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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2024, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 5019/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/10/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 5019/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/10/2024 nella causa n. 5019/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1584/2019, pubblicata in data 16/04/2019 e non notificata, resa in materia di “somministrazione” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. ROSA ALESSANDRA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. NAPOLITANO NICOLA
- appellato - Conclusioni All'udienza del 03/10/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
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Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dall'odierno appellato, , nei confronti dell'appellante Controparte_1
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e Parte_1 morali subiti in occasione dello sbalzo di tensione elettrica verificatosi in data 20.06.2017, con la seguente motivazione: […] La domanda è fondata e va accolta.
ha provato che lo sbalzo di tensione elettrica verificatosi il Controparte_1
20.06.2017 è avvenuto per esclusiva colpa della convenuta ed ha provocato danni agli elettrodomestici di sua proprietà. Il ctu ha accertato che i danni sono riconducibili all'evento lamentato e li ha quantificati in complessivi € 1.181,00 […]. Avverso suddetta decisione proponeva appello la Parte_1
per i seguenti motivi: A) INSUFFICIENTE, OMESSA E CONTRADDITTORIA
[...]
MOTIVAZIONE, atteso che il Giudice di primo grado […] omette in realtà qualsiasi indagine al fine di individuare e valutare la reale causa e la natura dell'evento, nonché di portare alcuna seria motivazione alla propria decisione, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali accoglie la domanda dell'attore […]; B) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO RELATIVO ALL'ONERE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA, atteso che […] il Giudice di Pace di Avellino ha completamente travisato ed interpretato in maniera fuorviante gli elementi di prova raccolti nel giudizio […] 1) Pur volendosi ammettere il disservizio, alcuna pretesa poteva essere fatta valere dall'attrice nei confronti di attesa la natura CP_3 accidentale del disservizio stesso, in quanto, a norma del combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e delle stesse Condizioni Generali del Contratto, l'interruzione o limitazione di fornitura per cause accidentali non dà luogo a riduzione di corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione del contratto. Sul punto la giurisprudenza di merito si è espressa in maniera chiara ed univoca, ritenendo priva di fondamento la pretesa risarcitoria rivendicata giudizialmente dall'attore al fine di veder risarciti i danni causati da una anomalia nella fornitura dell'energia elettrica laddove non risulti provata la riconducibilità del danno ad una condotta colpevole della società convenuta ed, in ogni caso, la responsabilità del distributore resterebbe comunque esclusa laddove, come nel caso di specie,
l'impianto risulti realizzato a regola d'arte nel rispetto della normativa CEI e, di contro, non provato, dal presunto danneggiato, il nesso di causalità tra la condotta inadempiente della società elettrica e l'evento dannoso verificatosi.
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[…]. 2) Va aggiunto che l'esclusione di responsabilità contrattuale della convenuta va affermata anche in virtù delle Condizioni Generali del Contratto di Fornitura il cui art. 7 prevede espressamente una vera e propria esenzione di responsabilità di nelle ipotesi di interruzione o sbalzi della fornitura dovuta a cause CP_3 accidentali o comunque non imputabili al Fornitore, con esclusione di ogni obbligo di indennizzo o risarcimento. […]. 3) Va, infine, richiamato anche il recente orientamento espresso in materia dai giudici di merito del Foro, i quali hanno riconosciuto che l'obbligo risarcitorio della società fornitrice sussisterebbe soltanto nel caso in cui sia possibile l'individuazione di uno specifico responsabile nella causazione del danno, non potendo configurarsi la possibilità di una presunzione iuris tantum di responsabilità nei suoi confronti, con la conseguenza che laddove non sussista la dimostrazione del nesso eziologico tra evento e danno la domanda va rigettata. 4) Da ultimo recenti pronunce di questo stesso Tribunale di
