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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38625/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANDREA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA RUBENS 17 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANDREA ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. NICITA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
FREGUGLIA, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. NICITA GIOVANNI CONVENUTO
CONCLUSIONI Per parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda rigettata In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto di assicurazione stipulato tra le parti in data 31 maggio 2010, e per l'effetto ed in ogni caso condannare Controparte_2
(C.F. e P. VA ) con sede in Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 23, in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di l'importo di almeno Parte_1 euro 762.462,41 per i sinistri occorsi in data 15 maggio 2023 e 2 gennaio 2024, e per i danni ai locali, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto (i.e. dal giorno dei singoli sinistri) al saldo entro i limiti dell'importo massimale convenuto, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso:
- condannare (C.F. e P. VA ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di delle spese e competenze del presente giudizio e successive occorende”. Parte_1
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda declaratoria, così giudicare
- rigettare tutte le domande di perché infondate in fatto e in diritto per le delineate ragioni. Parte_1
In via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova incombente sull'attrice che reclama un indennizzo contrattuale, astenendosi dal dare conto delle circostanze effettive dei furti e della merce asseritamente sottratta, si chiede pagina 1 di 6 l'ammissione premesso vero che delle circostanze da I) a XVIII) della comparsa di risposta, quindi delle ulteriori circostanze di fatto ivi ed in seguito riportate ed, in ogni caso, di quelle che si dedurranno nel termine assegnato, con i testi che saranno indicati. Con ogni riserva di articolare prove per testi e di richiedere l'ammissione di altri mezzi istruttori, quali ctu sempre senza inversione dell'onere della prova, allo stato da disattesa. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. parte attrice, ha chiesto la condanna di , Parte_1 Controparte_1 parte convenuta, al pagamento dell'indennizzo di 762.462,41 euro per la verificazione del rischio furto coperto dalla polizza a copertura dei beni custoditi presso i locali di Nova Milanese e dei danni alla struttura correlati. Il 15 maggio 2023 alcuni dipendenti di si accorgevano che il magazzino della società Pt_1 era stato svuotato da soggetti ignoti, i quali avevano forato un muro perimetrale e avevano sottratto una quantità considerevole di beni, a cui parte attrice ha attribuito il valore di 459.416,29 euro. Il direttore generale della società attrice aveva denunciato il furto e allegato l'elenco dei beni sottratti con l'indicazione del relativo controvalore;
il giorno seguente, il sinistro era stato denunciato alla parte convenuta per ottenere l'indennizzo. Seguiva l'apertura del sinistro e l'attività istruttoria dei periti assicurativi, nell'ambito della quale parte ricorrente aveva prodotto la documentazione relativa alle giacenze di magazzino prima e dopo il sinistro e la planimetria dell'impianto di allarme in essere presso i locali aziendali. Inoltre, l'assicurata aveva ampliato l'impianto antintrusione dopo il furto (doc. 37 all. attrice). Alla riapertura in data 2.1.2024 i dipendenti di avevano scoperto che l'azienda aveva Pt_1 subito un nuovo furto presso il magazzino per un valore dichiarato da parte attrice di 302.556,12 euro, che nello stesso giorno era stato denunciato alle forze dell'ordine e alla parte convenuta. Con l'integrazione di denuncia del 4.1.2024, di aveva Testimone_1 Pt_1 rappresentato dei sospetti su tre dipendenti dell'assicurata, in quanto addetti al magazzino colpito dal furto e in grado di accedere ai sistemi di sicurezza (doc. 28 all. attrice). L'assicurata aveva fatto riparare il muro perimetrale danneggiato dagli autori del reato e aveva chiesto all'assicuratrice di essere indennizzata per i beni sottratti e il corrispettivo dei lavori di riparazione (di 490 euro, doc. 23 all. citazione). Anche in questa occasione la convenuta aveva aperto una pratica di sinistro e la società attrice aveva trasmesso i documenti per l'istruttoria sullo stato dei luoghi e sul valore dei beni. Con riferimento all'indagine preliminare, parte attrice ha prodotto documentazione da cui risulta l'iscrizione contro ignoti per il furto commesso tra il 13 e il 15.5.2023 e per quello risalente all'1.1.2024 (doc. 15 e 28 all. attrice). In seguito il P.M. ha chiesto l'archiviazione, non essendo emersi elementi idonei a carico di taluno (doc. 41 all. attrice) né, segnatamente, dei dipendenti dell'assicurata indicati come sospetti (doc. 40 ter all. attrice). Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2. In via preliminare, sussiste la condizione di procedibilità in quanto è stato esperito il tentativo di mediazione (doc. 33 all. attrice). pagina 2 di 6 Nel merito, la domanda è fondata. L'attrice ha fornito la prova dei due furti verificatisi presso i locali di Nova Milanese e dei danni al muro perimetrale correlati, fatti costitutivi del diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per cui è causa. Con riferimento al primo furto, avvenuto tra il 13 e il 15 maggio 2023, la prospettazione dei fatti effettuata con la denuncia ai Carabinieri, da considerare dettagliata, coerente e priva di elementi che possano metterne in dubbio l'attendibilità, è riscontrata dalle modalità del sinistro descritte nel verbale di sopralluogo del perito assicurativo (doc. 4 all. convenuta). Si rammenta che la denuncia di un reato, se pure dichiarazione unilaterale, espone l'autore della medesima a severe conseguenze in caso di falsità: motivo per il quale la stessa non può essere assimilata senza remore a una qualunque dichiarazione pro se. Rispetto al secondo evento avverso, scoperto il 2.1.2024, la denuncia e l'integrazione effettuate da risultano essere parimenti complete e prive di elementi di Parte_2 contraddizione;
sono inoltre corroborate dalla documentazione fotografica (doc. 21 all. attrice) e dalle immagini estratte dalla videosorveglianza (doc. 28 all. attrice). Per entrambi i sinistri, la ricostruzione degli accadimenti trova riscontro anche nelle informazioni rese dai dipendenti delle società limitrofe (s.i.t. Flamini e Martinoia), liberamente valutabili dal giudice quali prove atipiche, da cui risulta che gli autori dei due furti si erano introdotti nelle aziende confinanti per poi effettuare dei fori sulla parete perimetrale dei locali di (doc. 40 all. attrice) e, così, asportare una quantità di merce considerevole. Pt_1
I beni sono stati sottratti dai locali dell'assicurata nel periodo di validità della polizza: si è quindi concretizzato il rischio assicurato, anche con riferimento ai costi di riparazione del muro perimetrale perché conseguenza dei furti subiti.
3. Contestata la ricostruzione di parte attrice, l'assicuratrice ha allegato la sussistenza delle cause di esclusione previste dalla polizza:
-all'art. 12, lett. c) e d), in caso di danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere, in relazione all'art. 23, per cui verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'assicuratrice provvede al pagamento dell'indennizzo sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi alcuno dei casi indicati dell'art. 12. La parte convenuta ha dedotto che i furti erano riconducibili a tre dipendenti di , come risulterebbe provato dalla dinamica dei fatti e dall'allegazione di Pt_1
effettuata con l'integrazione di denuncia del 4.1.2024; Parte_2
-all'art. IV delle condizioni particolari, per cui l'assicurazione è sottoposta alla condizione che le cose assicurate siano protette da impianto automatico di allarme antintrusione attivo ed efficiente, mentre qualora l'assicurata rimuova o modifichi l'impianto antintrusione o interrompa il collegamento con la centrale operativa l'assicurazione resta sospesa. Parte convenuta ritiene provato che l'impianto fosse stato dolosamente disinserito e quindi non
“attivo” in entrambi i casi, oltre ad essere comunque inefficiente. In aggiunta, la convenuta ha dedotto l'inadempimento degli obblighi:
-di denuncia entro 5 giorni delle cose rubate o danneggiate, col rispettivo valore (art. 14, lett. b); pagina 3 di 6 -di collaborazione col perito per ricostruire i beni sottratti e le circostanze di fatto;
-di tenere a disposizione della compagnia ogni elemento di prova (art. 14. lett. f);
-di adoperarsi per recuperare le cose rubate (art. 14, lett. c). La produzione documentale di parte attrice consente di accertare che non sussistono cause di esclusione. L'impianto di allarme antintrusione era stato correttamente installato a presidio dei locali d'azienda e aveva un'estensione tale da ritenersi efficiente a termini di polizza già prima del furto del maggio 2023; peraltro, l'assicurata ha provveduto a implementare ulteriormente il sistema di allarme già efficiente a seguito del primo furto (all. doc. 10a - 10b – 37 – 43 bis – di parte attrice). Negli stessi termini dev'essere valutato il collegamento con la centrale operativa della società LIS (doc. 9 all. attrice). In senso contrario rispetto a quanto dedotto dalla convenuta, si osserva che il giudizio di efficienza non dipende dalla circostanza che gli autori dell'intrusione non abbiano fatto scattare i sensori dell'impianto, in quanto, da un lato, la valutazione dev'essere effettuata sulla base delle