TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
CAUSA R.G. N. 471/2021
Verbale di Udienza “cartolare” del 29 maggio 2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante tratta- zione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
considerato che la presente causa all'udienza del 24.5.2024 fu rinviata per la decisione (id est ex art. 281 sexies c.p.c.) all'udienza del 23.5.2025 dal precedente istruttore dott.ssa Teresa
Cianciulli ed è stata rinviata all'odierna udienza per i medesimi adempimenti dal sottoscritto giudice, divenuto titolare della stessa giusta decreto del Sig. Presidente f.f. del Tribunale n.
11/2025 in data 10/01/2025 – Variazione tabellare n. 1/2025, con decreto del 27.1.2025;
atteso che la presente causa, pendente dal 2021, rientra nel Target del PNRR Giustizia fissato per il 30 giugno 2026 e non può subire ulteriore ritardo nella definizione;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della di- scussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio Pellec- chia, viste le conclusioni così come precisate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
e promossa
DA
, P. IVA , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio,
Domenica Coppola, , Marco Mariano e Marcello Parte_2 Parte_3
Abbondandolo, in virtù di procure in atti,
OPPONENTE
CONTRO
C.F./P.IVA n. in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1 P.IVA_2
presentata e difesa dall'avv. Alberto Donnini, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.. L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza, completa di motiva- zione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt.
115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espres- samente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito
(cfr. Cass. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il D.I. Parte_1
1194/2020 - emesso in data 09.11.2020 e notificato alla debitrice il 18.12.2020 - con il quale l'inte- stato Tribunale le ingiungeva il pagamento dell'importo di € 4.805.724,97, oltre interessi come ri- chiesti, spese ed accessori come per legge, in favore dell'intimante Controparte_1
Nel sintetizzare il contenuto del ricorso monitorio, l'opponente premetteva che:
i) Villa fosse soggetto accreditato presso il SSR ed avesse stipulato con l' CP_2 Parte_4
una serie di contratti per l'erogazione di assistenza in regime di ricovero ospedaliero per gli anni intercorsi dal 2011 al 2017;
ii) le fatture azionate in via monitoria si riferissero a corrispettivi asseritamente dovuti alla predetta
Part struttura privata per le prestazioni sanitarie erogate in favore dell' el periodo su indicato;
iii) a seguito di atto di fusione per incorporazione del 17.04.2018, fosse confluita Controparte_3
nella ; Controparte_4
iv) alla suddetta fusione fossero seguite una serie di cessioni del credito originariamente vantato da
Controparte_5
v) fosse l'ultima cessionaria del credito in ordine di tempo in virtù di atto di ces- Controparte_1
sione dell'11.07.2019 pubblicato in G.U. il 18.07.2019.
Premesso quanto sopra, con la spiegata opposizione l' contestava l'insussistenza dei Parte_4
presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e la non debenza delle somme ingiunte. Richia- mando la normativa in materia di accreditamento e di rapporti tra amministrazione sanitaria e soggetti concessionari, invero, l'opponente eccepiva la non remunerabilità delle prestazioni effettuate oltre il tetto di spesa determinato dalle Regioni in sede di programmazione.
Part L' ssumeva, inoltre, la non debenza degli importi ingiunti per aver regolarmente saldato le fatture azionate in sede monitoria entro i limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di tetti di spesa e previa emissione di note di credito da parte di per l'eccedenza. Parte opponente preci- CP_3
sava altresì che la fattura n. 2VEE del 08.06.2018, relativa ad interessi moratori maturati dal 2011 al
2016, fosse stata rifiutata dal programma regionale di fatturazione elettronica SIAC in quanto priva degli elementi necessari ai fini dell'effettuazione delle opportune verifiche. Detta fattura, infatti, non recava l'indicazione né della sorta capitale né del tasso e dei periodi ai quali si riferissero le somme richieste a titolo di interessi moratori. Infine, sul presupposto di aver provveduto ai pagamenti in data antecedente alla fusione per incorpo- razione della creditrice originaria in l'opponente contestava la legittimazione Controparte_4 ad agire della ed eccepiva l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione del credito Controparte_1
nei propri confronti.
Si costituiva insistendo per il rigetto dell'opposizione avversaria e conseguente Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Ribandendo la sussistenza della propria legittimazione ad agire nonché l'efficacia della cessione di credito nei confronti dell'ente pubblico, l'odierna opposta rassegnava all'adito Tribunale le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente ed ove lo ritenga oppor- tuno, autorizzi l' a chiamare in causa 2) nel merito, rigetti Parte_4 Controparte_4
l'avversa opposizione al D.I. n. 1194/2020 e conseguentemente lo confermi disponendone l'esecuto- rietà; 3) in subordine, condanni comunque l' al pagamento in favore di Parte_4 CP_1
–a titolo contrattuale -dell'importo di euro 4.805.724,97oltre interessi da ritardato pagamento
[...] ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
4) in linea di ulteriore subordine, condanni l' al pagamento in favore di –ex art. 2033 Parte_4 Controparte_1 codice civile dell'importo di euro 4.805.724,97 oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs.
231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
5) in linea ancor più gradata, condanni l' al pagamento in favore di –ex artt. 1218 e 2043 codice Parte_4 Controparte_1 civile dell'importo di euro 4.805.724,97 oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
6) infine, in via di estremo subordine, condanni l' al pagamento in favore di –ex art. 2041codice civile Parte_4 Controparte_1 dell'importo di euro 4.805.724,97 oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
7) con vittoria di spese e competenze di lite liquidande ai sensi del D.M. 55/2014 e relativa attribuzione alla scrivente
[...]
e per essa al sottoscritto avv. Alberto Pacifico.” Controparte_6
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudicante riteneva di disporre c.t.u. contabile conferendo incarico al perito nominato. Terminata la fase istruttoria con il deposito dell'elaborato peritale completo dei richiesti chiarimenti, il Giudice rinviava la causa per la decisione all'udienza del 23.05.2025 che veniva differita al 29.05.2025 dallo scrivente nel frattempo subentrato sul ruolo.
Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo Part all'odierna opposta sollevata dall' Ritiene questo giudice che la circostanza di aver saldato le fatture emesse dalla creditrice originaria antecedentemente alla fusione per incorporazione in altro soggetto giuridico non incide sul profilo della legittimazione ad agire della atte- Controparte_1
nendo piuttosto al merito della pretesa creditoria azionata. In punto di diritto, mette conto osservare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente sancito che “la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a que- sta, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorpo- rante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” (cfr. Cass. S.U. 21970 del 13/07/2021). Pertanto, per effetto della fusione per incorporazione del 17.04.2018 (debitamente provata in giudizio), non vi è dubbio che fosse divenuta titolare di tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali, attivi Controparte_4
e passivi, in precedenza in capo a che conseguentemente si è estinta. L'incorporante Controparte_3
ha poi legittimamente ceduto il credito contestato ad altro soggetto giuridico Controparte_4
proprio in qualità di titolare del complesso di rapporti giuridici dapprima afferenti all'incorporata.
Da qui il credito è circolato per effetto di una serie di cessioni pro soluto che hanno fatto seguito alla fusione per incorporazione. In dettaglio, dalla documentazione in atti risulta che:
i) ha ceduto il credito a a con atto di cessione Controparte_4 Controparte_7 CP_8
Part notificato all' n data 18.07.2018;
ii) a ha a sua volta ceduto il credito a AH NV S.A. con ces- Controparte_7 CP_8 sione notificata all'opponente il 26.09.2018; Part iii) AH NV S.A. ha ceduto ad con cessione notificata all' l 21.09.2018; Controparte_9
iv) ha ceduto il credito a con cessione notificata a parte Controparte_9 Controparte_1
opponente il 04.09.2019.