Avellino, quale giudice del gravame ed in casi analoghi, hanno accolto l'appello proposto da fissando un principio chiaro: parte attrice deve fornire la prova CP_3 degli elementi costitutivi dell'illecito a carico della società distributrice, e cioè della condotta colposa, del nesso di causalità e dell'ammontare preciso del danno patrimoniale che ha sostenuto di aver sofferto, in particolare, a fronte dell'eccezionalità dell'evento sostenuto dalla società fornitrice, l'attore deve dare la prova che lo sbalzo di tensione o l'interruzione sia avvenuto per altra e diversa causa imputabile soggettivamente a condotta colposa della società distributrice, con esonero da responsabilità di sia che si voglia ricondurre la fattispecie a CP_3 responsabilità extracontrattuale sia che la si voglia riferire a responsabilità contrattuale, operando in tal caso il disposto di cui all'art. 1218 cod. civ. […] 5)
Infine […] quanto ai pretesi danni, si ribadisce come essi risultavano assolutamente privi di qualsivoglia dimostrazione probatoria e, quindi, da ritenersi inesistenti;
per di più circa la quantificazione del danno eventualmente subito, questo andava valutato sulla scorta di elementi oggettivi ed incontrovertibili e non certo in base alle sole dichiarazioni o alla sola documentazione di cui controparte si è unilateralmente e discrezionalmente munita, producendola, poi, in giudizio. […] In definitiva, non può ritenersi sussistente una responsabilità della società convenuta a nessun titolo, né ex art. 2050 cod. civ., né ad altro titolo […] . Per la conferma della sentenza, attesa l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso l'appellato, , concludendo altresì per la condanna di Controparte_1 controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Tanto premesso, fondato, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello così come proposto.
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Giova innanzitutto osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter accogliere il gravame alla stregua della fondatezza del secondo motivo d'appello proposto, attinente alla violazione del principio relativo all'onere ed alla valutazione della prova, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori doglianze, anche di rito, logicamente sovraordinate. Dalle scaturigini dell'istruttoria espletata in primo grado, infatti, non può ritenersi adeguatamente provata la derivazione dei danni lamentati dallo sbalzo di tensione elettrica descritto nella richiesta risarcitoria espressamente avanzata ai sensi dell'art. 2050 c.c. in primo grado. Sul punto, occorre dar conto delle regole di distribuzione dell'onere della prova applicabili alla fattispecie poiché alla luce di tale distribuzione va esaminato anche il profilo di erronea valutazione delle prove stesse. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (cfr. Cass. Civ. n. 537/82 e Cass. Civ. n. 3935/95). La responsabilità, ex art. 2050 c.c., si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, nonché l'esistenza del danno e la sua entità.
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Infatti, il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento. Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare come l'attore-danneggiato non abbia compiutamente dimostrato la derivazione causale dallo sbalzo di tensione elettrica del 20.06.2017 dei lamentanti danneggiamenti degli elettrodomestici e/o dei loro componenti elettronici. Infatti, dalle risultanze in atti e dalle deposizioni testimoniali raccolte si evince in primo luogo che il malfunzionamento/guasto alla linea elettrica del giorno 20.06.2017 è stato segnalato ed ha riguardato l'utenza non dell'attore,
, ma del terzo, (v. in particolare ticket di Controparte_1 Testimone_1 guasto n. allegato alla comparsa di costituzione e risposta in NumeroDiPa_1 primo grado, nonché dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, Tes_2
, escusso all'udienza del 06/03/2018 […] sono intervenuti i tecnici
[...] dell' allertati da un altro condomino dello stabile in cui abita il sig. CP_3 _1
[…]; dichiarazioni del teste di parte convenuta , escusso Testimone_3 nella medesima udienza […] siamo intervenuti sul posto a seguito della chiamata del sig. e non dell'attore […]; dichiarazioni del teste di parte Testimone_1 convenuta […] Preciso che siamo intervenuti a seguito di una Testimone_4 chiamata effettuata da un altro utente e quindi non del sig. […]; _1 dichiarazioni del teste di parte attrice […] Preciso che sono il Testimone_5 padre del sig. e fu lui a chiamare i tecnici dell' …]). Testimone_1 CP_3
Inoltre, i testi e , in qualità di tecnici Testimone_3 Testimone_4 intervenuti sul posto a seguito della segnalazione, hanno ulteriormente precisato:
[…] abbiamo verificato io e il mio collega, , che l'utenza del sig. Testimone_4
