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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3431 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Antonio Mascolo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.3.2025, – premesso di essere Parte_1 stata sottoposta, in data 14.10.2024, ad apposita visita di revisione da parte della competente
Commissione Medica dell' e di essere stata riconosciuta, all'esito di detta visita, CP_2 quale persona invalida in misura del 50% (artt. 2 e 13 L.118/71), con conseguente revoca dei benefici assistenziali di cui ella già godeva sulla scorta del precedente verbale sanitario del
10.2.2022 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti “la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 80 % con i relativi benefici assistenziali in base alla vigente normativa”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo l'inammissibilità CP_3 della domanda.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento di legittimità, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo postula che “il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis
c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. Sez.
Lav. 5.5.2015, n. 8932).
Ciò comporta che già il ricorso, col quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, debba contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., o, quanto meno, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 c.p.c.), con l'indicazione, quindi, del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza.
2.2. Nel caso in esame, l'accertamento tecnico è stato chiesto in modo improprio, in quanto con il ricorso introduttivo la parte ricorrente si è limitata a domandare il mero accertamento di un determinato grado di inabilità, condizione, questa, cui si possono collegare - se concorrono elementi ulteriori e, di volta in volta, specifici - plurimi benefici, il cui riconoscimento, sulla CP_ base di appropriate e distinte istanze, non è di competenza soltanto dell' ma, in ipotesi,
2 anche di soggetti diversi (come, ad esempio, l' in ipotesi di esenzione dalla CP_2 compartecipazione alla spesa sanitaria).
Nessuno di tali benefici, nella specie, è stato specificamente richiesto, nè si è fatto alcun riferimento ad eventuali correlative istanze presentate in via amministrativa (per le superiori considerazioni, cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11919/2015).
In definitiva, nella prospettiva della parte ricorrente l'accertamento tecnico verterebbe esclusivamente su meri fatti (nella specie, un determinato grado di invalidità) che, pur essendo giuridicamente rilevanti, non possono integrare, di per sè soli, la fattispecie costitutiva di un qualsiasi diritto soggettivo (in termini, Cass. 10 settembre 2004, n. 18321;
Cass., 18 giugno 1999, n. 6142; e di recente: Cass., 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 18 giugno
2014, n. 13854) e, quindi, non possono neppure dare luogo ad un'azione di mero accertamento (Cass. 17 giugno 2003, n. 9681; Cass. 2 aprile 2004 n. 6565, Cass., 10 settembre 2004, n. 18321; Cass. 7 febbraio 2007 n. 2646; Cass. 3 ottobre 2008, n. 24598).
Infatti, è jus receptum che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035).
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (con la riduzione del 20% ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.) – seguono la soccombenza della parte ricorrente, in assenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3431/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
3 CP_ b) condanna la parte ricorrente alla refusione, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in euro 511,20, oltre accessori come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3431 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Antonio Mascolo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.3.2025, – premesso di essere Parte_1 stata sottoposta, in data 14.10.2024, ad apposita visita di revisione da parte della competente
Commissione Medica dell' e di essere stata riconosciuta, all'esito di detta visita, CP_2 quale persona invalida in misura del 50% (artt. 2 e 13 L.118/71), con conseguente revoca dei benefici assistenziali di cui ella già godeva sulla scorta del precedente verbale sanitario del
10.2.2022 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti “la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 80 % con i relativi benefici assistenziali in base alla vigente normativa”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo l'inammissibilità CP_3 della domanda.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento di legittimità, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo postula che “il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis
c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (Cass. Sez.
Lav. 5.5.2015, n. 8932).
Ciò comporta che già il ricorso, col quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, debba contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., o, quanto meno, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 c.p.c.), con l'indicazione, quindi, del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza.
2.2. Nel caso in esame, l'accertamento tecnico è stato chiesto in modo improprio, in quanto con il ricorso introduttivo la parte ricorrente si è limitata a domandare il mero accertamento di un determinato grado di inabilità, condizione, questa, cui si possono collegare - se concorrono elementi ulteriori e, di volta in volta, specifici - plurimi benefici, il cui riconoscimento, sulla CP_ base di appropriate e distinte istanze, non è di competenza soltanto dell' ma, in ipotesi,
2 anche di soggetti diversi (come, ad esempio, l' in ipotesi di esenzione dalla CP_2 compartecipazione alla spesa sanitaria).
Nessuno di tali benefici, nella specie, è stato specificamente richiesto, nè si è fatto alcun riferimento ad eventuali correlative istanze presentate in via amministrativa (per le superiori considerazioni, cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11919/2015).
In definitiva, nella prospettiva della parte ricorrente l'accertamento tecnico verterebbe esclusivamente su meri fatti (nella specie, un determinato grado di invalidità) che, pur essendo giuridicamente rilevanti, non possono integrare, di per sè soli, la fattispecie costitutiva di un qualsiasi diritto soggettivo (in termini, Cass. 10 settembre 2004, n. 18321;
Cass., 18 giugno 1999, n. 6142; e di recente: Cass., 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 18 giugno
2014, n. 13854) e, quindi, non possono neppure dare luogo ad un'azione di mero accertamento (Cass. 17 giugno 2003, n. 9681; Cass. 2 aprile 2004 n. 6565, Cass., 10 settembre 2004, n. 18321; Cass. 7 febbraio 2007 n. 2646; Cass. 3 ottobre 2008, n. 24598).
Infatti, è jus receptum che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035).
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (con la riduzione del 20% ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.) – seguono la soccombenza della parte ricorrente, in assenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3431/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
3 CP_ b) condanna la parte ricorrente alla refusione, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in euro 511,20, oltre accessori come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
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