Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5752/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5752/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ASTARITA, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv.
GARGANO ATTILIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ASTARITA, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv.
GARGANO ATTILIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(P. iva ), elettivamente domiciliato in VIA SCAFATI CP_2 P.IVA_2
N.11 SANTA MARIA LA CARITA', presso lo studio dell'Avv. MARICONDA ENRICO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
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Preliminarmente va esaminata la domanda riconvenzionale del convenuto concernente l'impugnativa delle delibere assembleari del 14.7.2011, del 18.1.2013 e del 17.7.2013 per omessa convocazione.
Al riguardo si rammenta che le delibere invalide si distinguono in due categorie: le delibere inesistenti o nulle, aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse (ad es. delibera assunta fuori dall'assemblea) e le delibere annullabili, che possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni.
Il motivo di impugnazione dedotto dalle attrici (omessa convocazione del condominio), per consolidata giurisprudenza (v. Cass. n. 17486/2006 e Cass. n. 10338/2014) ma anche per espressa previsione normativa, costituisce motivo di annullamento e non di nullità della deliberazione assunta dall'assemblea.
Invero, l'articolo 1105, comma 3, del Codice civile - dettato in tema di comunione pacificamente applicabile alla disciplina condominiale - dispone che "per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione"; in altri termini, per soddisfare il requisito della trasparente conoscibilità informativa, è necessario che i condòmini ricevano l'avviso di convocazione che elenchi compiutamente gli argomenti posti in discussione. L'art. 1136, comma 6, c.c., enuncia, poi, più specificamente che "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati", con un chiaro enunciato diretto ad ammonire che, in caso di omessa convocazione di uno o più condòmini, l'organo collegiale non potrà validamente deliberare. Ancor più esplicitamente l'articolo 66, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, come novellato nel 2012, sancisce che
"l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione , a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.....In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
Pagina 2 di 5 L'art. 1137 c.c., per quanto detto riferibile alle sole deliberazioni annullabili, al secondo comma, dispone poi che "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
La norma in commento fa, quindi, decorrere il termine per l'esercizio del potere d'impugnazione per il condomino assente dal giorno dell'effettiva conoscenza del verbale, desunta dalla comunicazione dello stesso.
Nel caso di specie, l'impugnativa avverso la deliberazione del 14.7.2011, pur prescindendo dalla questione della tempestività o meno della stessa, è infondata nel merito atteso che il ha dimostrato di aver convocato ritualmente il Parte_1 Controparte_3 allegando l'avviso di ricevimento della raccomandata del 1.7.2011.
Quanto alla delibera del 18.1.2013, dall'esame della documentazione allegata in atti dal
(allegati alla memoria primo termine ex art. 183 VI co cpc) si evince che Parte_1 [...]
era presente alla riunione non di persona ma per delega del sig. (cfr. CP_3 Persona_1 delega rilasciata dal legale rapp.te della in calce all'avviso di convocazione). CP_2
Pertanto, è decaduta dalla facoltà di impugnare la suddetta delibera in virtù del decorso CP_2
del termine di 30 gg, decorrenti dalla data della deliberazione, laddove la comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale di opposizione a detta delibera
è stata depositata soltanto il 6.3.2014.
Per quanto concerne, la convocazione alla delibera del 16-17.7.2013, essa è stata inviata alla via mail;
non vi è prova documentale che il verbale del 17.7.2013 sia stato comunicato CP_2
a e, pertanto, il termine di 30 gg deve ritenersi che abbia cominciato a Controparte_3 decorrere dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio avvenuta in data
18.12.2013.
Ne discende, che anche in questo caso l'impugnativa è tardiva.
Occorre a questo punto esaminare nel merito la domanda principale e quella riconvenzionale di risarcimento del danno.
Quanto alla richiesta di pagamento degli oneri condominiali per spese ordinarie e straordinarie relative al Condominio parti comuni ed al pari Controparte_1
Pagina 3 di 5 complessivamente ad euro 9.818,78, parte attrice ha fornito la prova documentale della debenza di tali somme (cfr. verbali di approvazione dei bilanci e di riparto delle spese).
Di contro la non ha impugnato la delibera del 14.7.2011 nella parte in cui Controparte_3
ha approvato il piano di riparto delle spese, ma soltanto per omessa convocazione, decadendo così dalla facoltà di far valere tale motivo di impugnazione.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di euro 6.482,46 per quote condominiali ordinarie e straordinarie regolarmente approvate dall'assemblea dei condomini, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla richiesta di pagamento delle ulteriori somme, non è stata fornita adeguata prova documentale che esse competessero al convenuto, in qualità di impresa costruttrice degli edifici condominiali.
A questo punto va esaminata la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dalla
[...]
CP_3
Essa va accolta nei limiti indicati dall'espletata ctu, le cui conclusioni sul punto sono condivisibili, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti.
In particolare, il ctu ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'episodio di ostruzione dei tubi di scarico, dovuta ad un accumulo di calcare, avutosi per mancata manutenzione e i danni da allagamento, che vengono stimati in euro 435,00 + I.V.A.
Pertanto, il va condannato al pagamento della suddetta somma in favore Controparte_1
del convenuto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre le spese della ctu vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore degli attori della somma Controparte_3
complessiva di euro 6.482,46, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pagina 4 di 5 2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 435,00, oltre iva ed interessi legali dalla domanda al CP_3
soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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