aveva valori di tensione nella norma. Preciso che siamo entrati _1 nell'abitazione del sig. ma ho verificato il contatore che si trovava _1 all'ingresso. Abbiamo verificato anche la cassetta di derivazione con uno specifico misuratore, che all'atto dell'intervento registrava valori di tensione nella norma. Al contrario quella del sig. presentava delle anomalie […] (v. deposizione Tes_1 teste ), […] Preciso che i valori di tensione del sig. misurati Tes_3 _1 al momento dell'intervento erano nella norma. Ricordo che, comunque,
l'abitazione era energizzata, vi era la luce accesa quando abbiamo verificato il contatore […] (v. deposizione teste ). Tes_4
In altri termini, tutt'altro che univoca, o comunque sufficiente, risulta la prova raccolta già in punto di effettiva verificazione, quantomeno nell'appartamento del danneggiato, odierno appellato, sede degli elettrodomestici asseritamente compromessi, dello sbalzo di tensione per cui è causa, dalle risultanze documentali ed istruttorie sin qui richiamate emergendo per converso
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riscontri adeguati esclusivamente in ordine al verificarsi dello stesso in un'altra abitazione. Né elementi autenticamente dirimenti circa l'effettiva riconducibilità del danno lamentato (proprio) allo sbalzo di tensione (comprovatamente verificatosi in altro appartamento) potrebbero desumersi dalla CTU espletata, la quale - a ben vedere - attesta solo l'idoneità in termini probabilistici di un fenomeno del genere a cagionare danni agli elettrodomestici presenti, ma non che gli stessi si siano prodotti specificamente in occasione dello sbalzo per cui è causa (v. relazione in atti: […] è estremamente probabile che un qualsiasi sbalzo di tensione possa danneggiare componenti elettroniche particolarmente sensibili […]). Tali insufficienze probatorie assumono notevole pregnanza in controversie quali quella per cui è causa di matrice intrinsecamente risarcitoria, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro e dei danni conseguenti secondo le modalità dedotte, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. A ben guardare, del resto, la prova raccolta si è rivelata generica e indeterminata anche quanto ai pretesi danni subiti (v. deposizione teste : […] Posso riferire che il sig. ha riportato dei danni Testimone_6 _1 materiali non so però nello specifico cosa si sia danneggiato. Io comunque non sono entrato nella sua abitazione […] nonché deposizione teste Testimone_5
[…] il sig. mi ha riferito di aver riportato dei danni. Non posso precisare _1 che tipo di danni siano perché non sono entrato nella sua abitazione […]), e non consente, nemmeno in via approssimativa, una sufficiente individuazione delle cose asseritamente danneggiate. Né può essere attribuita valenza probatoria qualificata al preventivo del 12.10.2017 della Top Video Center allegato alla citazione in primo grado, atteso che tale documento - peraltro non attestante alcun esborso reale – ha il solo
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valore di indizio, al pari di ogni altro documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma del quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. n. 9551 del 22.4.2009; Cass. n. 2737 del 25.2.2002; Cass. n. 4437 del 19.5.1997). In definitiva, le lacune probatorie sin qui emerse non possono che ripercuotersi in danno di , quale soggetto tenuto a dimostrare i Controparte_1 fatti posti a base della domanda. Alla stregua tutto quanto precede, dunque, non provata avrebbe dovuto ritenersi la domanda spiccata in primo grado, che, in accoglimento dell'appello proposto, deve in questa sede rigettarsi, con la conseguente riforma integrale della sentenza emessa in prime cure e il correlato assorbimento di ogni altra doglianza, istanza od eccezione rispettivamente dalle parti in causa proposta. Alla suddetta riforma segue altresì l'accoglimento della domanda ritualmente proposta con l'atto di gravame dall'appellante, avente ad oggetto la restituzione di quanto versato per effetto della decisione riformata (recante il seguente dispositivo: […] condanna in persona del Controparte_4 legale rappresentante, al pagamento di € 1.181,00 in favore di _1
, oltre interessi;
condanna in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante al pagamento delle spese di giudizio in favore di _1
, che liquida in € 680,00 per compenso, oltre iva, accessori di legge, €
[...]
125,00 per esborsi e rimborso spese forfettarie al 15% con attribuzione;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di , in persona del CP_3 Parte_1 legale rappresentante […]). Si tratta difatti di circostanza in alcun modo contestata dalla controparte (Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018), fermo il parimenti condiviso orientamento secondo cui Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita (Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016).
