TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
CO Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 314/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Torrebianca, n.29, presso lo studio dell'avv. Francesco Stabile, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrenti -
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Pt_2 CP_2 chiedendo “- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto del ricorrente ad ottenere mensilmente in aggiunta anche la retribuzione corrispondente a dieci minuti per ogni turno di lavoro per le collegate operazioni di vestizione e svestizione a far data dal Gennaio 2018 al mese di Agosto 2019. Con riserva di ogni azione a parte anche per la quantificazione. - Accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta datrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sede Controparte_3 legale in via Unità d'Italia 28 81100 , autonomamente, di corrispondere alla CP_1 parte istante il corrispettivo di dieci minuti di retribuzione per ogni turno di lavoro effettuato, da indicarsi, accertarsi e quantificarsi in separato giudizio. - Lasciare salvo il diritto di ogni altra determinazione. - con vittoria di spese ed onorari, con distrazione”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stata dipendente della in servizio presso il Presidio CP_2
Ospedaliero di Aversa, con mansione di Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere;
b) Che, oltre al normale orario di lavoro, è costretto a svolgere ulteriori attività, in particolare, ad indossare la divisa fornita e custodita dall'azienda prima dell'inizio del turno e a doversi intrattenere per il passaggio di consegne e dismettere la divisa dopo la fine del proprio turno;
c) Che tali operazioni sono imposte dal datore di lavoro e conseguentemente devono essere retribuite, essendo svolte in aggiunta rispetto all'orario di servizio retribuito.
Ritualmente citata in giudizio, la si è regolarmente costituita ed ha CP_2 eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria.
Espletata l'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
La questione oggetto del presente giudizio è relativa al diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e successivamente dismettere la divisa di lavoro, attività comunemente definita come “tempo tuta”.
Rispetto all'oggetto del giudizio, dunque, deve osservarsi che lo stesso è stato nel corso degli anni affrontato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha avuto quindi l'opportunità di affermare e consolidare principi che ormai devono ritenersi acquisiti.
Pag. 2 di 16 Si è infatti affermato che “l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali Pt_3 affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema
Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, "nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo";
e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla "funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere", per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
che, pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
"è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-
266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)" (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.);” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, n.8623).
Pag. 3 di 16 Ebbene, volendo riassumere le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di
Cassazione, può dirsi che perché il cd. “tempo tuta” possa essere retribuito è necessario che lo stesso venga qualificato come tempo di lavoro;
a tal fine, quindi, è necessario l'elemento dell'eterodirezione, con la precisazione che tale eterodirezione non deve essere necessariamente espressa, potendo la stessa ricavarsi anche implicitamente dalle particolari condizioni che qualificano l'attività.
Proprio sulla base di tale ragionamento, dunque, la giurisprudenza formatasi in relazione all'attività di vestizione/svestizione in ambito sanitario ha affermato che per la peculiarità delle funzioni svolte risulta necessario per il personale sanitario provvedere ad indossare la divisa da lavoro sul luogo di lavoro prima di iniziare l'attività lavorativa in senso stretto e a dismetterla sempre sul suolo di lavoro al suo termine. Si tratta, quindi, inevitabilmente di eterodirezione implicita perché anche in assenza di un'esplicita previsione all'interno della contrattazione collettiva il personale sanitario non può scegliere se effettuare le operazioni di vestizione/svestizione prima e dopo l'inizio ed il termine del turno ed in luogo diverso rispetto a quello in cui dovrà svolgere l'attività lavorativa in senso stretto.
Questo giudice, consapevole del diverso orientamento formatosi nel distretto – nonché nello stesso Tribunale adito – alla luce dell'intervento regolatore della fattispecie ad opera della contrattazione collettiva, ritiene debba darsi continuità ai principi appena richiamati.
L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio
2016-2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove
Pag. 4 di 16 sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
È evidente, quindi, che rispetto alle pronunce riportate, che hanno riconosciuto la retribuibilità del tempo di vestizione e svestizione degli operatori sanitari in assenza di una disciplina che regolamentasse tale attività, il disposto del contratto collettivo appena riportato rappresenta un elemento di novità con il quale ci si deve necessariamente confrontare.
La disposizione è chiara nel riconoscere il tempo di vestizione come tempo che va retribuito, in tal senso recependo i principi affermati da decenni dalla giurisprudenza unanime;
significativamente, tuttavia, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito formatasi nelle more è stato previsto che la retribuzione può essere corrisposta – in via forfettaria – esclusivamente qualora il tempo di vestizione e svestizione risulti dalle timbrature effettuate.
Tale elemento, a parere di questo giudice, non risulta determinante al fine di ricostruire la fattispecie in senso difforme rispetto a quanto fatto dalla giurisprudenza formatasi negli anni precedenti.
Appare necessario, quindi, effettuare le seguenti verifiche:
• Si tratta, in primo luogo, di verificare se l'obbligo imposto ai lavoratori di far risultare dal marcatempo il tempo di vestizione e svestizione possa far venir meno il carattere della eterodirezione;
• Successivamente è necessario quindi verificare la portata ed il significato della previsione contenuta nel contratto collettivo ed eventualmente la legittimità dell'obbligo.
SULL'ETERODIREZIONE
Pag. 5 di 16 Procedendo secondo un ordine logico, la prima verifica da effettuare è relativa al carattere che secondo la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni risulta determinante ai fini del riconoscimento del tempo di vestizione/svestizione come tempo di lavoro e quindi come tempo da retribuire.
A tal fine è quindi ancora una volta necessario rimarcare le ragioni in forza delle quali la giurisprudenza aveva ritenuto che l'attività oggetto del giudizio fosse caratterizzata da eterodirezione: in tal senso si era quindi valorizzata la circostanza che in ragione dell'attività svolta e per esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica, i lavoratori non potessero liberamente scegliere se, dove e quando effettuare le operazioni di vestizione e svestizione essendo obbligati:
a) ad indossare divise fornite dal datore di lavoro;
b) ad indossarle in ospedale ed a lasciarle in ospedale, al punto che anche la pulizia delle stesse è organizzata dal datore di lavoro;
c) ad indossarle immediatamente prima dell'inizio del turno di lavoro e a dismetterle immediatamente dopo la fine del turno, per evitare contaminazioni.
Tali caratteri non sono messi in discussione dal datore di lavoro anche successivamente all'ingresso in vigore della disposizione del contratto collettivo citato proprio in quanto ontologicamente connaturate al tipo di attività richiesta ai lavoratori.
