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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AL Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1888/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per lo scioglimento del matrimonio”, promosso da:
( ), nata a [...] l'[...], residente in [...] C.F._1
AL AN nr. 82, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sassu ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Georgia –Torre 1;
ricorrente
contro pagina 1 di 7 ( ), nato a [...] l'[...], residente in [...], CP_1 C.F._3
Via dell'Anagrafe nr. 62;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025;
per il PM: “Visto”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in IS (NU) il giorno 16.10.1983 tra la
Sig.ra e il Signor , con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Parte_1 CP_1 stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nella parte narrativa del ricorso, la ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio con il resistente il
16/10/1983 in IS, trascritto nel Registro dello Stato Civile al nr. 36, parte II, serie A anno 1983 e che, dalla loro unione, il 12/05/1986 nasceva una figlia, ( , ad oggi Per_1 C.F._4 economicamente indipendente.
Dava atto di essere comparsa, insieme al coniuge, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia il 09/04/2018, al fine di sottoscrivere l'accordo di separazione che, di fatto, veniva redatto e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Olbia al nr. 27 parte, II serie C, anno 2018 e che, dalla comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, era ormai decorso il termine previsto dall'art. 3 L. 898/1970, senza che intervenisse alcuna riconciliazione tra i coniugi.
All'udienza del 3 dicembre 2025 si presentava solo la parte ricorrente, che dava atto di avere regolarmente notificato gli atti del presente procedimento alla controparte, la cui mancata comparizione in giudizio impediva al Giudice Relatore di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Previa verifica della regolarità della notifica eseguita nei confronti del resistente, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di , ed invitava la parte ricorrente alla discussione della causa. CP_1
La difesa della ricorrente chiedeva di riqualificare la domanda proposta da domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, a domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato quest'ultimo celebrato tra i coniugi con rito concordatario, circostanza confermata anche dalla ricorrente personalmente.
Chiedeva, dunque, di rimettere la causa al Collegio per la decisione, richiamandosi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, e dichiarando di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
pagina 3 di 7 Preliminarmente, come richiesto dalla ricorrente, occorre riqualificare la presente domanda, da domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, a domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Orbene, dalla documentazione in atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 16/10/1983 in IS (NU), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Atto N. 36 parte II serie A - anno 1983.
È noto che, nella prima parte dei registri di matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, mentre nella parte seconda (serie A) si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune, davanti ai ministri del culto cattolico e dei culti ammessi nello Stato.
La predetta suddivisione è disciplinata dagli artt. 124 e 125 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, come segue: art. 124 - “Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente”; art. 125 – “La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli artt. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 . Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;
3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stampati. Nella stessa serie C si trascrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile (240); 4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. pagina 4 di 7 847; 5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli artt. 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847 ,
e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia
l'annullamento di una trascrizione già eseguita. La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero”.
Il richiamato decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 del medesimo, ma le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 hanno continuato ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto articolo 109. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del predetto provvedimento, limitatamente a determinati articoli, tra i quali il 124 ed il 125.
Del resto, come già esposto in premessa, anche la parte ricorrente, in udienza, ha confermato di essersi unita in matrimonio con il con rito concordatario. CP_1
Dunque, occorre riqualificare la domanda della ricorrente, da domanda di “scioglimento del matrimonio”, celebrato con rito civile, a domanda di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, celebrato con rito concordatario
Tale operazione è ammissibile, sulla base del principio giurisprudenziale ormai consolidato, e ribadito di recente, secondo il quale “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto
a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10402; in senso conforme, tra le molte, Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n.36272).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per la predetta qualificazione, considerato che il presupposto della domanda di divorzio sta nell'irreversibile e definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, e gli effetti della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di quella di scioglimento del matrimonio sono i medesimi, considerato che “La distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è assolutamente pagina 5 di 7 identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 9236/12).
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Si dà atto che la parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di natura economica nei confronti del resistente, per cui la presente pronuncia resta limitata allo status.
pagina 6 di 7 Vista la natura familiare della controversia, i rapporti tra le parti, e la mancata trattazione di questioni connesse alla pronuncia di divorzio, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16/10/1983 a IS, tra nata a [...] l'[...], ed , nato l'[...] ad [...], trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IS, Atto N. 36 parte II serie A - anno 1983;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. AL Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AL Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1888/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per lo scioglimento del matrimonio”, promosso da:
( ), nata a [...] l'[...], residente in [...] C.F._1
AL AN nr. 82, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sassu ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Georgia –Torre 1;
ricorrente
contro pagina 1 di 7 ( ), nato a [...] l'[...], residente in [...], CP_1 C.F._3
Via dell'Anagrafe nr. 62;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025;
per il PM: “Visto”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in IS (NU) il giorno 16.10.1983 tra la
Sig.ra e il Signor , con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Parte_1 CP_1 stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nella parte narrativa del ricorso, la ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio con il resistente il
16/10/1983 in IS, trascritto nel Registro dello Stato Civile al nr. 36, parte II, serie A anno 1983 e che, dalla loro unione, il 12/05/1986 nasceva una figlia, ( , ad oggi Per_1 C.F._4 economicamente indipendente.
Dava atto di essere comparsa, insieme al coniuge, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia il 09/04/2018, al fine di sottoscrivere l'accordo di separazione che, di fatto, veniva redatto e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Olbia al nr. 27 parte, II serie C, anno 2018 e che, dalla comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, era ormai decorso il termine previsto dall'art. 3 L. 898/1970, senza che intervenisse alcuna riconciliazione tra i coniugi.
All'udienza del 3 dicembre 2025 si presentava solo la parte ricorrente, che dava atto di avere regolarmente notificato gli atti del presente procedimento alla controparte, la cui mancata comparizione in giudizio impediva al Giudice Relatore di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Previa verifica della regolarità della notifica eseguita nei confronti del resistente, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia di , ed invitava la parte ricorrente alla discussione della causa. CP_1
La difesa della ricorrente chiedeva di riqualificare la domanda proposta da domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, a domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato quest'ultimo celebrato tra i coniugi con rito concordatario, circostanza confermata anche dalla ricorrente personalmente.
Chiedeva, dunque, di rimettere la causa al Collegio per la decisione, richiamandosi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, e dichiarando di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
pagina 3 di 7 Preliminarmente, come richiesto dalla ricorrente, occorre riqualificare la presente domanda, da domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, a domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Orbene, dalla documentazione in atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 16/10/1983 in IS (NU), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Atto N. 36 parte II serie A - anno 1983.
È noto che, nella prima parte dei registri di matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, mentre nella parte seconda (serie A) si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune, davanti ai ministri del culto cattolico e dei culti ammessi nello Stato.
La predetta suddivisione è disciplinata dagli artt. 124 e 125 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, come segue: art. 124 - “Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente”; art. 125 – “La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli artt. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 . Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;
3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stampati. Nella stessa serie C si trascrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile (240); 4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. pagina 4 di 7 847; 5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli artt. 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847 ,
e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia
l'annullamento di una trascrizione già eseguita. La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero”.
Il richiamato decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 del medesimo, ma le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 hanno continuato ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto articolo 109. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del predetto provvedimento, limitatamente a determinati articoli, tra i quali il 124 ed il 125.
Del resto, come già esposto in premessa, anche la parte ricorrente, in udienza, ha confermato di essersi unita in matrimonio con il con rito concordatario. CP_1
Dunque, occorre riqualificare la domanda della ricorrente, da domanda di “scioglimento del matrimonio”, celebrato con rito civile, a domanda di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, celebrato con rito concordatario
Tale operazione è ammissibile, sulla base del principio giurisprudenziale ormai consolidato, e ribadito di recente, secondo il quale “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto
a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10402; in senso conforme, tra le molte, Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n.36272).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per la predetta qualificazione, considerato che il presupposto della domanda di divorzio sta nell'irreversibile e definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, e gli effetti della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di quella di scioglimento del matrimonio sono i medesimi, considerato che “La distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è assolutamente pagina 5 di 7 identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 9236/12).
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Si dà atto che la parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di natura economica nei confronti del resistente, per cui la presente pronuncia resta limitata allo status.
pagina 6 di 7 Vista la natura familiare della controversia, i rapporti tra le parti, e la mancata trattazione di questioni connesse alla pronuncia di divorzio, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16/10/1983 a IS, tra nata a [...] l'[...], ed , nato l'[...] ad [...], trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IS, Atto N. 36 parte II serie A - anno 1983;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. AL Di Giacomo
pagina 7 di 7