chiedeva l'integrale rigetto del ricorso proposto. In via riconvenzionale chiedeva che venisse disposto il collocamento paritario del figlio con l'alternanza da un genitore all'altro secondo i tempi articolati in atti;
Per_1 nel caso di non accoglimento della domanda comunque ampliare il diritto di visita paterno;
confermare i provvedimenti economici della separazione e AU interamente alla madre.
Con provvedimento in atti del 11 luglio 2025 il Giudice delegato rimetteva le parti avanti al Giudice Onorario
Dott.ssa Roberta Madera delegato all'udienza del 24 luglio 2025 per verificare la possibilità di una composizione condivisa della controversia. Le parti venivano ampiamente sentite e all'esito dopo ampia discussione, formalizzavano il seguente accordo come verbalizzato in atti e confermato dalle parti:
“ Conferma dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
2) Sulle frequentazioni padre e figlio minore: il padre terrà a weekend alternati dal venerdì all'uscita da Per_1 scuola o in caso di assenza scolastica dalle ore 9 di mattina da casa della madre sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
durante la settimana che termina con il weekend di Per_1 spettanza paterna il martedì' dall'uscita di scuola o dalle ore 9 di mattina in caso di assenza scolastica al mercoledì con accompagnamento a scuola o a casa della madre alle ore 9; durante la settimana che termina con il weekend di spettanza materna il martedì dall'uscita di scuola o alle 9 di mattina in caso di assenza scolastica sino al mercoledì' con accompagnamento a scuola o a casa della madre ed il giovedì dall'uscita di scuola o alle 9 di mattina in caso di assenza scolastica sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o
a casa della madre;
Ferme le frequentazioni relative alle vacanze di Natale, di Pasqua e quelle estive come indicate nella sentenza di divorzio e così i ponti e le festività; I genitori nelle rispettive giornate di spettanza si occuperanno della gestione del figlio minore per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche anche con
l'ausilio di terzi di fiducia. Il tutto salvo diverso e miglior accordo. I genitori sono d'accordo a che Per_1 pagina 2 di 12 prosegua il percorso di supporto psicologico e che segua gli eventuali ed ulteriori approfondimenti suggeriti dai servizi competenti nell'interesse del minore.
I genitori sono altresì d'accordo a che continui il percorso di supporto scolastico privato già attivato Per_1 per lui. I genitori si impegnano ad effettuare un percorso di supporto alla genitorialità presso un servizio pubblico.
Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro Per_1
300,00 a partire dal mese di agosto 2025, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
contributo da versarsi il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di
Milano ( da intendersi qui integralmente riportate) saranno suddivise al 50% tra i genitori. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
Spese legali compensate”.
All'esito, le parti, assistite sempre dai rispettivi difensori, hanno quindi chiesto che si procedesse ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., segnatamente veniva così verbalizzato:
“Le parti, assistiti dai difensori
1) chiedono di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17
c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
2) chiedono che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
3) si impegnano a depositare entro il termine per il deposito di note scritte che verrà assegnato, bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del Tribunale (Modelli sentenze su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. (Riforma Cartabia) - Tribunale di Milano (giustizia.it))
4) rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
Il Giudice Onorario, dato atto di quanto sopra, rimetteva gli atti al Giudice delegato M.Laura Amato.
Il Giudice Delegato, dunque, preso atto dell'accordo e delle richieste formulate ex art. 473 bis. 51 c.p.c., con provvedimento del 25 luglio 2025 disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., revocava l'udienza fissata con il provvedimento su richiamato per la comparizione avanti a sé delle parti e assegnava alle medesime termine fino al 10 settembre 2025 ore 12,00 per il deposito di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note in sostituzione d'udienza del 9 settembre 2025 parte attrice, rivalutando la rispondenza degli accordi all'interesse del minore, revocava il consenso all'accordo e chiedeva la prosecuzione del giudizio in forma contenziosa con revoca del provvedimento del 25.07.2025 e fissazione di una nuova udienza ex art. 473 bis c.p.c. in forma contenziosa.
Con provvedimento del 16.09.2025 il Giudice Delegato, preso atto di quanto sopra fissava nuova udienza avanti al Got per il 29 ottobre 2025, poi differita al 30 ottobre 2025. pagina 3 di 12 A detta udienza parte attrice confermava la propria posizione e la volontà di non dar seguito all'accordo raggiunto;
il convenuto insisteva invece affinché le condizioni concordate fossero ratificate dal Tribunale;
gli atti venivano quindi rimessi al Giudice Delegato.
Con provvedimento del 13 novembre 2025 il Giudice Delegato invitava le parti a precisare entro il 10 dicembre
2025 le proprie posizioni in merito al procedimento ormai in fase ex art 473 bis 51 c.p.c.
Con le note in sostituzione d'udienza la signora ha chiesto la prosecuzione del giudizio in forma Pt_1 contenziosa e il padre la ratifica degli accordi raggiunti all'udienza del 24 luglio 2025. (v. note 6 dicembre
2025).
La causa è stata rimessa al collegio e discusa alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d. Cartabia) all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio e, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni (come nel caso di specie) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c. con riferimento alla separazione (o anche per la modifica delle condizioni che si concludeva con un decreto collegiale), con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma.
Per potere valutare l'eventuale rilevanza o meno della revoca del consenso adesso per tutti i procedimenti previsti dal rito unico della Famiglia ex art. 473 bis 47 c.p.c,, e quindi anche per la modifica delle condizioni di divorzio come nel caso di specie, è opportuno ricostruire che nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma
16 L. 898/70 e segg, mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
oggi invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito.
