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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1928/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1928/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Campagna (SA), n.19, presso lo studio dell'avv. Cosimina D'Alessandro che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Albanella (SA) in data 22 dicembre 2015 e che dalla loro unione non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 526/2024 pubblicata il 10.10.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: non saranno stabilite forme di mantenimento a carico del sig. per Parte_2 la sig.ra , economicamente autosufficien Parte_1
Devono rmalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22 dicembre 2015 nel Comune di Albanella (SA) tra , nata a [...] Parte_1
(Germania) il 07.02.1982, C.F.: e , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Eboli (SA) il 17.05.1986, C.F. , t tro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di Al , Atto n.3, Parte I, Uff. 2) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albanella (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1928/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Campagna (SA), n.19, presso lo studio dell'avv. Cosimina D'Alessandro che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Albanella (SA) in data 22 dicembre 2015 e che dalla loro unione non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 526/2024 pubblicata il 10.10.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: non saranno stabilite forme di mantenimento a carico del sig. per Parte_2 la sig.ra , economicamente autosufficien Parte_1
Devono rmalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22 dicembre 2015 nel Comune di Albanella (SA) tra , nata a [...] Parte_1
(Germania) il 07.02.1982, C.F.: e , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Eboli (SA) il 17.05.1986, C.F. , t tro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di Al , Atto n.3, Parte I, Uff. 2) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albanella (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi