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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
R E S A E X A R T. 2 8 1 -S E X I E S C.P.C. nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1466 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f.: ), con gli Avv.ti Marc Ciceri ed Eleonora Parte_1 C.F._1
Borella e domicilio eletto presso lo studio dei difensori
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(c.f. in persona del “ Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(c.f. soggetta a direzione e coordinamento di CP_3 P.IVA_2 CP_3
rappresentata, a sua volta, dallo (c.f.
[...] Parte_2 P.IVA_3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
Previo rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta per le ragioni compiutamente argomentate, nonché di pronta soluzione, accertare e dichiarare l'illegittimità / infondatezza della pretesa creditoria avversaria, di cui al decreto ingiuntivo n. 491/2024 del 20.5.2024 emesso dal Tribunale di Lodi, in persona del Giudice Dott.ssa
Giulia I. Loi, per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva e Cpa e spese generali.
PARTE CONVENUTA:
a) disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il l'on.le Tribunale condanni l'opponente a pagare, in favore della banca odierna
Pag. 1 opposta, la somma di € 21.519,65, oltre gli interessi e accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e accessori convenuti, fino al soddisfo);
c) con vittoria di spese e compensi
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di ha ingiunto a Parte_3 Pt_1
il pagamento dell'importo di 23.095,60 euro, oltre accessori e spese (cfr. decreto
[...] ingiuntivo n. 491 del 2024, emesso il 17.05.2024).
Nel ricorso, l'odierna opposta aveva allegato che avrebbe stipulato con Parte_1
Credito Artigiano S.p.A. un contratto di conto corrente e un contratto di finanziamento, ma,
a causa dell'inadempimento delle obbligazioni ivi contenute, gli affidamenti sarebbero stati revocati e i rapporti sarebbero stati chiusi. Con atto di cessione del 04.06.2018,
[...] avrebbe acquistato pro soluto e in blocco dei crediti di Gruppo Credito Controparte_1
Valtellinese, tra cui quello per cui è causa e, pertanto, aveva poi ottenuto l'ingiunzione de qua.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ex art. 645 Pt_1
c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe e, a tal fine, disconoscendo le firme di cui ai contratti di apertura del credito e di finanziamento “Fido Famiglia” di cui al doc. 5 del fascicolo del monitorio e, dunque, la nullità o l'inesistenza degli stessi, per difetto di formazione della volontà. Inoltre, è stata contestata la prova del diritto di credito azionato, in assenza degli estratti conto.
Con decreto del 25.11.2024, il Giudice, rilevata la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., ha differito l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 25.02.2025, con decorrenza dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. da tale ultima data.
Scaduti i termini per il deposito della memoria ex art. 171-ter, c.1, n. 2), c.p.c., si è costituita in giudizio parte opposta, la quale ha eccepito che il disconoscimento delle firme sarebbe inammissibile in quanto l'opponente avrebbe dato spontanea esecuzione ai contratti che contesta.
All'udienza del 25.02.2025, alla quale non è comparso nessuno per parte opposta, sentita liberamente l'attrice, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c., poi sostituita con termine note scritte ex art. 127-ter c.p.c., al 24.06.2025.
La sentenza è depositata il giorno successivo, considerando che, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ult. co., il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza equivale a lettura in udienza.
2. L'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, va rilevato che, nonostante il rituale perfezionamento della notifica dell'opposizione, parte convenuta si è costituita in giudizio soltanto il 14.2.2025, ossia dopo lo scadere dei termini per il deposito della memoria di cui all'art. 171-ter, n. 2), c.p.c.
Pag. 2 Infatti, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. la prima udienza è stata differita al 25.2.2025, con termini scadenti, per ciascuna memoria, nei giorni 16.1, 5.2 e 14.2.2025.