La previgente norma in tema di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. prevedeva, infatti, espressamente al primo comma:” Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel modo indicato nell'articolo 708 c.p.c.” e al terzo e quarto comma che:” Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente
”. Tale procedimento quindi - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole, si pagina 4 di 12 concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificare lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato.
Le precedenti evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto avevano portato ad orientamenti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità, condivisi anche dalla Sezione di appartenenza di questo Tribunale, in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta. Sul punto si era, infatti, come noto, più volte pronunciata la Suprema Corte che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato
(ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, n. 19540 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino):” in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664).”
Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., dove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del pagina 5 di 12 ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al
Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
La richiamata unificazione del rito per i procedimenti ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c. (di separazione, di divorzio oltre che di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e anche di modifica delle relative condizioni), che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis. 51 c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per tutti i procedimenti dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto (vedi anche sentenza n. 68/25 del Tribunale di Milano
Sezione IX Civile del 18.12.2024/9.01.2025 Pres. rel. dott.ssa Amato;
sentenza Tribunale di Milano Sezione IX
Civile del 27.11.2024 – rel. dott.ssa pres. dott.ssa Amato). Per_2
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. ovvero con accordo successivamente raggiunto e richiesta di procedere ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status (nel caso di specie già pronunciata e quindi non rilevante) e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio/modifica o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
In sostanza, quindi, la successiva revoca del consenso oltre a doversi considerarsi inammissibile quanto allo status (ndr qui pronunciato) potendo in ogni caso il Tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia sullo status;
risulta altresì inefficace quanto alle condizioni accessorie relative a diritti disponibili in considerazione della volontà già espressa dalle parti in sede di accordo di modifica nel nostro caso di statuizioni vigenti;
irrilevante quanto alle ulteriori pattuizioni aventi contenuto patrimoniali giacché esse sono espressioni dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c..
pagina 6 di 12 Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso anche successivo nella domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso.
Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Relativamente, quindi, alle condizioni accessorie rispetto a diritto indisponibili (affidamento, collocamento, assegno mantenimento dei figli), qui rilevanti, residua comunque sempre il potere d'ufficio del Tribunale di valutare la rispondenza del contenuto complessivo dell'accordo all'interesse del minore assumendo i provvedimenti di competenze e fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Sul punto il nuovo dettato normativo non lascia spazio a dubbi laddove chiaramente all'art. 473 bis. 51, comma 4° c.p.c. prevede che il Tribunale possa convocare le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigettare allo stato la domanda oggetto di accordo se ritenuta in contrasto con il superiore interesse del minore.
Evidentemente tali principi si possono applicare anche al caso di specie, avente ad oggetto la domanda di modifica di condizioni di divorzio, con riferimento alle statuizioni di cui viene chiesta la modifica e su cui quindi poi è stato raggiunto un accordo, in punto di responsabilità genitoriale e contributo al mantenimento di figlio minore.
In conformità ai richiamati principi, deve quindi in primo luogo escludersi che la revoca del consenso con riferimento alle concordate modifiche da parte della Signora possa comportare l'arresto del Pt_1 procedimento ovvero un nuovo ritorno del procedimento in fase contenziosa, come chiesto dalla medesima parte attrice, potendo il Tribunale procedere all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone comunque la conformità a norme inderogabili ed agli interessi del minore, come sopra evidenziato.
pagina 7 di 12 Passando, quindi, ad esaminare il contenuto dell'accordo del caso di specie, quindi, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per poter ratificare le condizioni concordate a modifica dai genitori all'udienza del
24.07.2025 che appaiono, alla luce delle risultanze e delle emergenze processuali in atti, rispondenti agli interessi del figlio minore e per nulla in contrasto con norme imperative. Per_1
Del resto, la madre non ha dedotto né tantomeno provato, a supporto della propria posizione, circostanze tali da integrare sopravvenienze che possano configurare situazioni di contrasto anche solo potenziale con gli interessi di e/o tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni economiche delle parti sì da determinare il Pt_3 rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis. 51 comma 4° c.p.c. in conformità ai sopra evidenziati principi giurisprudenziali.
Vale infatti la pena evidenziare che relativamente alla responsabilità genitoriale l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 24 luglio del 2025 prevede alquanto limitate modifiche rispetto all'organizzazione familiare consolidata.
Fermo, infatti, l'affidamento condiviso che non è mai stato messo in discussione ed il prevalente collocamento materno di (il padre ha infatti rinunciato alla domanda di collocamento paritetico originariamente Per_1 avanzata) sono state apportate solo alcune modifiche al calendario di frequentazione con un ampliamento dei tempi infrasettimanali del padre nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza materna (nella sentenza di divorzio era infatti previso che sarebbe stato con il padre dal lunedì sino al martedì con Per_1 accompagnamento a scuola, con l'accordo avanti al Got si prevedeva invece che il padre lo avrebbe tenuto con sé il martedì con pernottamento e il giovedì con pernottamento) rimaneva, poi, ferma l'alternanza nei fine settimana fino al lunedì mattina con il pernottamento della domenica anziché fino alla domenica sera ed invariata nel resto la precedente organizzazione anche relativamente alle vacanze e ai periodi di sospensione scolastica.
La madre, successivamente, e sulla base di una mera rivalutazione della rispondenza di questo assetto all'interesse del minore che, come ora si dirà, è stato sostanzialmente effettuato sulla base degli stessi elementi e circostanze già presenti al momento della sottoscrizione dell'accordo, ha ritratto il consenso, sostenendo che la nuova organizzazione pregiudicherebbe che sarebbe costretto a continui spostamenti (svegliandosi prima Per_1 per andare a scuola) tra Rho dove abita e Vittuone dove abita il padre e comprometterebbe la regolarità della frequenza alle attività creando difficoltà organizzative che si rifletterebbero negativamente sul suo benessere complessivo tanto più considerato le difficoltà di apprendimento del ragazzo per cui necessita di supporto continuo e di un approccio educativo coordinato e stabile.
