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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 907 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], iv residente in [...]
DO MO n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Natale, presso il cui studio in via
Popilia n. 5, Vibo Valentia è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c. 1, c.p.c., dal
[...]
dott. Gianluca Amantea, funzionario dipendente della stessa amministrazione, domiciliato in
Viale Verani 7; CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di aver prestato servizio Parte_1
in qualità di personale ATA – collaboratore scolastico non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie in relazione all'anno scolastico 2020/21 (sulla base di tre contratti consecutivi a tempo determinato dal 24.09.2021 al giorno 08.06.2022, ritualmente prodotti) presso l'amministrazione resistente, ha convenuto in giudizio il , rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia accertare e dichiarare il diritto al “compenso individuale accessorio” per l'A.S.
2021/2022, e condannare il al pagamento di tale compenso Controparte_2
accessorio per gli anni indicati nella misura di euro 66,90 al mese, e quindi alla somma di euro 568,65 lordi, o alla somma maggiore o minore che eventualmente verrà accertata in corso di causa, con interessi o rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al soddisfo.
Condannare il al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Controparte_2 procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Con apposita memoria si è costituita la parte convenuta che, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Senza sviluppi istruttori, la causa è stata decisa ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto oggetto del presente giudizio riguarda l'individuazione dell'emolumento spettante al ricorrente, in qualità di collaboratore scolastico, nel periodo in cui ha svolto la propria attività lavorativa sulla base di contratti temporanei.
Ne consegue che la causa petendi del presente processo attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del MIM, che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione scolastica resistente va, pertanto, rigettata.
Passando al merito della controversia, in primo luogo risulta documentalmente provato che il ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico con contratti a tempo determinato per il periodo temporale dal 24 settembre 2021 al giorno 08.06.2022.
2 Parimenti non è contestato che il non abbia corrisposto, per il suddetto periodo, il CP_1
Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.), richiesto dal . Parte_1
Sul punto deve osservarsi che l'art. 82, comma 1, CCNL Scuola 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio “dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso, prevede che esso sia commisurato in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 del CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in merito alla quale giova richiamare i recenti princìpi ermeneutici, applicabili estensivamente anche in tema di “Compenso Individuale Accessorio”.
In particolare, con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti, la Corte di Cassazione ha affermato che "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 3 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive "; la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare…, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, D.C.A.; 8.9.2011, causa C-177/10 R.S.);
4 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
" non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (D.C.A., cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R.D., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, V.; 7.3.2013, causa C393/11, B.); l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); … il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.Lgs.
n. 368 del 2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e
5 non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD CP_1
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"".
La Corte ha dunque concluso affermando il principio di diritto secondo cui "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (cfr. Cass., n. 20015/2018).
Più di recente, in senso conforme, la Suprema Corte ha ribadito che “Rispetto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo, la Corte ritiene che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, 27/12/2019, n. 34546).
Tale orientamento di legittimità ha trovato del resto adesione anche presso la giurisprudenza di merito, la quale ha ricordato che "la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte
6 dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso" (cfr., tra le altre, C. App. Milano, sent. n. 353/2021; Tribunale Tivoli Sez. lavoro
Sent., 26/04/2022; Tribunale Gorizia Sez. lavoro, Sent., 23/11/2023).
Ebbene, calando tali indicazioni nel caso di specie deve dunque accogliersi la domanda formulata da parte ricorrente, potendo operare un'assimilazione tra Retribuzione
Professionale Docenti e Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.).
Nel caso di specie, infatti, il C.I.A., che ha senz'altro natura retributiva, è attribuito dal comma
1 dell'art. 82 del predetto CCNL, “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, con una formula ampia e idonea, in quanto tale, a ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Parte Del resto, non vi è dubbio che la prestazione del personale rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e la fonte dello stesso, né sono ravvisabili - e comunque parte resistente non le ha eccepite né provate - condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Precisato, dunque, che non è controverso il numero di giorni di servizio per cui spetta la voce in questione, in ordine alla sua quantificazione si ritiene che quella proposta dal ricorrente (in assenza, peraltro, di specifica e puntuale contestazione da parte del convenuto) sia CP_1
corretta perché adesiva alle indicazioni provenienti dalle fonti collettive rilevanti.
Il MIM va perciò condannato al versamento della somma di € 568,65, indicata in ricorso.
In ordine agli accessori, va rammentato il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c. cfr., tra le altre, Cass., n. 13624/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda, tenendo conto dei valori medi, escludendo la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_2
favore di parte ricorrente l'importo di € 568,65 a titolo di “Compenso Individuale
Accessorio”, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore CP_1
antistatario, che si liquidano in complessivi € 515,00, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA.
Rieti, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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