caratteristiche strutturali del sistema e, d'altra parte, la mancata attivazione ben può essere dipesa dalla modalità esecutiva particolarmente accorta dell'intrusione. In sintesi, la valutazione di efficienza deve essere svolta ex ante, e non ex post: momento quest'ultimo nel quale, essendosi già verificato il sinistro, asserire che l'impianto fosse inefficiente perché il furto si è verificato, come suol dirsi, prova troppo. In secondo luogo, prima dei sinistri per cui è causa il sistema era attivo sia nell'area magazzino che negli uffici, come risulta dai resoconti estratti dalla memoria del sistema di allarme e come è stato rilevato, d'altronde, anche dagli investigatori (doc. 40 e 40 bis all. attrice). Non depone in senso contrario il resoconto relativo al secondo furto, che riporta la dicitura
“ESCLUSIONE ZONA - 0: Area 0 - 16: LUCERN. TETTO”, in quanto la mancata copertura in oggetto non si riferisce al locale magazzino: ed infatti, alle righe successive, si indica l'avvenuta attivazione delle zone uffici e magazzino (doc. 40 bis all. attrice). Quand'anche, del resto, si deve considerare che causa di sospensione dell'assicurazione, a norma dell'art. IV delle condizioni particolari, è data dall'ipotesi in cui “l'assicurata rimuova o modifichi l'impianto antintrusione o interrompa il collegamento con la centrale operativa”: ma nel caso di specie, al di là del fatto assorbente che l'impianto fosse in funzione nella zona magazzino, nulla consente di ritenere provato che l'interruzione del collegamento sia ascrivibile, come prevede la clausola, all'assicurata anziché agli autori del furto. Apodittica da questo punto di vista la tesi di parte attrice secondo la quale “De minimis poi l'assicurazione sarebbe sospesa per effetto delle comprovate attività di esclusione dei sensori rilevanti, che solo i dipendenti di potevano compiere”. Pt_1
Sulla fattispecie di dolo o colpa grave ex art. 12, risulta documentalmente che non vi è stato il concorso dei dipendenti di nella consumazione dei due furti per cui è causa: il loro Pt_1 coinvolgimento resta escluso dall'analisi dei tabulati telefonici, da cui emerge che le utenze di due di essi agganciavano celle incompatibili col luogo del reato, mentre una terza si trovava nei pressi del luogo di consumazione dei furti ma lo stesso coincide con la residenza del titolare (doc. 40 ter all. attrice). Né può essere affermata una compartecipazione nella fase di preparazione dell'intrusione, dal momento che l'impianto di allarme era correttamente inserito. pagina 4 di 6 A fronte di ciò, le modalità della condotta e la prospettazione meramente ipotetica di cui all'integrazione di denuncia del 4.1.2024 non conducono alla conclusione opposta. Non è possibile desumere la prova del fatto impeditivo dall'analisi delle modalità con cui sono stati commessi i furti, valorizzando elementi di per sé equivoci e comunque smentiti dai tabulati e dalle risultanze del sistema di allarme. Similmente, le dichiarazioni di con la Parte_2 seconda denuncia non rappresentano la prova inequivoca idonea a consentire l'individuazione degli autori del reato, bensì la mera esternazione di dubbi. Avendo prodotto la richiesta di archiviazione, l'attrice ha provato altresì che non vi è documentazione proveniente dalle indagini preliminari che escluda l'indennizzo, secondo il combinato disposto degli artt. 23 e 12 della polizza (doc. 41 all. attrice). In ogni caso, parte convenuta non ha provato la sussistenza di elementi ulteriori e circostanziati tali da perfezionare il dolo o la colpa grave dei dipendenti di , né ha Pt_1 dimostrato la causa di esclusione sub art. IV delle condizioni particolari. Parte attrice ha documentato altresì l'adempimento dei propri obblighi in caso di sinistro sub art. 14: in entrambi i casi la denuncia era stata tempestiva e dettagliata nei contenuti (doc. 3 e 17a). Parimenti, l'assicurata aveva collaborato in maniera diligente col perito producendo i documenti di volta in volta richiesti (doc. 5 all. convenuta;
doc. 52 all. attrice). Ancora, la riparazione del muro prima del sopralluogo non ha impedito al perito di riscontrare esattamente la collocazione e le dimensioni dei fori praticati dai responsabili del furto, come risulta dal verbale di sopralluogo del primo sinistro (doc. 4 all. convenuta), mentre le modalità di accesso al muro perimetrale in occasione del secondo furto risultano dalla documentazione fotografica prodotta (doc. 21 all. attrice). Considerata la piena cooperazione con la polizia giudiziaria, null'altro si poteva pretendere dall'assicurata in termini di attività finalizzata al recupero della refurtiva. In sintesi, non ricorrono i presupposti per la limitazione del rischio assicurato: è in atti la prova tanto del fatto costitutivo del credito indennitario quanto dell'inoperatività delle cause di esclusione previste dal contratto di assicurazione.
