Art. 10.
Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta che non conseguano la promozione nell'anno di validita' del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dello anno successivo.
Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta che non conseguano la promozione nell'anno di validita' del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dello anno successivo.