Lei stessa ha quindi motivato la sua scelta riferendo che: “la decisione della ricorrente di revocare il proprio consenso trova primaria giustificazione nella sopravvenuta valutazione dell'interesse superiore del figlio minore
“(v. note 8 settembre 2025). Per_1
pagina 8 di 12 La madre, invero, non ha offerto alcun elemento concreto per motivare la propria presa di posizione successiva integrando - diversamente da quanto sostenuto - un mero ripensamento e/o una rivalutazione di elementi già presenti al momento della manifestazione del consenso formalizzato con l'accordo, allegando semplicemente che ciò “trova fondamento sulla valutazione che l'accordo raggiunto non sia pienamente conforme all'interesse del minore, legittimando il ricorso alla tutela giurisdizionale piena”..
Invero da un'attenta valutazione dei motivi posti a fondamento della revoca del consenso, oltre che
“l'inadeguatezza del regime di frequentazioni concordato rispetto alle esigenze lavorative della signora”
(evidentemente non rilevanti), non possono ritenersi fondanti e rilevanti quelli riferibili agli “impegni scolastici ed extrascolastici del minore” ovvero “ripercussioni sulla sua stabilità emotiva”, atteso che l'organizzazione di vita del minore e le sue specifiche aree di fragilità nell'apprendimento non hanno subito alcun tipo di modificazione tali da poter giustificare la messa in discussione complessiva dell'impianto concordato.
Le difficoltà di sono infatti risalenti, bei note ai genitori e, difatti, dai medesimi affrontate e gestite in Per_1 questi anni con l'ausilio di figure supportive specializzate. Il dirigente scolastico redigendo il piano didattico personalizzato del 26.02.2025 (in data quindi addirittura precedente all'iscrizione a ruolo del procedimento del
17.03.2025), dà conto delle aree di fragilità di per far fronte alle quali già nel 2023 consigliava alla Per_1 famiglia di procedere ad un potenziamento logopedico ed effettuare poi al termine del percorso una nuova rivalutazione (v. doc. 7). La stessa psicologa che segue riferisce che, pur certamente riscontrandosi aree Per_1 di criticità in alcuni ambiti dell'apprendimento del ragazzo, non emergono però difficoltà significative in nessun ambito;
la professionista ha poi fornito tutte le indicazioni e le strategie utili di intervento specificamente elaborate per ogni area di criticità di . (v. doc. 37, relazione psicologa dott.ssa del 10.06.2025). Pt_3 Per_3
È dunque evidente anche a livello documentale che l'accordo sia stato assunto e sia maturato in un contesto di completa consapevolezza da parte dei genitori di tutti gli aspetti della vita del figlio e in cui i medesimi avevano la disponibilità di tutte le informazioni anche di quelle più aggiornate relative al figlio.
Ad ulteriore riprova e conferma vi è del resto il fatto che parte dell'accordo è proprio il consenso manifestato da entrambi a continuare a garantire a tutti i presidi di supporto necessari a partire dal percorso psicologico Per_1 in atto e a tutti gli ulteriori approfondimenti che verranno ritenuti opportuni nel suo interesse (cui quindi il padre nel richiedere la omologa delle modifiche concordate presta il consenso e in tal senso si è impegnato a far avviare un percorso a ), dovendosi comunque impegnare le parti ad attivare urgentemente il percorso di Per_1 supporto alla genitorialità preso altro centro scelto e individuato.
Parimenti a dirsi per le ulteriori motivazioni addotte dalla madre a fondamento del suo ripensamento.
La complessiva organizzazione di vita del ragazzo, infatti, ivi compresa la scuola, le attività scolastiche ed extrascolastiche effettuate non si è in alcun modo modificata da luglio ad oggi così come gli spostamenti dal contesto abitativo materno a quello paterno a Vittuone che i genitori sin dai tempi degli accordi divorzili hanno pagina 9 di 12 sempre previsto e gestito ricorrendo ad una dettagliata calendarizzazione che, peraltro, ha sempre contemplato importanti spazi di frequnetazione paterni anche con pernottamento infrasettimanale. (v. condizioni sentenza di divorzio).
L'organizzazione familiare quindi ha solo subìto una diversa rimodulazione dei tempi di frequentazione, già comunque ampi e garantiti in favore del padre, tale da non poter certo alterare in modo negativo un assetto e senza che siano emersi particolari elementi che possano oggi portare a ritenere che quell'accordo - considerato anche il brevissimo lasso di tempo intercorso - non più corrispondente al prevalente interesse del minore.
Il diritto di visita paterno concordato appare infatti a giudizio del Tribunale del tutto congruo, adeguato e coerente con l'impostazione familiare impressa dai genitori e con la previsione di spazi e momenti paterni secondo uno schema collaudato e alla fine non poi così dissimile (esdendo stati comunque già previsti pernottamenti anche durante la settimana) da quello concordato con il divorzio e che, conseguentemente, non si comprende come possa oggi essere per fonte di pregiudizio. Per_1
Ritiene quindi il Collegio che l'accordo formalizzato dalle parti in ordine ai tempi e ai giorni di frequentazione paterna appaia corrispondente all'interesse del figlio minore e che possa quindi certamente essere ratificato dal
Tribunale non ravvisandovi alcun elemento di pregiudizio tale inficiare l'accordo o integrare i presupposti previsti dal richiamato comma 4 dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.