4. Parte attrice ha provato il numero e il valore dei beni sottratti. Una volta scoperti gli ammanchi di merce, ha individuato i beni presenti nei locali Pt_1 prima dei furti e, grazie a questo dato, ha effettuato il riscontro con quanto rimasto all'interno del magazzino (v. dichiarazioni di e e i relativi prospetti di merci per i due Tes_2 Tes_3 sinistri, doc. 44-46-50-51 all. attrice). La documentazione allegata alla prima denuncia è specifica, in quanto classifica i beni sottratti per categoria e indica per ciascuno di essi il valore. Le sigle esposte da parte attrice non sono generiche e consentono di individuare con esattezza la tipologia di prodotti mancanti (doc. 3- 4-17a all. attrice). Parimenti specifica è l'indicazione della merce sottratta col secondo furto, denunciata all'assicuratrice trasmettendo il prospetto dettagliato dei beni (all. 22 attrice). Infine, concorrono a provare il numero e valore dei beni rubati anche le fatture di acquisto (doc. 12 e 19 all. attrice), i rapporti del sistema informatizzato di gestione delle merci stoccate (doc. 7a-7b-7c) e l'inventario relativo all'audit effettuato dalla società esterna PK (doc. 49 all. attrice). pagina 5 di 6 5. Infondata l'eccezione di inefficacia della clausola sub art. 23 (Pagamento dell'indennizzo), per violazione dell'art. 1341 c.c. Tale clausola non rappresenta una limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 1341 c.c. ma partecipa alla definizione delle cause di esclusione ex art. 12 lett. c) e d) per individuare i presupposti del diritto all'indennizzo: selezionando la classe di eventi oggetto di polizza, essa definisce l'oggetto del contratto e non le ipotesi di responsabilità della compagnia (in termini Cass. 8824/2024). In ogni caso, si tratta di condizione generale che è stata specificamente approvata per iscritto (pag. 5 della polizza, doc. 2 allegato). Infatti, l'obbligo di approvazione specifica di cui all'art. 1341 c.c. è soddisfatto anche col richiamo cumulativo, sempre che sia accompagnato dall'indicazione anche sommaria del contenuto della clausola (Cass. 4126/2024): indicazione sussistente nel caso di specie, dove è stata menzionata la rubrica della clausola e, in apertura dell'elenco, è scritto che si tratta delle pattuizioni che regolano l'assicurazione furto e rapina. In conclusione, la compagnia assicuratrice è tenuta a corrispondere l'indennizzo alla Parte attrice in relazione al danno patito e nella misura correttamente quantificata da parte attrice. Debito di valore sul quale sono dovuti la rivalutazione e gli interessi (Cass., S.U., n. 1712/1995), la prima in base all'indice ISTAT-consumo, dalla data del sinistro (il 15.5.2023 per € 459.416,29; il 2.1.2024 per € 302.556,12), a quella dell'odierna sentenza;
i secondi per il medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata, al tasso legale fino alla data della domanda (notifica in data 23.10.2024) e, di seguito, ex art. 1284 c. IV c.c. fino alla data della presente sentenza. Di seguito, gli interessi restano dovuti sulla somma come supra liquidata ex art. 1284 c. IV c.c. fino all'effettivo pagamento.
