Articolo 26 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 25Articolo 27
Versione
6 luglio 1989
Art. 26. 1. Per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, nonche' ai fini dei provvedimenti di iscrizione agli albi speciali previsti all'articolo 19, si osservano le disposizioni in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata ed integrata dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 , dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 nonche' alla legge 23 dicembre 1982, n. 936 .
Entrata in vigore il 6 luglio 1989