I genitori nell'esercizio dell'affido condiviso, che in alcun modo è stato messo in discussione, dovranno però certamente continuare a collaborare e a condividere le decisioni nell'interesse del figlio minore anche sotto il profilo degli impegni da assumere e dei tempi di frequentazione che devono essere in grado di gestire e, all'occorrenza, anche di modificare nell'interesse del figlio con necessità di rimodulazione nel rispetto anche della volontà di e avendo sempre di mira le esigenze e i bisogni del medesimo. Nello stesso accordo è Per_1 previsto che le parti possano apportare modifiche, ciò evidentemente avendo di mira sempre e soltanto le esigenze del figlio minore, seguendo lo sviluppo dei percorsi avviati per il minore medesimo e per le parti e facendosi consigliare anche dai professionisti cui si sono rivolti.
Diversamente, ove le parti non si impegnino nei percorsi e/o non li intraprendano con serietà e responsabilità ovvero non riescano a trovare le migliori soluzioni condivise nell'interesse del figlio, il rischio è che possa non essere più praticabile l'affido condiviso e possano emergere comportamenti inadeguati di uno e/o di entrambi i genitori potenzialmente pregiudizievoli per il figlio e che potranno essere nel proseguo valutati da una AG, eventualmente adita, per la limitazione della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi.
Il Collegio ritiene, parimenti, che possa disporsi in conformità anche relativamente all'accordo economico raggiunto dai coniugi in ordine al mantenimento del figlio minore.
I genitori hanno determinato in euro 300,00 mensili l'entità del contributo a carico del padre per il mantenimento di (in divorzio erano stati pattuiti 250,00 mensili) oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 pagina 10 di 12 Nulla osta anche sotto questo profilo all'accoglimento delle concordi intese che, considerate le esigenze del minore rapportate all'età, i maggiori tempi di frequentazione paterna come concordati dalle parti, le rispettive situazioni lavorative ed economico reddituali valutate alla stregua della documentazione agli atti, appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e coerenti con le rispettive e attuali condizioni. L'assegno unico continuerà come da accordi ad essere integralmente percepito dalla madre.
Né d'altronde la signora ha evidenziato sopravvenienze tali da ritenere non più rispondente tale accordo Pt_1 all'interesse di quanto piuttosto ha manifestato semplicemente un ripensamento su un accordo Per_1 liberamente accettato.
Nessuna altra allegazione posta alla base della revoca del consenso merita ulteriore esame, ritenendo il Tribunale che gli accordi ratificati all'udienza avanti al Got del 24.07.2025 e cristallizzati nella richiesta di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. accolta dal Tribunale non contrastino con gli interessi di non essendo stati Per_1 altresì in alcun modo dedotti mutamenti di circostanze rilevanti.
Vanno, quindi omologate le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti medesime e si prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Si ritiene che le spese legali vadano comunque integralmente compensate come d'altronde da accordo tra le parti nell'ambito del più ampio accordo di cui anche parte convenuta chiede l'omologa, trattandosi inoltre di questioni affrontate nella presente decisione particolarmente complesse anche dal punto di vista del diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel procedimento pendente tra e a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 5292/2018 emessa in data 09.05.2018 e pubblicata in data 14.05.2018 (passata in giudicato in data 24.05.2018), definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni oggetto di accordo raggiunte dalle parti con i rispettivi difensori all'udienza del
24.07.2025 sopra riportate e verbalizzate inerenti al figlio minore (nato il [...]) ed ai Per_1 rapporti economici, provvedendo in conformità e prendendo altresì atto delle ulteriori pattuizioni, nello specifico:
- Conferma dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
- Sulle frequentazioni padre e figlio minore: il padre terrà a weekend alternati dal venerdì all'uscita da Per_1 scuola o in caso di assenza scolastica dalle ore 9 di mattina da casa della madre sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
durante la settimana che termina con il weekend di Per_1 spettanza paterna il martedì' dall'uscita di scuola o dalle ore 9 di mattina in caso di assenza scolastica al mercoledì con accompagnamento a scuola o a casa della madre alle ore 9; durante la settimana che termina con il pagina 11 di 12 weekend di spettanza materna il martedì dall'uscita di scuola o alle 9 di mattina in caso di assenza scolastica sino al mercoledì' con accompagnamento a scuola o a casa della madre ed il giovedì dall'uscita di scuola o alle 9 di mattina in caso di assenza scolastica sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre;
Ferme le frequentazioni relative alle vacanze di Natale, di Pasqua e quelle estive come indicate nella sentenza di divorzio e così i ponti e le festività; I genitori nelle rispettive giornate di spettanza si occuperanno della gestione del figlio minore per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche anche con l'ausilio di terzi di fiducia. Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
- Prende atto che genitori sono d'accordo a che prosegua il percorso di supporto psicologico e che segua Per_1 gli eventuali ed ulteriori approfondimenti suggeriti dai servizi competenti nell'interesse del minore. I genitori sono altresì d'accordo a che continui il percorso di supporto scolastico privato già attivato per lui. Per_1
- Prende atto che i genitori si impegnano ad effettuare un percorso di supporto alla genitorialità presso un servizio pubblico.
- Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro Per_1
300,00 a partire dal mese di agosto 2025, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
contributo da versarsi il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di
Milano (da intendersi qui integralmente riportate) saranno suddivise al 50% tra i genitori.