6. All'accoglimento della domanda segue la condanna di al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Parte attrice, che si liquidano in proporzione al valore della causa pari, quindi € 28.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, CONDANNA
al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 di 762.462,41 euro oltre rivalutazione e interessi come da motivazione di 28.000,00 euro, oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 19 marzo 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38625/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANDREA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA RUBENS 17 MILANO presso il difensore avv. GIORDANO ANDREA ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. NICITA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
FREGUGLIA, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. NICITA GIOVANNI CONVENUTO
CONCLUSIONI Per parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda rigettata In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto di assicurazione stipulato tra le parti in data 31 maggio 2010, e per l'effetto ed in ogni caso condannare Controparte_2
(C.F. e P. VA ) con sede in Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 23, in persona
[...] P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di l'importo di almeno Parte_1 euro 762.462,41 per i sinistri occorsi in data 15 maggio 2023 e 2 gennaio 2024, e per i danni ai locali, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal giorno del dovuto (i.e. dal giorno dei singoli sinistri) al saldo entro i limiti dell'importo massimale convenuto, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso:
- condannare (C.F. e P. VA ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di delle spese e competenze del presente giudizio e successive occorende”. Parte_1
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda declaratoria, così giudicare
- rigettare tutte le domande di perché infondate in fatto e in diritto per le delineate ragioni. Parte_1
In via istruttoria Senza inversione dell'onere della prova incombente sull'attrice che reclama un indennizzo contrattuale, astenendosi dal dare conto delle circostanze effettive dei furti e della merce asseritamente sottratta, si chiede pagina 1 di 6 l'ammissione premesso vero che delle circostanze da I) a XVIII) della comparsa di risposta, quindi delle ulteriori circostanze di fatto ivi ed in seguito riportate ed, in ogni caso, di quelle che si dedurranno nel termine assegnato, con i testi che saranno indicati. Con ogni riserva di articolare prove per testi e di richiedere l'ammissione di altri mezzi istruttori, quali ctu sempre senza inversione dell'onere della prova, allo stato da disattesa. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. parte attrice, ha chiesto la condanna di , Parte_1 Controparte_1 parte convenuta, al pagamento dell'indennizzo di 762.462,41 euro per la verificazione del rischio furto coperto dalla polizza a copertura dei beni custoditi presso i locali di Nova Milanese e dei danni alla struttura correlati. Il 15 maggio 2023 alcuni dipendenti di si accorgevano che il magazzino della società Pt_1 era stato svuotato da soggetti ignoti, i quali avevano forato un muro perimetrale e avevano sottratto una quantità considerevole di beni, a cui parte attrice ha attribuito il valore di 459.416,29 euro. Il direttore generale della società attrice aveva denunciato il furto e allegato l'elenco dei beni sottratti con l'indicazione del relativo controvalore;
il giorno seguente, il sinistro era stato denunciato alla parte convenuta per ottenere l'indennizzo. Seguiva l'apertura del sinistro e l'attività istruttoria dei periti assicurativi, nell'ambito della quale parte ricorrente aveva prodotto la documentazione relativa alle giacenze di magazzino prima e dopo il sinistro e la planimetria dell'impianto di allarme in essere presso i locali aziendali. Inoltre, l'assicurata aveva ampliato l'impianto antintrusione dopo il furto (doc. 37 all. attrice). Alla riapertura in data 2.1.2024 i dipendenti di avevano scoperto che l'azienda aveva Pt_1 subito un nuovo furto presso il magazzino per un valore dichiarato da parte attrice di 302.556,12 euro, che nello stesso giorno era stato denunciato alle forze dell'ordine e alla parte convenuta. Con l'integrazione di denuncia del 4.1.2024, di aveva Testimone_1 Pt_1 rappresentato dei sospetti su tre dipendenti dell'assicurata, in quanto addetti al magazzino colpito dal furto e in grado di accedere ai sistemi di sicurezza (doc. 28 all. attrice). L'assicurata aveva fatto riparare il muro perimetrale danneggiato dagli autori del reato e aveva chiesto all'assicuratrice di essere indennizzata per i beni sottratti e il corrispettivo dei lavori di riparazione (di 490 euro, doc. 23 all. citazione). Anche in questa occasione la convenuta aveva aperto una pratica di sinistro e la società attrice aveva trasmesso i documenti per l'istruttoria sullo stato dei luoghi e sul valore dei beni. Con riferimento all'indagine preliminare, parte attrice ha prodotto documentazione da cui risulta l'iscrizione contro ignoti per il furto commesso tra il 13 e il 15.5.2023 e per quello risalente all'1.1.2024 (doc. 15 e 28 all. attrice). In seguito il P.M. ha chiesto l'archiviazione, non essendo emersi elementi idonei a carico di taluno (doc. 41 all. attrice) né, segnatamente, dei dipendenti dell'assicurata indicati come sospetti (doc. 40 ter all. attrice). Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2. In via preliminare, sussiste la condizione di procedibilità in quanto è stato esperito il tentativo di mediazione (doc. 33 all. attrice). pagina 2 di 6 Nel merito, la domanda è fondata. L'attrice ha fornito la prova dei due furti verificatisi presso i locali di Nova Milanese e dei danni al muro perimetrale correlati, fatti costitutivi del diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per cui è causa. Con riferimento al primo furto, avvenuto tra il 13 e il 15 maggio 2023, la prospettazione dei fatti effettuata con la denuncia ai Carabinieri, da considerare dettagliata, coerente e priva di elementi che possano metterne in dubbio l'attendibilità, è riscontrata dalle modalità del sinistro descritte nel verbale di sopralluogo del perito assicurativo (doc. 4 all. convenuta). Si rammenta che la denuncia di un reato, se pure dichiarazione unilaterale, espone l'autore della medesima a severe conseguenze in caso di falsità: motivo per il quale la stessa non può essere assimilata senza remore a una qualunque dichiarazione pro se. Rispetto al secondo evento avverso, scoperto il 2.1.2024, la denuncia e l'integrazione effettuate da risultano essere parimenti complete e prive di elementi di Parte_2 contraddizione;
sono inoltre corroborate dalla documentazione fotografica (doc. 21 all. attrice) e dalle immagini estratte dalla videosorveglianza (doc. 28 all. attrice). Per entrambi i sinistri, la ricostruzione degli accadimenti trova riscontro anche nelle informazioni rese dai dipendenti delle società limitrofe (s.i.t. Flamini e Martinoia), liberamente valutabili dal giudice quali prove atipiche, da cui risulta che gli autori dei due furti si erano introdotti nelle aziende confinanti per poi effettuare dei fori sulla parete perimetrale dei locali di (doc. 40 all. attrice) e, così, asportare una quantità di merce considerevole. Pt_1
I beni sono stati sottratti dai locali dell'assicurata nel periodo di validità della polizza: si è quindi concretizzato il rischio assicurato, anche con riferimento ai costi di riparazione del muro perimetrale perché conseguenza dei furti subiti.
3. Contestata la ricostruzione di parte attrice, l'assicuratrice ha allegato la sussistenza delle cause di esclusione previste dalla polizza:
-all'art. 12, lett. c) e d), in caso di danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere, in relazione all'art. 23, per cui verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'assicuratrice provvede al pagamento dell'indennizzo sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi alcuno dei casi indicati dell'art. 12. La parte convenuta ha dedotto che i furti erano riconducibili a tre dipendenti di , come risulterebbe provato dalla dinamica dei fatti e dall'allegazione di Pt_1
effettuata con l'integrazione di denuncia del 4.1.2024; Parte_2
-all'art. IV delle condizioni particolari, per cui l'assicurazione è sottoposta alla condizione che le cose assicurate siano protette da impianto automatico di allarme antintrusione attivo ed efficiente, mentre qualora l'assicurata rimuova o modifichi l'impianto antintrusione o interrompa il collegamento con la centrale operativa l'assicurazione resta sospesa. Parte convenuta ritiene provato che l'impianto fosse stato dolosamente disinserito e quindi non
“attivo” in entrambi i casi, oltre ad essere comunque inefficiente. In aggiunta, la convenuta ha dedotto l'inadempimento degli obblighi:
-di denuncia entro 5 giorni delle cose rubate o danneggiate, col rispettivo valore (art. 14, lett. b); pagina 3 di 6 -di collaborazione col perito per ricostruire i beni sottratti e le circostanze di fatto;
-di tenere a disposizione della compagnia ogni elemento di prova (art. 14. lett. f);
-di adoperarsi per recuperare le cose rubate (art. 14, lett. c). La produzione documentale di parte attrice consente di accertare che non sussistono cause di esclusione. L'impianto di allarme antintrusione era stato correttamente installato a presidio dei locali d'azienda e aveva un'estensione tale da ritenersi efficiente a termini di polizza già prima del furto del maggio 2023; peraltro, l'assicurata ha provveduto a implementare ulteriormente il sistema di allarme già efficiente a seguito del primo furto (all. doc. 10a - 10b – 37 – 43 bis – di parte attrice). Negli stessi termini dev'essere valutato il collegamento con la centrale operativa della società LIS (doc. 9 all. attrice). In senso contrario rispetto a quanto dedotto dalla convenuta, si osserva che il giudizio di efficienza non dipende dalla circostanza che gli autori