Articolo 12 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 giugno 1970
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Versione
4 luglio 1975
Art. 12. ((Presso la Corte di cassazione e' costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione piu' anziani nonche' dai tre consiglieri piu' anziani di ciascuna sezione. Il piu' anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente))
L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell' articolo 138 della Costituzione e della legge.
L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimita' della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarita'.
Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarita' contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimita' della richiesta.
((Per la validita' delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum e' sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri))
Entrata in vigore il 4 luglio 1975
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