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
2) Conferma nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile promosso con ricorso ex artt. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto a ruolo in data 17 marzo 2025
DA
nata il [...] a [...]. Fisc. residente in [...]Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MASSARA LAURA, giusta procura in atti;
E nato il [...] a [...]. Fisc. rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. ROSSANO FRANCESCA CHIARA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano e vistati senza osservazioni.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive di udienza depositate in atti entro il
10.12.2025.
pagina 1 di 12 *************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17 marzo 2025 conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale l'ex coniuge per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza Parte_2 resa su domanda congiunta dal Tribunale di Milano n. 5292/2018 emessa in data 09.05.2018 e pubblicata in data
14.05.2018 e passata in giudicato in data 24.05.2018. In particolare, chiedeva una diversa rimodulazione dell'esercizio del diritto di visita paterno nonché un aumento del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore (nato il [...]) da euro 250,00 mensili ad euro 500,00 mensili, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Ritualmente costituitosi in giudizio il convenuto integralmente contestando de domande attoree, Parte_2 chiedeva l'integrale rigetto del ricorso proposto. In via riconvenzionale chiedeva che venisse disposto il collocamento paritario del figlio con l'alternanza da un genitore all'altro secondo i tempi articolati in atti;
Per_1 nel caso di non accoglimento della domanda comunque ampliare il diritto di visita paterno;
confermare i provvedimenti economici della separazione e AU interamente alla madre.
Con provvedimento in atti del 11 luglio 2025 il Giudice delegato rimetteva le parti avanti al Giudice Onorario
Dott.ssa Roberta Madera delegato all'udienza del 24 luglio 2025 per verificare la possibilità di una composizione condivisa della controversia. Le parti venivano ampiamente sentite e all'esito dopo ampia discussione, formalizzavano il seguente accordo come verbalizzato in atti e confermato dalle parti:
“ Conferma dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
2) Sulle frequentazioni padre e figlio minore: il padre terrà a weekend alternati dal venerdì all'uscita da Per_1 scuola o in caso di assenza scolastica dalle ore 9 di mattina da casa della madre sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
durante la settimana che termina con il weekend di Per_1 spettanza paterna il martedì' dall'uscita di scuola o dalle ore 9 di mattina in caso di assenza scolastica al mercoledì con accompagnamento a scuola o a casa della madre alle ore 9; durante la settimana che termina con il weekend di spettanza materna il martedì dall'uscita di scuola o alle 9 di mattina in caso di assenza scolastica sino al mercoledì' con accompagnamento a scuola o a casa della madre ed il giovedì dall'uscita di scuola o alle 9 di mattina in caso di assenza scolastica sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o
a casa della madre;
Ferme le frequentazioni relative alle vacanze di Natale, di Pasqua e quelle estive come indicate nella sentenza di divorzio e così i ponti e le festività; I genitori nelle rispettive giornate di spettanza si occuperanno della gestione del figlio minore per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche anche con
l'ausilio di terzi di fiducia. Il tutto salvo diverso e miglior accordo. I genitori sono d'accordo a che Per_1 pagina 2 di 12 prosegua il percorso di supporto psicologico e che segua gli eventuali ed ulteriori approfondimenti suggeriti dai servizi competenti nell'interesse del minore.
I genitori sono altresì d'accordo a che continui il percorso di supporto scolastico privato già attivato Per_1 per lui. I genitori si impegnano ad effettuare un percorso di supporto alla genitorialità presso un servizio pubblico.
Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro Per_1
300,00 a partire dal mese di agosto 2025, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
contributo da versarsi il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di
Milano ( da intendersi qui integralmente riportate) saranno suddivise al 50% tra i genitori. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
Spese legali compensate”.
All'esito, le parti, assistite sempre dai rispettivi difensori, hanno quindi chiesto che si procedesse ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., segnatamente veniva così verbalizzato:
“Le parti, assistiti dai difensori
1) chiedono di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17
c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
2) chiedono che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
3) si impegnano a depositare entro il termine per il deposito di note scritte che verrà assegnato, bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del Tribunale (Modelli sentenze su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. (Riforma Cartabia) - Tribunale di Milano (giustizia.it))
4) rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
Il Giudice Onorario, dato atto di quanto sopra, rimetteva gli atti al Giudice delegato M.Laura Amato.
Il Giudice Delegato, dunque, preso atto dell'accordo e delle richieste formulate ex art. 473 bis. 51 c.p.c., con provvedimento del 25 luglio 2025 disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., revocava l'udienza fissata con il provvedimento su richiamato per la comparizione avanti a sé delle parti e assegnava alle medesime termine fino al 10 settembre 2025 ore 12,00 per il deposito di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note in sostituzione d'udienza del 9 settembre 2025 parte attrice, rivalutando la rispondenza degli accordi all'interesse del minore, revocava il consenso all'accordo e chiedeva la prosecuzione del giudizio in forma contenziosa con revoca del provvedimento del 25.07.2025 e fissazione di una nuova udienza ex art. 473 bis c.p.c. in forma contenziosa.
Con provvedimento del 16.09.2025 il Giudice Delegato, preso atto di quanto sopra fissava nuova udienza avanti al Got per il 29 ottobre 2025, poi differita al 30 ottobre 2025. pagina 3 di 12 A detta udienza parte attrice confermava la propria posizione e la volontà di non dar seguito all'accordo raggiunto;
il convenuto insisteva invece affinché le condizioni concordate fossero ratificate dal Tribunale;
gli atti venivano quindi rimessi al Giudice Delegato.
Con provvedimento del 13 novembre 2025 il Giudice Delegato invitava le parti a precisare entro il 10 dicembre
2025 le proprie posizioni in merito al procedimento ormai in fase ex art 473 bis 51 c.p.c.
Con le note in sostituzione d'udienza la signora ha chiesto la prosecuzione del giudizio in forma Pt_1 contenziosa e il padre la ratifica degli accordi raggiunti all'udienza del 24 luglio 2025. (v. note 6 dicembre
2025).
La causa è stata rimessa al collegio e discusa alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d. Cartabia) all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio e, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni (come nel caso di specie) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c. con riferimento alla separazione (o anche per la modifica delle condizioni che si concludeva con un decreto collegiale), con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma.