Quanto alla disposta attribuzione, giova precisare come, secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la
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domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento. (Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013), da cui discende che non commette alcun error in procedendo il giudice che condanna il procuratore antistatario a restituire quanto ricevuto (v. in parte motiva Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 2007: IL SECONDO ED IL TERZO MOTIVO vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. In essi il ricorrente deduce che la Corte di appello, condannando il procuratore antistatatio (avv. De Rosa) a restituire alla
, quale impresa designata, le somme dal medesimo percepite a titolo di spese e CP_5 competenze del giudizio di primo grado, avrebbe "inventato " una terza parte processuale, non avendo tale qualifica e dunque avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda. In senso contrario si osserva come, nel caso di riforma della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorar in favore del difensore della parte vittoriosa, dettosi antistatario, tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è proprio lo stesso difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente. Non sussiste pertanto alcun error in procedendo sul punto (conf: Cass. 2612/1989 e 5695/85, Cass. 22 settembre 2002 n. 13752). Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa attorea in primo grado, impone la
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condanna di parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese dell'intero giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - in € 633,00 per il giudizio di primo grado, ed in € 1.278,00 per il presente grado, tenuto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (bassa) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate. Al medesimo riparto soggiaceranno le spese della CTU espletata in prime cure, così come liquidate in quella sede.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1584/2019, pubblicata in data 16/04/2019 e non notificata nei confronti di , respinta o comunque assorbita ogni altra Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta in prime cure;
condanna
alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese dell'intero giudizio, liquidate in € 174,00 per spese vive, €
[...]
1.911,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna
e l'avvocato Antonio Guerriero, dichiaratosi Controparte_1 antistatario in prime cure, alla restituzione in favore di Parte_1 di quanto a ciascuno di essi corrisposto in forza della decisione riformata;
[...] pone definitivamente a carico della parte appellata, , le spese Controparte_1 di della CTU espletata in primo grado, così come liquidate in quella sede. Così deciso in data 07/10/2024 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/10/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 5019/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/10/2024 nella causa n. 5019/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1584/2019, pubblicata in data 16/04/2019 e non notificata, resa in materia di “somministrazione” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. ROSA ALESSANDRA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. NAPOLITANO NICOLA
- appellato - Conclusioni All'udienza del 03/10/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2 Tribunale di Avellino n. 5019/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dall'odierno appellato, , nei confronti dell'appellante Controparte_1
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e Parte_1 morali subiti in occasione dello sbalzo di tensione elettrica verificatosi in data 20.06.2017, con la seguente motivazione: […] La domanda è fondata e va accolta.
ha provato che lo sbalzo di tensione elettrica verificatosi il Controparte_1
20.06.2017 è avvenuto per esclusiva colpa della convenuta ed ha provocato danni agli elettrodomestici di sua proprietà. Il ctu ha accertato che i danni sono riconducibili all'evento lamentato e li ha quantificati in complessivi € 1.181,00 […]. Avverso suddetta decisione proponeva appello la Parte_1
per i seguenti motivi: A) INSUFFICIENTE, OMESSA E CONTRADDITTORIA
[...]
MOTIVAZIONE, atteso che il Giudice di primo grado […] omette in realtà qualsiasi indagine al fine di individuare e valutare la reale causa e la natura dell'evento, nonché di portare alcuna seria motivazione alla propria decisione, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali accoglie la domanda dell'attore […]; B) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO RELATIVO ALL'ONERE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA, atteso che […] il Giudice di Pace di Avellino ha completamente travisato ed interpretato in maniera fuorviante gli elementi di prova raccolti nel giudizio […] 1) Pur volendosi ammettere il disservizio, alcuna pretesa poteva essere fatta valere dall'attrice nei confronti di attesa la natura CP_3 accidentale del disservizio stesso, in quanto, a norma del combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e delle stesse Condizioni Generali del Contratto, l'interruzione o limitazione di fornitura per cause accidentali non dà luogo a riduzione di corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione del contratto. Sul punto la giurisprudenza di merito si è espressa in maniera chiara ed univoca, ritenendo priva di fondamento la pretesa risarcitoria rivendicata giudizialmente dall'attore al fine di veder risarciti i danni causati da una anomalia nella fornitura dell'energia elettrica laddove non risulti provata la riconducibilità del danno ad una condotta colpevole della società convenuta ed, in ogni caso, la responsabilità del distributore resterebbe comunque esclusa laddove, come nel caso di specie,
l'impianto risulti realizzato a regola d'arte nel rispetto della normativa CEI e, di contro, non provato, dal presunto danneggiato, il nesso di causalità tra la condotta inadempiente della società elettrica e l'evento dannoso verificatosi.
