Art. 26. 1. Per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, nonche' ai fini dei provvedimenti di iscrizione agli albi speciali previsti all'articolo 19, si osservano le disposizioni in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata ed integrata dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 , dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 nonche' alla legge 23 dicembre 1982, n. 936 .
Articolo 25Articolo 27
Articolo 26 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Versione
6 luglio 1989
6 luglio 1989
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18752
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 314
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 20/03/2026, n. 2432
- TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/02/2026, n. 3174
- Trib. Treviso, sentenza 13/05/2025, n. 706
- Trib. Terni, sentenza 16/10/2025, n. 278
- Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5669
- Articolo 2 della Legge 2 marzo 1963, n. 266