Per potere valutare l'eventuale rilevanza o meno della revoca del consenso adesso per tutti i procedimenti previsti dal rito unico della Famiglia ex art. 473 bis 47 c.p.c,, e quindi anche per la modifica delle condizioni di divorzio come nel caso di specie, è opportuno ricostruire che nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma
16 L. 898/70 e segg, mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati;
oggi invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito.
La previgente norma in tema di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. prevedeva, infatti, espressamente al primo comma:” Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel modo indicato nell'articolo 708 c.p.c.” e al terzo e quarto comma che:” Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente
”. Tale procedimento quindi - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole, si pagina 4 di 12 concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificare lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato.
Le precedenti evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto avevano portato ad orientamenti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità, condivisi anche dalla Sezione di appartenenza di questo Tribunale, in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta. Sul punto si era, infatti, come noto, più volte pronunciata la Suprema Corte che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato
(ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, n. 19540 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino):” in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664).”
Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., dove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del pagina 5 di 12 ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al
Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
La richiamata unificazione del rito per i procedimenti ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c. (di separazione, di divorzio oltre che di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e anche di modifica delle relative condizioni), che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis. 51 c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per tutti i procedimenti dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto (vedi anche sentenza n. 68/25 del Tribunale di Milano
Sezione IX Civile del 18.12.2024/9.01.2025 Pres. rel. dott.ssa Amato;
sentenza Tribunale di Milano Sezione IX
Civile del 27.11.2024 – rel. dott.ssa pres. dott.ssa Amato). Per_2
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. ovvero con accordo successivamente raggiunto e richiesta di procedere ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status (nel caso di specie già pronunciata e quindi non rilevante) e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio/modifica o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
In sostanza, quindi, la successiva revoca del consenso oltre a doversi considerarsi inammissibile quanto allo status (ndr qui pronunciato) potendo in ogni caso il Tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia sullo status;
risulta altresì inefficace quanto alle condizioni accessorie relative a diritti disponibili in considerazione della volontà già espressa dalle parti in sede di accordo di modifica nel nostro caso di statuizioni vigenti;
irrilevante quanto alle ulteriori pattuizioni aventi contenuto patrimoniali giacché esse sono espressioni dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c..
pagina 6 di 12 Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso anche successivo nella domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso.
Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Relativamente, quindi, alle condizioni accessorie rispetto a diritto indisponibili (affidamento, collocamento, assegno mantenimento dei figli), qui rilevanti, residua comunque sempre il potere d'ufficio del Tribunale di valutare la rispondenza del contenuto complessivo dell'accordo all'interesse del minore assumendo i provvedimenti di competenze e fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Sul punto il nuovo dettato normativo non lascia spazio a dubbi laddove chiaramente all'art. 473 bis. 51, comma 4° c.p.c. prevede che il Tribunale possa convocare le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigettare allo stato la domanda oggetto di accordo se ritenuta in contrasto con il superiore interesse del minore.
Evidentemente tali principi si possono applicare anche al caso di specie, avente ad oggetto la domanda di modifica di condizioni di divorzio, con riferimento alle statuizioni di cui viene chiesta la modifica e su cui quindi poi è stato raggiunto un accordo, in punto di responsabilità genitoriale e contributo al mantenimento di figlio minore.
In conformità ai richiamati principi, deve quindi in primo luogo escludersi che la revoca del consenso con riferimento alle concordate modifiche da parte della Signora possa comportare l'arresto del Pt_1 procedimento ovvero un nuovo ritorno del procedimento in fase contenziosa, come chiesto dalla medesima parte attrice, potendo il Tribunale procedere all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone comunque la conformità a norme inderogabili ed agli interessi del minore, come sopra evidenziato.
pagina 7 di 12 Passando, quindi, ad esaminare il contenuto dell'accordo del caso di specie, quindi, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per poter ratificare le condizioni concordate a modifica dai genitori all'udienza del
24.07.2025 che appaiono, alla luce delle risultanze e delle emergenze processuali in atti, rispondenti agli interessi del figlio minore e per nulla in contrasto con norme imperative. Per_1
Del resto, la madre non ha dedotto né tantomeno provato, a supporto della propria posizione, circostanze tali da integrare sopravvenienze che possano configurare situazioni di contrasto anche solo potenziale con gli interessi di e/o tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni economiche delle parti sì da determinare il Pt_3 rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis. 51 comma 4° c.p.c. in conformità ai sopra evidenziati principi giurisprudenziali.
Vale infatti la pena evidenziare che relativamente alla responsabilità genitoriale l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 24 luglio del 2025 prevede alquanto limitate modifiche rispetto all'organizzazione familiare consolidata.
Fermo, infatti, l'affidamento condiviso che non è mai stato messo in discussione ed il prevalente collocamento materno di (il padre ha infatti rinunciato alla domanda di collocamento paritetico originariamente Per_1 avanzata) sono state apportate solo alcune modifiche al calendario di frequentazione con un ampliamento dei tempi infrasettimanali del padre nelle settimane che terminano con il fine settimana di spettanza materna (nella sentenza di divorzio era infatti previso che sarebbe stato con il padre dal lunedì sino al martedì con Per_1 accompagnamento a scuola, con l'accordo avanti al Got si prevedeva invece che il padre lo avrebbe tenuto con sé il martedì con pernottamento e il giovedì con pernottamento) rimaneva, poi, ferma l'alternanza nei fine settimana fino al lunedì mattina con il pernottamento della domenica anziché fino alla domenica sera ed invariata nel resto la precedente organizzazione anche relativamente alle vacanze e ai periodi di sospensione scolastica.
La madre, successivamente, e sulla base di una mera rivalutazione della rispondenza di questo assetto all'interesse del minore che, come ora si dirà, è stato sostanzialmente effettuato sulla base degli stessi elementi e circostanze già presenti al momento della sottoscrizione dell'accordo, ha ritratto il consenso, sostenendo che la nuova organizzazione pregiudicherebbe che sarebbe costretto a continui spostamenti (svegliandosi prima Per_1 per andare a scuola) tra Rho dove abita e Vittuone dove abita il padre e comprometterebbe la regolarità della frequenza alle attività creando difficoltà organizzative che si rifletterebbero negativamente sul suo benessere complessivo tanto più considerato le difficoltà di apprendimento del ragazzo per cui necessita di supporto continuo e di un approccio educativo coordinato e stabile.
Lei stessa ha quindi motivato la sua scelta riferendo che: “la decisione della ricorrente di revocare il proprio consenso trova primaria giustificazione nella sopravvenuta valutazione dell'interesse superiore del figlio minore
“(v. note 8 settembre 2025). Per_1
pagina 8 di 12 La madre, invero, non ha offerto alcun elemento concreto per motivare la propria presa di posizione successiva integrando - diversamente da quanto sostenuto - un mero ripensamento e/o una rivalutazione di elementi già presenti al momento della manifestazione del consenso formalizzato con l'accordo, allegando semplicemente che ciò “trova fondamento sulla valutazione che l'accordo raggiunto non sia pienamente conforme all'interesse del minore, legittimando il ricorso alla tutela giurisdizionale piena”..
Invero da un'attenta valutazione dei motivi posti a fondamento della revoca del consenso, oltre che
“l'inadeguatezza del regime di frequentazioni concordato rispetto alle esigenze lavorative della signora”
(evidentemente non rilevanti), non possono ritenersi fondanti e rilevanti quelli riferibili agli “impegni scolastici ed extrascolastici del minore” ovvero “ripercussioni sulla sua stabilità emotiva”, atteso che l'organizzazione di vita del minore e le sue specifiche aree di fragilità nell'apprendimento non hanno subito alcun tipo di modificazione tali da poter giustificare la messa in discussione complessiva dell'impianto concordato.
Le difficoltà di sono infatti risalenti, bei note ai genitori e, difatti, dai medesimi affrontate e gestite in Per_1 questi anni con l'ausilio di figure supportive specializzate. Il dirigente scolastico redigendo il piano didattico personalizzato del 26.02.2025 (in data quindi addirittura precedente all'iscrizione a ruolo del procedimento del
17.03.2025), dà conto delle aree di fragilità di per far fronte alle quali già nel 2023 consigliava alla Per_1 famiglia di procedere ad un potenziamento logopedico ed effettuare poi al termine del percorso una nuova rivalutazione (v. doc. 7). La stessa psicologa che segue riferisce che, pur certamente riscontrandosi aree Per_1 di criticità in alcuni ambiti dell'apprendimento del ragazzo, non emergono però difficoltà significative in nessun ambito;
la professionista ha poi fornito tutte le indicazioni e le strategie utili di intervento specificamente elaborate per ogni area di criticità di . (v. doc. 37, relazione psicologa dott.ssa del 10.06.2025). Pt_3 Per_3
È dunque evidente anche a livello documentale che l'accordo sia stato assunto e sia maturato in un contesto di completa consapevolezza da parte dei genitori di tutti gli aspetti della vita del figlio e in cui i medesimi avevano la disponibilità di tutte le informazioni anche di quelle più aggiornate relative al figlio.
Ad ulteriore riprova e conferma vi è del resto il fatto che parte dell'accordo è proprio il consenso manifestato da entrambi a continuare a garantire a tutti i presidi di supporto necessari a partire dal percorso psicologico Per_1 in atto e a tutti gli ulteriori approfondimenti che verranno ritenuti opportuni nel suo interesse (cui quindi il padre nel richiedere la omologa delle modifiche concordate presta il consenso e in tal senso si è impegnato a far avviare un percorso a ), dovendosi comunque impegnare le parti ad attivare urgentemente il percorso di Per_1 supporto alla genitorialità preso altro centro scelto e individuato.
Parimenti a dirsi per le ulteriori motivazioni addotte dalla madre a fondamento del suo ripensamento.
La complessiva organizzazione di vita del ragazzo, infatti, ivi compresa la scuola, le attività scolastiche ed extrascolastiche effettuate non si è in alcun modo modificata da luglio ad oggi così come gli spostamenti dal contesto abitativo materno a quello paterno a Vittuone che i genitori sin dai tempi degli accordi divorzili hanno pagina 9 di 12 sempre previsto e gestito ricorrendo ad una dettagliata calendarizzazione che, peraltro, ha sempre contemplato importanti spazi di frequnetazione paterni anche con pernottamento infrasettimanale. (v. condizioni sentenza di divorzio).
L'organizzazione familiare quindi ha solo subìto una diversa rimodulazione dei tempi di frequentazione, già comunque ampi e garantiti in favore del padre, tale da non poter certo alterare in modo negativo un assetto e senza che siano emersi particolari elementi che possano oggi portare a ritenere che quell'accordo - considerato anche il brevissimo lasso di tempo intercorso - non più corrispondente al prevalente interesse del minore.
Il diritto di visita paterno concordato appare infatti a giudizio del Tribunale del tutto congruo, adeguato e coerente con l'impostazione familiare impressa dai genitori e con la previsione di spazi e momenti paterni secondo uno schema collaudato e alla fine non poi così dissimile (esdendo stati comunque già previsti pernottamenti anche durante la settimana) da quello concordato con il divorzio e che, conseguentemente, non si comprende come possa oggi essere per fonte di pregiudizio. Per_1
Ritiene quindi il Collegio che l'accordo formalizzato dalle parti in ordine ai tempi e ai giorni di frequentazione paterna appaia corrispondente all'interesse del figlio minore e che possa quindi certamente essere ratificato dal
Tribunale non ravvisandovi alcun elemento di pregiudizio tale inficiare l'accordo o integrare i presupposti previsti dal richiamato comma 4 dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.