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[…]. 2) Va aggiunto che l'esclusione di responsabilità contrattuale della convenuta va affermata anche in virtù delle Condizioni Generali del Contratto di Fornitura il cui art. 7 prevede espressamente una vera e propria esenzione di responsabilità di nelle ipotesi di interruzione o sbalzi della fornitura dovuta a cause CP_3 accidentali o comunque non imputabili al Fornitore, con esclusione di ogni obbligo di indennizzo o risarcimento. […]. 3) Va, infine, richiamato anche il recente orientamento espresso in materia dai giudici di merito del Foro, i quali hanno riconosciuto che l'obbligo risarcitorio della società fornitrice sussisterebbe soltanto nel caso in cui sia possibile l'individuazione di uno specifico responsabile nella causazione del danno, non potendo configurarsi la possibilità di una presunzione iuris tantum di responsabilità nei suoi confronti, con la conseguenza che laddove non sussista la dimostrazione del nesso eziologico tra evento e danno la domanda va rigettata. 4) Da ultimo recenti pronunce di questo stesso Tribunale di
Avellino, quale giudice del gravame ed in casi analoghi, hanno accolto l'appello proposto da fissando un principio chiaro: parte attrice deve fornire la prova CP_3 degli elementi costitutivi dell'illecito a carico della società distributrice, e cioè della condotta colposa, del nesso di causalità e dell'ammontare preciso del danno patrimoniale che ha sostenuto di aver sofferto, in particolare, a fronte dell'eccezionalità dell'evento sostenuto dalla società fornitrice, l'attore deve dare la prova che lo sbalzo di tensione o l'interruzione sia avvenuto per altra e diversa causa imputabile soggettivamente a condotta colposa della società distributrice, con esonero da responsabilità di sia che si voglia ricondurre la fattispecie a CP_3 responsabilità extracontrattuale sia che la si voglia riferire a responsabilità contrattuale, operando in tal caso il disposto di cui all'art. 1218 cod. civ. […] 5)
Infine […] quanto ai pretesi danni, si ribadisce come essi risultavano assolutamente privi di qualsivoglia dimostrazione probatoria e, quindi, da ritenersi inesistenti;
per di più circa la quantificazione del danno eventualmente subito, questo andava valutato sulla scorta di elementi oggettivi ed incontrovertibili e non certo in base alle sole dichiarazioni o alla sola documentazione di cui controparte si è unilateralmente e discrezionalmente munita, producendola, poi, in giudizio. […] In definitiva, non può ritenersi sussistente una responsabilità della società convenuta a nessun titolo, né ex art. 2050 cod. civ., né ad altro titolo […] . Per la conferma della sentenza, attesa l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso l'appellato, , concludendo altresì per la condanna di Controparte_1 controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Tanto premesso, fondato, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello così come proposto.
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Giova innanzitutto osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter accogliere il gravame alla stregua della fondatezza del secondo motivo d'appello proposto, attinente alla violazione del principio relativo all'onere ed alla valutazione della prova, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori doglianze, anche di rito, logicamente sovraordinate. Dalle scaturigini dell'istruttoria espletata in primo grado, infatti, non può ritenersi adeguatamente provata la derivazione dei danni lamentati dallo sbalzo di tensione elettrica descritto nella richiesta risarcitoria espressamente avanzata ai sensi dell'art. 2050 c.c. in primo grado. Sul punto, occorre dar conto delle regole di distribuzione dell'onere della prova applicabili alla fattispecie poiché alla luce di tale distribuzione va esaminato anche il profilo di erronea valutazione delle prove stesse. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (cfr. Cass. Civ. n. 537/82 e Cass. Civ. n. 3935/95). La responsabilità, ex art. 2050 c.c., si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, nonché l'esistenza del danno e la sua entità.