dell'intrusione non abbiano fatto scattare i sensori dell'impianto, in quanto, da un lato, la valutazione dev'essere effettuata sulla base delle caratteristiche strutturali del sistema e, d'altra parte, la mancata attivazione ben può essere dipesa dalla modalità esecutiva particolarmente accorta dell'intrusione. In sintesi, la valutazione di efficienza deve essere svolta ex ante, e non ex post: momento quest'ultimo nel quale, essendosi già verificato il sinistro, asserire che l'impianto fosse inefficiente perché il furto si è verificato, come suol dirsi, prova troppo. In secondo luogo, prima dei sinistri per cui è causa il sistema era attivo sia nell'area magazzino che negli uffici, come risulta dai resoconti estratti dalla memoria del sistema di allarme e come è stato rilevato, d'altronde, anche dagli investigatori (doc. 40 e 40 bis all. attrice). Non depone in senso contrario il resoconto relativo al secondo furto, che riporta la dicitura
“ESCLUSIONE ZONA - 0: Area 0 - 16: LUCERN. TETTO”, in quanto la mancata copertura in oggetto non si riferisce al locale magazzino: ed infatti, alle righe successive, si indica l'avvenuta attivazione delle zone uffici e magazzino (doc. 40 bis all. attrice). Quand'anche, del resto, si deve considerare che causa di sospensione dell'assicurazione, a norma dell'art. IV delle condizioni particolari, è data dall'ipotesi in cui “l'assicurata rimuova o modifichi l'impianto antintrusione o interrompa il collegamento con la centrale operativa”: ma nel caso di specie, al di là del fatto assorbente che l'impianto fosse in funzione nella zona magazzino, nulla consente di ritenere provato che l'interruzione del collegamento sia ascrivibile, come prevede la clausola, all'assicurata anziché agli autori del furto. Apodittica da questo punto di vista la tesi di parte attrice secondo la quale “De minimis poi l'assicurazione sarebbe sospesa per effetto delle comprovate attività di esclusione dei sensori rilevanti, che solo i dipendenti di potevano compiere”. Pt_1
Sulla fattispecie di dolo o colpa grave ex art. 12, risulta documentalmente che non vi è stato il concorso dei dipendenti di nella consumazione dei due furti per cui è causa: il loro Pt_1 coinvolgimento resta escluso dall'analisi dei tabulati telefonici, da cui emerge che le utenze di due di essi agganciavano celle incompatibili col luogo del reato, mentre una terza si trovava nei pressi del luogo di consumazione dei furti ma lo stesso coincide con la residenza del titolare (doc. 40 ter all. attrice). Né può essere affermata una compartecipazione nella fase di preparazione dell'intrusione, dal momento che l'impianto di allarme era correttamente inserito. pagina 4 di 6 A fronte di ciò, le modalità della condotta e la prospettazione meramente ipotetica di cui all'integrazione di denuncia del 4.1.2024 non conducono alla conclusione opposta. Non è possibile desumere la prova del fatto impeditivo dall'analisi delle modalità con cui sono stati commessi i furti, valorizzando elementi di per sé equivoci e comunque smentiti dai tabulati e dalle risultanze del sistema di allarme. Similmente, le dichiarazioni di con la Parte_2 seconda denuncia non rappresentano la prova inequivoca idonea a consentire l'individuazione degli autori del reato, bensì la mera esternazione di dubbi. Avendo prodotto la richiesta di archiviazione, l'attrice ha provato altresì che non vi è documentazione proveniente dalle indagini preliminari che escluda l'indennizzo, secondo il combinato disposto degli artt. 23 e 12 della polizza (doc. 41 all. attrice). In ogni caso, parte convenuta non ha provato la sussistenza di elementi ulteriori e circostanziati tali da perfezionare il dolo o la colpa grave dei dipendenti di , né ha Pt_1 dimostrato la causa di esclusione sub art. IV delle condizioni particolari. Parte attrice ha documentato altresì l'adempimento dei propri obblighi in caso di sinistro sub art. 14: in entrambi i casi la denuncia era stata tempestiva e dettagliata nei contenuti (doc. 3 e 17a). Parimenti, l'assicurata aveva collaborato in maniera diligente col perito producendo i documenti di volta in volta richiesti (doc. 5 all. convenuta;
doc. 52 all. attrice). Ancora, la riparazione del muro prima del sopralluogo non ha impedito al perito di riscontrare esattamente la collocazione e le dimensioni dei fori praticati dai responsabili del furto, come risulta dal verbale di sopralluogo del primo sinistro (doc. 4 all. convenuta), mentre le modalità di accesso al muro perimetrale in occasione del secondo furto risultano dalla documentazione fotografica prodotta (doc. 21 all. attrice). Considerata la piena cooperazione con la polizia giudiziaria, null'altro si poteva pretendere dall'assicurata in termini di attività finalizzata al recupero della refurtiva. In sintesi, non ricorrono i presupposti per la limitazione del rischio assicurato: è in atti la prova tanto del fatto costitutivo del credito indennitario quanto dell'inoperatività delle cause di esclusione previste dal contratto di assicurazione.
