Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Vagnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando Militare dell’Esercito Marche, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini n. 55;
il Comando 7° Reggimento Aviazione Esercito “-OMISSIS-”, in persona del Comandante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della concessione del beneficio ex art. 1803 del cod. ord. mil.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il colonnello -OMISSIS-, attualmente in congedo assoluto dal 24.01.2022 per infermità, è stato ufficiale dell’Esercito Italiano in servizio permanente effettivo con decorrenza dal 15.7.1993, e l’Aeronautica gli ha rilasciato il brevetto militare di pilota di elicottero in data 20.01.1992.
Con istanze del 26.05.2022 e del 24.2.2023 il col. -OMISSIS-, dichiarando di trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 1803 e 2261, comma 1°, del D.Lgs. n. 66/2010 (c.d. Codice dell’Ordinamento Militare), ha chiesto la concessione dei benefici di cui al cit. art. 1803, volti a disincentivare l’esodo dei piloti militari verso l’aviazione civile.
Il Comandante del 7° Reggimento Aves “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, presso il quale il col. -OMISSIS- è stato in servizio fino alla cessazione del rapporto di lavoro, istruita la pratica, ha infine denegato la richiesta per carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il provvedimento di diniego, in epigrafe meglio specificato, viene impugnato in questa sede articolando un unico motivo di ricorso così intestato “ Violazione di legge : Violazione ed erronea applicazione dell’art 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 per infondatezza, insufficienza ed illogicità della motivazione e conseguente erronea applicazione dell’art. 1803 D.Lgs. 66/2010 ed eccesso di potere per disparità di trattamento, carente istruttoria ed erronea presupposizione ”.
In sintesi il ricorrente, nel contestare la motivazione del diniego, sostiene di possedere tutti i requisiti richiesti per la concessione dei premi di cui al citato art. 1803 del c.o.m..
Egli, infatti, in data 14.5.2003, epoca della scadenza del periodo di ferma obbligatoria dodecennale, non aveva superato il 45° anno di età, aveva maturato, rispettivamente, 14 anni e 5 mesi di servizio militare oltre a 11 anni e 10 mesi di servizio aeronavigante, e sarebbe poi rimasto in servizio permanente effettivo fino al congedo.
Il militare risulterebbe pure in possesso del brevetto di pilota elicotterista dell’Esercito rilasciato dall’Aeronautica Militare Italiana. Questo titolo sarebbe da ritenersi, in tutto e per tutto, equivalente ed equipollente a quello rilasciato ai piloti (non dell’esercito ma) dell’aeronautica e della marina militare, per i quali prima la L. n. 42/2000 (art. 1), e in seguito il codice dell’ordinamento militare (art. 1803), riconoscerebbero i benefici in esame.
In tal senso si sarebbe del resto pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6766/2021, riguardante altri militari asseritamente in condizioni analoghe a quella del ricorrente.
Da qui la finale richiesta di annullamento del provvedimento di diniego, con accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il premio di cui all’art. 1803 c.o.m. per i periodi ritenuti di legge, e con condanna dell’Amministrazione al pagamento dello stesso.
3. Il Ministero della Difesa e il Comando Militare Esercito delle Marche si sono costituiti in resistenza al ricorso chiedendone il rigetto e depositando la documentazione pertinente.
4. All’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il Tribunale, dopo la discussione del legale del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso va rigettato.
6. Il ricorrente, ritenendo di trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 1803 e 2261, comma 1°, del D.Lgs. n. 66/2010, ha chiesto la corresponsione di tutti gli importi previsti dall’art. 1803 del D.Lgs. n. 66/2010.
Il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza con il provvedimento assunto al prot. n. -OMISSIS- del 5.4.2023.
Secondo l’Amministrazione il col. -OMISSIS- non possiederebbe i requisiti richiesti per la corresponsione del premio previsto dal combinato disposto degli artt. 966 e 1803 del c.o.m. vigente al tempo del diniego, vale a dire essere ufficiale in servizio permanente in possesso del brevetto di pilota militare, ammesso alla ferma volontaria di durata biennale.
E questo sulla specificazione per cui il ricorrente non ha contratto le ferme volontarie biennali di cui all’art. 966 del D.Lgs. n. 66/2010, come sarebbe stato erroneamente indicato al punto 3 della sua istanza, avendo invece contratto la rafferma biennale in qualità di vincitore del concorso interno per ufficiali di complemento, ciò risultando dal suo stato di servizio (numero d’ordine 7, pag. 3).
La motivazione del provvedimento di rigetto resiste alle contestazioni del ricorrente.
L’art. 1803 del c.o.m., rubricato “ Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo”, nella versione ratione temporis vigente, afferma che:
“ 1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:
a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;
b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;
c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;
d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;
e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione” .
A sua volta l’art. 966, richiamato dal cit. art. 1803 ed intitolato “ Ufficiali piloti ”, così recita:
“ 1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
2. Gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero, assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di ammissione ai relativi corsi .
Dal combinato disposto delle due norme si evince che il premio di cui all’art. 1803 del c.o.m. spetta esclusivamente agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, che abbiano presentato domanda di ammissione alla ferma volontaria biennale e che, con provvedimento formale, sia pure discrezionale, dell’Amministrazione di appartenenza, siano stati ammessi ed abbiano effettivamente contratto una o più ferme volontarie biennali.
Circostanza in presenza della quale la legge prevede misure economiche prestabilite per ciascun biennio di ferma effettivamente svolto.
Ora, il col. -OMISSIS- incentra le sue contestazioni del provvedimento di diniego sulla questione della equiparabilità del brevetto di pilota di elicottero -rilasciatogli dall’Aeronautica quale ufficiale dell’Esercito Italiano-, rispetto a quelli che sempre l’Aeronautica rilascia ai piloti dell’Aeronautica e della Marina militare.
Tuttavia tale questione rappresenta solo uno degli elementi posti a giustificazione del diniego.
Non viene, cioè, messa in discussione l’assenza dell’altro requisito, previsto dall’art. 1803 del c.o.m. al fine di concedere il beneficio economico, vale a dire l’ammissione ai periodi di ferma volontaria biennale previsti dall’art. 966.
Si tratta della stessa ragion d’essere della previsione dei benefici economici di cui si discute, i quali, in tanto servono a premiare il militare in possesso del brevetto (nel caso di specie) di pilota di elicottero, che intenda avvicinarsi all’aviazioni civile, in quanto questi, al termine della ferma obbligatoria, decida volontariamente di auto vincolarsi per ulteriori anni permanendo nell’aviazione militare, al posto di esodare verso quella civile.
Il ricorrente non documenta di aver mai avuto intenzione di allontanarsi dall’Esercito e di chiedere, conseguentemente, l’indennità antiesodo prevista dalla legge: difatti il periodo di rafferma biennale indicato nel provvedimento impugnato risulta contratto a diverso titolo e per differenti cause, ossia quale vincitore del concorso interno per ufficiali di complemento.
Ed anzi il col. -OMISSIS- pretende il beneficio economico di cui si discute solo per la circostanza della sua permanenza in servizio effettivo fino alla data del congedo, situazione che viceversa non dimostra la sua volontà di fuoriuscire dall’Amministrazione di appartenenza, che la previsione normativa invocata lega alla formulazione e formalizzazione di precise domande di ammissione ai periodi di ferma volontaria.
A fronte del mancato possesso del requisito della ferma volontaria biennale, diventa dunque recessiva la contestazione della equiparabilità del brevetto di pilota di elicottero a quello rilasciato ai piloti dell’aeronautica/marina militare, e fuori fuoco è finanche la questione relativa all’estendibilità al ricorrente degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 6766/2021, riguardante il caso di ufficiali dell’esercito in possesso del brevetto militare di pilota oltreché la valenza di questo titolo.
Infatti, in ogni caso il ricorrente non ha assunto il vincolo a rimanere nell’Amministrazione di appartenenza, che viene remunerato con il riconoscimento del beneficio economico di cui si discute.
In altri termini, la misura in esame intende incentivare e correlativamente compensare la decisione del militare di autolimitare la facoltà di congedarsi, premiando dunque la relativa decisione di vincolarsi a non cessare dal servizio per due o più anni successivi.
Non si tratta, quindi, di una misura premiale in senso generale di chi, come il ricorrente, non risulta fosse da incentivare a restare nell’Amministrazione di appartenenza, e nella quale ha poi liberamente scelto di trattenersi in servizio fino al congedo naturale.
Del resto l’eccezionalità della misura in considerazione e dunque la necessità di attenersi ai presupposti rigorosamente previsti dal Legislatore, preclude la diversa interpretazione fornita dal ricorrente, che in pratica ritiene di avere diritto al beneficio solo perché avrebbe potuto chiedere la ferma e poi per il fatto di essere comunque rimasto in servizio fino al congedo.
Tuttavia il paradigma normativo non consente interpretazioni estensive, richiedendo un’espressa limitazione della facoltà di congedo attraverso la ferma di cui all’art. 966, da remunerare appunto mediante i benefici dell’art. 1803 del c.o.m. che, nel caso di specie, non sono concedibili perché non risulta che il ricorrente abbia assunto un vincolo a rimanere nella sua Amministrazione remunerabile con i benefici di legge.
Il ricorso va pertanto rigettato.
7. Le spese possono tuttavia essere eccezionalmente compensate per la peculiarità della vicenda in esame e in ragione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
CO IN, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IN | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.