Pertanto, parte opposta è decaduta, per tardiva costituzione (oltre il termine di legge previsto e in assenza di qualsiasi provvedimento di rimessione in termini), dal diritto di esercitare le prerogative, assertive (quantomeno sui fatti principali) e istruttorie, proprie dell'atto di costituzione e delle prime due memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
3. Nella fattispecie in esame, a prescindere da qualsiasi questione in ordine alla provenienza del documento contrattuale – che rimangono assorbite alla luce di quanto si dirà in ossequio al principio della ragione più liquida –, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato per evidente carenza probatoria rispetto ai fatti costitutivi su cui si fonda la domanda dell'opposta.
Ai fini della prova del credito, infatti, oltre alla documentazione contrattuale, con il ricorso monitorio sono stati prodotti i soli c.d. saldaconti ex art. 50, d.lgs. 385/93.
In proposito, va richiamato l'orientamento – pienamente condivisibile – per cui l'art. 50 d.lgs. n. 385/93 “ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi quali la contestazione dell'importo a debito, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. 14640/18; 28819/17; 21092/16). Come ribadito anche dalla Corte d'appello di Milano (App. Milano, 1732/25; 1031/23) e da altra giurisprudenza di merito (Trib. Monza, 2223/24; Trib. Bari, 3723/24), il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. La valenza probatoria del documento in esame non è tout court esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo dal quale desumere la sussistenza del credito laddove non si limiti all'indicazione del saldo a una determinata data, ma riporti tutte le operazioni compiute dall'inizio del rapporto. Nel caso in esame, con l'opposizione, il doc. n. 7 del fascicolo del monitorio riporta soltanto il saldo del conto corrente al 24.4.2018 intestato a parte opponente, senza dare atto delle movimentazioni intercorse, oggetto di specifica contestazione e financo di una richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata nell'atto di citazione (poi rinunciata), né, dunque, vi è alcuna prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento e della progressiva formazione del credito.
ha ripetutamente lamentato, nei propri atti, l'omesso deposito di documentazione Pt_1
– in particolare gli estratti conto – che consentissero di ricostruire l'andamento del rapporto e, così, le modalità di formazione del debito e l'esattezza del quantum ingiunto. A riprova della propria buona fede, ha dedotto di aver invano richiesto tale documentazione Pt_1
Pag. 3 (docc. 2-3) già prima di depositare la propria opposizione, al fine di poter eventualmente scrutinare la formazione del credito.
Gli estratti conto – che ben avrebbero potuto essere tempestivamente depositati – sono stati prodotti in giudizio soltanto quando erano ormai spirati i termini per il deposito di documentazione a prova diretta e non ne è possibile alcun utilizzo, trattandosi di elementi che parte opposta avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti entro il termine assegnato per la seconda delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
Infatti, le preclusioni previste ora dall'art. 171-ter c.p.c. – e, un tempo, dall'art. 183, co. 6, c.p.c. – rispondono all'esigenza di assicurare al processo civile certezza e ragionevole durata, con la conseguenza che il mancato rispetto delle scansioni comporta la decadenza dal compimento delle attività di volta in volta previste (Corte cost., 163/2010). Sicchè, un documento tardivamente depositato – per quanto potenzialmente rilevante ai fini della decisione – non può essere suscettibile di alcun utilizzo, se non – a tutto concedere – previa istanza ex art. 153 c.p.c., qui in ogni caso non formulata.
Il decreto ingiuntivo dev'essere quindi revocato per le superiori motivazioni.
2.3. Ogni altra questione rimane assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente, che neppure si è presentata in udienza di comparizione, prendendo a riferimento i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, tranne che per la fase istruttoria (non svoltasi).
Con le note scritte conclusive è stata dichiarata l'anticipazione delle spese di lite ex art. 93
c.p.c. e in ossequio a tale richiesta si provvede in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1466 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 491/2024, emesso dal Tribunale di Lodi il
17.05.2024;
2. CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida in complessivi 4.000,00 euro, oltre spese generali al Parte_1
15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 25 giugno 2025, giorno successivo alla scadenza del termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. per le note sostitutive della discussione
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
R E S A E X A R T. 2 8 1 -S E X I E S C.P.C. nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1466 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f.: ), con gli Avv.ti Marc Ciceri ed Eleonora Parte_1 C.F._1
Borella e domicilio eletto presso lo studio dei difensori
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(c.f. in persona del “ Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(c.f. soggetta a direzione e coordinamento di CP_3 P.IVA_2 CP_3
rappresentata, a sua volta, dallo (c.f.
