Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2024, n. 20011
CASS
Sentenza 19 luglio 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha esaminato il ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, la quale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso della società contro un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2009. L'accertamento era scaturito dalla contestazione dell'Agenzia circa la detrazione dell'IVA su una fattura emessa da un consorzio, ritenendo che tale detrazione spettasse alla società conferitaria di un ramo d'azienda e non alla società conferente. La CTR aveva fondato la propria decisione su un verbale d'assemblea, interpretando che il rapporto giuridico fosse stato trasferito alla società conferitaria, escludendo quindi la spettanza della detrazione alla società conferente. La società ricorrente aveva sollevato cinque motivi di ricorso: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sull'interpretazione del contratto di conferimento, nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. in quanto la CTR avrebbe rilevato d'ufficio un comportamento elusivo senza contraddittorio, violazione dell'art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 per la rilevazione d'ufficio dell'elusività senza contraddittorio preventivo, ulteriore violazione dell'art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 contestando l'assenza di vantaggi fiscali e la finalità extrafiscale dell'operazione, e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione relativa all'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE e alla disciplina nazionale in materia di IVA sui conferimenti d'azienda. L'Agenzia delle Entrate aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la contestLa Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha esaminato il ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, la quale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso della società contro un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2009. L'accertamento era scaturito dalla contestazione dell'Agenzia circa la detrazione dell'IVA su una fattura emessa da un consorzio, ritenendo che tale detrazione spettasse alla società conferitaria di un ramo d'azienda e non alla società conferente. La CTR aveva fondato la propria decisione su un verbale d'assemblea, interpretando che il rapporto giuridico fosse stato trasferito alla società conferitaria, escludendo quindi la spettanza della detrazione alla società conferente. La società ricorrente aveva sollevato cinque motivi di ricorso: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sull'interpretazione del contratto di conferimento, nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. in quanto la CTR avrebbe rilevato d'ufficio un comportamento elusivo senza contraddittorio, violazione dell'art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 per la rilevazione d'ufficio dell'elusività senza contraddittorio preventivo, ulteriore violazione dell'art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973 contestando l'assenza di vantaggi fiscali e la finalità extrafiscale dell'operazione, e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione relativa all'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE e alla disciplina nazionale in materia di IVA sui conferimenti d'azienda. L'Agenzia delle Entrate aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la contestazione riguardasse un'errata interpretazione del contratto di cessione, e nel merito aveva contestato la completezza dei motivi e l'infondatezza delle censure relative al contraddittorio e all'elusività.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretare l'atto di conferimento. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe dato rilievo a una singola frase contenuta nel verbale d'assemblea, trascurando il contesto complessivo dell'atto di conferimento e della perizia giurata di stima, che dovevano essere valutati sistematicamente per ricostruire la comune intenzione delle parti. La Corte ha richiamato la disciplina dell'art. 2559 c.c. sul trasferimento dei crediti relativi all'azienda conferita, sottolineando la derogabilità di tale norma per volontà delle parti e la necessità di un'interpretazione completa e sistematica del contratto. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame, con assorbimento degli altri motivi di ricorso. La statuizione sulle spese è stata rimessa al giudice di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2024, n. 20011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20011
    Data del deposito : 19 luglio 2024

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