Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/1981, n. 816
CASS
Sentenza 9 febbraio 1981

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Ai fini dell'usucapione, l'elemento soggettivo del possesso, ossia l'intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di altro diritto reale, puo essere dimostrato con scritti o con la prova di dichiarazioni univoche, ovvero di univoci comportamenti.*

Nell'Azione di rivendicazione, l'attore e soggetto ad un rigoroso Onere della prova, dovendo dimostrare non solo il proprio acquisto, ma anche che il suo dante causa era effettivo titolare del bene, e dovendo cosi risalire la catena degli acquisti sino a raggiungere la dimostrazione di un acquisto a titolo originario da parte di un dante causa remoto, ovvero dimostrare l'intervenuta usucapione del bene stesso, attraverso il cumulo di successivi possessi uti dominus. Ma questo rigoroso Onere probatorio si attenua laddove il bene in contestazione provenga pacificamente da un dante causa comune ai due litiganti. Ne questo principio viene meno qualora l'unicita del dante causa venga contestata in modo generico o immotivato, ovvero senza il conforto di prove specifiche e pertinenti. ( Conf 4846/78, mass n 394544).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/1981, n. 816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 816
    Data del deposito : 9 febbraio 1981

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