Articolo 2 della Legge 29 marzo 1985, n. 112
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 aprile 1985
Art. 2.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministro di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985
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