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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di ER, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 707/2022 R.G., avente ad oggetto: riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
N.2345/2019 (R.G. 9705/19), emesso dal Giudice di Pace di ER il 20.11.2019
e notificato, in uno ed innanzi all'atto di precetto, il 09.06.2020,
TRA
in persona del liquidatore, suo legale Parte_1
rappresentante p.t., sig. (cod. fisc. , con Parte_2 C.F._1
sede in Roma alla via Giosuè Carducci n. 10, P.Iva , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Donato Frasca (c.f. ), giusta procura su C.F._2
foglio separato, che ai fini di essa elegge domicilio presso lo studio di lui in
ER alla Via Silvio Baratta n. 119;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
ER alla Via Panoramica, 25 (c.f.: ),rapp.ta e difesa CodiceFiscale_3 dall'Avv. Francesco Benincasa ( CodiceFiscale_4
( – Fax 089-210815, con il quale elett.te domicilia in Email_1
ER alla Via Diaz-Trav. Guglielmi N.6, come da mandato in atti;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.07.2020 Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
N.2345/2019 (R.G. 9705/19), emesso dal Giudice di Pace ER il 20.11.2019 e notificato, in uno ed innanzi all'atto di precetto, il 09.06.2020, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare immediatamente la somma di €.3.920,00, oltre alle spese della procedura, in favore della in Parte_1
pers. del Liq. P.t., Sig. -(P.Iva: ) - quale presunto Parte_2 P.IVA_1 credito per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile di Via
Panoramica,25 per le mensilità di Marzo, Aprile,Maggio e Giugno 2019 e di cui all'assegno postale n. 7229234313-02.
L'opponente eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice di Controparte_1
Pace, atteso che il presunto credito era relativo a pretesi canoni di locazione, la litispendenza e la violazione del principio del ne bis in idem, atteso che era pendente sfratto per morosità nel quale era stato richiesto il pagamento anche degli stessi canoni di cui all'assegno postale, la duplicazione del titolo e la violazione dei principi di buona fede e di abuso delle attività processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposta società la Parte_1 quale contestava quanto sostenuto dall'opponente; dopo alcuni rinvii, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione;
con sentenza n. 5697 del
20.12.2021, il Giudice Onorario di Pace, , così decideva: “1)-Dichiara
l'incompetenza per materia del Giudice Onorario di Pace di ER ad emettere il
D.I. opposto, essendo competente il Tribunale di ER e, per l'effetto: 2)-Dichiara la nullità del D.I. n.2345/2019 – R.G. 9705/2019 del Giudice di Pace di ER in data 20/21.11.2019, che, pertanto, viene revocato;
3)-Assegna alle parti il termine di gg.30 per la riassunzione del giudizio innanzi al competente Tribunale di ER;
4)-Condanna la , in persona del leg. rapp.te p.t., Parte_1
alla rifusione delle spese di giudizio in favore della opponente, che si liquidano in complessivi Euro 957,50, di cui euro 87,50 per esborsi compreso il C.U. ed Euro
870,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario s.g. 15%, IVA e CNA, come per legge, se dovuti, che si attribuiscono ex Art. 93 cpc in favore dell'Avv.
Francesco Benincasa;
5)-Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti. ER , 20 Dicembre 2021.” Con atto di citazione in riassunzione, notificato a mezzo PEC il 19.01.2022, la
[...]
riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Salero Parte_1 per sentir accertare il presunto debito della comparente per €.3.920,00, in relazione all'asserito mancato pagamento dei canoni dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e
Giugno 2019.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
sostanzialmente, ribadiva le eccezioni sollevate dinanzi al Giudice di Pace.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 n.
1-2 e 3, la causa perveniva per p.c. all'udienza del 24.06.2024, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Risulta documentato che, prima del deposito del ricorso per d.i. che esitava nella emissione del d.i. in questa sede opposto e poi revocato con sentenza declinatoria di competenza del giudice di pace a quo, aveva già il Parte_1
09.10.2019 intimato sfratto per morosità (notificato il 18.10.2019) alla odierna convenuta, con articolazione delle seguenti conclusioni: “1) Convalidare la presente intimazione di sfratto per morosità, persistendo la morosità; 2) ordinare al cancelliere di apporre la formula esecutiva in calce al presente atto di intimazione di sfratto per morosità e, in caso di opposizione, sentirla rigettare;
3) emettere, in tal caso, ordinanza di rilascio dell'immobile locato a norma dell'art. 665 c.p.c.; 4) dichiarare con sentenza la risoluzione del contratto di locazione per colpa e in danno dell'intimato; 5) ritenere il conduttore moroso obbligato al pagamento dei d canoni ed accessori scaduti e non adempiuti ed emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, in favore di in persona del Parte_1
liquidatore sig. , suo legale rapp.te p.t., per il complessivo importo Parte_2 di € 8.636,00, in quanto a sorte capitale, con aggiunta di interessi legali da applicare ad ogni singolo debito (che compone la somma complessiva suddetta) a decorrere dalla relativa scadenza, oltre spese e competenza professionali”.
Giova evidenziare che la domanda monitoria che introduceva il presente giudizio era fondata su un assegno impagato, con menzione, tuttavia, del rapporto causale sottostante (pagamento di canoni di locazione non onorati).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di frazionamento abusivo del credito, l'esercizio dell'azione causale in un separato procedimento successivamente all'esercizio dell'azione cartolare, promossa in via esecutiva, non determina un frazionamento abusivo del credito per la duplicazione di attività in ragione dell'identica vicenda sostanziale;
l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude, infatti, il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
06/07/2021 , n. 19048).
Cionondimeno, secondo l'insegnamento dei giudici transtiberini, è esatto che il principio della letteralità e dell'autonomia del diritto cartolare operano solo nei rapporti tra il debitore ed il terzo possessore del titolo, perché nei rapporti tra contraenti diretti il rapporto cartolare viene riassorbito dal rapporto fondamentale, come si evince dall'art. 1993 c.c., che ammette l'opponibilità al possessore del titolo delle eccezioni a questo personali, derivanti cioè da rapporti extracartolari. Pertanto, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, con l'esercizio dell'azione cambiaria deve ritenersi dedotta virtualmente in giudizio la causa del credito e, quindi, l'azione causale, atteso che le due azioni presentano sia identità di petitum che di causa petendi, ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria (cfr., in tal senso, Cass.,
Sez. I, 11 maggio 2001, n. 6543).
Ciò significa che l'azione causale già spiegata con l'intimazione di sfratto determinava che la proposizione della domanda monitoria, fondata sull'assegno impagato, ma implicando l'azione causale, sostanziava una indebita duplicazione della domanda già pendente all'epoca del deposito del ricorso monitorio.
Invero, con il monitorio si chiedeva il pagamento dei canoni impagati da marzo a giugno 2019; con l'intimato sfratto si chiedeva la condanna al pagamento dei canoni da marzo ad ottobre 2019.
Va evidenziato che, però, non sussistono, allo stato, i presupposti per la declaratoria di litispendenza, risultando il giudizio promosso per primo definito (laddove la litispendenza richiede la pendenza di due giudizi aventi medesimo petitum e parti nonché causa petendi innanzi ad uffici giudiziari diversi, nel medesimo grado); la domanda, dunque, va dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Non è accoglibile, infine, la domanda di condanna per pretesa temerarietà della lite articolata dalla resistente in riassunzione.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale Massa, 14/06/2016, n. 594).
Nel caso in esame, però, non sussistono elementi sufficienti per ritenere sussistente la consapevolezza della infondatezza della tesi propugnata dalla resistente, ciò in quanto essa si fondava sul presupposto che la domanda spiegata in via monitoria avesse natura esclusivamente cartolare e non causale (assunto non condiviso dal
Tribunale), tal ché non può ritenersi configurata una consapevole proposizione di azione da reputarsi ab origine infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente in riassunzione e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi, in considerazione della esiguità dell'attività difensiva concretamente espletata;
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta così provvede:
1) Dichiara la domanda spiegata dal ricorrente in riassunzione inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna la ricorrente in riassunzione al rimborso in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Benincasa.
Così deciso in ER, 16.01.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante