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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1727/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/06/1994, rappresentato e difeso dall'Avv. GALIMI GRAZIA MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/09/1994, rappresentata e difesa dall'Avv. GALIMI GRAZIA MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06/02/2025 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia in data 04.03.2020, riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- La figlia minore Di Per_1
1 viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Pt_1 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e stabile collocazione della stessa presso l'abitazione della madre in Roma, Via Arturo Malignani n. 23, con diritto di entrambi i genitori di esercitare in forma disgiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, con reciproco impegno di tenersi informati circa tutte le questioni relative alla minore. - Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di Pt_1
lavoro e nel rispetto anche degli impegni scolastici e ludico/ricreativi della figlia, potrà vedere e tenere con sé liberamente, previo accordo con la madre da Per_1
stabilirsi almeno due giorni prima e, in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, il padre, a settimane alterne, prenderà la minore con sé il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola fino a sabato dopocena quando la riaccompagnerà a casa della madre (ore 21,00
– 21,30). Quando il fine settimana è di spettanza della madre, il padre avrà con sé
nei giorni di lunedì e di giovedì dall'orario di uscita da scuola fino a dopo Per_1 cena quando la riporterà presso l'abitazione materna. - Per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà con la madre il 24 dicembre ed il 31 dicembre Per_1
e con il padre il giorno di Natale ed il 1° gennaio, mentre nei giorni 26 dicembre e
6 gennaio la figlia trascorrerà la mattina con la madre e il pomeriggio con il padre.
– Durante le vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con Pt_1
la figlia alternativamente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. - In ordine alle vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere con la figlia almeno 15 giorni Pt_1
anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Nel restante periodo si seguirà la normale calendarizzazione, con possibilità per la minore di trascorrere con il padre i giorni concordati con decorrenza dalla mattina. - Le altre festività infrasettimanali
(compresi eventuali ponti) saranno concordate tra i genitori entro il mese precedente e comunque garantendo parità di frequentazione. - La minore, inoltre, trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso assieme ovvero, in caso di disaccordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio. - Nei
2 giorni in cui la figlia minore si trova con un genitore, l'altro genitore potrà contattarla quotidianamente mediante chiamate telefoniche e/o videochiamate. - Il
Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della minore la somma di € 300,00 mensili da versarsi Per_1
mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e con adeguamento automatico secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate secondo il Protocollo d' Intesa in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere. - L'assegno unico per la figlia minore sarà percepito al 100% dalla Sig.ra - Le parti, a tutela del benessere psico-fisico della CP_1
figlia, si impegnano ad astenersi dal far frequentare ad eventuali nuovi Per_1
partner, evitando di coinvolgerla nelle loro nuove relazioni sentimentali, almeno fino a quando non abbiano carattere di concreta stabilità e comunque con gradualità. - Le parti si obbligano a comunicarsi ogni variazione di residenza e/o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di vacanza e si danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto per la minore e/o per l'iscrizione della stessa sui rispettivi passaporti”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse della figlia minore.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1727/2025:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato dalle nel ricorso Persona_2
congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1727/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/06/1994, rappresentato e difeso dall'Avv. GALIMI GRAZIA MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/09/1994, rappresentata e difesa dall'Avv. GALIMI GRAZIA MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06/02/2025 le parti, premesso che dalla loro relazione era nata la figlia in data 04.03.2020, riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- La figlia minore Di Per_1
1 viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Pt_1 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica e stabile collocazione della stessa presso l'abitazione della madre in Roma, Via Arturo Malignani n. 23, con diritto di entrambi i genitori di esercitare in forma disgiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, con reciproco impegno di tenersi informati circa tutte le questioni relative alla minore. - Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di Pt_1
lavoro e nel rispetto anche degli impegni scolastici e ludico/ricreativi della figlia, potrà vedere e tenere con sé liberamente, previo accordo con la madre da Per_1
stabilirsi almeno due giorni prima e, in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, il padre, a settimane alterne, prenderà la minore con sé il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola fino a sabato dopocena quando la riaccompagnerà a casa della madre (ore 21,00
– 21,30). Quando il fine settimana è di spettanza della madre, il padre avrà con sé
nei giorni di lunedì e di giovedì dall'orario di uscita da scuola fino a dopo Per_1 cena quando la riporterà presso l'abitazione materna. - Per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà con la madre il 24 dicembre ed il 31 dicembre Per_1
e con il padre il giorno di Natale ed il 1° gennaio, mentre nei giorni 26 dicembre e
6 gennaio la figlia trascorrerà la mattina con la madre e il pomeriggio con il padre.
– Durante le vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con Pt_1
la figlia alternativamente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. - In ordine alle vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere con la figlia almeno 15 giorni Pt_1
anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Nel restante periodo si seguirà la normale calendarizzazione, con possibilità per la minore di trascorrere con il padre i giorni concordati con decorrenza dalla mattina. - Le altre festività infrasettimanali
(compresi eventuali ponti) saranno concordate tra i genitori entro il mese precedente e comunque garantendo parità di frequentazione. - La minore, inoltre, trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso assieme ovvero, in caso di disaccordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio. - Nei
2 giorni in cui la figlia minore si trova con un genitore, l'altro genitore potrà contattarla quotidianamente mediante chiamate telefoniche e/o videochiamate. - Il
Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della minore la somma di € 300,00 mensili da versarsi Per_1
mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e con adeguamento automatico secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate secondo il Protocollo d' Intesa in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere. - L'assegno unico per la figlia minore sarà percepito al 100% dalla Sig.ra - Le parti, a tutela del benessere psico-fisico della CP_1
figlia, si impegnano ad astenersi dal far frequentare ad eventuali nuovi Per_1
partner, evitando di coinvolgerla nelle loro nuove relazioni sentimentali, almeno fino a quando non abbiano carattere di concreta stabilità e comunque con gradualità. - Le parti si obbligano a comunicarsi ogni variazione di residenza e/o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di vacanza e si danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto per la minore e/o per l'iscrizione della stessa sui rispettivi passaporti”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse della figlia minore.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1727/2025:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato dalle nel ricorso Persona_2
congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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