Tanto premesso, l'eccepito difetto di legittimazione attiva della società opposta potrebbe al più ricol- Part legarsi all'inefficacia della cessione di credito pure dedotta da parte opponente. Secondo l' difatti, la cessione in favore di sarebbe inefficace e inopponibile nei suoi confronti poiché Controparte_1 non le sarebbe stato notificato l'atto di cessione secondo quanto previsto dagli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923 e 106 del D. Lgs 50/2016 (richiamati dall'art. 15 del regolamento aziendale) e alla notifica non sarebbe seguita l'accettazione dell'ente pubblico.
La tesi prospettata dall'opponente non può essere condivisa. È noto che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione abbia natura speciale rispetto alla disciplina codicistica, richiedendo, in particolare, affinché la cessione sia opponibile, il consenso dell'ente pubblico. Giova rammentare in materia l'art. 9, comma 3, allegato E) della L. n. 2248/1865
e le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923. L'art. 69 testé richiamato stabilisce che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notifi- cate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il paga- mento”, mentre il successivo art. 70 dispone che “Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare…Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”
Tali norme, tuttavia, trovano applicazione per le sole cessioni di credito concernenti le amministra- zioni statali, come decretato dal granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (cfr. Cassazione CivileOrdinanza n. 30658/2017; conf. Cassazione Civile,
Ordinanza n. 32788/2019).
Ne consegue che le disposizioni di cui sopra non possono trovare ingresso nel caso di specie, attesa la riconosciuta natura di ente pubblico economico delle Aziende Sanitarie Locali (cfr. Cass. sez. III,
27/06/2018, n.16914). Né può farsi richiamo all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipu- late mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle ammini- strazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da cor- rispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventi- vamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al ces- sionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forni- ture, progettazione, con questo stipulato”.
Invero, con le sentenze gemelle 5561 e 5562 del 2020, il Consiglio di Stato ha definitivamente con- fermato che la cessione di crediti sanitari si inscrive a pieno titolo nel novero delle operazioni di cartolarizzazione regolate dalla L. 130/1999, non potendosi condividere la tesi secondo cui “la norma del nuovo codice degli appalti (art.106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicita- mente la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del
d.lgs. n.163/06 che era ad essa antecedente. Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conse- guenza che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla “cartolarizzazione” è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4,comma 4-bis, della L. 130/1999.11.5. Neppure è possibile ricor- rere ad un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, facendo rientrare le “cartolarizzazioni” nell'ambito delle “cessione dei crediti”, in quanto, essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune, deve essere interpretata restrittivamente.”
Di talché, applicandosi esclusivamente l'art. 1260 c.c. e la L. 130/1999 sulla cartolarizzazione, le uniche formalità a cui soggiace una cessione di crediti vantati da impresa sanitaria nei confronti dell'asl competente vanno ravvisate nella pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale
e nell'invio di una comunicazione con avviso di ricevimento al debitore ceduto. Ne discende l'inap- Part plicabilità al caso in lite del regolamento aziendale dell' he espressamente rimanda alle disposi- zioni di legge sopra esaminate.
Va ora evidenziato che tutte le cessioni del credito de quo sono state ritualmente documentate in giudizio, essendo stati depositati i contratti di cessione, le comunicazioni delle medesime cessioni all'Asl debitrice e gli avvisi pubblicati in G.U. Nella specie, si rinvengono in atti il contratto di ces- Part sione in favore della società opposta, l'avviso in G.U. del 18.07.2019 e la notifica all' eduta del
04.09.2019. Se ne conclude, dunque, per l'efficacia nei confronti di parte opponente della cessione effettuata in favore della e per il riconoscimento in capo a quest'ultima della le- Controparte_1
gittimazione ad agire per il recupero degli importi pretesi.
Ritenuta la legitimatio ad causam dell'odierna opposta, può procedersi alla trattazione del merito della presente controversia. Si premette che il d.i. impugnato ha ad oggetto importi richiesti a titolo di saldo per le prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero effettuate da CP_3
nel periodo intercorso tra il 2011 e il 2017. Nel costituirsi nel presente giudizio, la ha CP_1
di poi spiegato in via principale domanda di adempimento contrattuale, invocando la condanna
Part dell' al pagamento della somma ingiunta di € 4.805.724,97 oltre interessi da ritardo ex D. Lgs.
231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo. Secondo la prospettazione della detto importo sarebbe dovuto, atteso l'inadempimento CP_1 dell'ente pubblico consistente nel mancato pagamento dei corrispettivi portati dalle seguenti fatture:
i) fattura 23/2012 - Prestazioni riferite al mese di dicembre 2011 - per € 512.220,94
ii) fattura 4671/2012 - Prestazioni riferite al mese di novembre 2012 - per € 770.735,76
iii) fattura 175/2013 - Prestazioni riferite al mese di dicembre 2012 - per € 45.830,00 iv) fattura 7230/2013 - Storno n.c. 38 per tetto di spesa 2011 - per € 168.193,00
v) fattura 9176/2013 - Prestazioni riferite al mese di novembre 2013 - per € 513.381,78 vi) fattura 8842/2014 - Prestazioni riferite al mese di novembre 2014 - per € 458.960,06 vii) 22/A/2015 - Prestazioni riferite al mese di novembre 2015 - per € 778.319,00 viii) 1/A/2017 - Prestazioni riferite al mese di dicembre 2016 - per € 471.755,00 ix) 2VEE/2018 – interessi moratori - per € 1.086.329,43.
Che l'impresa sanitaria abbia eseguito (e con regolarità) prestazioni per conto e nell'interesse della debitrice negli anni intercorsi tra il 2011 e il 2017 non è contestato, assumendosi come fatto pacifico
Part ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Ciò che l' pponente ha contestato è la non debenza delle somme per aver provveduto al pagamento delle fatture entro i termini contrattualmente convenuti.
Giova ricordare a questo punto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
“Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario di- scende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.” (cfr. Cass.
Civ. 13.07.1977 n. 3150; Cass. Civ. n. 9685/2000).
Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, la pretesa creditoria deve ritenersi soltanto par- zialmente fondata, essendo stata prodotta in giudizio documentazione dalla quale agevolmente si de- sume che le fatture asseritamente insolute siano state in realtà prevalentemente saldate entro i termini contrattuali.
Tutti i contratti in atti sottoscritti da e l' , invero, prevedevano che CP_3 Parte_4
l'azienda sanitaria locale avrebbe corrisposto alla struttura un acconto del 90% di 1/12 del limite di spesa entro il termine di 90 giorni dall'emissione della fattura mensile, provvedendo a liquidare il saldo di tutte le fatture mensili - relative alle prestazioni rese nell'anno di riferimento - entro il 30 aprile dell'anno successivo e, comunque, entro 60 giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche e i controlli (cfr. art. 6 contratti del 2011, 2012, 2013 e 2014 ed art. 5 contratti del 2015, 2016 e 2017). Orbene, dagli avvisi di pagamento depositati in giudizio da parte opponente è dato evincersi quanto segue:
i) la fattura 23 del 04.01.2012 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 1523 del
28.02.2012 (acconto) e 5627 del 10.10.2012 (saldo);
ii) la fattura 4671 del 11.12.2012 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 1281 del
13.03.2013 (acconto) e 6209 del 12.12.2013 (saldo);
iii) la fattura 175 del 09.01.2013 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 1510 del
27.03.2013 (acconto) e 6209 del 12.12.2013 (saldo); iv) la fattura 7230 del 02.10.2013 è stata parzialmente saldata con il mandato di pagamento 2527 del
17.05.2016 (acconto);
v) la fattura 9176 del 05.12.2013 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 201 del
14.01.2014 (acconto) e 5312 del 10.11.2014 (saldo); vi) la fattura 8842 del 04.12.2014 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 562 del
11.02.2015 (acconto) e 4310 del 06.10.2015 (saldo); vii) la fattura 22/A del 02.12.2015 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 252 del
19.01.2016 (acconto) e 6117 del 21.12.2016 (acconto); viii) la fattura 1/A del 04.01.2017 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 1410 del
29.03.2017 (acconto) e 3663 del 01.08.2017 (saldo).
