Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21045 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12570/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12570 del 2022, proposto da
Orazio Spoto, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Blanco, Riccardo Giuffrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE IA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari:
1) dell’esito della prova scritta del ricorrente svolta nell’ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AM56 – strumento musicale (Violino) per la regione Sicilia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 e del conseguente giudizio di non ammissione alla prova orale;
2) della comunicazione personale trasmessa in data 04.07.2022 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli - con la quale si informa il candidato che l’USR, a seguito della rideterminazione del punteggio di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 24141 del 22.06.2022, ha ridotto il punteggio della prova scritta da 70 a 68 escludendolo da quella orale anziché aumentarlo a 72 (doc. 1);
3) della presupposta nota del Ministero dell’Istruzione n. 24921 del 28.06.2022, non notificata e successivamente conosciuta, con cui ex post è stata modificata la risposta corretta da dare al c.d. quesito n. 37 della classe di concorso AM56 (doc. 2);
4) della rettifica dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AM56 – strumento musicale (Violino) per la regione Sicilia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta più incluso tra i candidati ammessi alla prova orale (doc. 3);
5) dello sconosciuto provvedimento con il quale sono stati predisposti dall’apposita Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati e, precisamente, della parte relativa alla formulazione delle domande n. 22 somministrate al ricorrente (corrispondente ad uno sconosciuto quesito) e n. 10 (corrispondente al c.d. quesito n. 37) qui contestate, per le quali è stata prevista una sola risposta esatta malgrado il quesito fosse ambiguo e le possibili risposte esatte fossero due;
6) della presupposta e sconosciuta nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1367 del 16/06/2022, che avrebbe segnalato l’errore della risposta corretta al c.d. quesito n. 37 (domanda n. 10 somministrata al ricorrente) e suggerito la rettifica dei punteggi di cui sopra;
7) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
8) dello sconosciuto archivio nazionale dei quesiti di cui all’art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AM56 – strumento musicale (Violino), come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
9) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AM56 – strumento musicale (Violino) per la regione Sicilia, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l’annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell’ammissione alla prova orale (doc. 4);
10) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AM56 – strumento musicale (doc. 5);
11) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione n.499 del 21.04.2020,come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022 (docc. 6-7), nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
-del diritto del ricorrente all’assegnazione del punteggio di ulteriori punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti contestati, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell’ammissione alla prova orale;
-in subordine, per l’annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l’ammissione alla prova orale;
- per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l’annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell’ammissione alla prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. LE La AL IB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi ad esito della prova scritta svolta nell’ambito del concorso meglio specificato in epigrafe;
-si è costituita l’Amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso;
-preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, con ordinanza presidenziale istruttoria del 10 giugno 2025 la parte ricorrente è stata autorizzata alla notifica per pubblici proclami del ricorso;
-con successiva memoria del 30 giugno 2025 parte ricorrente ha reso noto di aver superato la prima fase di altra procedura concorsuale e chiesto “ che sia dichiarata cessata la materia del contendere non avendo più interesse alla decisione di merito, confidando nella compensazione delle spese del giudizio ”;
-all’udienza di merito del 7 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che:
-l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere rende prioritario il relativo esame, pur rilevandosi la mancanza di adempimento dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio;
-a seguito di sopravvenienze intervenute in corso di processo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a., la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell’Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato (TAR Lazio, Roma Sez., III-ter, n. 2202/2024);
-tale esito del giudizio si determina per effetto di una pronuncia che non assume, quindi, una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della originaria pretesa avanzata e, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ha l’attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (Cons. Stato, sez. III, n. 1135/2018).
Ritenuto che:
-alle circostanze allegate dalla parte ricorrente, inerenti alla sopravvenuta partecipazione ad altra procedura di reclutamento, non possa riconoscersi carattere satisfattivo della pretesa originariamente azionata dal ricorrente;
-le sopravvenienze rappresentate dalla parte ricorrente possano incidere unicamente sull’interesse al ricorso, integrando una causa di improcedibilità del giudizio, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
Ritenuto infine che:
-il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse;
-le spese di lite debbano essere compensate tra le parti tenuto conto dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
LE La AL IB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La AL IB | NO LL |
IL SEGRETARIO