Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5190/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], - C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mondragone (CE), alla via Pisa n. 92, presso lo studio dell'Avv.
Incaldana Daniela Cattolico, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...] - (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla via Virgilio n. 96, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Vivo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI La difesa di parte ricorrente si è riportata al ricorso giudiziale, alle memorie istruttorie e a tutta la documentazione depositata, concludendo per l'integrale accoglimento della domanda attorea con rigetto della domanda di assegno divorzile richiesto dalla sig.ra e la conferma CP_1 dell'assegno di mantenimento alla IG , maggiorenne, nell'importo attualmente corrisposto _1
1
La difesa di parte resistente si è riportata a tutto quanto dedotto nei precedenti verbali e atti di causa e ha chiesto che il tribunale adito confermi l'ordinanza presidenziale resa all'udienza del
30.11.2020 laddove, con esclusione di quanto statuito per la IG divenuta nelle more Per_2 autonoma, ha confermato i provvedimenti resi nella sentenza di separazione n. 671/2008, intendendosi con tale statuizione determinare gli importi in quella sede previsti come maggiorati dell'incremento Istat nelle more maturato.
Il P.M. ha concluso in data 10.02.2025, chiedendo che sia emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma di quanto statuito con provvedimento presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n.
2591/2021 pubblicata in data 29.12.2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mondragone il 25.06.1994 da e in questa sede, il Parte_1 Controparte_1
Collegio è chiamato a decidere solo in ordine ai rapporti accessori ed, in particolare, in relazione alla verifica dei presupposti per l'eventuale riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , nonché _1 dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
Con ricorso depositato in data 23.08.2019, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in Mondragone, in data Controparte_1
25.06.1994, dalla cui unione erano nate tre figlie: (in data 17.08.1994), (in data Per_2 Per_3
01.08.1998 e deceduta il 26.06.1999) ed (in data 15.04.2000). _1
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 07.05.2008, quando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 671/2008, passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 20.11.2019, a seguito della comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 17.12.2004.
Con la sentenza su citata, il Tribunale addebitava la separazione a ed affidava Parte_1 congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori ed , all'epoca minorenni, con Per_2 _1
collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre. Veniva posto, inoltre, a carico del un assegno mensile di complessivi euro 600,00, a titolo di mantenimento del Pt_1
coniuge e delle figlie minori;
la casa coniugale veniva assegnata alla . CP_1
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento nei riguardi della moglie, nonché dell'assegno di mantenimento nei riguardi della IG maggiorenne
[...]
in sede di separazione e di disporre a suo carico un assegno mensile di euro 200,00 a titolo Per_4
di mantenimento della IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. _1
2 nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia della cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio;
quanto alle statuizioni accessorie, tuttavia, chiedeva fissarsi a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento della IG , maggiorenne ma non _1
economicamente indipendente, oltre ad un assegno divorzile, il tutto per complessivi euro 600,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 30.11.2020, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, revocando le statuizioni della sentenza di separazione relative al regime di affido e alla regolamentazione del diritto di visita, essendo divenute entrambe le figlie maggiorenni, revocando, altresì, l'assegno per il mantenimento della IG divenuta economicamente autosufficiente e confermando, per il resto, le condizioni Per_2
della separazione giudiziale di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 671/2008 del
07.05.2008.
All'udienza del 12.07.2021, il G.I, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. (60+20), e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Con sentenza n. 2591/2021 depositata in data 29.12.2021, il Tribunale di Torre Annunziata pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mondragone da Parte_1
e in data 25.06.1994 e con ordinanza resa in pari data, rimetteva
[...] Controparte_1 le parti dinanzi al G.I per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 21.02.2022.
All'udienza sopra indicata il G.I. ammetteva parte ricorrente alla prova testimoniale, nonché parte resistente alla prova contraria e rinviava per l'espletamento all'udienza del 09.11.2022, dipoi differita al 12.12.2022.
Alla suddetta udienza il G.I. disponeva un rinvio all'udienza dell'08.02.2023 per consentire un bonario componimento delle parti.
Preso atto del fallimentare esito del tentativo di conciliazione delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2023, il G.I., in accoglimento della richiesta istruttoria di parte attrice, disponeva l'esibizione da parte dell'Inps del prospetto informativo relativo alla percezione del reddito di cittadinanza da parte della sig.ra e rinviava la causa Controparte_1 all'udienza del 20.03.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza su menzionata, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, a
3 decorrere dal 30.10.2024 e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato in data 11.02.2025 chiedeva la conferma di quanto statuito in sede presidenziale.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio, e dunque a stabilire se possa essere previsto (e in che misura) un assegno di mantenimento in favore della IG maggiorenne (nata il [...]) ed un assegno divorzile in favore della _1
. CP_1
Non vi è contestazione tra le parti in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento della IG , maggiorenne ma _1
non economicamente autosufficiente.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, va ricordato che, secondo i principi affermati dalla S.C. (cfr. Cass. civ., sentenza n. 29977 del 31-12-2020), condivisi dal collegio, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
In ordine, all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della IG da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età della IG _1
(nata il [...], di anni 24) e delle sue crescenti esigenze, per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene congruo determinare lo stesso nella somma mensile di euro
250,00.