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Infatti, il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento. Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare come l'attore-danneggiato non abbia compiutamente dimostrato la derivazione causale dallo sbalzo di tensione elettrica del 20.06.2017 dei lamentanti danneggiamenti degli elettrodomestici e/o dei loro componenti elettronici. Infatti, dalle risultanze in atti e dalle deposizioni testimoniali raccolte si evince in primo luogo che il malfunzionamento/guasto alla linea elettrica del giorno 20.06.2017 è stato segnalato ed ha riguardato l'utenza non dell'attore,
, ma del terzo, (v. in particolare ticket di Controparte_1 Testimone_1 guasto n. allegato alla comparsa di costituzione e risposta in NumeroDiPa_1 primo grado, nonché dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, Tes_2
, escusso all'udienza del 06/03/2018 […] sono intervenuti i tecnici
[...] dell' allertati da un altro condomino dello stabile in cui abita il sig. CP_3 _1
[…]; dichiarazioni del teste di parte convenuta , escusso Testimone_3 nella medesima udienza […] siamo intervenuti sul posto a seguito della chiamata del sig. e non dell'attore […]; dichiarazioni del teste di parte Testimone_1 convenuta […] Preciso che siamo intervenuti a seguito di una Testimone_4 chiamata effettuata da un altro utente e quindi non del sig. […]; _1 dichiarazioni del teste di parte attrice […] Preciso che sono il Testimone_5 padre del sig. e fu lui a chiamare i tecnici dell' …]). Testimone_1 CP_3
Inoltre, i testi e , in qualità di tecnici Testimone_3 Testimone_4 intervenuti sul posto a seguito della segnalazione, hanno ulteriormente precisato:
[…] abbiamo verificato io e il mio collega, , che l'utenza del sig. Testimone_4
aveva valori di tensione nella norma. Preciso che siamo entrati _1 nell'abitazione del sig. ma ho verificato il contatore che si trovava _1 all'ingresso. Abbiamo verificato anche la cassetta di derivazione con uno specifico misuratore, che all'atto dell'intervento registrava valori di tensione nella norma. Al contrario quella del sig. presentava delle anomalie […] (v. deposizione Tes_1 teste ), […] Preciso che i valori di tensione del sig. misurati Tes_3 _1 al momento dell'intervento erano nella norma. Ricordo che, comunque,
l'abitazione era energizzata, vi era la luce accesa quando abbiamo verificato il contatore […] (v. deposizione teste ). Tes_4
In altri termini, tutt'altro che univoca, o comunque sufficiente, risulta la prova raccolta già in punto di effettiva verificazione, quantomeno nell'appartamento del danneggiato, odierno appellato, sede degli elettrodomestici asseritamente compromessi, dello sbalzo di tensione per cui è causa, dalle risultanze documentali ed istruttorie sin qui richiamate emergendo per converso
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riscontri adeguati esclusivamente in ordine al verificarsi dello stesso in un'altra abitazione. Né elementi autenticamente dirimenti circa l'effettiva riconducibilità del danno lamentato (proprio) allo sbalzo di tensione (comprovatamente verificatosi in altro appartamento) potrebbero desumersi dalla CTU espletata, la quale - a ben vedere - attesta solo l'idoneità in termini probabilistici di un fenomeno del genere a cagionare danni agli elettrodomestici presenti, ma non che gli stessi si siano prodotti specificamente in occasione dello sbalzo per cui è causa (v. relazione in atti: […] è estremamente probabile che un qualsiasi sbalzo di tensione possa danneggiare componenti elettroniche particolarmente sensibili […]). Tali insufficienze probatorie assumono notevole pregnanza in controversie quali quella per cui è causa di matrice intrinsecamente risarcitoria, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro e dei danni conseguenti secondo le modalità dedotte, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. A ben guardare, del resto, la prova raccolta si è rivelata generica e indeterminata anche quanto ai pretesi danni subiti (v. deposizione teste : […] Posso riferire che il sig. ha riportato dei danni Testimone_6 _1 materiali non so però nello specifico cosa si sia danneggiato. Io comunque non sono entrato nella sua abitazione […] nonché deposizione teste Testimone_5
[…] il sig. mi ha riferito di aver riportato dei danni. Non posso precisare _1 che tipo di danni siano perché non sono entrato nella sua abitazione […]), e non consente, nemmeno in via approssimativa, una sufficiente individuazione delle cose asseritamente danneggiate. Né può essere attribuita valenza probatoria qualificata al preventivo del 12.10.2017 della Top Video Center allegato alla citazione in primo grado, atteso che tale documento - peraltro non attestante alcun esborso reale – ha il solo