Alle medesime conclusioni è giunto anche il c.t.u. nel proprio elaborato peritale che è non soltanto conforme alla documentazione in atti, ma, soprattutto, sorretto da ragionamento del tutto immune da vizi e deficit logico-ricostruttivi e dunque pienamente utilizzabile ai fini decisori.
Questo giudice condivide le valutazioni del c.t.u., poiché esse sono basate sull'attento esame della documentazione prodotta e sono congruamente motivate anche con riferimento alle osservazioni svolte dal consulente di parte opposta.
Circa l'apprezzamento degli accertamenti espletati, deve preliminarmente precisarsi come la compiu- tezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplica- zione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle ope- razioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indica- zione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tec- nico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motiva- zione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché Sez. 1, Sen- tenza n. 8355 del 3/04/2007).
Va osservato, al riguardo, che il perito nominato non ha acquisito documentazione aliunde e non ha Part violato il contraddittorio per essersi recato da solo presso la sede dell' per eseguire le verifiche contabili ritenute opportune, dovendosi considerare detta attività come necessitata ai fini dell'esple- tamento dell'incarico conferitogli (v. pag. 10 e 11 della relazione peritale del 27.11.2023, pag. 23 della relazione peritale del 10.1.2024 e la nota del ctu del 26.1.2024).
Va pertanto disattesa l'eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta d'ufficio anche in con- siderazione del dictum delle Sezioni Unite secondo cui “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contrad- dittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. S.U., sen- tenza n. 3086 del 01 febbraio 2022). Dagli accertamenti compiuti dal perito e verificati e condivisi
Part dallo scrivente risulta, dunque, che l' abbia provveduto al saldo delle fatture contestate entro le tempistiche pattuite.
Fanno eccezione la fattura 2VEE/2018 relativa agli interessi moratori e la 7230/2013 che risulta es- sere stata pagata parzialmente per € 108.317,36 in luogo dell'importo di € 168.193,00 portato dal documento contabile. Si precisa che la liquidazione di tale ultima fattura è stata disposta con deter- mina dirigenziale del 28.04.2016 (pure prodotta in giudizio), avente ad oggetto la liquidazione del saldo delle competenze per l'anno 2011 spettanti a in esecuzione di atto di precetto su CP_3
d.i. 962/2015. Residua perciò un credito in capo alla società cessionaria pari a € 59.875,64 (consi- stente nella differenza tra fatturato e pagato in relazione alla fattura 7230/2013) a titolo di saldo dei corrispettivi per le prestazioni erogate negli anni 2011-2017. A detto importo va aggiunta la somma dovuta a titolo di interessi di mora da ritardo nel pagamento della fattura 7230/2013 che il c.t.u. ha correttamente quantificato alla data del 31.10.2023 in € 37.538,97 per un credito complessivamente pari a € 97.414,61.
Al credito così come rideterminato non può aggiungersi la somma portata dalla fattura 2VEE/2018, emessa da per interessi moratori ex D. Lgs. 231/2012 e 192/2012, attesa Controparte_4
l'estrema genericità del documento contabile che non indica né il periodo di riferimento né il tasso di interesse applicato né la sorta capitale sulla quale sarebbero maturati gli interessi richiesti. Né l'op- posta ha fornito chiarimenti sul punto in corso di causa, affidando la prova del credito esclusivamente alla predetta fattura;
prova che non può però considerarsi sufficiente alla luce del consolidato orien- tamento giurisprudenziale secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto in- giuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costi- tuisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. Civ., 12 luglio 2023, ordinanza n. 19944).
Mette ora conto evidenziare che - come accertato anche in perizia - l'importo ingiunto di cui la società opposta reclama il pagamento corrisponde non al residuo derivante “dal mancato integrale paga- Part mento delle fatture” come asserito in ricorso, ma a quella porzione di fatturato non liquidato dall' poiché eccedente rispetto al limite massimo di spesa fissato dall'amministrazione regionale. Il c.t.u., invero, ha rilevato una precisa concordanza tra il credito portato dai singoli documenti contabili e le somme stornate dall'impresa sanitaria a causa dello sforamento del budget. In altri termini, reale og- getto di rivendicazione dell'opposta è il recupero degli importi stornati con le note di credito emesse dalla struttura privata in ragione del superamento del limite massimo di spesa. L'opponente azienda sanitaria locale ha però contestato la remunerabilità delle prestazioni eccedenti il succitato limite (c.d. prestazioni extra budget) in virtù di inderogabili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizza- zione della spesa pubblica.
La remunerabilità delle prestazioni rese extra budget è un tema dibattuto nel panorama giurispruden- ziale. La normativa di riferimento in materia è rappresentata dal D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale dispone che “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art. 8-sexies, comma 1); le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura (art. 8- quinquies, comma 1, lett. d.)”. Come emerge dal dettato normativo, le Regioni (a monte) determinano in via esclusiva i limiti relativi Part alla spesa sanitaria, mentre le le singole strutture accreditate (a valle) stipulano i contratti di cui al citato art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992. Tali contratti o accordi hanno ad oggetto l'acquisto
Part da parte delle del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle imprese sanitarie nell'anno di riferimento.
Completa il quadro normativo sin qui delineato la L. 449/1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, il cui art. 32, comma 8, recita: “Le regioni, in attuazione della programma- zione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, art. 2, comma 5, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pub- blica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sani- tarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui alla L. 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 1, comma 32”.
L'art. 32, comma 8, L. 449/1997 attribuisce alle Regioni il compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni. Si ricava, quindi, che nell'ambito dei con- tratti stipulati tra l' e le strutture private accreditate, anche mediante intese con le Controparte_10
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, deve essere indicato il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza.
In sostanza, la normativa su riportata stabilisce un regime di controllo sulla spesa sanitaria che viene attuato principalmente mediante il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene fissato il tetto massimo di spesa sostenibile, essendo obbligo della Regione determinare il tetto massimo comples- sivo di spesa. Si è così imposto l'obbligo della programmazione allo scopo di realizzare un conteni- mento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario (ex multis, Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200; Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 8 maggio 2018, sent. n. 5087 e 18 giugno
2018, sent. n. 6792).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale più accreditata della predetta normativa, “l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (an- che) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27608; Cass., sez. I, 06/12/2024, n. 31364; Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 184).
Ne discende che la natura autoritativa del budget annuale di spesa si impone “sugli atti concordati convenzionali", che hanno quindi carattere recessivo, con la conseguenza che “solo il mancato supe- ramento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunera- zione delle prestazioni erogate" (cfr. Cass., sez. I, 19/09/2024, n. 25184). Occorre poi rammentare che “la non remunerabilità delle prestazioni extra budget deriva direttamente dalla legge, senza che occorra un provvedimento della Pubblica amministrazione" (cfr. Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061).
Dunque, una volta esaurito il tetto di spesa, viene meno il diritto di credito della struttura accreditata
Part e ciò a prescindere dall'emanazione, da parte dell' di un provvedimento di regressione tariffaria, tanto è vero che la mancata individuazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget
(scopo a cui mira la regressione) non incide sulla validità del contratto ex art. 8-quinquies del D. Lgs.
n. 502 del 1992 (cfr. Cass., sez. III, 29/10/2019, n. 27608). In definitiva, “in caso di superamento del
Part tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile” (cfr. Cass., sez. I, 19/09/2024, n.