4 Il ricorrente, dipendente dell'azienda A.N.M. (Azienda Napoletana Mobilità Trasporti Pubblici), in sede di udienza presidenziale, tenutasi in data 30.11.2020, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di euro 1.600,00, ma gravato da trattenute a seguito di un pignoramento iscritto da IT ed un altro iscritto per il mancato versamento del mantenimento, di fatto percependo euro 900,00 mensili;
di abitare a Mondragone in una casa in comproprietà con i suoi fratelli, di avere avuto un'altra IG dalla nuova compagna.
Dalle certificazioni modello UNICO prodotte in atti emerge un reddito annuo pari ad euro
24.780,49 (UNICO 2021), e dalle buste paga versate in atti relative all'anno 2020 risulta un reddito netto in media euro 900,00 mensili (cfr. busta paga del 10 agosto 2020, del 10 ottobre 2020, del 10 novembre 2020), tenuto conto delle trattenute sullo stipendio).
La resistente, invece, in sede di udienza presidenziale dichiarava di svolgere lavori saltuari che le fruttano una somma di circa euro 200/300,00 mensili, di avere un nuovo compagno ma di non convivere con lui.
La è onerata di un canone di locazione di euro 500,00 mensili per l'immobile in cui vive Pt_1
con la IG (cfr. contratto stipulato in atti), e risulta aver percepito il reddito di cittadinanza fino al luglio 2023 (cfr documentazione acquisita dall'Inps in data 04.01.2024).
La somma di euro 250,00 deve, dunque, essere versata alla entro il 5 di ogni mese e deve CP_1
essere rivalutata secondo gli indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la IG, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto, infine, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, va in primo luogo rilevato che alcuna rinunzia alla stessa può ravvisarsi nell'atteggiamento processuale della che sin dalla comparsa di costituzione e risposta, Pt_1
tempestivamente depositata, ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Invero parte ricorrente fa discendere un'implicita rinunzia alla domanda dal rilievo che parte resistente sia in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e prima ancora nel verbale di udienza del 23/10/2023, chiedeva la conferma dei provvedimenti presidenziali resi all'udienza del
30/11/2020 e dunque dell'assegno di mantenimento per la sig.ra nella misura di €. 200,00 CP_1
e dell'assegno di mantenimento per nella ulteriore misura di €. 200,00. _1
5 In merito si osserva che l'improprio riferimento all'assegno di mantenimento anziché a quello divorzile non consente di certo di ritenere rinunziata la relativa domanda, quanto piuttosto va interpretato come richiesta di conferma dell'importo già riconosciuto a titolo di mantenimento in sede di separazione.
Ciò posto appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n.
11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n. 4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n.
4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017
e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in
6 ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità
7 costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella
8 valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente si valuta meritevole di accoglimento.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Orbene, nella fattispecie in esame, ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 14 anni (4 in separazione), nell'ambito del quale alla carriera lavorativa del marito, operatore di stazione dell'azienda A.N.M., non corrisponde un inquadramento altrettanto stabile della moglie nel mondo del lavoro, tale da consentire alla stessa quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno.
Ne discende la sussistenza di uno obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che, a fronte dell'occupazione stabile del , che come documentato in atti Pt_1 tramite certificazione unica, ha percepito la somma di euro 24.780,49 per l'esercizio 2020, la resistente non dispone di mezzi economici adeguati, stante anche la revoca del reddito di cittadinanza.
Dall'attestato di iscrizione negli elenchi di cui al dlgs 150/2015 depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta risulta, invero, che la è inoccupata e che ha presentato istanza di CP_1 disponibilità a decorrere dal 2007 (cfr. attestato di inoccupazione dell'11.11.2019 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Si ritiene, dunque, in base all'età della stessa (51 anni), alle difficili condizioni dell'attuale mercato del lavoro e, soprattutto, alle condizioni fisiche della , la quale risulta affetta da CP_1
laminectomia L4/L5, stenosi canale spinale L L4/L5, ernia discale lombare, inversione della normale lordosi a livello tra L4-L5 e spondilolistesi che necessita di intervento chirurgico (cfr. certificato medico del 13.11.2019 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sia difficilmente realizzabile l'ipotesi che le aspettative economiche della predetta possano in futuro migliorare.
9 Per le ragioni esposte, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla resistente di previsione a carico del di un assegno divorzile debba essere accolta, tenuto conto della componente Pt_1 assistenziale dell'assegno, emergendo l'esistenza di una situazione di disparità economica tra gli ex coniugi, ed una oggettiva condizione di difficile inserimento nel mondo del lavoro per il richiedente.
Per quanto concerne la determinazione del quantum del predetto assegno, la cui quantificazione, come detto, va commisurata ad una serie di parametri, quali la durata del matrimonio (14 anni, di cui 4 in separazione, per cui la convivenza coniugale è durata dieci anni) e la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, il Tribunale, valutata ogni circostanza e, in particolare, tenuto conto del reddito annuo del e della situazione reddituale della , che comunque ha dichiarato Pt_1 CP_1
di effettuare lavori saltuari, ritiene equo stabilire detto importo nella misura mensile di euro 100,00, da corrispondere alla entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT. CP_1
Le spese di lite, attesa la natura e l'esito della controversia possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1
assegno di euro 250,00 a titolo di mantenimento della IG , maggiorenne ma non _1
economicamente autosufficiente, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la IG , purché _1
previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 100,00, entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 11.02.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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