[...] Parte_2 P.IVA_3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
Previo rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta per le ragioni compiutamente argomentate, nonché di pronta soluzione, accertare e dichiarare l'illegittimità / infondatezza della pretesa creditoria avversaria, di cui al decreto ingiuntivo n. 491/2024 del 20.5.2024 emesso dal Tribunale di Lodi, in persona del Giudice Dott.ssa
Giulia I. Loi, per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva e Cpa e spese generali.
PARTE CONVENUTA:
a) disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il l'on.le Tribunale condanni l'opponente a pagare, in favore della banca odierna
Pag. 1 opposta, la somma di € 21.519,65, oltre gli interessi e accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e accessori convenuti, fino al soddisfo);
c) con vittoria di spese e compensi
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di ha ingiunto a Parte_3 Pt_1
il pagamento dell'importo di 23.095,60 euro, oltre accessori e spese (cfr. decreto
[...] ingiuntivo n. 491 del 2024, emesso il 17.05.2024).
Nel ricorso, l'odierna opposta aveva allegato che avrebbe stipulato con Parte_1
Credito Artigiano S.p.A. un contratto di conto corrente e un contratto di finanziamento, ma,
a causa dell'inadempimento delle obbligazioni ivi contenute, gli affidamenti sarebbero stati revocati e i rapporti sarebbero stati chiusi. Con atto di cessione del 04.06.2018,
[...] avrebbe acquistato pro soluto e in blocco dei crediti di Gruppo Credito Controparte_1
Valtellinese, tra cui quello per cui è causa e, pertanto, aveva poi ottenuto l'ingiunzione de qua.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ex art. 645 Pt_1
c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe e, a tal fine, disconoscendo le firme di cui ai contratti di apertura del credito e di finanziamento “Fido Famiglia” di cui al doc. 5 del fascicolo del monitorio e, dunque, la nullità o l'inesistenza degli stessi, per difetto di formazione della volontà. Inoltre, è stata contestata la prova del diritto di credito azionato, in assenza degli estratti conto.
Con decreto del 25.11.2024, il Giudice, rilevata la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., ha differito l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 25.02.2025, con decorrenza dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. da tale ultima data.
Scaduti i termini per il deposito della memoria ex art. 171-ter, c.1, n. 2), c.p.c., si è costituita in giudizio parte opposta, la quale ha eccepito che il disconoscimento delle firme sarebbe inammissibile in quanto l'opponente avrebbe dato spontanea esecuzione ai contratti che contesta.
All'udienza del 25.02.2025, alla quale non è comparso nessuno per parte opposta, sentita liberamente l'attrice, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c., poi sostituita con termine note scritte ex art. 127-ter c.p.c., al 24.06.2025.
La sentenza è depositata il giorno successivo, considerando che, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ult. co., il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza equivale a lettura in udienza.
2. L'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, va rilevato che, nonostante il rituale perfezionamento della notifica dell'opposizione, parte convenuta si è costituita in giudizio soltanto il 14.2.2025, ossia dopo lo scadere dei termini per il deposito della memoria di cui all'art. 171-ter, n. 2), c.p.c.
Pag. 2 Infatti, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. la prima udienza è stata differita al 25.2.2025, con termini scadenti, per ciascuna memoria, nei giorni 16.1, 5.2 e 14.2.2025.
Pertanto, parte opposta è decaduta, per tardiva costituzione (oltre il termine di legge previsto e in assenza di qualsiasi provvedimento di rimessione in termini), dal diritto di esercitare le prerogative, assertive (quantomeno sui fatti principali) e istruttorie, proprie dell'atto di costituzione e delle prime due memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
3. Nella fattispecie in esame, a prescindere da qualsiasi questione in ordine alla provenienza del documento contrattuale – che rimangono assorbite alla luce di quanto si dirà in ossequio al principio della ragione più liquida –, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato per evidente carenza probatoria rispetto ai fatti costitutivi su cui si fonda la domanda dell'opposta.
Ai fini della prova del credito, infatti, oltre alla documentazione contrattuale, con il ricorso monitorio sono stati prodotti i soli c.d. saldaconti ex art. 50, d.lgs. 385/93.
In proposito, va richiamato l'orientamento – pienamente condivisibile – per cui l'art. 50 d.lgs. n. 385/93 “ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi quali la contestazione dell'importo a debito, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. 14640/18; 28819/17; 21092/16). Come ribadito anche dalla Corte d'appello di Milano (App. Milano, 1732/25; 1031/23) e da altra giurisprudenza di merito (Trib. Monza, 2223/24; Trib. Bari, 3723/24), il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. La valenza probatoria del documento in esame non è tout court esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo dal quale desumere la sussistenza del credito laddove non si limiti all'indicazione del saldo a una determinata data, ma riporti tutte le operazioni compiute dall'inizio del rapporto. Nel caso in esame, con l'opposizione, il doc. n. 7 del fascicolo del monitorio riporta soltanto il saldo del conto corrente al 24.4.2018 intestato a parte opponente, senza dare atto delle movimentazioni intercorse, oggetto di specifica contestazione e financo di una richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata nell'atto di citazione (poi rinunciata), né, dunque, vi è alcuna prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento e della progressiva formazione del credito.
ha ripetutamente lamentato, nei propri atti, l'omesso deposito di documentazione Pt_1
– in particolare gli estratti conto – che consentissero di ricostruire l'andamento del rapporto e, così, le modalità di formazione del debito e l'esattezza del quantum ingiunto. A riprova della propria buona fede, ha dedotto di aver invano richiesto tale documentazione Pt_1
Pag. 3 (docc. 2-3) già prima di depositare la propria opposizione, al fine di poter eventualmente scrutinare la formazione del credito.
Gli estratti conto – che ben avrebbero potuto essere tempestivamente depositati – sono stati prodotti in giudizio soltanto quando erano ormai spirati i termini per il deposito di documentazione a prova diretta e non ne è possibile alcun utilizzo, trattandosi di elementi che parte opposta avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti entro il termine assegnato per la seconda delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
Infatti, le preclusioni previste ora dall'art. 171-ter c.p.c. – e, un tempo, dall'art. 183, co. 6, c.p.c. – rispondono all'esigenza di assicurare al processo civile certezza e ragionevole durata, con la conseguenza che il mancato rispetto delle scansioni comporta la decadenza dal compimento delle attività di volta in volta previste (Corte cost., 163/2010). Sicchè, un documento tardivamente depositato – per quanto potenzialmente rilevante ai fini della decisione – non può essere suscettibile di alcun utilizzo, se non – a tutto concedere – previa istanza ex art. 153 c.p.c., qui in ogni caso non formulata.
Il decreto ingiuntivo dev'essere quindi revocato per le superiori motivazioni.
2.3. Ogni altra questione rimane assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente, che neppure si è presentata in udienza di comparizione, prendendo a riferimento i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, tranne che per la fase istruttoria (non svoltasi).
Con le note scritte conclusive è stata dichiarata l'anticipazione delle spese di lite ex art. 93
c.p.c. e in ossequio a tale richiesta si provvede in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1466 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 491/2024, emesso dal Tribunale di Lodi il
17.05.2024;
2. CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida in complessivi 4.000,00 euro, oltre spese generali al Parte_1
15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 25 giugno 2025, giorno successivo alla scadenza del termine concesso ex art. 127-ter c.p.c. per le note sostitutive della discussione
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 4