25184; conf.: Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061).
Part Spetta in ogni caso all' a prova in giudizio dell'avvenuto superamento del budget, avendo la Corte di legittimità in più occasioni affermato che “in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della re- munerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore.
Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura ac- creditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (cfr. Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, n. 826 Cass.
Sez. 1, n. 5661 del 2.3.2021; Cass. Sez. 6 - 2, n. 10182 del 16.4.2021).
Part Orbene, l' a assolto all'onere probatorio su di essa gravante, depositando in giudizio le delibere e le determine dirigenziali di liquidazione del saldo delle prestazioni che attestano il sistematico su- peramento del budget annuale da parte della struttura privata. Brevemente riepilogando, si ha per provato che:
i) per l'anno 2011, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.750.157,00 (come da DPCA n. 84 del
20.12.2011), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.451.326,54 (cfr. Controparte_3
deliberazione n. 1257 del 19.09.2012); ii) per l'anno 2012, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.615.420,00 (come da DPCA n. 4 del
14.01.2013), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.650.647,28 (cfr. Controparte_3
deliberazione n. 2071 del 11.12.2013);
iii) per l'anno 2013, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.661.250,00 (come da DPCA n. 100 del
09.10.2013), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.458.696,93 (cfr. Controparte_3
deliberazione n. 1843 del 28.10.2014); iv) per l'anno 2014, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.431.410,00 (come da DPCA n. 144 del
18.11.2014), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.172.093,10 (cfr. Controparte_3
determina dirigenziale n. 189 del 24.09.2015);
v) per l'anno 2015, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.282.790,00 (come da DPCA n. 8 del
16.02.2016), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.273.266,00 (cfr. Controparte_3
determina dirigenziale n. 1536 del 19.12.2016); vi) per l'anno 2016, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.246.380,00 (come da DPCA n. 89 del
08.08.2016), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.896.700,43 (cfr. Controparte_3
determina dirigenziale n. 5084 del 24.07.2017).
In relazione all'anno 2017 va evidenziato che la fattura 1/A/2017 è stata emessa per prestazioni rese nel dicembre 2016, ritenendosi pertanto irrilevante la prova dell'avvenuto sforamento del budget per l'annualità in questione.
Alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto sopra esposte, dunque, la domanda di pagamento delle prestazioni extra budget erogate dalla casa di cura privata non può essere accolta.
Part Parimenti non può essere accolta la domanda subordinata di condanna dell' i sensi dell'art. 2033
c.c.. Invero, l'azione ex art. 2033 c.c. ha per oggetto somme di denaro e non, come nella fattispecie, prestazioni eseguite senza remunerazione e non è, quindi, esperibile, atteso che “l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della presta- zione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio econo- mico” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/06/2020, n. 10810; Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
21/03/2014, n. 6747; Tribunale sez. II - Roma, 16/01/2023, n. 669).
Deve essere poi respinta l'ulteriore domanda di condanna a titolo di risarcimento del danno da illecito contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043 in applicazione del principio, recente- mente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e già sopra richiamato, per cui “in caso di supera- mento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta
Part della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile” (cfr. Cass., sez. I,
19/09/2024, n. 25184; conf.: Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061).
Stante quanto sopra e ritenuto provato il superamento del tetto massimo di spesa per il periodo di riferimento, non può attribuirsi alcuna responsabilità (né a titolo contrattuale né a titolo extracontrat-
Part tuale) all' he non abbia remunerato la struttura per le prestazioni extra budget erogate. Peraltro, le allegazioni di parte opposta circa la sussistenza di una responsabilità dell'ente pubblico (contrat- tuale o extracontrattuale che sia) sono rimaste prive di puntuale riscontro probatorio, dovendosi con- siderare, in definitiva, quali affermazioni di mero principio. Ad abundatiam, non può non evidenziarsi Part che la condotta osservata dall' ppare conforme a quanto previsto negli accordi stipulati con
[...]
CP_3
Premesso che detti contratti indicavano il tetto massimo di spesa annuale come per legge e che, dun- que, all'atto della sottoscrizione, la struttura privata era già nelle condizioni di prevedere e preventi- vare il volume massimo di prestazioni erogabili all'ente pubblico, deve porsi attenzione alla clausola contrattuale (riprodotta in tutti gli accordi) in virtù della quale l'impresa sanitaria si sarebbe impe-
Part gnata ad emettere note di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente;
ricevute le note l' avrebbe provveduto alla liquidazione del conguaglio a saldo (art. 6, commi 3 e 4, contratti 2011, 2012,
2013, 2014 e art. 5, commi 3 e 4, contratti 2015, 2016 e 2017).
Part Non si ravvisano perciò gli estremi dell'illecito contrattuale in capo a parte opponente, avendo l'
1) informato preventivamente la struttura del tetto massimo di spesa annuale all'atto della sottoscri- zione degli accordi di cui all'art.
8-quinquies D. Lgs. 502/1992;
2) rendicontato le eccedenze con le determinazioni emesse a consuntivo (cfr. delibere e determine dirigenziali di liquidazione dei saldi);
3) richiesto l'emissione di note di credito a storno delle eccedenze al fine di procedere alla liquida- zione;
4) liquidato acconti e saldi delle fatture entro i termini contrattualmente convenuti.
Anche la circostanza di non aver operato regressioni tariffarie – benché non provata – non è idonea ad integrare illecito contrattuale dell'ente pubblico, posto che per la giurisprudenza maggioritaria
“deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle pre- stazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 184; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27608; Cass., sez. I, 06/12/2024, n. 31364). Infine, deve reputarsi del pari infondata la domanda di indebito arricchimento.
Si richiama sul punto il dictum di legittimità a mente del quale “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, ma- nifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori ri- spetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13884 del 06/07/2020).
Ed invero, la sussistenza di un tetto di spesa dimostra che l'azienda sanitaria ha già manifestato im- plicitamente il proprio rifiuto di una spesa superiore, di talché la domanda va rigettata.
L'opposizione è, pertanto, parzialmente fondata e va accolta.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di opposizione, le stesse vanno compensate per 2/3 in ragione dell'alquanto limitato accoglimento della domanda proposta in via monitoria, mentre il re- stante 1/3, liquidato e distratto come in dispositivo (V scaglione di riferimento in cui rientra il deci- sum, valori tra minimi e medi) va posto a carico dell'opponente per il principio della soccombenza;
l'alquanto limitato accoglimento della domanda proposta in via monitoria giustifica, altresì, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., la declaratoria di irripetibilità delle spese della fase monitoria.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste per 2/3 a definitivo carico della Part pponente e per 1/3 a definitivo carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1194/2020;
2. condanna l a pagare a a somma di € 97.414,61, oltre Parte_4 Controparte_1
interessi al saggio di cui all'art. 5 d. lgs. 231/2002 su € 59.875,64 dall'1.11.2023 al soddisfo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. dichiara irripetibili le spese della fase monitoria, compensa per 2/3 le spese del presente giudizio di opposizione e condanna l a pagare a il restante 1/3, Parte_4 Controparte_1 liquidato, quest'ultimo, in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetta- rie nella misura del 15% dei compensi, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
5. pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, per 2/3 a definitivo carico dell'opponente e per il restante 1/3 a definitivo carico dell'opposta Parte_4 Controparte_1
Avellino, 29.5.2025 Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
SECONDA SEZIONE CIVILE
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
CAUSA R.G. N. 471/2021
Verbale di Udienza “cartolare” del 29 maggio 2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante tratta- zione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
considerato che la presente causa all'udienza del 24.5.2024 fu rinviata per la decisione (id est ex art. 281 sexies c.p.c.) all'udienza del 23.5.2025 dal precedente istruttore dott.ssa Teresa
Cianciulli ed è stata rinviata all'odierna udienza per i medesimi adempimenti dal sottoscritto giudice, divenuto titolare della stessa giusta decreto del Sig. Presidente f.f. del Tribunale n.
