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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Riscossioni Spa Siglabile Soris Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000009888 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000009888 AR/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 18.3.2025, il prevenuto ha impugnato avviso di intimazione notificato il giorno
13.2.2025, deducendo la prescrizione del diritto. Il ricorso era stato notificato solo a IS , delegata alla riscossione, m questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, cioè il comune di Torino, integrazione che ha avuto luogo.
Si è costituita dapprima IS , per opporre l'inammissibilità del ricorso, essendo divenuti definitivi gli atti impositivi richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata. Si tratta di 12 atti, di cui due per recupero canone pubblicitario anni 2012/2017, due atti ancora per recupero canone pubblicitario anni 2008 e
2009; quattro atti per recupero AR anni 2009/2012, atti tutti notificati e mai impugnati. Quanto alla prescrizione il termine prescrizionale non sarebbe decorso , considerati gli atti interruttivi e la sospensione dei termini in periodo emergenziale.
Anche il Comune di Torino si è costituito per opporre che le ingiunzioni aventi ad oggetto il canone pubblicitario furono tutte notificate dopo l'avviso bonario, senza peraltro nulla provare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente .
Come è stato dettagliato nella memoria depositata prima dell'udienza odierna da Soris, su richiesta di questa Corte, gli atti impositivi della AR 2009, 2010, 2011, 2012 furono tutti notificati a mezzo posta raccomandata con immissione dell'avviso in cassetta e spedizione CAD , atto mai ritirato nei successivi dieci giorni con attestazioni del 30.11.2013 e del 23.1.2018. Si tratta di atti definitivi , per l'esecuzione dei quali però va considerato il periodo prescrizionale. Dalla data del 23.1.2018 è decorso un nuovo termine di prescrizione che non è spirato dopo i cinque anni, quindi il 23.1.2023, dovendosi calcolare il periodo di sospensione dei termini in periodo emergenziale di 542 giorni. Cionondimeno il termine è inutilmente decorso prima che il Ricorrente_1 fosse raggiunto dall'intimazione del 13.2.2025. Sul punto quindi il ricorso va accolto perchè il diritto all'esazione era perento al momento in cui è stato esercitato.
Diverso è il discorso relativo ai canoni di pubblicità , anni 2008/2017. E' stato infatti provato che in data 5.8.2024 sono stati ricevuti a mani dal Ricorrente_1 gli atti relativi ad ingiunzioni di pagamento per ciascuna delle annualità suindicate, atti che non vennero mai impugnati, determinando così la ripresa della decorrenza di un nuovo termine prescrizionale che al momento della notificazione dell'intimazione impugnata (13.2.2025) non era affatto decorso. Legittima è quindi l'attività di riscossione per detto tributo in tutte le suindicate annualità.
La parziale soccombenza degli Uffici impone la compensazione delle spese di lite tra le patri.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatatamente alla ripresa della AR , anni 2009/2012. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Riscossioni Spa Siglabile Soris Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000009888 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000009888 AR/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 18.3.2025, il prevenuto ha impugnato avviso di intimazione notificato il giorno
13.2.2025, deducendo la prescrizione del diritto. Il ricorso era stato notificato solo a IS , delegata alla riscossione, m questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, cioè il comune di Torino, integrazione che ha avuto luogo.
Si è costituita dapprima IS , per opporre l'inammissibilità del ricorso, essendo divenuti definitivi gli atti impositivi richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata. Si tratta di 12 atti, di cui due per recupero canone pubblicitario anni 2012/2017, due atti ancora per recupero canone pubblicitario anni 2008 e
2009; quattro atti per recupero AR anni 2009/2012, atti tutti notificati e mai impugnati. Quanto alla prescrizione il termine prescrizionale non sarebbe decorso , considerati gli atti interruttivi e la sospensione dei termini in periodo emergenziale.
Anche il Comune di Torino si è costituito per opporre che le ingiunzioni aventi ad oggetto il canone pubblicitario furono tutte notificate dopo l'avviso bonario, senza peraltro nulla provare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente .
Come è stato dettagliato nella memoria depositata prima dell'udienza odierna da Soris, su richiesta di questa Corte, gli atti impositivi della AR 2009, 2010, 2011, 2012 furono tutti notificati a mezzo posta raccomandata con immissione dell'avviso in cassetta e spedizione CAD , atto mai ritirato nei successivi dieci giorni con attestazioni del 30.11.2013 e del 23.1.2018. Si tratta di atti definitivi , per l'esecuzione dei quali però va considerato il periodo prescrizionale. Dalla data del 23.1.2018 è decorso un nuovo termine di prescrizione che non è spirato dopo i cinque anni, quindi il 23.1.2023, dovendosi calcolare il periodo di sospensione dei termini in periodo emergenziale di 542 giorni. Cionondimeno il termine è inutilmente decorso prima che il Ricorrente_1 fosse raggiunto dall'intimazione del 13.2.2025. Sul punto quindi il ricorso va accolto perchè il diritto all'esazione era perento al momento in cui è stato esercitato.
Diverso è il discorso relativo ai canoni di pubblicità , anni 2008/2017. E' stato infatti provato che in data 5.8.2024 sono stati ricevuti a mani dal Ricorrente_1 gli atti relativi ad ingiunzioni di pagamento per ciascuna delle annualità suindicate, atti che non vennero mai impugnati, determinando così la ripresa della decorrenza di un nuovo termine prescrizionale che al momento della notificazione dell'intimazione impugnata (13.2.2025) non era affatto decorso. Legittima è quindi l'attività di riscossione per detto tributo in tutte le suindicate annualità.
La parziale soccombenza degli Uffici impone la compensazione delle spese di lite tra le patri.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatatamente alla ripresa della AR , anni 2009/2012. Rigetta nel resto. Spese compensate.