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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 31/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 869/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 869/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
e n. 1, difeso in proprio
, nata a [...], il [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Mori, Via Teatro n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F. Parte_1
C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
con sede legale in Arco (TN), Via Controparte_2 rappresentata e P.IVA_1 Controparte_3 difesa dall'Avv. SONIA LA VIA (C.F. ) C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza ed argomentazione In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1bis d.lgs n. 28/2010 dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per difetto di valida notificazione alla società debitrice NEL MERITO Per i motivi tutti enunciati in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, invalido il D.I. nr. 185/2023 dd. 29/09/2023 del Tribunale di Rovereto. In via subordinata revocarsi il decreto ingiuntivo opposto atteso il pagamento parziale non
1 imputato, nonché
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto di causa non prevede il Tasso annuo effettivo e che l'indicatore sintetico di costo indicato è assente e/o errato con conseguente nullità del mutuo anche per mancata indicazione dell'ISC/TAEG
- previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e l'eventuale maggior somma, pronunciarsi sulla gratuità del contratto di mutuo indicato in narrativa, ovvero provvedere al ricalcolo degli interessi e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione, anche in termini di ricalcolo delle rate ancora dovute, di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc., nella misura da accertare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. contabile, dichiarando dovuta esclusivamente la quota capitale;
- in subordine, ricalcolare la quota delle rate di ammortamento ricalcolando quanto versato dagli odierni attori a titolo di capitale, interessi e spese, interamente come quota capitale e rideterminare il piano di ammortamento fino al conseguimento della restituzione della sola quota capitale;
- in ulteriore subordine, condannare la banca convenuta al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata dagli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda;
- condannare in via equitativa la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli odierni attori, anche in considerazione della notevole liquidità sottratta agli opponenti;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da per aver la Cassa Rurale Alto Garda– Rovereto B.C.C.S.C., riprodotto Controparte_1 delle clausole c mativa antitrust in violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a). Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla sig. a Cassa Rurale Alto Controparte_1
Garda– Rovereto B.C.C.S.C., e ordinare la cancellazione il nomin dalla Controparte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
- In via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità delle solo clausole nr. 2, 7 e 9 del contratto di fideiussione sottoscritto tra e Cassa Rurale Controparte_1
Alto Garda– Rovereto B.C.C.S.C., per violazione della L. n. 287 del 199 2, lett. a).
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di validità e/o efficacia e/o nullità parziale della fideiussione rideterminare la somma eventualmente dovuta a mezzo di istruttoria. Condannare al risarcimento del danno atteso l'abuso del diritto. In via istruttoria si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. alla convenuta opposta, la esibizione e/o produzione della documentazione bancaria relativa ai rapporti oggetto della presente vertenza e conseguentemente disponga CTU tecnico – contabile per la determinazione delle poste evidenziate in narrativa al fine di ricostruire il rapporto bancario con individuazione di capitale ed interessi al tasso variabile, spese di vario genere e natura, relativi pagamenti e comunque nei termini già illustrati. In sostanza si chiede di verificare, la corrispondenza tra quanto pattuito in contratto e quanto in concreto applicato dalla banca con riferimento al tasso applicato, se fisso o variabile, anche nel corso del rapporto ed alle altre condizioni di prezzo pattuite, in primis il TAN, il TAEG NETTO e il TAEG contrattuale, la presenza di clausola Floor, l'adeguamento del tasso variabile in relazione alle variazioni temporali, l'eventuale difformità tra ISC comunicato e TAEG effettivamente applicato ed in ipotesi di riscontro positivo applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, nonché verificare l'eventuale riconducibilità temporale del contratto agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
verificare eventuale usurarietà del tasso di mora e di quello corrispettivo autonomamente valutati e secondo i relativi diversi tassi soglia di cui alle istruzioni Banca d'Italia con esclusione della penale per estinzione anticipata ma incluse spese assicurative se ricorrenti i presupposti di rilevanza resi dall'Istituto Bancario Centrale, assumendo a parametro di riferimento
2 il TEG calcolato secondo le istruzioni rese da Banca d'Italia e non il TAEG ed in ipotesi di riscontro del superamento dei rispettivi tassi soglia espungere qualsiasi richiesta a titolo di interessi ove viziati risultassero quelli corrispettivi ovvero ricondurre i moratori a quelli corrispettivi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta:
La Cassa Rurale, come in atti rappresentata e difesa, nel riproporre le richieste già formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie di rito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via preliminare:
1)Accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur e pertanto accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. IV comma, la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda;
2) Accertare e dichiarare la regolarità delle notificazioni del decreto ingiuntivo n. 185/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 29.09.2023 sub RG 650/2023 per i motivi di cui in narrativa;
3) Concedere la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 185/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 29.09.2023 sub RG 650/2023 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né la stessa risulta di pronta soluzione;
4) Accertare e dichiarare la procedibilità della presente controversia per l'assolvimento del tentativo di mediazione di cui agli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. 28/2010 e ss. modifiche, come da documento allegato sub 11; Nel merito in via principale:
5) Accertare e dichiarare che le domande e/o eccezioni avanzate dagli attori sono prescritte, nulle, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e in ogni caso non provate e per l'effetto respingerle integralmente;
6) Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 185/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 29.09.2023 sub RG 650/2023, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, e per l'effetto condannare il signor ( , nato a [...]_1 C.F._1
(TN) in data 01.02.1963 e residente in 38 signora CP_1
( , nata a [...] in data [...] e residente in 38
[...] C.F._2
V pagare in favore della (C.F. Controparte_4
- P.IVA ), in persona del Presidente in carica dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_3
546.80 essi e spese della procedura di ingiunzione, ingiuntivo opposto nel presente giudizio;
Nel merito in via subordinata: 7) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare i debitori al pagamento delle somme residue derivanti dal mutuo ipotecario n. 410516010 oggetto della presente controversia, maggiorati degli interessi maturati e contrattualmente dovuti e anche qualora fosse previsto un accoglimento parziale delle domande ex adverso formulate, si chieda venga accertato e rideterminato il “dare ed avere” tra le parti in relazione al rapporto oggetto della presente controversia, condannando parte opponente a pagare in favore della
[...]