Deve quindi ritenersi che non possa considerarsi eliminata l'eterodirezione alla luce dell'obbligo di marcatura imposto dalla nuova normativa, con la conseguenza che il tempo di vestizione e svestizione deve certamente continuare ad essere considerato tempo di lavoro e come tale deve essere retribuito.
SULL'INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME
Appare quindi imprescindibile verificare il significato della disposizione introdotta dalla contrattazione collettiva al fine di regolamentare la retribuzione del tempo di vestizione/svestizione.
Pag. 6 di 16 Questo giudice, consapevole del diverso orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito del distretto, ritiene che le parti sociali non abbiano voluto subordinare il pagamento della retribuzione dovuta per le operazioni di vestizione/svestizione al passaggio del , ma abbiano esclusivamente voluto CP_4 subordinare la quantificazione di tale retribuzione alle risultanze del stesso, CP_4 andandone a prevedere una misura massima.
Ed infatti, una volta verificato che la previsione normativa non determini la perdita del carattere della eterodirezione dell'attività ed avendo conseguentemente ritenuto che in conformità ai principi da decenni espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito le operazioni di vestizione e di svestizione devono considerarsi come tempo di lavoro e come tale devono essere retribuite, l'unica interpretazione possibile in conformità al disposto costituzionale di cui all'art. 36 è quella indicata.
Ragionare diversamente, infatti, implicherebbe che le parti sociali avrebbero subordinato il pagamento della retribuzione, ovvero della prestazione fondamentale del datore di lavoro – o anche di una sua parte, non per questo meno essenziale – al mero passaggio del marcatempo.
Seguendo questa interpretazione, tuttavia, resterebbe da verificare la legittimità di un tale obbligo previsto dalla contrattazione collettiva.
Ebbene, a fronte del disposto dell'art. 36 Cost. secondo cui “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, rimarcando che l'art. 2094 c.c. mette chiaramente in luce che il pagamento della retribuzione è la prestazione fondamentale del datore di lavoro nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive rappresentato dal contratto di lavoro, ritiene questo giudice che una disposizione che subordina il pagamento della retribuzione - o comunque di un suo elemento essenziale – ad un'attività che rappresenta semplicemente una delle possibili modalità di controllo dell'effettuazione della prestazione lavorativa, non possa che essere affetta da nullità: seguendo la tesi in esame, infatti, verrebbe a cadere un
Pag. 7 di 16 elemento della retribuzione, che non potrebbe quindi certamente più considerarsi equa e proporzionata dal momento che un parte dell'attività lavorativa non viene remunerata.
Né può seriamente ritenersi che tale assenza di retribuzione possa considerarsi come una sanzione ragionevole rispetto alla condotta irregolare posta in essere dai lavoratori.
Ed invero, appare evidente che qualora sia comunque possibile verificare se il lavoratore ha concretamente posto in essere l'attività lavorativa il datore di lavoro non può che essere obbligato ad effettuare la propria controprestazione e quindi a corrispondere la retribuzione: nessun dubbio, infatti, è mai sussistito in giurisprudenza circa l'impossibilità di non corrispondere la retribuzione qualora una giornata lavorativa non risulti dal marcatempo, ma sia provata diversamente;
coerentemente si è sempre escluso allo stesso modo che possa ritenersi assente e quindi sanzionabile in quanto tale un lavoratore che non ha provveduto al passaggio del marcatempo per rilevare la sua presenza se in giudizio risulta con altri mezzi di prova che lo stesso lavoratore era in realtà presente ed aveva reso la propria prestazione.
In aggiunta rispetto a quanto appena affermato va considerato che l'elemento al quale la contrattazione collettiva ha – secondo la tesi avversa rispetto a quella qui sostenuta – collegato il pagamento della retribuzione, peraltro, non appare ragionevole e non solo per le ragioni appena indicate.
La finalità che la contrattazione collettiva intende raggiungere, evidentemente, è quella di evitare abusi da parte dei dipendenti e facilitare il controllo del datore di lavoro.
La disposizione, tuttavia, appare inconferente sul piano concreto rispetto agli obiettivi che intende raggiungere sul piano astratto.
Non è chiaro, infatti, con che modalità il datore di lavoro possa effettivamente verificare che il tempo di lavoro in surplus risultante dai marcatempo sia effettivamente stato destinato all'attività di vestizione/svestizione riconosciuta come retribuibile: in tal
Pag. 8 di 16 senso, infatti, non è dedotta né la presenza di un duplice marcatempo (collocati ad ingresso spogliatoi ed ingresso reparti) che certamente consentirebbe di verificare l'attività svolta, né la necessità di una doppia marcatura con diverso codice identificativo dell'attività svolta, come ad esempio previsto in relazione al lavoro straordinario.
È evidente, quindi, che la regolamentazione in esame, secondo la tesi avversa, avrebbe provveduto a subordinare la corresponsione dell'elemento fondante la prestazione del datore di lavoro (pagamento della retribuzione) ad una specifica attività per raggiungere uno specifico fine che nella pratica non risulta raggiungibile.
Conclusivamente, quindi, a fronte di un'interpretazione che sarebbe affetta da nullità, ritiene questo giudice di dover seguire l'interpretazione conforme a
Costituzione, da individuarsi in quella secondo cui ad essere subordinata al passaggio del è esclusivamente la retribuzione del cd “tempo tuta” nella misura CP_4 massima di 10 minuti e ciò non senza la consapevolezza che una tale interpretazione porta inevitabilmente con sé l'evidente rischio di porre nel nulla la previsione della contrattazione collettiva dal momento che avvantaggia chi non provvede al passaggio del per le attività di vestizione/svestizione – che vedrebbe retribuita tale CP_4 attività inevitabilmente nella misura forfettaria stabilita nel CCNL – rispetto a chi provvede al passaggio del marcatempo – che vedrebbe retribuita l'attività nel quantum risultante dal : si tratta, tuttavia, di un rischio che appare esistente CP_4 esclusivamente sul piano teorico dal momento che appare difficile immaginare che nella prassi i lavoratori che pure provvedono ad utilizzare il marcatempo per le attività di vestizione/svestizione, non lo facciano secondo modalità che permettano loro di ottenere il massimo della retribuzione prevista dal contratto collettivo.
L'interpretazione proposta in questa sede, inoltre, permette di riportare il riferimento al marcatempo contenuto nel contratto collettivo nell'ambito della categoria di appartenenza e quindi all'interno dei mezzi di prova e di controllo del tempo impiegato per lo svolgimento di una determinata attività, con la conseguenza evidente che tale prova può essere certamente fornita anche con altri strumenti.
