Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Nelle persone dei seguenti Magistrati:
CO UZ Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere LA IL Primo Referendario - relatore nella pubblica udienza del giorno 11 novembre 2025 ha posto in decisione la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 24192 del registro di segreteria sul conto giudiziale n.
37391 relativo all’esercizio 2018 reso, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Terme Sibarite Spa”, da IS LI rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lombardi (C.F. LMB FNC 70C09 C002Q – FAX 0981 239182 – pec: francescolombardi@pec.giuffre.it),
nello studio del quale in Cassano all’Ionio alla via Francesco Bruno n. 6, è elettivamente domiciliata.
Nella pubblica udienza dell’11.11.2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario LA IL, sentito per l’agente contabile costituito il difensore presente avv. Francesco Lombardi e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone. Nessuno è comparso per l’amministrazione.
FATTO E DIRITTO
Sentenza n. 293/2025 1. Con relazione n. 25/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile IS LI rendicontata sul conto giudiziale n. 37391 (esercizio 2018), da lei presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Terme Sibarite Spa”.
Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, in specie:
a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.”, senza però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
b) per ciò che riguarda il decreto n. 4919 del 30.04.2020 (Registro decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segnalava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul conto giudiziale;
c) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile della sig.ra IS LI alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.
59/2024.
Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improcedibilità della gestione.
2. Con decreto presidenziale n. 77 del 21 marzo 2025, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite di quest’ultima all’agente contabile e al P.M., è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 11 novembre 2025.
3. Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, il difensore dell’agente contabile nel richiamare la pronuncia di illegittimità costituzionale n 59/2024 dell’art.8 della legge della regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 , ha formulato ragioni a supporto della richiesta di improcedibilità del corrente giudizio e di esclusione di responsabilità a carico di IS LI.
4. All’udienza dell’11 novembre 2025, il difensore si è riportato alla memoria depositata, insistendo nelle richieste ivi rassegnate e richiamando la pronuncia della Sezione del 6 novembre 2025, su giudizio analogo che ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio di conto, per difetto di legittimazione passiva ad causam , a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità Quindi la causa era trattenuta in decisione.
5. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedibilità del giudizio per le ragioni che seguono.
Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giudiziale dell’esercizio 2018, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto, sottoscritto, quindi è accertata l’assenza del requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) che consente l’imputazione dello stesso ad un soggetto giuridico, c.d. spendita del nome.
Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l’assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell’art.
618 del r.d. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l’esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).
Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Terme Sibarite Spa dal portale Telemaco Infocamere è provato che la sig.ra IS LI, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile)
dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione.
Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati passivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all’art. 20, lettera c, dell’art.29, dell’art.32, dell’art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.
175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).
La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege della convenuta (IS LI), in qualità di presidente del collegio sindacale della società e quindi consegnatario ex lege delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “società Terme Sibarite Spa”), né può affermarsi che la stessa possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili”
suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista”).
Non avendo, pertanto, la convenuta la qualità di agente contabile e quindi la legittimazione passiva ad causam, il presente giudizio va dichiarato improcedibile.
Atteso che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudizio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni dovranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle partecipazioni nel 2018. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato passivamente in caso di inadempimento.
6. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.
- Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
Il relatore Il Presidente
LA IL CO UZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il 05/12/2025 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente