Art. 2.
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.