il debito residuo maggiorato di spese ed interessi;
In via istruttori Controparte_4 ze istruttorie formulate da parte attrice in quanto superflue ed esplorative, riservandosi di ulteriormente dedurre, produrre documenti, modificare e/o precisare le domande già svolte e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche in relazione all'atteggiamento processuale assunto da controparte. Si salva ogni ulteriore istanza. In subordine, si chiede venga disposta CTU contabile al fine di verificare l'infondatezza delle contestazioni ex adverso formulate ed accertare che il debito maturato dall'odierna opposta nei confronti degli opponenti è pari a
3 quello di cui al decreto ingiuntivo n. 185/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 29.09.2023 sub RG 650/2023, attesa la regolarità delle condizioni applicate dalla Cassa Rurale nei rapporti oggetto di causa. 9) Si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio aperto sub RG. 650/2023 avanti il Tribunale di Rovereto. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso per ingiunzione di data 22/09/2023,
[...] chiedeva ingiungersi a , quale debitore Parte_2 Parte_1 quale fideiussore, in via to dell'importo di Controparte_1
€ 546.801,78, ese, dovuto in forza di mutuo ipotecario stipulato per atto pubblico, in data 28/09/2009, rimasto inadempiuto. 1.2. In accoglimento del ricorso, questo giudice pronunciava decreto ingiuntivo n. 185/2023, di data 29/09/2023, che veniva notificato ai debitori, unitamente al ricorso, a mezzo PEC a , in data 03/10/2023, a mezzo posta a in data 10- Parte_1 Controparte_1
20/10 1.3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13/11/2023, e Parte_1 formulavano opposizione all'ingiunzione, chiedendo, in rito, dichiararsi Controparte_1
mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la conseguente revoca dell'ingiunzione, in subordine, dichiararsi la nullità o inefficacia dell'ingiunzione per il difetto di valida notificazione, nel merito, revocarsi l'ingiunzione per la nullità del mutuo, ovvero, in subordine, ricalcolarsi il dovuto, accertarsi l'usurarietà o l'anatocismo con le conseguenti pronunce, condannarsi l'opposta al risarcimento del danno, dichiararsi la nullità della fideiussione di condannarsi l'opposta al risarcimento del danno per abuso del Controparte_1 diritto, con vitt te. Gli attori affidavano l'opposizione a una serie di motivi estremamente generici, privi di specifico riferimento al mutuo oggetto di causa, con molte argomentazioni concernenti questioni del tutto estranee ai fatti di causa (ad esempio, vi è una ampia trattazione in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto, propri di un contratto di apertura di credito e non di un mutuo). Limitando l'illustrazione dei motivi a quelli rilevanti, gli opponenti deducevano:
- l'omesso esperimento del procedimento di mediazione;
- il difetto di valida notificazione dell'ingiunzione;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
- l'applicazione di tassi usurari;
- la nullità della capitalizzazione composta;
- la nullità della clausola “floor” relativa al tasso di interesse;
- il conseguente difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- la nullità della fideiussione resa da perché conforme allo schema ABI di cui Controparte_1 al provvedimento della Banca d'Ita
- l'applicazione di interessi anatocistici vietati in virtù del “collegamento” del mutuo con un conto corrente affidato;
- l'illegittima revoca del mutuo nonostante le trattative di composizione della controversia integrante abuso del diritto. 1.4. Con comparsa di risposta depositata in data 06/02/2024, si costituiva
[...] che domandava, in rito, dichiararsi la Controparte_2
4 di citazione, accertare la ritualità della notificazione dell'ingiunzione e della procedibilità della domanda di ingiunzione, nel merito, rigettarsi l'opposizione, ovvero, in subordine, condannarsi gli opponenti alla minore somma dovuta, con vittoria delle spese di lite. La convenuta fondava le proprie conclusioni sulle seguenti deduzioni ed eccezioni:
- eccepiva la nullità della domanda attorea per essere assolutamente indeterminata;
- deduceva la rituale notificazione dell'ingiunzione agli opponenti e comunque la sanatoria di eventuali nullità della notificazione per l'avvenuta costituzione;
- evidenziava essersi svolta la procedura di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, con esito negativo per la mancata partecipazione degli attori;
- sosteneva la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo il suo ammontare precisamente descritto nell'atto di mutuo e calcolato precisamente negli estratti ex art. 50 T.U.B.;
- affermava la chiara determinazione delle condizioni contrattuali, come poteva evincersi dall'atto di mutuo e dagli allegati;
- contestava la avversa deduzione di illegittimità della clausola “floor” relativa al tasso di interesse e, comunque, deduceva che, in concreto, essa non aveva mai avuto applicazione;
- contestava la sussistenza di anatocismo, atteso che il mutuo prevedeva un usuale ammortamento alla francese;
- contestava l'applicazione di tassi di interesse usurari, ricordando che il tasso di riferimento individuato dal Ministero del Tesoro per il trimestre luglio-settembre 2009, in relazione all'operazione specifica, era pari al 3,39%, donde, il tasso soglia era pari al 5,09%, molto superiore al tasso di interesse concretamente applicato pari al 4,02014%;
- contestava l'eccepita nullità della fideiussione, trattandosi di fideiussione specifica e non omnibus, estranea pertanto al provvedimento della Banca d'Italia invocato dall'attore, con la precisazione che comunque la richiesta al garante era stata effettuata entro i sei mesi dalla revoca dei rapporti, nel termine quindi previsto dall'art. 1957 c.c.;
- contestava essere stato commesso alcun abuso del diritto.