11/2025 in data 10/01/2025 – Variazione tabellare n. 1/2025, con decreto del 27.1.2025;
atteso che la presente causa, pendente dal 2021, rientra nel Target del PNRR Giustizia fissato per il 30 giugno 2026 e non può subire ulteriore ritardo nella definizione;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della di- scussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio Pellec- chia, viste le conclusioni così come precisate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
e promossa
DA
, P. IVA , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio,
Domenica Coppola, , Marco Mariano e Marcello Parte_2 Parte_3
Abbondandolo, in virtù di procure in atti,
OPPONENTE
CONTRO
C.F./P.IVA n. in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1 P.IVA_2
presentata e difesa dall'avv. Alberto Donnini, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.. L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza, completa di motiva- zione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt.
115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espres- samente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito
(cfr. Cass. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il D.I. Parte_1
1194/2020 - emesso in data 09.11.2020 e notificato alla debitrice il 18.12.2020 - con il quale l'inte- stato Tribunale le ingiungeva il pagamento dell'importo di € 4.805.724,97, oltre interessi come ri- chiesti, spese ed accessori come per legge, in favore dell'intimante Controparte_1
Nel sintetizzare il contenuto del ricorso monitorio, l'opponente premetteva che:
i) Villa fosse soggetto accreditato presso il SSR ed avesse stipulato con l' CP_2 Parte_4
una serie di contratti per l'erogazione di assistenza in regime di ricovero ospedaliero per gli anni intercorsi dal 2011 al 2017;
ii) le fatture azionate in via monitoria si riferissero a corrispettivi asseritamente dovuti alla predetta
Part struttura privata per le prestazioni sanitarie erogate in favore dell' el periodo su indicato;
iii) a seguito di atto di fusione per incorporazione del 17.04.2018, fosse confluita Controparte_3
nella ; Controparte_4
iv) alla suddetta fusione fossero seguite una serie di cessioni del credito originariamente vantato da
Controparte_5
v) fosse l'ultima cessionaria del credito in ordine di tempo in virtù di atto di ces- Controparte_1
sione dell'11.07.2019 pubblicato in G.U. il 18.07.2019.
Premesso quanto sopra, con la spiegata opposizione l' contestava l'insussistenza dei Parte_4
presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e la non debenza delle somme ingiunte. Richia- mando la normativa in materia di accreditamento e di rapporti tra amministrazione sanitaria e soggetti concessionari, invero, l'opponente eccepiva la non remunerabilità delle prestazioni effettuate oltre il tetto di spesa determinato dalle Regioni in sede di programmazione.
Part L' ssumeva, inoltre, la non debenza degli importi ingiunti per aver regolarmente saldato le fatture azionate in sede monitoria entro i limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di tetti di spesa e previa emissione di note di credito da parte di per l'eccedenza. Parte opponente preci- CP_3
sava altresì che la fattura n. 2VEE del 08.06.2018, relativa ad interessi moratori maturati dal 2011 al
2016, fosse stata rifiutata dal programma regionale di fatturazione elettronica SIAC in quanto priva degli elementi necessari ai fini dell'effettuazione delle opportune verifiche. Detta fattura, infatti, non recava l'indicazione né della sorta capitale né del tasso e dei periodi ai quali si riferissero le somme richieste a titolo di interessi moratori. Infine, sul presupposto di aver provveduto ai pagamenti in data antecedente alla fusione per incorpo- razione della creditrice originaria in l'opponente contestava la legittimazione Controparte_4 ad agire della ed eccepiva l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione del credito Controparte_1
nei propri confronti.
Si costituiva insistendo per il rigetto dell'opposizione avversaria e conseguente Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Ribandendo la sussistenza della propria legittimazione ad agire nonché l'efficacia della cessione di credito nei confronti dell'ente pubblico, l'odierna opposta rassegnava all'adito Tribunale le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente ed ove lo ritenga oppor- tuno, autorizzi l' a chiamare in causa 2) nel merito, rigetti Parte_4 Controparte_4
l'avversa opposizione al D.I. n. 1194/2020 e conseguentemente lo confermi disponendone l'esecuto- rietà; 3) in subordine, condanni comunque l' al pagamento in favore di Parte_4 CP_1
–a titolo contrattuale -dell'importo di euro 4.805.724,97oltre interessi da ritardato pagamento
[...] ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
4) in linea di ulteriore subordine, condanni l' al pagamento in favore di –ex art. 2033 Parte_4 Controparte_1 codice civile dell'importo di euro 4.805.724,97 oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs.
231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
5) in linea ancor più gradata, condanni l' al pagamento in favore di –ex artt. 1218 e 2043 codice Parte_4 Controparte_1 civile dell'importo di euro 4.805.724,97 oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
6) infine, in via di estremo subordine, condanni l' al pagamento in favore di –ex art. 2041codice civile Parte_4 Controparte_1 dell'importo di euro 4.805.724,97 oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
7) con vittoria di spese e competenze di lite liquidande ai sensi del D.M. 55/2014 e relativa attribuzione alla scrivente
[...]
e per essa al sottoscritto avv. Alberto Pacifico.” Controparte_6
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudicante riteneva di disporre c.t.u. contabile conferendo incarico al perito nominato. Terminata la fase istruttoria con il deposito dell'elaborato peritale completo dei richiesti chiarimenti, il Giudice rinviava la causa per la decisione all'udienza del 23.05.2025 che veniva differita al 29.05.2025 dallo scrivente nel frattempo subentrato sul ruolo.
Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo Part all'odierna opposta sollevata dall' Ritiene questo giudice che la circostanza di aver saldato le fatture emesse dalla creditrice originaria antecedentemente alla fusione per incorporazione in altro soggetto giuridico non incide sul profilo della legittimazione ad agire della atte- Controparte_1
nendo piuttosto al merito della pretesa creditoria azionata. In punto di diritto, mette conto osservare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente sancito che “la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a que- sta, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorpo- rante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” (cfr. Cass. S.U. 21970 del 13/07/2021). Pertanto, per effetto della fusione per incorporazione del 17.04.2018 (debitamente provata in giudizio), non vi è dubbio che fosse divenuta titolare di tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali, attivi Controparte_4
e passivi, in precedenza in capo a che conseguentemente si è estinta. L'incorporante Controparte_3
ha poi legittimamente ceduto il credito contestato ad altro soggetto giuridico Controparte_4
proprio in qualità di titolare del complesso di rapporti giuridici dapprima afferenti all'incorporata.
Da qui il credito è circolato per effetto di una serie di cessioni pro soluto che hanno fatto seguito alla fusione per incorporazione. In dettaglio, dalla documentazione in atti risulta che:
i) ha ceduto il credito a a con atto di cessione Controparte_4 Controparte_7 CP_8
Part notificato all' n data 18.07.2018;
ii) a ha a sua volta ceduto il credito a AH NV S.A. con ces- Controparte_7 CP_8 sione notificata all'opponente il 26.09.2018; Part iii) AH NV S.A. ha ceduto ad con cessione notificata all' l 21.09.2018; Controparte_9
iv) ha ceduto il credito a con cessione notificata a parte Controparte_9 Controparte_1
opponente il 04.09.2019.
Tanto premesso, l'eccepito difetto di legittimazione attiva della società opposta potrebbe al più ricol- Part legarsi all'inefficacia della cessione di credito pure dedotta da parte opponente. Secondo l' difatti, la cessione in favore di sarebbe inefficace e inopponibile nei suoi confronti poiché Controparte_1 non le sarebbe stato notificato l'atto di cessione secondo quanto previsto dagli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923 e 106 del D. Lgs 50/2016 (richiamati dall'art. 15 del regolamento aziendale) e alla notifica non sarebbe seguita l'accettazione dell'ente pubblico.
La tesi prospettata dall'opponente non può essere condivisa. È noto che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione abbia natura speciale rispetto alla disciplina codicistica, richiedendo, in particolare, affinché la cessione sia opponibile, il consenso dell'ente pubblico. Giova rammentare in materia l'art. 9, comma 3, allegato E) della L. n. 2248/1865
e le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923. L'art. 69 testé richiamato stabilisce che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notifi- cate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il paga- mento”, mentre il successivo art. 70 dispone che “Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare…Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”
Tali norme, tuttavia, trovano applicazione per le sole cessioni di credito concernenti le amministra- zioni statali, come decretato dal granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (cfr. Cassazione CivileOrdinanza n. 30658/2017; conf. Cassazione Civile,
Ordinanza n. 32788/2019).
Ne consegue che le disposizioni di cui sopra non possono trovare ingresso nel caso di specie, attesa la riconosciuta natura di ente pubblico economico delle Aziende Sanitarie Locali (cfr. Cass. sez. III,
27/06/2018, n.16914). Né può farsi richiamo all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipu- late mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle ammini- strazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da cor- rispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventi- vamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al ces- sionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forni- ture, progettazione, con questo stipulato”.
Invero, con le sentenze gemelle 5561 e 5562 del 2020, il Consiglio di Stato ha definitivamente con- fermato che la cessione di crediti sanitari si inscrive a pieno titolo nel novero delle operazioni di cartolarizzazione regolate dalla L. 130/1999, non potendosi condividere la tesi secondo cui “la norma del nuovo codice degli appalti (art.106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicita- mente la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del
d.lgs. n.163/06 che era ad essa antecedente. Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conse- guenza che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla “cartolarizzazione” è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4,comma 4-bis, della L. 130/1999.11.5. Neppure è possibile ricor- rere ad un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, facendo rientrare le “cartolarizzazioni” nell'ambito delle “cessione dei crediti”, in quanto, essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune, deve essere interpretata restrittivamente.”
Di talché, applicandosi esclusivamente l'art. 1260 c.c. e la L. 130/1999 sulla cartolarizzazione, le uniche formalità a cui soggiace una cessione di crediti vantati da impresa sanitaria nei confronti dell'asl competente vanno ravvisate nella pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale
e nell'invio di una comunicazione con avviso di ricevimento al debitore ceduto. Ne discende l'inap- Part plicabilità al caso in lite del regolamento aziendale dell' he espressamente rimanda alle disposi- zioni di legge sopra esaminate.
Va ora evidenziato che tutte le cessioni del credito de quo sono state ritualmente documentate in giudizio, essendo stati depositati i contratti di cessione, le comunicazioni delle medesime cessioni all'Asl debitrice e gli avvisi pubblicati in G.U. Nella specie, si rinvengono in atti il contratto di ces- Part sione in favore della società opposta, l'avviso in G.U. del 18.07.2019 e la notifica all' eduta del
04.09.2019. Se ne conclude, dunque, per l'efficacia nei confronti di parte opponente della cessione effettuata in favore della e per il riconoscimento in capo a quest'ultima della le- Controparte_1
gittimazione ad agire per il recupero degli importi pretesi.
Ritenuta la legitimatio ad causam dell'odierna opposta, può procedersi alla trattazione del merito della presente controversia. Si premette che il d.i. impugnato ha ad oggetto importi richiesti a titolo di saldo per le prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero effettuate da CP_3
nel periodo intercorso tra il 2011 e il 2017. Nel costituirsi nel presente giudizio, la ha CP_1
di poi spiegato in via principale domanda di adempimento contrattuale, invocando la condanna
Part dell' al pagamento della somma ingiunta di € 4.805.724,97 oltre interessi da ritardo ex D. Lgs.
231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo. Secondo la prospettazione della detto importo sarebbe dovuto, atteso l'inadempimento CP_1 dell'ente pubblico consistente nel mancato pagamento dei corrispettivi portati dalle seguenti fatture:
i) fattura 23/2012 - Prestazioni riferite al mese di dicembre 2011 - per € 512.220,94
ii) fattura 4671/2012 - Prestazioni riferite al mese di novembre 2012 - per € 770.735,76
iii) fattura 175/2013 - Prestazioni riferite al mese di dicembre 2012 - per € 45.830,00 iv) fattura 7230/2013 - Storno n.c. 38 per tetto di spesa 2011 - per € 168.193,00
v) fattura 9176/2013 - Prestazioni riferite al mese di novembre 2013 - per € 513.381,78 vi) fattura 8842/2014 - Prestazioni riferite al mese di novembre 2014 - per € 458.960,06 vii) 22/A/2015 - Prestazioni riferite al mese di novembre 2015 - per € 778.319,00 viii) 1/A/2017 - Prestazioni riferite al mese di dicembre 2016 - per € 471.755,00 ix) 2VEE/2018 – interessi moratori - per € 1.086.329,43.
Che l'impresa sanitaria abbia eseguito (e con regolarità) prestazioni per conto e nell'interesse della debitrice negli anni intercorsi tra il 2011 e il 2017 non è contestato, assumendosi come fatto pacifico
Part ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Ciò che l' pponente ha contestato è la non debenza delle somme per aver provveduto al pagamento delle fatture entro i termini contrattualmente convenuti.
Giova ricordare a questo punto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
“Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario di- scende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.” (cfr. Cass.
Civ. 13.07.1977 n. 3150; Cass. Civ. n. 9685/2000).
Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, la pretesa creditoria deve ritenersi soltanto par- zialmente fondata, essendo stata prodotta in giudizio documentazione dalla quale agevolmente si de- sume che le fatture asseritamente insolute siano state in realtà prevalentemente saldate entro i termini contrattuali.
Tutti i contratti in atti sottoscritti da e l' , invero, prevedevano che CP_3 Parte_4
l'azienda sanitaria locale avrebbe corrisposto alla struttura un acconto del 90% di 1/12 del limite di spesa entro il termine di 90 giorni dall'emissione della fattura mensile, provvedendo a liquidare il saldo di tutte le fatture mensili - relative alle prestazioni rese nell'anno di riferimento - entro il 30 aprile dell'anno successivo e, comunque, entro 60 giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche e i controlli (cfr. art. 6 contratti del 2011, 2012, 2013 e 2014 ed art. 5 contratti del 2015, 2016 e 2017). Orbene, dagli avvisi di pagamento depositati in giudizio da parte opponente è dato evincersi quanto segue:
i) la fattura 23 del 04.01.2012 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 1523 del
28.02.2012 (acconto) e 5627 del 10.10.2012 (saldo);
ii) la fattura 4671 del 11.12.2012 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 1281 del
13.03.2013 (acconto) e 6209 del 12.12.2013 (saldo);
iii) la fattura 175 del 09.01.2013 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 1510 del
27.03.2013 (acconto) e 6209 del 12.12.2013 (saldo); iv) la fattura 7230 del 02.10.2013 è stata parzialmente saldata con il mandato di pagamento 2527 del
17.05.2016 (acconto);
v) la fattura 9176 del 05.12.2013 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 201 del
14.01.2014 (acconto) e 5312 del 10.11.2014 (saldo); vi) la fattura 8842 del 04.12.2014 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 562 del
11.02.2015 (acconto) e 4310 del 06.10.2015 (saldo); vii) la fattura 22/A del 02.12.2015 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 252 del
19.01.2016 (acconto) e 6117 del 21.12.2016 (acconto); viii) la fattura 1/A del 04.01.2017 è stata integralmente saldata con i mandati di pagamento 1410 del
29.03.2017 (acconto) e 3663 del 01.08.2017 (saldo).
Alle medesime conclusioni è giunto anche il c.t.u. nel proprio elaborato peritale che è non soltanto conforme alla documentazione in atti, ma, soprattutto, sorretto da ragionamento del tutto immune da vizi e deficit logico-ricostruttivi e dunque pienamente utilizzabile ai fini decisori.
Questo giudice condivide le valutazioni del c.t.u., poiché esse sono basate sull'attento esame della documentazione prodotta e sono congruamente motivate anche con riferimento alle osservazioni svolte dal consulente di parte opposta.
Circa l'apprezzamento degli accertamenti espletati, deve preliminarmente precisarsi come la compiu- tezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplica- zione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle ope- razioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indica- zione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tec- nico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motiva- zione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché Sez. 1, Sen- tenza n. 8355 del 3/04/2007).
Va osservato, al riguardo, che il perito nominato non ha acquisito documentazione aliunde e non ha Part violato il contraddittorio per essersi recato da solo presso la sede dell' per eseguire le verifiche contabili ritenute opportune, dovendosi considerare detta attività come necessitata ai fini dell'esple- tamento dell'incarico conferitogli (v. pag. 10 e 11 della relazione peritale del 27.11.2023, pag. 23 della relazione peritale del 10.1.2024 e la nota del ctu del 26.1.2024).
Va pertanto disattesa l'eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta d'ufficio anche in con- siderazione del dictum delle Sezioni Unite secondo cui “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contrad- dittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. S.U., sen- tenza n. 3086 del 01 febbraio 2022). Dagli accertamenti compiuti dal perito e verificati e condivisi
Part dallo scrivente risulta, dunque, che l' abbia provveduto al saldo delle fatture contestate entro le tempistiche pattuite.
Fanno eccezione la fattura 2VEE/2018 relativa agli interessi moratori e la 7230/2013 che risulta es- sere stata pagata parzialmente per € 108.317,36 in luogo dell'importo di € 168.193,00 portato dal documento contabile. Si precisa che la liquidazione di tale ultima fattura è stata disposta con deter- mina dirigenziale del 28.04.2016 (pure prodotta in giudizio), avente ad oggetto la liquidazione del saldo delle competenze per l'anno 2011 spettanti a in esecuzione di atto di precetto su CP_3
d.i. 962/2015. Residua perciò un credito in capo alla società cessionaria pari a € 59.875,64 (consi- stente nella differenza tra fatturato e pagato in relazione alla fattura 7230/2013) a titolo di saldo dei corrispettivi per le prestazioni erogate negli anni 2011-2017. A detto importo va aggiunta la somma dovuta a titolo di interessi di mora da ritardo nel pagamento della fattura 7230/2013 che il c.t.u. ha correttamente quantificato alla data del 31.10.2023 in € 37.538,97 per un credito complessivamente pari a € 97.414,61.
Al credito così come rideterminato non può aggiungersi la somma portata dalla fattura 2VEE/2018, emessa da per interessi moratori ex D. Lgs. 231/2012 e 192/2012, attesa Controparte_4
l'estrema genericità del documento contabile che non indica né il periodo di riferimento né il tasso di interesse applicato né la sorta capitale sulla quale sarebbero maturati gli interessi richiesti. Né l'op- posta ha fornito chiarimenti sul punto in corso di causa, affidando la prova del credito esclusivamente alla predetta fattura;
prova che non può però considerarsi sufficiente alla luce del consolidato orien- tamento giurisprudenziale secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto in- giuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costi- tuisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. Civ., 12 luglio 2023, ordinanza n. 19944).
Mette ora conto evidenziare che - come accertato anche in perizia - l'importo ingiunto di cui la società opposta reclama il pagamento corrisponde non al residuo derivante “dal mancato integrale paga- Part mento delle fatture” come asserito in ricorso, ma a quella porzione di fatturato non liquidato dall' poiché eccedente rispetto al limite massimo di spesa fissato dall'amministrazione regionale. Il c.t.u., invero, ha rilevato una precisa concordanza tra il credito portato dai singoli documenti contabili e le somme stornate dall'impresa sanitaria a causa dello sforamento del budget. In altri termini, reale og- getto di rivendicazione dell'opposta è il recupero degli importi stornati con le note di credito emesse dalla struttura privata in ragione del superamento del limite massimo di spesa. L'opponente azienda sanitaria locale ha però contestato la remunerabilità delle prestazioni eccedenti il succitato limite (c.d. prestazioni extra budget) in virtù di inderogabili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizza- zione della spesa pubblica.
La remunerabilità delle prestazioni rese extra budget è un tema dibattuto nel panorama giurispruden- ziale. La normativa di riferimento in materia è rappresentata dal D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale dispone che “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art. 8-sexies, comma 1); le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura (art. 8- quinquies, comma 1, lett. d.)”. Come emerge dal dettato normativo, le Regioni (a monte) determinano in via esclusiva i limiti relativi Part alla spesa sanitaria, mentre le le singole strutture accreditate (a valle) stipulano i contratti di cui al citato art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992. Tali contratti o accordi hanno ad oggetto l'acquisto
Part da parte delle del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle imprese sanitarie nell'anno di riferimento.
Completa il quadro normativo sin qui delineato la L. 449/1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, il cui art. 32, comma 8, recita: “Le regioni, in attuazione della programma- zione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, art. 2, comma 5, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pub- blica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sani- tarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui alla L. 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 1, comma 32”.
L'art. 32, comma 8, L. 449/1997 attribuisce alle Regioni il compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni. Si ricava, quindi, che nell'ambito dei con- tratti stipulati tra l' e le strutture private accreditate, anche mediante intese con le Controparte_10
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, deve essere indicato il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza.
In sostanza, la normativa su riportata stabilisce un regime di controllo sulla spesa sanitaria che viene attuato principalmente mediante il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene fissato il tetto massimo di spesa sostenibile, essendo obbligo della Regione determinare il tetto massimo comples- sivo di spesa. Si è così imposto l'obbligo della programmazione allo scopo di realizzare un conteni- mento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario (ex multis, Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200; Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 8 maggio 2018, sent. n. 5087 e 18 giugno
2018, sent. n. 6792).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale più accreditata della predetta normativa, “l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (an- che) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27608; Cass., sez. I, 06/12/2024, n. 31364; Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 184).
Ne discende che la natura autoritativa del budget annuale di spesa si impone “sugli atti concordati convenzionali", che hanno quindi carattere recessivo, con la conseguenza che “solo il mancato supe- ramento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunera- zione delle prestazioni erogate" (cfr. Cass., sez. I, 19/09/2024, n. 25184). Occorre poi rammentare che “la non remunerabilità delle prestazioni extra budget deriva direttamente dalla legge, senza che occorra un provvedimento della Pubblica amministrazione" (cfr. Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061).
Dunque, una volta esaurito il tetto di spesa, viene meno il diritto di credito della struttura accreditata
Part e ciò a prescindere dall'emanazione, da parte dell' di un provvedimento di regressione tariffaria, tanto è vero che la mancata individuazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget
(scopo a cui mira la regressione) non incide sulla validità del contratto ex art. 8-quinquies del D. Lgs.
n. 502 del 1992 (cfr. Cass., sez. III, 29/10/2019, n. 27608). In definitiva, “in caso di superamento del
Part tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile” (cfr. Cass., sez. I, 19/09/2024, n.
25184; conf.: Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061).
Part Spetta in ogni caso all' a prova in giudizio dell'avvenuto superamento del budget, avendo la Corte di legittimità in più occasioni affermato che “in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della re- munerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore.
Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura ac- creditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (cfr. Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, n. 826 Cass.
Sez. 1, n. 5661 del 2.3.2021; Cass. Sez. 6 - 2, n. 10182 del 16.4.2021).
Part Orbene, l' a assolto all'onere probatorio su di essa gravante, depositando in giudizio le delibere e le determine dirigenziali di liquidazione del saldo delle prestazioni che attestano il sistematico su- peramento del budget annuale da parte della struttura privata. Brevemente riepilogando, si ha per provato che:
i) per l'anno 2011, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.750.157,00 (come da DPCA n. 84 del
20.12.2011), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.451.326,54 (cfr. Controparte_3
deliberazione n. 1257 del 19.09.2012); ii) per l'anno 2012, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.615.420,00 (come da DPCA n. 4 del
14.01.2013), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.650.647,28 (cfr. Controparte_3
deliberazione n. 2071 del 11.12.2013);
iii) per l'anno 2013, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.661.250,00 (come da DPCA n. 100 del
09.10.2013), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.458.696,93 (cfr. Controparte_3
deliberazione n. 1843 del 28.10.2014); iv) per l'anno 2014, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.431.410,00 (come da DPCA n. 144 del
18.11.2014), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.172.093,10 (cfr. Controparte_3
determina dirigenziale n. 189 del 24.09.2015);
v) per l'anno 2015, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.282.790,00 (come da DPCA n. 8 del
16.02.2016), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.273.266,00 (cfr. Controparte_3
determina dirigenziale n. 1536 del 19.12.2016); vi) per l'anno 2016, il tetto massimo di spesa fosse di € 7.246.380,00 (come da DPCA n. 89 del
08.08.2016), mentre il fatturato complessivo di ammontasse a € 8.896.700,43 (cfr. Controparte_3
determina dirigenziale n. 5084 del 24.07.2017).
In relazione all'anno 2017 va evidenziato che la fattura 1/A/2017 è stata emessa per prestazioni rese nel dicembre 2016, ritenendosi pertanto irrilevante la prova dell'avvenuto sforamento del budget per l'annualità in questione.
Alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto sopra esposte, dunque, la domanda di pagamento delle prestazioni extra budget erogate dalla casa di cura privata non può essere accolta.
Part Parimenti non può essere accolta la domanda subordinata di condanna dell' i sensi dell'art. 2033
c.c.. Invero, l'azione ex art. 2033 c.c. ha per oggetto somme di denaro e non, come nella fattispecie, prestazioni eseguite senza remunerazione e non è, quindi, esperibile, atteso che “l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della presta- zione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio econo- mico” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/06/2020, n. 10810; Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
21/03/2014, n. 6747; Tribunale sez. II - Roma, 16/01/2023, n. 669).
Deve essere poi respinta l'ulteriore domanda di condanna a titolo di risarcimento del danno da illecito contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043 in applicazione del principio, recente- mente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e già sopra richiamato, per cui “in caso di supera- mento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta
Part della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile” (cfr. Cass., sez. I,
19/09/2024, n. 25184; conf.: Cass., sez. I, 30/12/2024, n. 35061).
Stante quanto sopra e ritenuto provato il superamento del tetto massimo di spesa per il periodo di riferimento, non può attribuirsi alcuna responsabilità (né a titolo contrattuale né a titolo extracontrat-
Part tuale) all' he non abbia remunerato la struttura per le prestazioni extra budget erogate. Peraltro, le allegazioni di parte opposta circa la sussistenza di una responsabilità dell'ente pubblico (contrat- tuale o extracontrattuale che sia) sono rimaste prive di puntuale riscontro probatorio, dovendosi con- siderare, in definitiva, quali affermazioni di mero principio. Ad abundatiam, non può non evidenziarsi Part che la condotta osservata dall' ppare conforme a quanto previsto negli accordi stipulati con
[...]
CP_3
Premesso che detti contratti indicavano il tetto massimo di spesa annuale come per legge e che, dun- que, all'atto della sottoscrizione, la struttura privata era già nelle condizioni di prevedere e preventi- vare il volume massimo di prestazioni erogabili all'ente pubblico, deve porsi attenzione alla clausola contrattuale (riprodotta in tutti gli accordi) in virtù della quale l'impresa sanitaria si sarebbe impe-
Part gnata ad emettere note di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente;
ricevute le note l' avrebbe provveduto alla liquidazione del conguaglio a saldo (art. 6, commi 3 e 4, contratti 2011, 2012,
2013, 2014 e art. 5, commi 3 e 4, contratti 2015, 2016 e 2017).
Part Non si ravvisano perciò gli estremi dell'illecito contrattuale in capo a parte opponente, avendo l'
1) informato preventivamente la struttura del tetto massimo di spesa annuale all'atto della sottoscri- zione degli accordi di cui all'art.
8-quinquies D. Lgs. 502/1992;
2) rendicontato le eccedenze con le determinazioni emesse a consuntivo (cfr. delibere e determine dirigenziali di liquidazione dei saldi);
3) richiesto l'emissione di note di credito a storno delle eccedenze al fine di procedere alla liquida- zione;
4) liquidato acconti e saldi delle fatture entro i termini contrattualmente convenuti.
Anche la circostanza di non aver operato regressioni tariffarie – benché non provata – non è idonea ad integrare illecito contrattuale dell'ente pubblico, posto che per la giurisprudenza maggioritaria
“deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle pre- stazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 184; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27608; Cass., sez. I, 06/12/2024, n. 31364). Infine, deve reputarsi del pari infondata la domanda di indebito arricchimento.
Si richiama sul punto il dictum di legittimità a mente del quale “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, ma- nifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori ri- spetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13884 del 06/07/2020).
Ed invero, la sussistenza di un tetto di spesa dimostra che l'azienda sanitaria ha già manifestato im- plicitamente il proprio rifiuto di una spesa superiore, di talché la domanda va rigettata.
L'opposizione è, pertanto, parzialmente fondata e va accolta.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di opposizione, le stesse vanno compensate per 2/3 in ragione dell'alquanto limitato accoglimento della domanda proposta in via monitoria, mentre il re- stante 1/3, liquidato e distratto come in dispositivo (V scaglione di riferimento in cui rientra il deci- sum, valori tra minimi e medi) va posto a carico dell'opponente per il principio della soccombenza;
l'alquanto limitato accoglimento della domanda proposta in via monitoria giustifica, altresì, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., la declaratoria di irripetibilità delle spese della fase monitoria.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste per 2/3 a definitivo carico della Part pponente e per 1/3 a definitivo carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1194/2020;
2. condanna l a pagare a a somma di € 97.414,61, oltre Parte_4 Controparte_1
interessi al saggio di cui all'art. 5 d. lgs. 231/2002 su € 59.875,64 dall'1.11.2023 al soddisfo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. dichiara irripetibili le spese della fase monitoria, compensa per 2/3 le spese del presente giudizio di opposizione e condanna l a pagare a il restante 1/3, Parte_4 Controparte_1 liquidato, quest'ultimo, in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetta- rie nella misura del 15% dei compensi, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
5. pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, per 2/3 a definitivo carico dell'opponente e per il restante 1/3 a definitivo carico dell'opposta Parte_4 Controparte_1
Avellino, 29.5.2025 Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia