Articolo 2 della Legge 28 giugno 1950, n. 541
Articolo 1
Versione
3 agosto 1950
Art. 2.
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 3 agosto 1950