1.5. Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17/04/2024, le parti chiedevano rinvio per trattative, cui seguivano alcuni rinvii finalizzati alla conciliazione delle parti, fino a che, preso atto dell'esito negativo delle trattative, il giudice rigettava tutte le istanze istruttorie avanzate in quanto generiche ed esplorative e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'08/01/2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
2. Tutto ciò premesso quanto allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3. Pregiudizialmente vanno disattese tutte le eccezioni processuali formulate dalle parti. 3.1. Anzitutto, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione formulata da parte attrice. Parte convenuta ha infatti documentato di aver formulato ritualmente la domanda di mediazione, nonché il regolare svolgimento del tentativo di mediazione, con esito negativo per la mancata partecipazione della parte attrice, come da verbale in atti (doc. 10 e 11 parte convenuta). L'eccezione attorea è quindi infondata. 3.2. Va altresì rigettata l'eccezione di invalidità della notificazione dell'ingiunzione, formulata da parte attrice. Risulta documentalmente provato, attraverso la ricevuta di consegna della PEC, che l'ingiunzione sia stata notificata a mezzo PEC a , soggetto munito di PEC iscritta Parte_1 nell'elenco pubblico Reginde, in data 29/09/20
5 Parte convenuta ha altresì documentato di aver ritualmente notificato l'ingiunzione a a mezzo posta, regolarmente perfezionatasi per compiuta giacenza in data Controparte_1
risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto, nonché dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Peraltro, la tempestiva proposizione dell'opposizione a ingiunzione avrebbe comunque sanato ogni vizio della notificazione.
3.3. Inoltre, va rigettata l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione. Al riguardo, va rammentato che “l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006, Rv. 594013 - 01). Conseguentemente, la genericità o indeterminatezza dell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione rileva in relazione all'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore in senso sostanziale a fondamento della propria domanda e non determina la nullità dell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione.
4. Passando al merito della causa, va osservato quanto segue. 4.1. Come rilevato da parte convenuta, l'atto di citazione ha un contenuto del tutto generico e, in larga misura, contiene deduzioni estranee ai fatti di causa. Le censure mosse dagli opponenti sono prive di specificità e non consentono di ritenere soddisfatto l'onere di contestazione chiara e specifica della domanda monitoria.
4.2. In ogni caso, anche a considerare le generiche contestazioni formulate dagli attori, va evidenziato come esse siano infondate.
5.1. Parte convenuta ha prodotto l'atto di mutuo del 28/09/2009 (doc. 3 parte convenuta), da cui si evince chiaramente che si obbligava a restituire la somma di € Parte_1
750.000,00 consegnatagli a titolo d mensili, la prima scadente il 28/10/2009, con la previsione di un tasso di interesse annuo pari al parametro denominato “Euribor 3 mesi 360”, maggiorato del 3%, per un tasso pari al 3,9% annuo al momento della stipula, ISC
4,02014%, con previsione di un tasso minimo del 3,5% (la clausola “floor”). Non è stata inoltre contestata la consegna a del piano di ammortamento, Parte_1 effettuato con metodo alla francese, richiamato d
5.2. A fronte di tali chiari elementi, va disattesa la tesi attorea secondo la quale sarebbe indeterminato il tasso di interesse e privo di liquidità, certezza ed esigibilità il credito.
6. In ordine alla usurarietà del tasso eccepita da parte attrice, va rimarcato come la parte non si sia minimamente peritata di corredare l'eccezione di specifici dati: non ha infatti indicato il tasso applicato, né il tasso soglia superato. Come rilevato dal decreto del Ministero del Tesoro di data 24/06/2009, il tasso medio per i mutui a tasso variabile rilevante per il periodo considerato (luglio - settembre 2009) era pari al 3,39%, con conseguente tasso soglia del 5,09%. Ne consegue che il tasso previsto dal contratto di mutuo era ben inferiore al tasso soglia (ISC 4,02014%). 7. Quanto alla censura attorea secondo la quale il rapporto sarebbe viziato da una illegittima capitalizzazione composta e dall'applicazione di un anatocismo vietato, è sufficiente ricordare come anche recentemente le Sezioni Unite hanno dato conto della legittimità del sistema di ammortamento alla francese (Cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15130 del
6 29/05/2024). Conseguentemente deve rigettarsi la tesi attorea di applicazione di un anatocismo vietato.
8. Relativamente alla previsione del tasso minimo del 3,5% (clausola “floor”), va evidenziato come sia rimasta non contestata la deduzione della banca secondo la quale tale clausola non ha mai trovato applicazione. Tale elemento è di per sé decisivo a rendere priva di interesse la decisione in ordine alla nullità di tale clausola. Peraltro, va evidenziato che non vi è alcuna ragione per ritenere nulla la previsione di un tasso di interesse minimo per il contratto di mutuo, in ipotesi di mutuo a tasso variabile, ove non rivesta la natura di tasso usurario. Ne consegue che anche tale eccezione di parte attrice va rigettata.
9. In definitiva, tutte le eccezioni formulate da parte attrice in ordine alla validità del mutuo e alla liquidità, certezza ed esigibilità del credito vanno rigettate. Atteso che non sono contestati i conteggi allegati dalla parte convenuta, non è contestato l'inadempimento allegato dalla medesima parte, né parte attrice ha allegato di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quelle allegate dalla banca, la domanda monitoria svolta contro va ritenuta integralmente fondata, con rigetto dell'opposizione sul punto e Parte_1 nzione. 10.1. Relativamente alla posizione del fideiussore posto che è Controparte_1 incontestato e documentalmente provato che questa abbia ne specifica a copertura dell'integrale importo del mutuo e che la parte convenuta abbia agito entro il termine di sei mesi, ciò che parte attrice contesta è la validità della fideiussione poiché conforme allo schema ABI di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. 10.2. Anche tale eccezione va disattesa. 10.3. Anzitutto, l'eventuale conformità della fideiussione al predetto schema ABI comporterebbe la nullità parziale della fideiussione e non la nullità integrale della fideiussione, come chiarito da Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 (Rv. 663507 - 01). 10.4. In secondo luogo, la nullità parziale delle clausole non determinerebbe alcuna conseguenza sul rapporto di garanzia, atteso che nessuna delle clausole censurate appare trovare applicazione nel caso di specie. 10.5. In ogni caso, va evidenziato come la fideiussione rilasciata da una Controparte_1 fideiussione specifica, mentre quella oggetto del provvedimento delle era una fideiussione omnibus e la nullità delle dette clausole non deriva dal loro contenuto intrinseco, ma dall'applicazione anticoncorrenziale del predetto schema. Ne consegue che nessuna nullità di clausole della fideiussione resa da Controparte_1 può predicarsi per l'occasionale conformità a quelle del predetto schema ABI.
10.6. In definitiva, l'opposizione va rigettata anche sul punto, donde, anche la domanda monitoria svolta contro va ritenuta integralmente fondata, con rigetto Controparte_1 dell'opposizione sul punto nzione.
11. Infine, va dichiarata non fondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso del diritto formulata da parte attrice. Lamenta parte attrice che sarebbe stato revocato il mutuo nonostante le trattative di bonario componimento. Invero, come allegato dalla parte convenuta e non smentito dall'attore, questi è venuto meno al regolare pagamento delle rate per molto tempo, donde, del tutto legittimamente, a fronte del mancato rientro dell'esposizione debitoria, l'istituto convenuto ha legittimamente intimato la risoluzione del contratto di mutuo. Parte convenuta non ha abusato di alcun diritto, ma ha esercitato legittimamente le proprie facoltà contrattuali.
7 Peraltro, anche in sede giudiziale, parte convenuta ha consentito a numerosi rinvii per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, dimostrando correttezza e disponibilità alla trattativa, a smentita di una volontà di abusare delle proprie facoltà contrattuali. Ne consegue il rigetto della domanda, peraltro anche conseguenza dell'assenza di uno specifico danno allegato e provato da parte attrice.
12. Conclusivamente, vanno rigettate tutte le domande proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2012. 14. A norma dell'art. 12 bis, co. 2, D. Lgs. 28/2010, per non aver partecipato al primo incontro di mediazione, parte attrice va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 1.686,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
RIGETTA le domande formulate da e contro Parte_1 Controparte_1 [...] on n oppo Controparte_2 notificato in data 13/11/2023.
CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 185/2023, di data 29/09/2023 (N. 650/2023 R.G.), che dichiara esecutivo.
CONDANNA e in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Controparte_1 favore di che liquida in € 29.193,00 Controparte_2 per comp ome per legge.
CONDANNA e al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_1 Controparte_1
Stato della s , tributo unificato dovuto per il giudizio.
Rovereto, 31/01/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 869/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
e n. 1, difeso in proprio
, nata a [...], il [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
Mori, Via Teatro n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F. Parte_1
C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
con sede legale in Arco (TN), Via Controparte_2 rappresentata e P.IVA_1 Controparte_3 difesa dall'Avv. SONIA LA VIA (C.F. ) C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza ed argomentazione In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1bis d.lgs n. 28/2010 dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per difetto di valida notificazione alla società debitrice NEL MERITO Per i motivi tutti enunciati in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, invalido il D.I. nr. 185/2023 dd. 29/09/2023 del Tribunale di Rovereto. In via subordinata revocarsi il decreto ingiuntivo opposto atteso il pagamento parziale non
1 imputato, nonché
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo oggetto di causa non prevede il Tasso annuo effettivo e che l'indicatore sintetico di costo indicato è assente e/o errato con conseguente nullità del mutuo anche per mancata indicazione dell'ISC/TAEG
- previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e l'eventuale maggior somma, pronunciarsi sulla gratuità del contratto di mutuo indicato in narrativa, ovvero provvedere al ricalcolo degli interessi e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione, anche in termini di ricalcolo delle rate ancora dovute, di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc., nella misura da accertare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. contabile, dichiarando dovuta esclusivamente la quota capitale;
- in subordine, ricalcolare la quota delle rate di ammortamento ricalcolando quanto versato dagli odierni attori a titolo di capitale, interessi e spese, interamente come quota capitale e rideterminare il piano di ammortamento fino al conseguimento della restituzione della sola quota capitale;
- in ulteriore subordine, condannare la banca convenuta al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata dagli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda;
- condannare in via equitativa la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli odierni attori, anche in considerazione della notevole liquidità sottratta agli opponenti;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da per aver la Cassa Rurale Alto Garda– Rovereto B.C.C.S.C., riprodotto Controparte_1 delle clausole c mativa antitrust in violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a). Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla sig. a Cassa Rurale Alto Controparte_1
Garda– Rovereto B.C.C.S.C., e ordinare la cancellazione il nomin dalla Controparte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
- In via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità delle solo clausole nr. 2, 7 e 9 del contratto di fideiussione sottoscritto tra e Cassa Rurale Controparte_1
Alto Garda– Rovereto B.C.C.S.C., per violazione della L. n. 287 del 199 2, lett. a).
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di validità e/o efficacia e/o nullità parziale della fideiussione rideterminare la somma eventualmente dovuta a mezzo di istruttoria. Condannare al risarcimento del danno atteso l'abuso del diritto. In via istruttoria si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. alla convenuta opposta, la esibizione e/o produzione della documentazione bancaria relativa ai rapporti oggetto della presente vertenza e conseguentemente disponga CTU tecnico – contabile per la determinazione delle poste evidenziate in narrativa al fine di ricostruire il rapporto bancario con individuazione di capitale ed interessi al tasso variabile, spese di vario genere e natura, relativi pagamenti e comunque nei termini già illustrati. In sostanza si chiede di verificare, la corrispondenza tra quanto pattuito in contratto e quanto in concreto applicato dalla banca con riferimento al tasso applicato, se fisso o variabile, anche nel corso del rapporto ed alle altre condizioni di prezzo pattuite, in primis il TAN, il TAEG NETTO e il TAEG contrattuale, la presenza di clausola Floor, l'adeguamento del tasso variabile in relazione alle variazioni temporali, l'eventuale difformità tra ISC comunicato e TAEG effettivamente applicato ed in ipotesi di riscontro positivo applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, nonché verificare l'eventuale riconducibilità temporale del contratto agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa applicare il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
verificare eventuale usurarietà del tasso di mora e di quello corrispettivo autonomamente valutati e secondo i relativi diversi tassi soglia di cui alle istruzioni Banca d'Italia con esclusione della penale per estinzione anticipata ma incluse spese assicurative se ricorrenti i presupposti di rilevanza resi dall'Istituto Bancario Centrale, assumendo a parametro di riferimento
2 il TEG calcolato secondo le istruzioni rese da Banca d'Italia e non il TAEG ed in ipotesi di riscontro del superamento dei rispettivi tassi soglia espungere qualsiasi richiesta a titolo di interessi ove viziati risultassero quelli corrispettivi ovvero ricondurre i moratori a quelli corrispettivi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta:
La Cassa Rurale, come in atti rappresentata e difesa, nel riproporre le richieste già formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie di rito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via preliminare:
1)Accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur e pertanto accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. IV comma, la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda;
2) Accertare e dichiarare la regolarità delle notificazioni del decreto ingiuntivo n. 185/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 29.09.2023 sub RG 650/2023 per i motivi di cui in narrativa;
3) Concedere la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 185/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 29.09.2023 sub RG 650/2023 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né la stessa risulta di pronta soluzione;
4) Accertare e dichiarare la procedibilità della presente controversia per l'assolvimento del tentativo di mediazione di cui agli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. 28/2010 e ss. modifiche, come da documento allegato sub 11; Nel merito in via principale:
5) Accertare e dichiarare che le domande e/o eccezioni avanzate dagli attori sono prescritte, nulle, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e in ogni caso non provate e per l'effetto respingerle integralmente;
6) Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 185/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 29.09.2023 sub RG 650/2023, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, e per l'effetto condannare il signor ( , nato a [...]_1 C.F._1
(TN) in data 01.02.1963 e residente in 38 signora CP_1
( , nata a [...] in data [...] e residente in 38
[...] C.F._2
V pagare in favore della (C.F. Controparte_4
- P.IVA ), in persona del Presidente in carica dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_3
546.80 essi e spese della procedura di ingiunzione, ingiuntivo opposto nel presente giudizio;
Nel merito in via subordinata: 7) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare i debitori al pagamento delle somme residue derivanti dal mutuo ipotecario n. 410516010 oggetto della presente controversia, maggiorati degli interessi maturati e contrattualmente dovuti e anche qualora fosse previsto un accoglimento parziale delle domande ex adverso formulate, si chieda venga accertato e rideterminato il “dare ed avere” tra le parti in relazione al rapporto oggetto della presente controversia, condannando parte opponente a pagare in favore della
[...]