I genitori nell'esercizio dell'affido condiviso, che in alcun modo è stato messo in discussione, dovranno però certamente continuare a collaborare e a condividere le decisioni nell'interesse del figlio minore anche sotto il profilo degli impegni da assumere e dei tempi di frequentazione che devono essere in grado di gestire e, all'occorrenza, anche di modificare nell'interesse del figlio con necessità di rimodulazione nel rispetto anche della volontà di e avendo sempre di mira le esigenze e i bisogni del medesimo. Nello stesso accordo è Per_1 previsto che le parti possano apportare modifiche, ciò evidentemente avendo di mira sempre e soltanto le esigenze del figlio minore, seguendo lo sviluppo dei percorsi avviati per il minore medesimo e per le parti e facendosi consigliare anche dai professionisti cui si sono rivolti.
Diversamente, ove le parti non si impegnino nei percorsi e/o non li intraprendano con serietà e responsabilità ovvero non riescano a trovare le migliori soluzioni condivise nell'interesse del figlio, il rischio è che possa non essere più praticabile l'affido condiviso e possano emergere comportamenti inadeguati di uno e/o di entrambi i genitori potenzialmente pregiudizievoli per il figlio e che potranno essere nel proseguo valutati da una AG, eventualmente adita, per la limitazione della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi.
Il Collegio ritiene, parimenti, che possa disporsi in conformità anche relativamente all'accordo economico raggiunto dai coniugi in ordine al mantenimento del figlio minore.
I genitori hanno determinato in euro 300,00 mensili l'entità del contributo a carico del padre per il mantenimento di (in divorzio erano stati pattuiti 250,00 mensili) oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 pagina 10 di 12 Nulla osta anche sotto questo profilo all'accoglimento delle concordi intese che, considerate le esigenze del minore rapportate all'età, i maggiori tempi di frequentazione paterna come concordati dalle parti, le rispettive situazioni lavorative ed economico reddituali valutate alla stregua della documentazione agli atti, appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e coerenti con le rispettive e attuali condizioni. L'assegno unico continuerà come da accordi ad essere integralmente percepito dalla madre.
Né d'altronde la signora ha evidenziato sopravvenienze tali da ritenere non più rispondente tale accordo Pt_1 all'interesse di quanto piuttosto ha manifestato semplicemente un ripensamento su un accordo Per_1 liberamente accettato.
Nessuna altra allegazione posta alla base della revoca del consenso merita ulteriore esame, ritenendo il Tribunale che gli accordi ratificati all'udienza avanti al Got del 24.07.2025 e cristallizzati nella richiesta di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. accolta dal Tribunale non contrastino con gli interessi di non essendo stati Per_1 altresì in alcun modo dedotti mutamenti di circostanze rilevanti.
Vanno, quindi omologate le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti medesime e si prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Si ritiene che le spese legali vadano comunque integralmente compensate come d'altronde da accordo tra le parti nell'ambito del più ampio accordo di cui anche parte convenuta chiede l'omologa, trattandosi inoltre di questioni affrontate nella presente decisione particolarmente complesse anche dal punto di vista del diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel procedimento pendente tra e a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 5292/2018 emessa in data 09.05.2018 e pubblicata in data 14.05.2018 (passata in giudicato in data 24.05.2018), definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni oggetto di accordo raggiunte dalle parti con i rispettivi difensori all'udienza del
24.07.2025 sopra riportate e verbalizzate inerenti al figlio minore (nato il [...]) ed ai Per_1 rapporti economici, provvedendo in conformità e prendendo altresì atto delle ulteriori pattuizioni, nello specifico:
- Conferma dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
- Sulle frequentazioni padre e figlio minore: il padre terrà a weekend alternati dal venerdì all'uscita da Per_1 scuola o in caso di assenza scolastica dalle ore 9 di mattina da casa della madre sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
durante la settimana che termina con il weekend di Per_1 spettanza paterna il martedì' dall'uscita di scuola o dalle ore 9 di mattina in caso di assenza scolastica al mercoledì con accompagnamento a scuola o a casa della madre alle ore 9; durante la settimana che termina con il pagina 11 di 12 weekend di spettanza materna il martedì dall'uscita di scuola o alle 9 di mattina in caso di assenza scolastica sino al mercoledì' con accompagnamento a scuola o a casa della madre ed il giovedì dall'uscita di scuola o alle 9 di mattina in caso di assenza scolastica sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre;
Ferme le frequentazioni relative alle vacanze di Natale, di Pasqua e quelle estive come indicate nella sentenza di divorzio e così i ponti e le festività; I genitori nelle rispettive giornate di spettanza si occuperanno della gestione del figlio minore per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche anche con l'ausilio di terzi di fiducia. Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
- Prende atto che genitori sono d'accordo a che prosegua il percorso di supporto psicologico e che segua Per_1 gli eventuali ed ulteriori approfondimenti suggeriti dai servizi competenti nell'interesse del minore. I genitori sono altresì d'accordo a che continui il percorso di supporto scolastico privato già attivato per lui. Per_1
- Prende atto che i genitori si impegnano ad effettuare un percorso di supporto alla genitorialità presso un servizio pubblico.
- Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro Per_1
300,00 a partire dal mese di agosto 2025, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
contributo da versarsi il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di
Milano (da intendersi qui integralmente riportate) saranno suddivise al 50% tra i genitori.
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
2) Conferma nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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