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valore di indizio, al pari di ogni altro documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma del quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. n. 9551 del 22.4.2009; Cass. n. 2737 del 25.2.2002; Cass. n. 4437 del 19.5.1997). In definitiva, le lacune probatorie sin qui emerse non possono che ripercuotersi in danno di , quale soggetto tenuto a dimostrare i Controparte_1 fatti posti a base della domanda. Alla stregua tutto quanto precede, dunque, non provata avrebbe dovuto ritenersi la domanda spiccata in primo grado, che, in accoglimento dell'appello proposto, deve in questa sede rigettarsi, con la conseguente riforma integrale della sentenza emessa in prime cure e il correlato assorbimento di ogni altra doglianza, istanza od eccezione rispettivamente dalle parti in causa proposta. Alla suddetta riforma segue altresì l'accoglimento della domanda ritualmente proposta con l'atto di gravame dall'appellante, avente ad oggetto la restituzione di quanto versato per effetto della decisione riformata (recante il seguente dispositivo: […] condanna in persona del Controparte_4 legale rappresentante, al pagamento di € 1.181,00 in favore di _1
, oltre interessi;
condanna in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante al pagamento delle spese di giudizio in favore di _1
, che liquida in € 680,00 per compenso, oltre iva, accessori di legge, €
[...]
125,00 per esborsi e rimborso spese forfettarie al 15% con attribuzione;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di , in persona del CP_3 Parte_1 legale rappresentante […]). Si tratta difatti di circostanza in alcun modo contestata dalla controparte (Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018), fermo il parimenti condiviso orientamento secondo cui Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita (Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016).
Quanto alla disposta attribuzione, giova precisare come, secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la
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domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento. (Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013), da cui discende che non commette alcun error in procedendo il giudice che condanna il procuratore antistatario a restituire quanto ricevuto (v. in parte motiva Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 2007: IL SECONDO ED IL TERZO MOTIVO vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. In essi il ricorrente deduce che la Corte di appello, condannando il procuratore antistatatio (avv. De Rosa) a restituire alla
, quale impresa designata, le somme dal medesimo percepite a titolo di spese e CP_5 competenze del giudizio di primo grado, avrebbe "inventato " una terza parte processuale, non avendo tale qualifica e dunque avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda. In senso contrario si osserva come, nel caso di riforma della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorar in favore del difensore della parte vittoriosa, dettosi antistatario, tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è proprio lo stesso difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente. Non sussiste pertanto alcun error in procedendo sul punto (conf: Cass. 2612/1989 e 5695/85, Cass. 22 settembre 2002 n. 13752). Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa attorea in primo grado, impone la
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condanna di parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese dell'intero giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - in € 633,00 per il giudizio di primo grado, ed in € 1.278,00 per il presente grado, tenuto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (bassa) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate. Al medesimo riparto soggiaceranno le spese della CTU espletata in prime cure, così come liquidate in quella sede.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1584/2019, pubblicata in data 16/04/2019 e non notificata nei confronti di , respinta o comunque assorbita ogni altra Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta in prime cure;
condanna
alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese dell'intero giudizio, liquidate in € 174,00 per spese vive, €
[...]
1.911,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna
e l'avvocato Antonio Guerriero, dichiaratosi Controparte_1 antistatario in prime cure, alla restituzione in favore di Parte_1 di quanto a ciascuno di essi corrisposto in forza della decisione riformata;
[...] pone definitivamente a carico della parte appellata, , le spese Controparte_1 di della CTU espletata in primo grado, così come liquidate in quella sede. Così deciso in data 07/10/2024 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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