il debito residuo maggiorato di spese ed interessi;
In via istruttori Controparte_4 ze istruttorie formulate da parte attrice in quanto superflue ed esplorative, riservandosi di ulteriormente dedurre, produrre documenti, modificare e/o precisare le domande già svolte e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche in relazione all'atteggiamento processuale assunto da controparte. Si salva ogni ulteriore istanza. In subordine, si chiede venga disposta CTU contabile al fine di verificare l'infondatezza delle contestazioni ex adverso formulate ed accertare che il debito maturato dall'odierna opposta nei confronti degli opponenti è pari a
3 quello di cui al decreto ingiuntivo n. 185/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 29.09.2023 sub RG 650/2023, attesa la regolarità delle condizioni applicate dalla Cassa Rurale nei rapporti oggetto di causa. 9) Si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio aperto sub RG. 650/2023 avanti il Tribunale di Rovereto. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso per ingiunzione di data 22/09/2023,
[...] chiedeva ingiungersi a , quale debitore Parte_2 Parte_1 quale fideiussore, in via to dell'importo di Controparte_1
€ 546.801,78, ese, dovuto in forza di mutuo ipotecario stipulato per atto pubblico, in data 28/09/2009, rimasto inadempiuto. 1.2. In accoglimento del ricorso, questo giudice pronunciava decreto ingiuntivo n. 185/2023, di data 29/09/2023, che veniva notificato ai debitori, unitamente al ricorso, a mezzo PEC a , in data 03/10/2023, a mezzo posta a in data 10- Parte_1 Controparte_1
20/10 1.3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13/11/2023, e Parte_1 formulavano opposizione all'ingiunzione, chiedendo, in rito, dichiararsi Controparte_1
mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la conseguente revoca dell'ingiunzione, in subordine, dichiararsi la nullità o inefficacia dell'ingiunzione per il difetto di valida notificazione, nel merito, revocarsi l'ingiunzione per la nullità del mutuo, ovvero, in subordine, ricalcolarsi il dovuto, accertarsi l'usurarietà o l'anatocismo con le conseguenti pronunce, condannarsi l'opposta al risarcimento del danno, dichiararsi la nullità della fideiussione di condannarsi l'opposta al risarcimento del danno per abuso del Controparte_1 diritto, con vitt te. Gli attori affidavano l'opposizione a una serie di motivi estremamente generici, privi di specifico riferimento al mutuo oggetto di causa, con molte argomentazioni concernenti questioni del tutto estranee ai fatti di causa (ad esempio, vi è una ampia trattazione in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto, propri di un contratto di apertura di credito e non di un mutuo). Limitando l'illustrazione dei motivi a quelli rilevanti, gli opponenti deducevano:
- l'omesso esperimento del procedimento di mediazione;
- il difetto di valida notificazione dell'ingiunzione;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
- l'applicazione di tassi usurari;
- la nullità della capitalizzazione composta;
- la nullità della clausola “floor” relativa al tasso di interesse;
- il conseguente difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- la nullità della fideiussione resa da perché conforme allo schema ABI di cui Controparte_1 al provvedimento della Banca d'Ita
- l'applicazione di interessi anatocistici vietati in virtù del “collegamento” del mutuo con un conto corrente affidato;
- l'illegittima revoca del mutuo nonostante le trattative di composizione della controversia integrante abuso del diritto. 1.4. Con comparsa di risposta depositata in data 06/02/2024, si costituiva
[...] che domandava, in rito, dichiararsi la Controparte_2
4 di citazione, accertare la ritualità della notificazione dell'ingiunzione e della procedibilità della domanda di ingiunzione, nel merito, rigettarsi l'opposizione, ovvero, in subordine, condannarsi gli opponenti alla minore somma dovuta, con vittoria delle spese di lite. La convenuta fondava le proprie conclusioni sulle seguenti deduzioni ed eccezioni:
- eccepiva la nullità della domanda attorea per essere assolutamente indeterminata;
- deduceva la rituale notificazione dell'ingiunzione agli opponenti e comunque la sanatoria di eventuali nullità della notificazione per l'avvenuta costituzione;
- evidenziava essersi svolta la procedura di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, con esito negativo per la mancata partecipazione degli attori;
- sosteneva la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo il suo ammontare precisamente descritto nell'atto di mutuo e calcolato precisamente negli estratti ex art. 50 T.U.B.;
- affermava la chiara determinazione delle condizioni contrattuali, come poteva evincersi dall'atto di mutuo e dagli allegati;
- contestava la avversa deduzione di illegittimità della clausola “floor” relativa al tasso di interesse e, comunque, deduceva che, in concreto, essa non aveva mai avuto applicazione;
- contestava la sussistenza di anatocismo, atteso che il mutuo prevedeva un usuale ammortamento alla francese;
- contestava l'applicazione di tassi di interesse usurari, ricordando che il tasso di riferimento individuato dal Ministero del Tesoro per il trimestre luglio-settembre 2009, in relazione all'operazione specifica, era pari al 3,39%, donde, il tasso soglia era pari al 5,09%, molto superiore al tasso di interesse concretamente applicato pari al 4,02014%;
- contestava l'eccepita nullità della fideiussione, trattandosi di fideiussione specifica e non omnibus, estranea pertanto al provvedimento della Banca d'Italia invocato dall'attore, con la precisazione che comunque la richiesta al garante era stata effettuata entro i sei mesi dalla revoca dei rapporti, nel termine quindi previsto dall'art. 1957 c.c.;
- contestava essere stato commesso alcun abuso del diritto.
1.5. Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17/04/2024, le parti chiedevano rinvio per trattative, cui seguivano alcuni rinvii finalizzati alla conciliazione delle parti, fino a che, preso atto dell'esito negativo delle trattative, il giudice rigettava tutte le istanze istruttorie avanzate in quanto generiche ed esplorative e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'08/01/2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
2. Tutto ciò premesso quanto allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3. Pregiudizialmente vanno disattese tutte le eccezioni processuali formulate dalle parti. 3.1. Anzitutto, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione formulata da parte attrice. Parte convenuta ha infatti documentato di aver formulato ritualmente la domanda di mediazione, nonché il regolare svolgimento del tentativo di mediazione, con esito negativo per la mancata partecipazione della parte attrice, come da verbale in atti (doc. 10 e 11 parte convenuta). L'eccezione attorea è quindi infondata. 3.2. Va altresì rigettata l'eccezione di invalidità della notificazione dell'ingiunzione, formulata da parte attrice. Risulta documentalmente provato, attraverso la ricevuta di consegna della PEC, che l'ingiunzione sia stata notificata a mezzo PEC a , soggetto munito di PEC iscritta Parte_1 nell'elenco pubblico Reginde, in data 29/09/20
5 Parte convenuta ha altresì documentato di aver ritualmente notificato l'ingiunzione a a mezzo posta, regolarmente perfezionatasi per compiuta giacenza in data Controparte_1
risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto, nonché dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. Peraltro, la tempestiva proposizione dell'opposizione a ingiunzione avrebbe comunque sanato ogni vizio della notificazione.
3.3. Inoltre, va rigettata l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione. Al riguardo, va rammentato che “l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006, Rv. 594013 - 01). Conseguentemente, la genericità o indeterminatezza dell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione rileva in relazione all'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore in senso sostanziale a fondamento della propria domanda e non determina la nullità dell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione.
4. Passando al merito della causa, va osservato quanto segue. 4.1. Come rilevato da parte convenuta, l'atto di citazione ha un contenuto del tutto generico e, in larga misura, contiene deduzioni estranee ai fatti di causa. Le censure mosse dagli opponenti sono prive di specificità e non consentono di ritenere soddisfatto l'onere di contestazione chiara e specifica della domanda monitoria.
4.2. In ogni caso, anche a considerare le generiche contestazioni formulate dagli attori, va evidenziato come esse siano infondate.
5.1. Parte convenuta ha prodotto l'atto di mutuo del 28/09/2009 (doc. 3 parte convenuta), da cui si evince chiaramente che si obbligava a restituire la somma di € Parte_1
750.000,00 consegnatagli a titolo d mensili, la prima scadente il 28/10/2009, con la previsione di un tasso di interesse annuo pari al parametro denominato “Euribor 3 mesi 360”, maggiorato del 3%, per un tasso pari al 3,9% annuo al momento della stipula, ISC
4,02014%, con previsione di un tasso minimo del 3,5% (la clausola “floor”). Non è stata inoltre contestata la consegna a del piano di ammortamento, Parte_1 effettuato con metodo alla francese, richiamato d
5.2. A fronte di tali chiari elementi, va disattesa la tesi attorea secondo la quale sarebbe indeterminato il tasso di interesse e privo di liquidità, certezza ed esigibilità il credito.
