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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 245/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott.ssa Maurizia Giusta Presidente rel. dott.ssa Tersa Maria Francioso Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 245/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ) Parte_1 C.F._1 titolare dell'impresa individuale omonima, con sede legale in Rivoli, Via Fratelli Piol 57 (impresa cancellata dal Registro Imprese in data 20.12.2024 a seguito del decesso del titolare avvenuto in data 02.09.2024) ;
* * * * *
Letto il ricorso presentato da (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che, nel corso del procedimento, al fine della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti e dell'esercizio del diritto di difesa, è stato nominato un Curatore speciale dell'impresa debitrice, in persona dell'Avv. Ilenia Bianchi, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 78 c.p.c., essendo attualmente mancante la persona a cui spetta la rappresentanza dell'impresa;
ritenuta sussistente la legittimazione delle ricorrenti, titolari di crediti derivanti da differenze retributive, istituti di fine rapporto e TFR, documentati dalle produzioni versate in atti e non contestati;
1 ritenuto che parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40 CCII., avuto riguardo alla nomina del Curatore speciale di cui si è detto;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, avuto riguardo ai crediti delle parti ricorrenti (di € 32.652,93 per ed € 63.902,87 per ); Pt_2 Pt_3 rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono -quantomeno in via presuntiva- i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti, derivanti da pregressi rapporti lavorativi a titolo di differenze retributive, istituti di fine rapporto e TFR, documentati dalle produzioni versate in atti e non contestati;
• la rilevante entità del debito tributario scaduto, rilevabile dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
• la mancanza di opposizione da parte del Curatore speciale all'istanza avanzata dalle ricorrenti nel presente procedimento;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di Pt_1
(C.F. ) titolare dell'impresa individuale
[...] C.F._1 omonima, con sede legale in Rivoli, Via Fratelli Piol 57 (impresa cancellata dal Registro Imprese in data 20.12.2024 a seguito del decesso del titolare avvenuto in data 02.09.2024); nomina Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maurizia Giusta;
nomina Curatore il dott. con Studio in Torino, in possesso dei requisiti Persona_1 richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza
2 professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 13 gennaio 2026 ore 10,15 , nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
3 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Presidente est. (dr.ssa Maurizia Giusta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott.ssa Maurizia Giusta Presidente rel. dott.ssa Tersa Maria Francioso Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 245/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ) Parte_1 C.F._1 titolare dell'impresa individuale omonima, con sede legale in Rivoli, Via Fratelli Piol 57 (impresa cancellata dal Registro Imprese in data 20.12.2024 a seguito del decesso del titolare avvenuto in data 02.09.2024) ;
* * * * *
Letto il ricorso presentato da (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che, nel corso del procedimento, al fine della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti e dell'esercizio del diritto di difesa, è stato nominato un Curatore speciale dell'impresa debitrice, in persona dell'Avv. Ilenia Bianchi, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 78 c.p.c., essendo attualmente mancante la persona a cui spetta la rappresentanza dell'impresa;
ritenuta sussistente la legittimazione delle ricorrenti, titolari di crediti derivanti da differenze retributive, istituti di fine rapporto e TFR, documentati dalle produzioni versate in atti e non contestati;
1 ritenuto che parte debitrice sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40 CCII., avuto riguardo alla nomina del Curatore speciale di cui si è detto;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00, avuto riguardo ai crediti delle parti ricorrenti (di € 32.652,93 per ed € 63.902,87 per ); Pt_2 Pt_3 rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono -quantomeno in via presuntiva- i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII non avendo il debitore provveduto a depositare idonea documentazione contabile o fiscale volta a fornire la prova dell'insussistenza congiunta dei requisiti di cui alla citata norma;
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento dei crediti delle ricorrenti, derivanti da pregressi rapporti lavorativi a titolo di differenze retributive, istituti di fine rapporto e TFR, documentati dalle produzioni versate in atti e non contestati;
• la rilevante entità del debito tributario scaduto, rilevabile dall'informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
• la mancanza di opposizione da parte del Curatore speciale all'istanza avanzata dalle ricorrenti nel presente procedimento;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 C.C.I.I. e dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di Pt_1
(C.F. ) titolare dell'impresa individuale
[...] C.F._1 omonima, con sede legale in Rivoli, Via Fratelli Piol 57 (impresa cancellata dal Registro Imprese in data 20.12.2024 a seguito del decesso del titolare avvenuto in data 02.09.2024); nomina Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maurizia Giusta;
nomina Curatore il dott. con Studio in Torino, in possesso dei requisiti Persona_1 richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza
2 professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 13 gennaio 2026 ore 10,15 , nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
3 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Presidente est. (dr.ssa Maurizia Giusta)
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