Pag. 9 di 16 SULLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO
Venendo quindi ad applicare i principi appena delineati alla fattispecie oggetto del presente giudizio, deve osservarsi come parte resistente non contesti nemmeno la circostanza che le operazioni di vestizione e svestizione siano state svolte dal ricorrente prima di iniziare il turno di lavoro;
tale contestazione, peraltro, per le ragioni evidenziate in precedenza non sarebbe nemmeno possibile dal momento che per la tipologia di attività che deve essere svolta dal personale sanitario è assolutamente necessario che la vestizione e la svestizione avvengano sul luogo di lavoro prima dell'inizio del turno ed alla sua fine.
In aggiunta rispetto a quanto osservato, poi, deve rilevarsi che l'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha confermato le allegazioni del ricorrente. A fronte di quanto dichiarato dalla testimone – la cui testimonianza è stata resa in altro giudizio, Tes_1 ed acquisita su accordo delle parti - , che ha affermato: “Lavoro come direttore sanitario dell' di Aversa dal dicembre 2021. Io mi occupo in generale Parte_4 della gestione e del corretto andamento dell' e in tale attività mi occupo Pt_4 quindi anche della gestione del personale. La direzione dei turni è demandata al
Direttore e coordinatore delle varie unità operative. Non so individuare specificamente il ricorrente perché presso l'ospedale lavorano oltre 900 dipendenti ed io ho un rapporto costante solo con Direttori di Unità Operativa Complessa e con i
Coordinatori dei vari settori. Mi interfaccio con gli altri dipendenti quando questi mi chiedono qualcosa. Io non ho svolto altra attività presso l' avendo Parte_4 lavorato presso altre strutture in precedenza. Io non ho un monte ore da rispettare ma devo limitarmi a dare atto della presenza e quindi marco l'entra e l'uscita.
Generalmente arrivo poco prima delle 9.00 e vado via intorno alle 18.30. Io lavoro in un ufficio che si trova al piano terra. Non è consentito ai sanitari l'accesso in reparto in abiti civili, essendo tenuti ad indossare divise che vengono loro fornite dalla ditta del servizio esternalizzato. I sanitari non possono portare a casa le divise, che quindi restano in azienda e vengono anche lavate dalla ditta esterna […] Io non ho abitudine di vedere le persone al marcatempo proprio per la particolare articolazione del mio lavoro. Posso tuttavia dire che nelle occasioni in cui mi capita o in cui faccio dei
Pag. 10 di 16 controlli non ho mai visto nessuno marcare con indosso la divisa. Quelle rare volte in cui è capitato ne ho chiesto conto e mi è stato detto che si trattava dell'inizio di un turno straordinario […] Io ritengo che l'orario di lavoro contrattuale di inizio e fine turno significhi che quello è l'orario di ingresso ed uscita dall'ospedale, e in relazione al quale entrando ed uscendo dall'ospedale i dipendenti devono marcare. Per questa ragione i dipendenti devono vestirsi dopo aver marcato e svestirsi prima di marcare
l'uscita […] Io vedo e firmo le buste paga dei dipendenti dopo un confronto ed una verifica di corrispondenza con i cartellini di presenza. Non so dire quante persone sforino per le circostanze di vestizione e svestizione perché la circostanza è fisiologica e quindi non mi viene proprio segnalata, anche perché gli sforamenti cd. patologici li risolvono con il coordinatore del settore […] Non ricordo di procedimenti disciplinari attivati perché qualcuno ha sistematicamente marcato l'ingresso dopo essersi vestito o prima di essersi svestito e ciò ritengo derivi dalla circostanza che tale prassi non si verifica nell'ospedale. Non ho mai richiesto conto della prassi in senso diverso che so essere emersa dal contenzioso giudiziario esistente in materia. Posso dire che ad inizio
e fine turno vi è il passaggio di consegne che viene attestato sulle cartelle cliniche di tutti i pazienti presenti in reparto, ma senza l'indicazione dell'orario in cui tale passaggio di consegne avviene. In linea astratta dopo aver marcato la presenza il dipendente può essere responsabile di quanto accade in ospedale, fermo restando che sono sempre necessari gli accertamenti del caso concreto” gli altri due testimoni escussi hanno confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
Ed invero, il testimone il testimone – la cui testimonianza è stata altresì resa Tes_2 nel giudizio avente NRG 6421/23 ed acquisita su accordo delle parti – ha affermato
“Lavoro come infermiere per la resistente dal 2001. Attualmente lavoro nel reparto di endoscopia digestiva, ma nel corso degli anni ho lavorato presso diversi reparti.
Lavoro dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00. Adesso sono facente funzioni di coordinatore degli infermieri da cinque anni circa ed ho l'attuale orario di lavoro da quando ho iniziato a svolgere questa mansione. In precedenza lavoravo nei reparti e quindi avevo l'orario su turni o dalle 8.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 20.00 o dalle
20.00 alle 8.00 […] Conosco il ricorrente per motivi di lavoro perché era infermiere nel reparto di gastroenterologia che io dirigevo come facente funzioni fino all'anno
Pag. 11 di 16 scorso circa prima della sua chiusura […] Io in quanto coordinatore conoscevo i turni del ricorrente che erano da me organizzati. Lui lavorava secondo i turni che ho indicato prima. Io sono tenuto ad indossare una divisa per svolgere la mia mansione. È obbligo aziendale. Le divise vengono fornite dall'azienda e non possono essere portate
a casa. Ci sono degli spogliatoi e quando arriviamo prima dell'inizio del turno andiamo ad indossare le divise, mentre alla fine del turno togliamo le divise che lasciamo negli spogliatoi, ciascuno di noi nel proprio armadietto. Non possiamo portare le divise a casa nemmeno per lavarle ed infatti esiste una lavanderia a cui
l'azienda ha appaltato il servizio. Io quando arrivo in ospedale la mattina mi vesto prima di passare il marcatempo e quando me ne vado prima marco e dopo mi svesto.
Non posso fare diversamente perché dal momento in cui io marco l'entrata e finché non marco l'uscita risulta che io sono in servizio e quindi dovrei essere in reparto, mentre mi serve il tempo per vestirmi all'entrata e svestirmi all'uscita. Preciso che dal momento in cui passo il marcatempo risulto in servizio e quindi sono responsabile di qualsiasi cosa avvenga nel mio reparto. Nessuno mi ha mai richiesto di fare diversamente. Posso dire che quando passo il badge all'ingresso vedo che tutti i colleghi sono già vestiti ed allo stesso modo quando lo passo all'uscita vedo che siamo tutti ancora vestiti in divisa. Non ho mai visto nessuno marcare entrata o uscita senza la divisa. Posso dire che si tratta di una prassi consolidata in azienda che a quanto so io è voluta dalla Direzione Sanitaria. Posso dire che non sono a conoscenza di cambiamenti normativi né di contrattazione collettiva e la prassi è ancora oggi quella che ho indicato”, mentre il testimone ha dichiarato “Per accedere al Testimone_3 reparto è necessario indossare una divisa che viene fornita dall'azienda. Non è possibile portare a casa la divisa. Io la indosso tutti i giorni prima di andare in reparto.
In particolare io arrivo in ospedale vado al mio armadietto, indosso la divisa e poi vado a marcare l'ingresso. In uscita marco l'uscita e poi vado a svestirmi e poi vado via. Non è possibile fare diversamente perché quando marco l'ingresso risulto in servizio, e se andassi a vestirmi dopo aver marcato risulterei in servizio mentre mi sto cambiando e quindi non sto svolgendo il servizio. Allo stesso modo per l'uscita. Se andassi a svestirmi prima di aver marcato risulterei in servizio mentre mi sto svestendo
e quindi non sono in servizio. Posso dire che tutti quanti in ospedale fanno come me.
Pag. 12 di 16 Posso dire che ancora oggi seguo questo procedimento e come me anche i miei colleghi. Nessuno mi ha mai richiamato perché seguivo questa prassi. Non ho mai visto nessuno richiamare i miei colleghi perché seguivano questa prassi. Non sono a conoscenza di disposizioni della contrattazione collettiva relative alla vestizione e/o svestizione ed al marcatempo. Conosco la ricorrente perché è stata una collega fino al
2019, quando poi è andata in pensione. Lei era infermiere presso l'UOC di ortopedia.
Lei lavorava su turni e quindi non la vedevo tutti i giorni, ma solo i giorni in cui aveva il mio stesso turno ed in quelle occasioni seguiva la mia stessa prassi. Posso dirlo perché lo spogliatoio è vicino e ci incontravamo al marcatempo”.
Alla luce delle risultanze istruttorie appena riportante, quindi, devono essere confermati i principi precedentemente affermati in giurisprudenza secondo cui “non vi è alcun dubbio che effettivamente i dipendenti timbrino in divisa. E' evidente, oltre che provato, che il personale dipendente deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro negli stessi ambienti dell' convenuta per intuibili Controparte_1 ragioni di igiene;
che tali operazioni sono eseguite, prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo l'inizio e la fine dei corrispondenti turni di lavoro. Ne deriva che l'eterodirezione delle predette operazioni di vestizione/svestizione da parte del datore di lavoro emerge in via implicita, atteso che, da un lato, gli indumenti di lavoro forniti dalla parte datoriale (in ragione alla loro specifica funzione imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene in relazione alle mansioni espletate) non possono essere indossati all'esterno dell'ambito lavorativo
e, dall'altro, le operazioni di vestizione/svestizione (e corrispondenti operazioni di consegna) devono essere eseguite necessariamente prima dell'inizio e dopo la fine del turno lavorativo, in quanto è obbligatorio indossare per l'intera durata del turno di lavoro i predetti indumenti lavorativi. In definitiva, la prova espletata consente di Cont affermare che esiste l'obbligo imposto dalla al dipendente di indossare la divisa prima di timbrare il cartellino. In conclusione, le modalità di indossare la divisa, per quanto emerso dall'istruttoria, sono vincolate dal datore di lavoro;
trattasi di un vero e proprio obbligo di timbrare già indossando l'abbigliamento di servizio, per cui –a fronte della prova della eterodirezionedeve affermarsi che nel caso di specie il cd tempo
Pag. 13 di 16 tuta fa parte dell'orario di lavoro e deve essere retribuito. Ed, invero, per
l'assolvimento di tale obbligo, il personale dell'azienda deve trattenersi oltre il tempo dell'orario contrattuale per adempiere a tali funzioni (che, nel caso di specie, non sono solo quelle di vestizione, ma anche di passaggio delle consegne). In altri termini, le predette operazioni di vestizione/svestizione (e le operazioni di consegna), anche se correlate alla fase preparatoria, non risultano lasciate alla libertà dei ricorrenti, in quanto, in difetto della divisa indossata per l'intera durata del turno di lavoro, il datore di lavoro avrebbe potuto rifiutare la prestazione lavorativa. Quindi, il tempo impiegato per l'esecuzione di tali operazioni di 10 minuti circa (v. dichiarazioni dei testi sul punto) deve ritenersi strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa della ricorrente ed integra un'attività costituente corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro. Si rimarca, inoltre, che dall'istruttoria svolta si desume chiaramente che l'attività di vestizione e svestizione è effettuata dai ricorrenti non soltanto nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, ed è imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 8627/2020 “l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”. Pertanto, emerge evidente l'obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto. In definitiva, l'attività di vestizione attiene (pari a 10 minuti giornalieri) certamente a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, ma costituisce, tuttavia, Cont attività svolta non solo nell'interesse della , ma dell'igiene e sicurezza pubblica. Per tali motivi non incidono le censure svolte in questa sede sotto il profilo del difetto di prova dell'esistenza di puntuali disposizioni e/o direttive dell . Ciò che rileva, CP_1 infatti, è unicamente che le attività di cui trattasi siano state svolte, come emerso in sede istruttoria, in aggiunta ed al di fuori dell'orario del turno, dovendo in tal caso
Pag. 14 di 16 essere autonomamente retribuite, in conformità ai principi sopra esposti” (cfr. sentenza n- 2994/2021 Tribunale di Napoli Nord, est. Colameo).
Venendo alla quantificazione del dovuto al ricorrente per il tempo di vestizione e di svestizione impiegato, invece, deve farsi riferimento alla forfettizzazione già operata dalla giurisprudenza prima dell'entrata in vigore della regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva, e dalla stessa confermata: conseguentemente, dunque, deve essere riconosciuta la retribuzione ordinaria con riferimento a 10 minuti giornalieri impiegati per le attività di vestizione e di svestizione, da quantificarsi in altro giudizio come richiesto dalle parti.
Deve essere invece rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente: sono, infatti, presenti in atti documenti interruttivi del termine di prescrizione del gennaio 2023, con la conseguenza che la domanda può essere pienamente accolta.
Le spese devono invece essere compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale formatosi.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della retribuzione, il tempo – pari a 10 Parte_1 minuti complessivi per ogni giorno lavorato – impiegato per indossare e dismettere la divisa e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma da quantificarsi in altro giudizio, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 24.11.2025
Pag. 15 di 16 Il Giudice del lavoro
Dott. CO Cirillo
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
CO Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 314/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Torrebianca, n.29, presso lo studio dell'avv. Francesco Stabile, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrenti -
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Pt_2 CP_2 chiedendo “- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto del ricorrente ad ottenere mensilmente in aggiunta anche la retribuzione corrispondente a dieci minuti per ogni turno di lavoro per le collegate operazioni di vestizione e svestizione a far data dal Gennaio 2018 al mese di Agosto 2019. Con riserva di ogni azione a parte anche per la quantificazione. - Accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta datrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sede Controparte_3 legale in via Unità d'Italia 28 81100 , autonomamente, di corrispondere alla CP_1 parte istante il corrispettivo di dieci minuti di retribuzione per ogni turno di lavoro effettuato, da indicarsi, accertarsi e quantificarsi in separato giudizio. - Lasciare salvo il diritto di ogni altra determinazione. - con vittoria di spese ed onorari, con distrazione”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stata dipendente della in servizio presso il Presidio CP_2
Ospedaliero di Aversa, con mansione di Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere;
b) Che, oltre al normale orario di lavoro, è costretto a svolgere ulteriori attività, in particolare, ad indossare la divisa fornita e custodita dall'azienda prima dell'inizio del turno e a doversi intrattenere per il passaggio di consegne e dismettere la divisa dopo la fine del proprio turno;
c) Che tali operazioni sono imposte dal datore di lavoro e conseguentemente devono essere retribuite, essendo svolte in aggiunta rispetto all'orario di servizio retribuito.
Ritualmente citata in giudizio, la si è regolarmente costituita ed ha CP_2 eccepito l'infondatezza della pretesa avversaria.
Espletata l'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
La questione oggetto del presente giudizio è relativa al diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e successivamente dismettere la divisa di lavoro, attività comunemente definita come “tempo tuta”.
Rispetto all'oggetto del giudizio, dunque, deve osservarsi che lo stesso è stato nel corso degli anni affrontato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha avuto quindi l'opportunità di affermare e consolidare principi che ormai devono ritenersi acquisiti.
Pag. 2 di 16 Si è infatti affermato che “l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali Pt_3 affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema
Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, "nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo";
e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla "funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere", per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
che, pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
"è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-
266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)" (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.);” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, n.8623).
Pag. 3 di 16 Ebbene, volendo riassumere le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di
Cassazione, può dirsi che perché il cd. “tempo tuta” possa essere retribuito è necessario che lo stesso venga qualificato come tempo di lavoro;
a tal fine, quindi, è necessario l'elemento dell'eterodirezione, con la precisazione che tale eterodirezione non deve essere necessariamente espressa, potendo la stessa ricavarsi anche implicitamente dalle particolari condizioni che qualificano l'attività.
Proprio sulla base di tale ragionamento, dunque, la giurisprudenza formatasi in relazione all'attività di vestizione/svestizione in ambito sanitario ha affermato che per la peculiarità delle funzioni svolte risulta necessario per il personale sanitario provvedere ad indossare la divisa da lavoro sul luogo di lavoro prima di iniziare l'attività lavorativa in senso stretto e a dismetterla sempre sul suolo di lavoro al suo termine. Si tratta, quindi, inevitabilmente di eterodirezione implicita perché anche in assenza di un'esplicita previsione all'interno della contrattazione collettiva il personale sanitario non può scegliere se effettuare le operazioni di vestizione/svestizione prima e dopo l'inizio ed il termine del turno ed in luogo diverso rispetto a quello in cui dovrà svolgere l'attività lavorativa in senso stretto.
Questo giudice, consapevole del diverso orientamento formatosi nel distretto – nonché nello stesso Tribunale adito – alla luce dell'intervento regolatore della fattispecie ad opera della contrattazione collettiva, ritiene debba darsi continuità ai principi appena richiamati.
L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio
2016-2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove
Pag. 4 di 16 sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
È evidente, quindi, che rispetto alle pronunce riportate, che hanno riconosciuto la retribuibilità del tempo di vestizione e svestizione degli operatori sanitari in assenza di una disciplina che regolamentasse tale attività, il disposto del contratto collettivo appena riportato rappresenta un elemento di novità con il quale ci si deve necessariamente confrontare.
La disposizione è chiara nel riconoscere il tempo di vestizione come tempo che va retribuito, in tal senso recependo i principi affermati da decenni dalla giurisprudenza unanime;
significativamente, tuttavia, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito formatasi nelle more è stato previsto che la retribuzione può essere corrisposta – in via forfettaria – esclusivamente qualora il tempo di vestizione e svestizione risulti dalle timbrature effettuate.
Tale elemento, a parere di questo giudice, non risulta determinante al fine di ricostruire la fattispecie in senso difforme rispetto a quanto fatto dalla giurisprudenza formatasi negli anni precedenti.
Appare necessario, quindi, effettuare le seguenti verifiche:
• Si tratta, in primo luogo, di verificare se l'obbligo imposto ai lavoratori di far risultare dal marcatempo il tempo di vestizione e svestizione possa far venir meno il carattere della eterodirezione;
• Successivamente è necessario quindi verificare la portata ed il significato della previsione contenuta nel contratto collettivo ed eventualmente la legittimità dell'obbligo.
SULL'ETERODIREZIONE
Pag. 5 di 16 Procedendo secondo un ordine logico, la prima verifica da effettuare è relativa al carattere che secondo la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni risulta determinante ai fini del riconoscimento del tempo di vestizione/svestizione come tempo di lavoro e quindi come tempo da retribuire.
A tal fine è quindi ancora una volta necessario rimarcare le ragioni in forza delle quali la giurisprudenza aveva ritenuto che l'attività oggetto del giudizio fosse caratterizzata da eterodirezione: in tal senso si era quindi valorizzata la circostanza che in ragione dell'attività svolta e per esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica, i lavoratori non potessero liberamente scegliere se, dove e quando effettuare le operazioni di vestizione e svestizione essendo obbligati:
a) ad indossare divise fornite dal datore di lavoro;
b) ad indossarle in ospedale ed a lasciarle in ospedale, al punto che anche la pulizia delle stesse è organizzata dal datore di lavoro;
c) ad indossarle immediatamente prima dell'inizio del turno di lavoro e a dismetterle immediatamente dopo la fine del turno, per evitare contaminazioni.
Tali caratteri non sono messi in discussione dal datore di lavoro anche successivamente all'ingresso in vigore della disposizione del contratto collettivo citato proprio in quanto ontologicamente connaturate al tipo di attività richiesta ai lavoratori.
Deve quindi ritenersi che non possa considerarsi eliminata l'eterodirezione alla luce dell'obbligo di marcatura imposto dalla nuova normativa, con la conseguenza che il tempo di vestizione e svestizione deve certamente continuare ad essere considerato tempo di lavoro e come tale deve essere retribuito.
SULL'INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME
Appare quindi imprescindibile verificare il significato della disposizione introdotta dalla contrattazione collettiva al fine di regolamentare la retribuzione del tempo di vestizione/svestizione.
Pag. 6 di 16 Questo giudice, consapevole del diverso orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito del distretto, ritiene che le parti sociali non abbiano voluto subordinare il pagamento della retribuzione dovuta per le operazioni di vestizione/svestizione al passaggio del , ma abbiano esclusivamente voluto CP_4 subordinare la quantificazione di tale retribuzione alle risultanze del stesso, CP_4 andandone a prevedere una misura massima.
Ed infatti, una volta verificato che la previsione normativa non determini la perdita del carattere della eterodirezione dell'attività ed avendo conseguentemente ritenuto che in conformità ai principi da decenni espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito le operazioni di vestizione e di svestizione devono considerarsi come tempo di lavoro e come tale devono essere retribuite, l'unica interpretazione possibile in conformità al disposto costituzionale di cui all'art. 36 è quella indicata.
Ragionare diversamente, infatti, implicherebbe che le parti sociali avrebbero subordinato il pagamento della retribuzione, ovvero della prestazione fondamentale del datore di lavoro – o anche di una sua parte, non per questo meno essenziale – al mero passaggio del marcatempo.
Seguendo questa interpretazione, tuttavia, resterebbe da verificare la legittimità di un tale obbligo previsto dalla contrattazione collettiva.
Ebbene, a fronte del disposto dell'art. 36 Cost. secondo cui “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, rimarcando che l'art. 2094 c.c. mette chiaramente in luce che il pagamento della retribuzione è la prestazione fondamentale del datore di lavoro nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive rappresentato dal contratto di lavoro, ritiene questo giudice che una disposizione che subordina il pagamento della retribuzione - o comunque di un suo elemento essenziale – ad un'attività che rappresenta semplicemente una delle possibili modalità di controllo dell'effettuazione della prestazione lavorativa, non possa che essere affetta da nullità: seguendo la tesi in esame, infatti, verrebbe a cadere un
Pag. 7 di 16 elemento della retribuzione, che non potrebbe quindi certamente più considerarsi equa e proporzionata dal momento che un parte dell'attività lavorativa non viene remunerata.
Né può seriamente ritenersi che tale assenza di retribuzione possa considerarsi come una sanzione ragionevole rispetto alla condotta irregolare posta in essere dai lavoratori.
Ed invero, appare evidente che qualora sia comunque possibile verificare se il lavoratore ha concretamente posto in essere l'attività lavorativa il datore di lavoro non può che essere obbligato ad effettuare la propria controprestazione e quindi a corrispondere la retribuzione: nessun dubbio, infatti, è mai sussistito in giurisprudenza circa l'impossibilità di non corrispondere la retribuzione qualora una giornata lavorativa non risulti dal marcatempo, ma sia provata diversamente;
coerentemente si è sempre escluso allo stesso modo che possa ritenersi assente e quindi sanzionabile in quanto tale un lavoratore che non ha provveduto al passaggio del marcatempo per rilevare la sua presenza se in giudizio risulta con altri mezzi di prova che lo stesso lavoratore era in realtà presente ed aveva reso la propria prestazione.
In aggiunta rispetto a quanto appena affermato va considerato che l'elemento al quale la contrattazione collettiva ha – secondo la tesi avversa rispetto a quella qui sostenuta – collegato il pagamento della retribuzione, peraltro, non appare ragionevole e non solo per le ragioni appena indicate.
La finalità che la contrattazione collettiva intende raggiungere, evidentemente, è quella di evitare abusi da parte dei dipendenti e facilitare il controllo del datore di lavoro.
La disposizione, tuttavia, appare inconferente sul piano concreto rispetto agli obiettivi che intende raggiungere sul piano astratto.
Non è chiaro, infatti, con che modalità il datore di lavoro possa effettivamente verificare che il tempo di lavoro in surplus risultante dai marcatempo sia effettivamente stato destinato all'attività di vestizione/svestizione riconosciuta come retribuibile: in tal
Pag. 8 di 16 senso, infatti, non è dedotta né la presenza di un duplice marcatempo (collocati ad ingresso spogliatoi ed ingresso reparti) che certamente consentirebbe di verificare l'attività svolta, né la necessità di una doppia marcatura con diverso codice identificativo dell'attività svolta, come ad esempio previsto in relazione al lavoro straordinario.
È evidente, quindi, che la regolamentazione in esame, secondo la tesi avversa, avrebbe provveduto a subordinare la corresponsione dell'elemento fondante la prestazione del datore di lavoro (pagamento della retribuzione) ad una specifica attività per raggiungere uno specifico fine che nella pratica non risulta raggiungibile.
Conclusivamente, quindi, a fronte di un'interpretazione che sarebbe affetta da nullità, ritiene questo giudice di dover seguire l'interpretazione conforme a
Costituzione, da individuarsi in quella secondo cui ad essere subordinata al passaggio del è esclusivamente la retribuzione del cd “tempo tuta” nella misura CP_4 massima di 10 minuti e ciò non senza la consapevolezza che una tale interpretazione porta inevitabilmente con sé l'evidente rischio di porre nel nulla la previsione della contrattazione collettiva dal momento che avvantaggia chi non provvede al passaggio del per le attività di vestizione/svestizione – che vedrebbe retribuita tale CP_4 attività inevitabilmente nella misura forfettaria stabilita nel CCNL – rispetto a chi provvede al passaggio del marcatempo – che vedrebbe retribuita l'attività nel quantum risultante dal : si tratta, tuttavia, di un rischio che appare esistente CP_4 esclusivamente sul piano teorico dal momento che appare difficile immaginare che nella prassi i lavoratori che pure provvedono ad utilizzare il marcatempo per le attività di vestizione/svestizione, non lo facciano secondo modalità che permettano loro di ottenere il massimo della retribuzione prevista dal contratto collettivo.
L'interpretazione proposta in questa sede, inoltre, permette di riportare il riferimento al marcatempo contenuto nel contratto collettivo nell'ambito della categoria di appartenenza e quindi all'interno dei mezzi di prova e di controllo del tempo impiegato per lo svolgimento di una determinata attività, con la conseguenza evidente che tale prova può essere certamente fornita anche con altri strumenti.
Pag. 9 di 16 SULLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO
Venendo quindi ad applicare i principi appena delineati alla fattispecie oggetto del presente giudizio, deve osservarsi come parte resistente non contesti nemmeno la circostanza che le operazioni di vestizione e svestizione siano state svolte dal ricorrente prima di iniziare il turno di lavoro;
tale contestazione, peraltro, per le ragioni evidenziate in precedenza non sarebbe nemmeno possibile dal momento che per la tipologia di attività che deve essere svolta dal personale sanitario è assolutamente necessario che la vestizione e la svestizione avvengano sul luogo di lavoro prima dell'inizio del turno ed alla sua fine.
In aggiunta rispetto a quanto osservato, poi, deve rilevarsi che l'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha confermato le allegazioni del ricorrente. A fronte di quanto dichiarato dalla testimone – la cui testimonianza è stata resa in altro giudizio, Tes_1 ed acquisita su accordo delle parti - , che ha affermato: “Lavoro come direttore sanitario dell' di Aversa dal dicembre 2021. Io mi occupo in generale Parte_4 della gestione e del corretto andamento dell' e in tale attività mi occupo Pt_4 quindi anche della gestione del personale. La direzione dei turni è demandata al
Direttore e coordinatore delle varie unità operative. Non so individuare specificamente il ricorrente perché presso l'ospedale lavorano oltre 900 dipendenti ed io ho un rapporto costante solo con Direttori di Unità Operativa Complessa e con i
Coordinatori dei vari settori. Mi interfaccio con gli altri dipendenti quando questi mi chiedono qualcosa. Io non ho svolto altra attività presso l' avendo Parte_4 lavorato presso altre strutture in precedenza. Io non ho un monte ore da rispettare ma devo limitarmi a dare atto della presenza e quindi marco l'entra e l'uscita.
Generalmente arrivo poco prima delle 9.00 e vado via intorno alle 18.30. Io lavoro in un ufficio che si trova al piano terra. Non è consentito ai sanitari l'accesso in reparto in abiti civili, essendo tenuti ad indossare divise che vengono loro fornite dalla ditta del servizio esternalizzato. I sanitari non possono portare a casa le divise, che quindi restano in azienda e vengono anche lavate dalla ditta esterna […] Io non ho abitudine di vedere le persone al marcatempo proprio per la particolare articolazione del mio lavoro. Posso tuttavia dire che nelle occasioni in cui mi capita o in cui faccio dei
Pag. 10 di 16 controlli non ho mai visto nessuno marcare con indosso la divisa. Quelle rare volte in cui è capitato ne ho chiesto conto e mi è stato detto che si trattava dell'inizio di un turno straordinario […] Io ritengo che l'orario di lavoro contrattuale di inizio e fine turno significhi che quello è l'orario di ingresso ed uscita dall'ospedale, e in relazione al quale entrando ed uscendo dall'ospedale i dipendenti devono marcare. Per questa ragione i dipendenti devono vestirsi dopo aver marcato e svestirsi prima di marcare
l'uscita […] Io vedo e firmo le buste paga dei dipendenti dopo un confronto ed una verifica di corrispondenza con i cartellini di presenza. Non so dire quante persone sforino per le circostanze di vestizione e svestizione perché la circostanza è fisiologica e quindi non mi viene proprio segnalata, anche perché gli sforamenti cd. patologici li risolvono con il coordinatore del settore […] Non ricordo di procedimenti disciplinari attivati perché qualcuno ha sistematicamente marcato l'ingresso dopo essersi vestito o prima di essersi svestito e ciò ritengo derivi dalla circostanza che tale prassi non si verifica nell'ospedale. Non ho mai richiesto conto della prassi in senso diverso che so essere emersa dal contenzioso giudiziario esistente in materia. Posso dire che ad inizio
e fine turno vi è il passaggio di consegne che viene attestato sulle cartelle cliniche di tutti i pazienti presenti in reparto, ma senza l'indicazione dell'orario in cui tale passaggio di consegne avviene. In linea astratta dopo aver marcato la presenza il dipendente può essere responsabile di quanto accade in ospedale, fermo restando che sono sempre necessari gli accertamenti del caso concreto” gli altri due testimoni escussi hanno confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
Ed invero, il testimone il testimone – la cui testimonianza è stata altresì resa Tes_2 nel giudizio avente NRG 6421/23 ed acquisita su accordo delle parti – ha affermato
“Lavoro come infermiere per la resistente dal 2001. Attualmente lavoro nel reparto di endoscopia digestiva, ma nel corso degli anni ho lavorato presso diversi reparti.
Lavoro dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00. Adesso sono facente funzioni di coordinatore degli infermieri da cinque anni circa ed ho l'attuale orario di lavoro da quando ho iniziato a svolgere questa mansione. In precedenza lavoravo nei reparti e quindi avevo l'orario su turni o dalle 8.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 20.00 o dalle
20.00 alle 8.00 […] Conosco il ricorrente per motivi di lavoro perché era infermiere nel reparto di gastroenterologia che io dirigevo come facente funzioni fino all'anno
Pag. 11 di 16 scorso circa prima della sua chiusura […] Io in quanto coordinatore conoscevo i turni del ricorrente che erano da me organizzati. Lui lavorava secondo i turni che ho indicato prima. Io sono tenuto ad indossare una divisa per svolgere la mia mansione. È obbligo aziendale. Le divise vengono fornite dall'azienda e non possono essere portate
a casa. Ci sono degli spogliatoi e quando arriviamo prima dell'inizio del turno andiamo ad indossare le divise, mentre alla fine del turno togliamo le divise che lasciamo negli spogliatoi, ciascuno di noi nel proprio armadietto. Non possiamo portare le divise a casa nemmeno per lavarle ed infatti esiste una lavanderia a cui
l'azienda ha appaltato il servizio. Io quando arrivo in ospedale la mattina mi vesto prima di passare il marcatempo e quando me ne vado prima marco e dopo mi svesto.
Non posso fare diversamente perché dal momento in cui io marco l'entrata e finché non marco l'uscita risulta che io sono in servizio e quindi dovrei essere in reparto, mentre mi serve il tempo per vestirmi all'entrata e svestirmi all'uscita. Preciso che dal momento in cui passo il marcatempo risulto in servizio e quindi sono responsabile di qualsiasi cosa avvenga nel mio reparto. Nessuno mi ha mai richiesto di fare diversamente. Posso dire che quando passo il badge all'ingresso vedo che tutti i colleghi sono già vestiti ed allo stesso modo quando lo passo all'uscita vedo che siamo tutti ancora vestiti in divisa. Non ho mai visto nessuno marcare entrata o uscita senza la divisa. Posso dire che si tratta di una prassi consolidata in azienda che a quanto so io è voluta dalla Direzione Sanitaria. Posso dire che non sono a conoscenza di cambiamenti normativi né di contrattazione collettiva e la prassi è ancora oggi quella che ho indicato”, mentre il testimone ha dichiarato “Per accedere al Testimone_3 reparto è necessario indossare una divisa che viene fornita dall'azienda. Non è possibile portare a casa la divisa. Io la indosso tutti i giorni prima di andare in reparto.
In particolare io arrivo in ospedale vado al mio armadietto, indosso la divisa e poi vado a marcare l'ingresso. In uscita marco l'uscita e poi vado a svestirmi e poi vado via. Non è possibile fare diversamente perché quando marco l'ingresso risulto in servizio, e se andassi a vestirmi dopo aver marcato risulterei in servizio mentre mi sto cambiando e quindi non sto svolgendo il servizio. Allo stesso modo per l'uscita. Se andassi a svestirmi prima di aver marcato risulterei in servizio mentre mi sto svestendo
e quindi non sono in servizio. Posso dire che tutti quanti in ospedale fanno come me.
Pag. 12 di 16 Posso dire che ancora oggi seguo questo procedimento e come me anche i miei colleghi. Nessuno mi ha mai richiamato perché seguivo questa prassi. Non ho mai visto nessuno richiamare i miei colleghi perché seguivano questa prassi. Non sono a conoscenza di disposizioni della contrattazione collettiva relative alla vestizione e/o svestizione ed al marcatempo. Conosco la ricorrente perché è stata una collega fino al
2019, quando poi è andata in pensione. Lei era infermiere presso l'UOC di ortopedia.
Lei lavorava su turni e quindi non la vedevo tutti i giorni, ma solo i giorni in cui aveva il mio stesso turno ed in quelle occasioni seguiva la mia stessa prassi. Posso dirlo perché lo spogliatoio è vicino e ci incontravamo al marcatempo”.
Alla luce delle risultanze istruttorie appena riportante, quindi, devono essere confermati i principi precedentemente affermati in giurisprudenza secondo cui “non vi è alcun dubbio che effettivamente i dipendenti timbrino in divisa. E' evidente, oltre che provato, che il personale dipendente deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro negli stessi ambienti dell' convenuta per intuibili Controparte_1 ragioni di igiene;
che tali operazioni sono eseguite, prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo l'inizio e la fine dei corrispondenti turni di lavoro. Ne deriva che l'eterodirezione delle predette operazioni di vestizione/svestizione da parte del datore di lavoro emerge in via implicita, atteso che, da un lato, gli indumenti di lavoro forniti dalla parte datoriale (in ragione alla loro specifica funzione imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene in relazione alle mansioni espletate) non possono essere indossati all'esterno dell'ambito lavorativo
e, dall'altro, le operazioni di vestizione/svestizione (e corrispondenti operazioni di consegna) devono essere eseguite necessariamente prima dell'inizio e dopo la fine del turno lavorativo, in quanto è obbligatorio indossare per l'intera durata del turno di lavoro i predetti indumenti lavorativi. In definitiva, la prova espletata consente di Cont affermare che esiste l'obbligo imposto dalla al dipendente di indossare la divisa prima di timbrare il cartellino. In conclusione, le modalità di indossare la divisa, per quanto emerso dall'istruttoria, sono vincolate dal datore di lavoro;
trattasi di un vero e proprio obbligo di timbrare già indossando l'abbigliamento di servizio, per cui –a fronte della prova della eterodirezionedeve affermarsi che nel caso di specie il cd tempo
Pag. 13 di 16 tuta fa parte dell'orario di lavoro e deve essere retribuito. Ed, invero, per
l'assolvimento di tale obbligo, il personale dell'azienda deve trattenersi oltre il tempo dell'orario contrattuale per adempiere a tali funzioni (che, nel caso di specie, non sono solo quelle di vestizione, ma anche di passaggio delle consegne). In altri termini, le predette operazioni di vestizione/svestizione (e le operazioni di consegna), anche se correlate alla fase preparatoria, non risultano lasciate alla libertà dei ricorrenti, in quanto, in difetto della divisa indossata per l'intera durata del turno di lavoro, il datore di lavoro avrebbe potuto rifiutare la prestazione lavorativa. Quindi, il tempo impiegato per l'esecuzione di tali operazioni di 10 minuti circa (v. dichiarazioni dei testi sul punto) deve ritenersi strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa della ricorrente ed integra un'attività costituente corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro. Si rimarca, inoltre, che dall'istruttoria svolta si desume chiaramente che l'attività di vestizione e svestizione è effettuata dai ricorrenti non soltanto nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, ed è imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 8627/2020 “l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”. Pertanto, emerge evidente l'obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto. In definitiva, l'attività di vestizione attiene (pari a 10 minuti giornalieri) certamente a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, ma costituisce, tuttavia, Cont attività svolta non solo nell'interesse della , ma dell'igiene e sicurezza pubblica. Per tali motivi non incidono le censure svolte in questa sede sotto il profilo del difetto di prova dell'esistenza di puntuali disposizioni e/o direttive dell . Ciò che rileva, CP_1 infatti, è unicamente che le attività di cui trattasi siano state svolte, come emerso in sede istruttoria, in aggiunta ed al di fuori dell'orario del turno, dovendo in tal caso
Pag. 14 di 16 essere autonomamente retribuite, in conformità ai principi sopra esposti” (cfr. sentenza n- 2994/2021 Tribunale di Napoli Nord, est. Colameo).
Venendo alla quantificazione del dovuto al ricorrente per il tempo di vestizione e di svestizione impiegato, invece, deve farsi riferimento alla forfettizzazione già operata dalla giurisprudenza prima dell'entrata in vigore della regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva, e dalla stessa confermata: conseguentemente, dunque, deve essere riconosciuta la retribuzione ordinaria con riferimento a 10 minuti giornalieri impiegati per le attività di vestizione e di svestizione, da quantificarsi in altro giudizio come richiesto dalle parti.
Deve essere invece rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente: sono, infatti, presenti in atti documenti interruttivi del termine di prescrizione del gennaio 2023, con la conseguenza che la domanda può essere pienamente accolta.
Le spese devono invece essere compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale formatosi.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della retribuzione, il tempo – pari a 10 Parte_1 minuti complessivi per ogni giorno lavorato – impiegato per indossare e dismettere la divisa e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma da quantificarsi in altro giudizio, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 24.11.2025
Pag. 15 di 16 Il Giudice del lavoro
Dott. CO Cirillo
Pag. 16 di 16