6. In ordine alla usurarietà del tasso eccepita da parte attrice, va rimarcato come la parte non si sia minimamente peritata di corredare l'eccezione di specifici dati: non ha infatti indicato il tasso applicato, né il tasso soglia superato. Come rilevato dal decreto del Ministero del Tesoro di data 24/06/2009, il tasso medio per i mutui a tasso variabile rilevante per il periodo considerato (luglio - settembre 2009) era pari al 3,39%, con conseguente tasso soglia del 5,09%. Ne consegue che il tasso previsto dal contratto di mutuo era ben inferiore al tasso soglia (ISC 4,02014%). 7. Quanto alla censura attorea secondo la quale il rapporto sarebbe viziato da una illegittima capitalizzazione composta e dall'applicazione di un anatocismo vietato, è sufficiente ricordare come anche recentemente le Sezioni Unite hanno dato conto della legittimità del sistema di ammortamento alla francese (Cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15130 del
6 29/05/2024). Conseguentemente deve rigettarsi la tesi attorea di applicazione di un anatocismo vietato.
8. Relativamente alla previsione del tasso minimo del 3,5% (clausola “floor”), va evidenziato come sia rimasta non contestata la deduzione della banca secondo la quale tale clausola non ha mai trovato applicazione. Tale elemento è di per sé decisivo a rendere priva di interesse la decisione in ordine alla nullità di tale clausola. Peraltro, va evidenziato che non vi è alcuna ragione per ritenere nulla la previsione di un tasso di interesse minimo per il contratto di mutuo, in ipotesi di mutuo a tasso variabile, ove non rivesta la natura di tasso usurario. Ne consegue che anche tale eccezione di parte attrice va rigettata.
9. In definitiva, tutte le eccezioni formulate da parte attrice in ordine alla validità del mutuo e alla liquidità, certezza ed esigibilità del credito vanno rigettate. Atteso che non sono contestati i conteggi allegati dalla parte convenuta, non è contestato l'inadempimento allegato dalla medesima parte, né parte attrice ha allegato di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quelle allegate dalla banca, la domanda monitoria svolta contro va ritenuta integralmente fondata, con rigetto dell'opposizione sul punto e Parte_1 nzione. 10.1. Relativamente alla posizione del fideiussore posto che è Controparte_1 incontestato e documentalmente provato che questa abbia ne specifica a copertura dell'integrale importo del mutuo e che la parte convenuta abbia agito entro il termine di sei mesi, ciò che parte attrice contesta è la validità della fideiussione poiché conforme allo schema ABI di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. 10.2. Anche tale eccezione va disattesa. 10.3. Anzitutto, l'eventuale conformità della fideiussione al predetto schema ABI comporterebbe la nullità parziale della fideiussione e non la nullità integrale della fideiussione, come chiarito da Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 (Rv. 663507 - 01). 10.4. In secondo luogo, la nullità parziale delle clausole non determinerebbe alcuna conseguenza sul rapporto di garanzia, atteso che nessuna delle clausole censurate appare trovare applicazione nel caso di specie. 10.5. In ogni caso, va evidenziato come la fideiussione rilasciata da una Controparte_1 fideiussione specifica, mentre quella oggetto del provvedimento delle era una fideiussione omnibus e la nullità delle dette clausole non deriva dal loro contenuto intrinseco, ma dall'applicazione anticoncorrenziale del predetto schema. Ne consegue che nessuna nullità di clausole della fideiussione resa da Controparte_1 può predicarsi per l'occasionale conformità a quelle del predetto schema ABI.
10.6. In definitiva, l'opposizione va rigettata anche sul punto, donde, anche la domanda monitoria svolta contro va ritenuta integralmente fondata, con rigetto Controparte_1 dell'opposizione sul punto nzione.
11. Infine, va dichiarata non fondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso del diritto formulata da parte attrice. Lamenta parte attrice che sarebbe stato revocato il mutuo nonostante le trattative di bonario componimento. Invero, come allegato dalla parte convenuta e non smentito dall'attore, questi è venuto meno al regolare pagamento delle rate per molto tempo, donde, del tutto legittimamente, a fronte del mancato rientro dell'esposizione debitoria, l'istituto convenuto ha legittimamente intimato la risoluzione del contratto di mutuo. Parte convenuta non ha abusato di alcun diritto, ma ha esercitato legittimamente le proprie facoltà contrattuali.
7 Peraltro, anche in sede giudiziale, parte convenuta ha consentito a numerosi rinvii per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, dimostrando correttezza e disponibilità alla trattativa, a smentita di una volontà di abusare delle proprie facoltà contrattuali. Ne consegue il rigetto della domanda, peraltro anche conseguenza dell'assenza di uno specifico danno allegato e provato da parte attrice.
12. Conclusivamente, vanno rigettate tutte le domande proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2012. 14. A norma dell'art. 12 bis, co. 2, D. Lgs. 28/2010, per non aver partecipato al primo incontro di mediazione, parte attrice va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 1.686,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
RIGETTA le domande formulate da e contro Parte_1 Controparte_1 [...] on n oppo Controparte_2 notificato in data 13/11/2023.
CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 185/2023, di data 29/09/2023 (N. 650/2023 R.G.), che dichiara esecutivo.
CONDANNA e in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Controparte_1 favore di che liquida in € 29.193,00 Controparte_2 per comp ome per legge.
CONDANNA e al versamento all'entrata del bilancio dello Parte_1 Controparte_1
Stato della s , tributo unificato dovuto per il giudizio.
Rovereto, 31/01/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
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