4. Parte attrice ha provato il numero e il valore dei beni sottratti. Una volta scoperti gli ammanchi di merce, ha individuato i beni presenti nei locali Pt_1 prima dei furti e, grazie a questo dato, ha effettuato il riscontro con quanto rimasto all'interno del magazzino (v. dichiarazioni di e e i relativi prospetti di merci per i due Tes_2 Tes_3 sinistri, doc. 44-46-50-51 all. attrice). La documentazione allegata alla prima denuncia è specifica, in quanto classifica i beni sottratti per categoria e indica per ciascuno di essi il valore. Le sigle esposte da parte attrice non sono generiche e consentono di individuare con esattezza la tipologia di prodotti mancanti (doc. 3- 4-17a all. attrice). Parimenti specifica è l'indicazione della merce sottratta col secondo furto, denunciata all'assicuratrice trasmettendo il prospetto dettagliato dei beni (all. 22 attrice). Infine, concorrono a provare il numero e valore dei beni rubati anche le fatture di acquisto (doc. 12 e 19 all. attrice), i rapporti del sistema informatizzato di gestione delle merci stoccate (doc. 7a-7b-7c) e l'inventario relativo all'audit effettuato dalla società esterna PK (doc. 49 all. attrice). pagina 5 di 6 5. Infondata l'eccezione di inefficacia della clausola sub art. 23 (Pagamento dell'indennizzo), per violazione dell'art. 1341 c.c. Tale clausola non rappresenta una limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 1341 c.c. ma partecipa alla definizione delle cause di esclusione ex art. 12 lett. c) e d) per individuare i presupposti del diritto all'indennizzo: selezionando la classe di eventi oggetto di polizza, essa definisce l'oggetto del contratto e non le ipotesi di responsabilità della compagnia (in termini Cass. 8824/2024). In ogni caso, si tratta di condizione generale che è stata specificamente approvata per iscritto (pag. 5 della polizza, doc. 2 allegato). Infatti, l'obbligo di approvazione specifica di cui all'art. 1341 c.c. è soddisfatto anche col richiamo cumulativo, sempre che sia accompagnato dall'indicazione anche sommaria del contenuto della clausola (Cass. 4126/2024): indicazione sussistente nel caso di specie, dove è stata menzionata la rubrica della clausola e, in apertura dell'elenco, è scritto che si tratta delle pattuizioni che regolano l'assicurazione furto e rapina. In conclusione, la compagnia assicuratrice è tenuta a corrispondere l'indennizzo alla Parte attrice in relazione al danno patito e nella misura correttamente quantificata da parte attrice. Debito di valore sul quale sono dovuti la rivalutazione e gli interessi (Cass., S.U., n. 1712/1995), la prima in base all'indice ISTAT-consumo, dalla data del sinistro (il 15.5.2023 per € 459.416,29; il 2.1.2024 per € 302.556,12), a quella dell'odierna sentenza;
i secondi per il medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata, al tasso legale fino alla data della domanda (notifica in data 23.10.2024) e, di seguito, ex art. 1284 c. IV c.c. fino alla data della presente sentenza. Di seguito, gli interessi restano dovuti sulla somma come supra liquidata ex art. 1284 c. IV c.c. fino all'effettivo pagamento.
6. All'accoglimento della domanda segue la condanna di al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Parte attrice, che si liquidano in proporzione al valore della causa pari, quindi € 28.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, CONDANNA
al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 di 762.462,41 euro oltre rivalutazione e interessi come da motivazione di 28.000,00 euro, oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 19 marzo 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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