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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2671/2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Francione
RICORRENTE contro
( Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
28/11/2024.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024 sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Livorno in data
13.12.2015 con il sig. , rilevando l'assenza di figli dall'unione Controparte_1 matrimoniale e narrando una separazione di fatto già in essere a causa del venir meno dell'affectio coniugalis determinata dalla relazione extraconiugale
1 coltivata dal marito e, più in generale, dal comportamento del medesimo assolutamente contrario ai doveri coniugali, la ORa evocava in Parte_1 causa il sig. per sentir pronunciare la separazione con Controparte_1 addebito alle condizioni indicate nel ricorso.
Non si costituiva il resistente OR , pur ritualmente Controparte_1 evocato in causa.
Resi i provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva rinviata innanzi al Giudice relatore;
non costituitosi il resistente nemmeno nel procedimento ordinario (dovendosi in questa sede provvedere alla dichiarazione di contumacia), la causa veniva istruita a mezzo documenti e prova testimoniale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.2024, udienza svolta in forma cartolare.
All'udienza del 28.11.2024 nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato rassegnava le conclusioni come di seguito “[…]
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e per fatti addebitabili ex art. 151 Parte_1 Controparte_1 cc al sig. in considerazione del comportamento dallo stesso tenuto Controparte_1 in costanza di matrimonio verso l'altro coniuge, inequivocabilmente contrario ai doveri ed agli obblighi derivanti dal matrimonio.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, esprimendo sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti personali e dei documenti comunque validi per l'espatrio.
3. Porre a carico del sig quale contributo al Controparte_1 mantenimento della sig.ra che le consenta di mantenere il medesimo tenore Parte_1 di vita avuto in costanza di matrimonio, un assegno mensile dell'importo di Euro
500,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat come per legge da corrispondersi, sino
a quando la sig.ra non avrà reperito una stabile e continuativa attività lavorativa Pt_1 che le consentirà di essere economicamente autosufficiente. Il suddetto contributo verrà versato in via anticipata entro il 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, sul conto corrente acceso a nome della Sig.ra presso l'istituto di credito Unicredit Parte_1 spa, filiale di Livorno, avente le seguenti coord. IBAN:
[...].
4. Confermare l'affidamento dei due cani meticci al sig. ponendo a suo carico l'onere di provvedere a proprie spese - Controparte_1 entro 30 gg dalla sentenza di separazione – al passaggio di proprietà ed imputando le relative spese di cura, di gestione in capo allo stesso;
5. Porre a carico del sig. _1 il pagamento pro quota di euro 378,19 in favore della sig.ra per
[...] Parte_1 il saldo delle n.3 fatture Hera Comm S.p.A. n.412103364540 del 09/04/2021 € 102,08
- n.412102149921 del 03/03/2021 € 446,30 – n. 412100048266 del 04/01/2021 residuo
€ 208,00. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo rilevato che in data 26/10/2023 risulta già pronunciata inter partes la sentenza parziale in merito allo stato civile delle parti, con conseguente separazione personale dei ORi e Parte_1 _1
, coniugati in Livorno in data 13.12.2015 (atto successivamente
[...] trascritto dei registri del medesimo Comune).
2. In questa sede vanno dunque esaminate le ulteriori istanze articolate dalla ricorrente sia in ordine alla domanda di addebito della separazione sia quanto ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, avendo in particolare la ORa formulato domanda di contributo al Pt_1 mantenimento in proprio favore e a carico del marito.
Ritiene il Tribunale che le domande formulate dalla parte ricorrente siano fondate e che vadano accolte nei limiti e in conformità della motivazione che segue.
2.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015).
Da tali premesse, ne consegue, in tema di riparto dell'onere della prova, che
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente
3 assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass.
n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass.
19.2.2018 n. 3923).
2.1.1. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la ORa ha richiesto Pt_1 pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del OR per aver _1 quest'ultimo intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio con un'altra donna (conosciuta, tra l'altro, dalla ricorrente, in quanto inserita nella cerchia di amici frequentati abitualmente dalla coppia), relazione che lo stesso marito avrebbe poi confermato alla moglie nel luglio
2021; ciò, secondo la prospettazione, avrebbe irreversibilmente minato la vita coniugale avendo tali eventi determinato non solo la necessità della ORa
(per qualche tempo costretta a trasferirsi e a dormire nella tavernetta Pt_1 della casa coniugale) di allontanarsi dal marito, ma anche un progressivo abbandono da parte del OR nei riguardi della moglie, sollecitata _1 nell'agosto 2021 a portare via dalla casa coniugale oggetti ed effetti personali, incurante del fatto che la stessa non disponesse nell'immediatezza di altra sistemazione e, soprattutto, di risorse economiche.
2.1.2. Nel corso del giudizio, la prova testimoniale svolta su richiesta della parte ricorrente ha consentito alla ORa di dimostrare quanto allegato, Pt_1 con particolare riferimento alla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito durante il matrimonio, a partire dal luglio del 2021. Nell'ambito dell'istruttoria è stato inoltre dimostrato che, proprio a causa di tale relazione, la coppia si è in breve tempo disgregata, soprattutto per l'atteggiamento noncurante e superficiale conseguentemente assunto dal marito nei riguardi della ricorrente.
Dalle testimonianze rese in giudizio è infatti emersa, da parte di tutti i testi, la conoscenza dell'infedeltà del OR (v. la dichiarazione della ORa _1
resa all'udienza del 3 giugno 2024: “[…] si, mi ricordo la vicenda, Persona_1 la ORa si è confidata con me al momento cui l'aveva scoperto”, ricordando Pt_1 peraltro la testimone direttamente “[…] che c'è stato uno scambio di messaggi tra la ORa e il sig. , ho visto qualche foto dei messaggi che mi aveva Parte_2 _1 mostrato la mia amica quando ha scoperto il tradimento. Ricordo che erano Parte_1 messaggi confidenziali, qualcosa più che amici. Ricordo che non ha Controparte_1 mai smentito la circostanza e quando ho avuto modo di riprenderlo perché aveva un'altra donna lui non mi ha risposto negando.”. Ancora, a conferma dell'allegato tradimento può leggersi la testimonianza resa dalla ORa Testimone_1 escussa alla medesima udienza: la ORa ha dichiarato di sapere “[…] Tes_1 che il Sig. tradiva la moglie con un'amica di comitiva, anche io direttamente _1
4 ho avuto modo di constatare la cosa visto che uscivo con e Parte_1 _1
e frequentavamo la stessa comitiva di amici. So che nel 2021 il Sig.
[...] _1 presentò alla sua famiglia pugliese un'altra donna dicendo che fosse in crisi con la moglie” anche ricordando “[…] che ha avuto una relazione con ER ricordo la cosa perché erano entrambi nella nostra comitiva di amici, anche lei ha rischiato per questa vicenda di separarsi dal marito”).
È poi con adeguata evidenza emersa la circostanza per la quale, in ragione del comportamento adultero del marito, la ORa allontanata dalla casa Pt_1 coniugale (si vedano in proposito le dichiarazioni rese dal teste : TE
“[…] Mi ricordo la circostanza, conservo io la roba che mia figlia ha portato via da casa. Mi ricordo di averla aiutata a prendere i suoi effetti personali, mi ricordo che all'epoca mia figlia è stata ospitata da una sua amica perché io non potevo accoglierla”; nonché della teste “[…] La ORa quando ha scoperto il Persona_1 Pt_1 tradimento poi è venuta a casa mia, ha lasciato la casa sia per sua volontà sia perché il
Sig. gliela aveva intimato” e, infine, della teste “[…] Si, _1 Testimone_1 ricordo che mia cugina è stata costretta a lasciare la casa familiare, io stessa ho aiutato mia cugina a prendere le sue cose e tutt'ora alcuni effetti personali li conservo presso la mia abitazione”), si è ritrovata in un uno stato di assoluta indigenza, costretta a chiedere vitto e alloggio ad amici e conoscenti potendo, per un periodo di tempo limitato (fino ad agosto 2023), disporre di una stanza all'interno di un immobile di emergenza abitativa messa a disposizione dal Comune di Livorno.
Sul punto cfr. ancora le dichiarazioni testimoniali rese dal OR TE
(“[…] Si, mia figlia ha abitato in un alloggio comunale con altre persone che non conosceva, di recente so che il comune le ha chiesto di lasciare l'immobile e mia figlia ha dovuto chiedere ospitalità ad un suo amico, ”) e dalla ORa NA
(“[…] Prima dell'alloggio del comune stata qualche giorno Testimone_1 Parte_3 da me, poi da una sua amica per circa 8 mesi e poi con me siamo andati a fare le pratiche per l'assegnazione di un alloggio comunale. Mi ricordo che dopo le hanno dato una stanza in un asilo abbandonato, erano alloggi destinato all' emergenza abitativa.
Ricordo che l'ho accompagnata personalmente. Mi ricordo che aveva in uso solo una stanza con bagno in comune con altre persone, sempre in emergenza abitativa. Ricordo che nella stanza non c'era riscaldamento e c'era solo la luce elettrica per azionare una piastra e cucinare. So che mia cugina ha dovuto abbandonare l'alloggio da agosto 2023 perché il comune doveva fare lavori, me lo ha riferito mia cugina, ora vive ospite da un conoscente, ”). NA
2.1.3. Ad ulteriore riscontro di quanto dichiarato dai testimoni possono essere altresì esaminati i documenti prodotti in giudizio dalla difesa della ricorrente, risalenti al periodo indicato come quello della interruzione del rapporto coniugale tra la ORa ed il OR , documenti che attestano in Pt_1 _1 modo inequivocabile la volontà del resistente, nei mesi immediatamente prossimi alla fine della relazione, di ricercare rapporti con altre donne (sub doc.
5 n. 8 e 11 allegati al ricorso) nonché, da ultimo, la sussistenza di una relazione affettiva ufficializzata tra il resistente ed un'altra donna, tale (doc. Per_4 sub doc. 9 e 10 allegati al ricorso), con cui stabilmente risiede e convive unitamente ai di lei figli.
2.1.4. Appare infine evidente che alla scoperta della relazione extraconiugale è seguita in breve tempo la richiesta della separazione da parte della ORa
con conseguente ulteriore riconoscimento del nesso causale tra la fine Pt_1 dell'unione coniugale e la condotta tenuta del OR il quale, non _1 costituendosi in giudizio, ha mostrato ulteriormente la sua indifferenza rispetto alle vicende di cui si tratta e alle istanze avanzate in giudizio dalla moglie.
2.2. Con riguardo alla domanda della ORa di un assegno di Parte_1 mantenimento da disporsi in proprio favore, si osserva quanto segue.
2.2.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo, e dunque anche nel corso dello svolgimento del procedimento.
6 2.2.2. Ciò posto quindi, nel caso di specie, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ORa occorrer Parte_1 tener conto non solo dei meri dati economici resi disponibili dalle parti e acquisiti nel corso del procedimento, ma anche delle circostanze fattuali che hanno caratterizzato l'unione coniugale e delle scelte compiute dai coniugi nel corso del matrimonio.
Dall'esame delle allegazioni e del compendio probatorio risulta che il tenore di vita della famiglia era fondato essenzialmente sui redditi da lavoro percepiti dal OR potendo la famiglia stessa peraltro far Controparte_1 affidamento totalmente su quanto guadagnato dal marito in mancanza di mutui o finanziamenti mensilmente gravanti sul reddito. In tal senso l'esame dei dati prettamente economici, rende chiara la sperequazione reddituale esistente tra le parti.
Quanto al OR , infatti, dalle indagini effettuate dalla Guardia di _1
Finanza, si rileva la disponibilità reddituale del resistente, in particolare con riferimento all'ultimo triennio (anno 2021 – reddito da lavoro pari ad euro
25.765,83; anno 2022 – reddito da lavoro pari ad euro 19.128,25; anno 2023 – reddito da lavoro pari ad euro 14.292,60), non essendo invece emersa la proprietà di beni immobili ovvero di consistenze patrimoniali ulteriori.
Quanto alla ORa invece, ella ha dichiarato in udienza di non lavorare, Pt_1 pur riconoscendo di aver comunque svolto dei lavori occasionali “[…] ho un contratto a chiamata come OSA;
l'anno scorso non ho mai lavorato, quest'anno ho lavorato circa 5 volte ma non ho ancora riscosso, ho fatto in totale 5/6 ore […]” e ancora “[…] durante il matrimonio io non lavoravo, anzi, l'ultimo lavoro che ho fatto
è stato prima del covid sempre come OSA ad ore”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente debba essere accolta, con riconoscimento di un contributo al mantenimento in suo favore.
Non pare in dubbio, infatti, che la ORa nonostante la giovane età, Pt_1 abbia in passato (per lo più) impostato la propria attività sul lavoro casalingo: sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente sono state confermate dai testimoni escussi in causa, avendo (a domanda se il sig. avesse avuto _1 una posizione lavorativa stabile e continuativa tale da consentirgli di provvedere ai fabbisogni del nucleo familiare) il OR dichiarato TE che “[…] quando viveva con mia figlia provvedeva il Sig. alle esigenze della _1 sua famiglia e di mia figlia” e la ORa confermato che il OR Tes_1 _1
“[…] manteneva lui la famiglia provvedendo all'affitto della casa, ricordo che in casa con loro viveva il padre del Sig. e so che contribuiva anche lui alla vita di _1 famiglia” (vedi, ancora, le dichiarazioni a verbale di causa del 3.6.2024).
7 Tale distacco dal contesto lavorativo durante l'intera vita matrimoniale fa sì che, attualmente, il cambiamento da ultimo intervenuto nella vita della ricorrente con la separazione dal marito necessiti di un'organizzazione che, seppur favorita dalla giovane età (oggi 43 anni), e dal buono stato di salute
(non essendosi allegato nulla in contrario), richiederà un certo periodo per consolidarsi e una certa gradualità, attesa anche la mancanza di una professionalità specifica.
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dei dati reddituali relativi al resistente (vedi l'esito degli accertamenti depositato in data 18.6.2024), così come della documentazione da ultimo allegata dalla ricorrente in data
29.1.2025 (che attesta in ogni caso capacità, abilità e possibilità effettiva di lavoro), ritiene quindi il Collegio che alla ORa debba essere Parte_1 riconosciuto un contributo al mantenimento mensile da porsi a carico del OR , pari ad euro 200,00, a decorrere dal mese di agosto Controparte_1 del 2022, somma rivalutabile annualmente secondo Istat.
4. Ogni altra questione sollevata in giudizio appare inammissibilmente posta in questa sede (richiamandosi sul punto quanto già argomentato con ordinanza del 1.4.2024) e in ogni caso irrilevante al fine del decidere.
5. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico del OR
e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei Controparte_1 parametri di cui al DM 147/2022. Le stesse vanno pagate in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione della ORa Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
1) dichiara la contumacia del OR;
Controparte_1
2) addebita la separazione al OR;
Controparte_1
3) dispone che il OR corrisponda alla ORa Controparte_1 Parte_1 mensilmente, a decorrere dal mese di agosto 2022, un contributo al mantenimento nella misura di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo
ISTAT;
4) condanna il OR al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 1.00,00 per fase di studio, euro
800,00 per fase introduttiva, euro 1.200,00 per fase istruttoria ed euro 1.500,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Pagamento da effettuarsi in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a
PSS della ORa Parte_1
8 Così deciso in Livorno, li 17.3.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
9
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2671/2022 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Francione
RICORRENTE contro
( Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
28/11/2024.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024 sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Livorno in data
13.12.2015 con il sig. , rilevando l'assenza di figli dall'unione Controparte_1 matrimoniale e narrando una separazione di fatto già in essere a causa del venir meno dell'affectio coniugalis determinata dalla relazione extraconiugale
1 coltivata dal marito e, più in generale, dal comportamento del medesimo assolutamente contrario ai doveri coniugali, la ORa evocava in Parte_1 causa il sig. per sentir pronunciare la separazione con Controparte_1 addebito alle condizioni indicate nel ricorso.
Non si costituiva il resistente OR , pur ritualmente Controparte_1 evocato in causa.
Resi i provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva rinviata innanzi al Giudice relatore;
non costituitosi il resistente nemmeno nel procedimento ordinario (dovendosi in questa sede provvedere alla dichiarazione di contumacia), la causa veniva istruita a mezzo documenti e prova testimoniale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.2024, udienza svolta in forma cartolare.
All'udienza del 28.11.2024 nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato rassegnava le conclusioni come di seguito “[…]
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e per fatti addebitabili ex art. 151 Parte_1 Controparte_1 cc al sig. in considerazione del comportamento dallo stesso tenuto Controparte_1 in costanza di matrimonio verso l'altro coniuge, inequivocabilmente contrario ai doveri ed agli obblighi derivanti dal matrimonio.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, esprimendo sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti personali e dei documenti comunque validi per l'espatrio.
3. Porre a carico del sig quale contributo al Controparte_1 mantenimento della sig.ra che le consenta di mantenere il medesimo tenore Parte_1 di vita avuto in costanza di matrimonio, un assegno mensile dell'importo di Euro
500,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat come per legge da corrispondersi, sino
a quando la sig.ra non avrà reperito una stabile e continuativa attività lavorativa Pt_1 che le consentirà di essere economicamente autosufficiente. Il suddetto contributo verrà versato in via anticipata entro il 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, sul conto corrente acceso a nome della Sig.ra presso l'istituto di credito Unicredit Parte_1 spa, filiale di Livorno, avente le seguenti coord. IBAN:
[...].
4. Confermare l'affidamento dei due cani meticci al sig. ponendo a suo carico l'onere di provvedere a proprie spese - Controparte_1 entro 30 gg dalla sentenza di separazione – al passaggio di proprietà ed imputando le relative spese di cura, di gestione in capo allo stesso;
5. Porre a carico del sig. _1 il pagamento pro quota di euro 378,19 in favore della sig.ra per
[...] Parte_1 il saldo delle n.3 fatture Hera Comm S.p.A. n.412103364540 del 09/04/2021 € 102,08
- n.412102149921 del 03/03/2021 € 446,30 – n. 412100048266 del 04/01/2021 residuo
€ 208,00. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo rilevato che in data 26/10/2023 risulta già pronunciata inter partes la sentenza parziale in merito allo stato civile delle parti, con conseguente separazione personale dei ORi e Parte_1 _1
, coniugati in Livorno in data 13.12.2015 (atto successivamente
[...] trascritto dei registri del medesimo Comune).
2. In questa sede vanno dunque esaminate le ulteriori istanze articolate dalla ricorrente sia in ordine alla domanda di addebito della separazione sia quanto ai provvedimenti accessori da valere sul piano dei rapporti patrimoniali, avendo in particolare la ORa formulato domanda di contributo al Pt_1 mantenimento in proprio favore e a carico del marito.
Ritiene il Tribunale che le domande formulate dalla parte ricorrente siano fondate e che vadano accolte nei limiti e in conformità della motivazione che segue.
2.1. In linea generale deve considerarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (sent. Cass. n.
2059 del 2012). Infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 25843 del 2013 e 18074 del 2014).
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( cfr. Cass. Ord. n. 1859 del 2015).
Da tali premesse, ne consegue, in tema di riparto dell'onere della prova, che
“laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente
3 assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” ( cfr. Cass.
n. 2059 del 2012; conformi le pronunce successive, tra le quali ord. Cass.
19.2.2018 n. 3923).
2.1.1. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la ORa ha richiesto Pt_1 pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del OR per aver _1 quest'ultimo intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio con un'altra donna (conosciuta, tra l'altro, dalla ricorrente, in quanto inserita nella cerchia di amici frequentati abitualmente dalla coppia), relazione che lo stesso marito avrebbe poi confermato alla moglie nel luglio
2021; ciò, secondo la prospettazione, avrebbe irreversibilmente minato la vita coniugale avendo tali eventi determinato non solo la necessità della ORa
(per qualche tempo costretta a trasferirsi e a dormire nella tavernetta Pt_1 della casa coniugale) di allontanarsi dal marito, ma anche un progressivo abbandono da parte del OR nei riguardi della moglie, sollecitata _1 nell'agosto 2021 a portare via dalla casa coniugale oggetti ed effetti personali, incurante del fatto che la stessa non disponesse nell'immediatezza di altra sistemazione e, soprattutto, di risorse economiche.
2.1.2. Nel corso del giudizio, la prova testimoniale svolta su richiesta della parte ricorrente ha consentito alla ORa di dimostrare quanto allegato, Pt_1 con particolare riferimento alla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito durante il matrimonio, a partire dal luglio del 2021. Nell'ambito dell'istruttoria è stato inoltre dimostrato che, proprio a causa di tale relazione, la coppia si è in breve tempo disgregata, soprattutto per l'atteggiamento noncurante e superficiale conseguentemente assunto dal marito nei riguardi della ricorrente.
Dalle testimonianze rese in giudizio è infatti emersa, da parte di tutti i testi, la conoscenza dell'infedeltà del OR (v. la dichiarazione della ORa _1
resa all'udienza del 3 giugno 2024: “[…] si, mi ricordo la vicenda, Persona_1 la ORa si è confidata con me al momento cui l'aveva scoperto”, ricordando Pt_1 peraltro la testimone direttamente “[…] che c'è stato uno scambio di messaggi tra la ORa e il sig. , ho visto qualche foto dei messaggi che mi aveva Parte_2 _1 mostrato la mia amica quando ha scoperto il tradimento. Ricordo che erano Parte_1 messaggi confidenziali, qualcosa più che amici. Ricordo che non ha Controparte_1 mai smentito la circostanza e quando ho avuto modo di riprenderlo perché aveva un'altra donna lui non mi ha risposto negando.”. Ancora, a conferma dell'allegato tradimento può leggersi la testimonianza resa dalla ORa Testimone_1 escussa alla medesima udienza: la ORa ha dichiarato di sapere “[…] Tes_1 che il Sig. tradiva la moglie con un'amica di comitiva, anche io direttamente _1
4 ho avuto modo di constatare la cosa visto che uscivo con e Parte_1 _1
e frequentavamo la stessa comitiva di amici. So che nel 2021 il Sig.
[...] _1 presentò alla sua famiglia pugliese un'altra donna dicendo che fosse in crisi con la moglie” anche ricordando “[…] che ha avuto una relazione con ER ricordo la cosa perché erano entrambi nella nostra comitiva di amici, anche lei ha rischiato per questa vicenda di separarsi dal marito”).
È poi con adeguata evidenza emersa la circostanza per la quale, in ragione del comportamento adultero del marito, la ORa allontanata dalla casa Pt_1 coniugale (si vedano in proposito le dichiarazioni rese dal teste : TE
“[…] Mi ricordo la circostanza, conservo io la roba che mia figlia ha portato via da casa. Mi ricordo di averla aiutata a prendere i suoi effetti personali, mi ricordo che all'epoca mia figlia è stata ospitata da una sua amica perché io non potevo accoglierla”; nonché della teste “[…] La ORa quando ha scoperto il Persona_1 Pt_1 tradimento poi è venuta a casa mia, ha lasciato la casa sia per sua volontà sia perché il
Sig. gliela aveva intimato” e, infine, della teste “[…] Si, _1 Testimone_1 ricordo che mia cugina è stata costretta a lasciare la casa familiare, io stessa ho aiutato mia cugina a prendere le sue cose e tutt'ora alcuni effetti personali li conservo presso la mia abitazione”), si è ritrovata in un uno stato di assoluta indigenza, costretta a chiedere vitto e alloggio ad amici e conoscenti potendo, per un periodo di tempo limitato (fino ad agosto 2023), disporre di una stanza all'interno di un immobile di emergenza abitativa messa a disposizione dal Comune di Livorno.
Sul punto cfr. ancora le dichiarazioni testimoniali rese dal OR TE
(“[…] Si, mia figlia ha abitato in un alloggio comunale con altre persone che non conosceva, di recente so che il comune le ha chiesto di lasciare l'immobile e mia figlia ha dovuto chiedere ospitalità ad un suo amico, ”) e dalla ORa NA
(“[…] Prima dell'alloggio del comune stata qualche giorno Testimone_1 Parte_3 da me, poi da una sua amica per circa 8 mesi e poi con me siamo andati a fare le pratiche per l'assegnazione di un alloggio comunale. Mi ricordo che dopo le hanno dato una stanza in un asilo abbandonato, erano alloggi destinato all' emergenza abitativa.
Ricordo che l'ho accompagnata personalmente. Mi ricordo che aveva in uso solo una stanza con bagno in comune con altre persone, sempre in emergenza abitativa. Ricordo che nella stanza non c'era riscaldamento e c'era solo la luce elettrica per azionare una piastra e cucinare. So che mia cugina ha dovuto abbandonare l'alloggio da agosto 2023 perché il comune doveva fare lavori, me lo ha riferito mia cugina, ora vive ospite da un conoscente, ”). NA
2.1.3. Ad ulteriore riscontro di quanto dichiarato dai testimoni possono essere altresì esaminati i documenti prodotti in giudizio dalla difesa della ricorrente, risalenti al periodo indicato come quello della interruzione del rapporto coniugale tra la ORa ed il OR , documenti che attestano in Pt_1 _1 modo inequivocabile la volontà del resistente, nei mesi immediatamente prossimi alla fine della relazione, di ricercare rapporti con altre donne (sub doc.
5 n. 8 e 11 allegati al ricorso) nonché, da ultimo, la sussistenza di una relazione affettiva ufficializzata tra il resistente ed un'altra donna, tale (doc. Per_4 sub doc. 9 e 10 allegati al ricorso), con cui stabilmente risiede e convive unitamente ai di lei figli.
2.1.4. Appare infine evidente che alla scoperta della relazione extraconiugale è seguita in breve tempo la richiesta della separazione da parte della ORa
con conseguente ulteriore riconoscimento del nesso causale tra la fine Pt_1 dell'unione coniugale e la condotta tenuta del OR il quale, non _1 costituendosi in giudizio, ha mostrato ulteriormente la sua indifferenza rispetto alle vicende di cui si tratta e alle istanze avanzate in giudizio dalla moglie.
2.2. Con riguardo alla domanda della ORa di un assegno di Parte_1 mantenimento da disporsi in proprio favore, si osserva quanto segue.
2.2.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo, e dunque anche nel corso dello svolgimento del procedimento.
6 2.2.2. Ciò posto quindi, nel caso di specie, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ORa occorrer Parte_1 tener conto non solo dei meri dati economici resi disponibili dalle parti e acquisiti nel corso del procedimento, ma anche delle circostanze fattuali che hanno caratterizzato l'unione coniugale e delle scelte compiute dai coniugi nel corso del matrimonio.
Dall'esame delle allegazioni e del compendio probatorio risulta che il tenore di vita della famiglia era fondato essenzialmente sui redditi da lavoro percepiti dal OR potendo la famiglia stessa peraltro far Controparte_1 affidamento totalmente su quanto guadagnato dal marito in mancanza di mutui o finanziamenti mensilmente gravanti sul reddito. In tal senso l'esame dei dati prettamente economici, rende chiara la sperequazione reddituale esistente tra le parti.
Quanto al OR , infatti, dalle indagini effettuate dalla Guardia di _1
Finanza, si rileva la disponibilità reddituale del resistente, in particolare con riferimento all'ultimo triennio (anno 2021 – reddito da lavoro pari ad euro
25.765,83; anno 2022 – reddito da lavoro pari ad euro 19.128,25; anno 2023 – reddito da lavoro pari ad euro 14.292,60), non essendo invece emersa la proprietà di beni immobili ovvero di consistenze patrimoniali ulteriori.
Quanto alla ORa invece, ella ha dichiarato in udienza di non lavorare, Pt_1 pur riconoscendo di aver comunque svolto dei lavori occasionali “[…] ho un contratto a chiamata come OSA;
l'anno scorso non ho mai lavorato, quest'anno ho lavorato circa 5 volte ma non ho ancora riscosso, ho fatto in totale 5/6 ore […]” e ancora “[…] durante il matrimonio io non lavoravo, anzi, l'ultimo lavoro che ho fatto
è stato prima del covid sempre come OSA ad ore”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente debba essere accolta, con riconoscimento di un contributo al mantenimento in suo favore.
Non pare in dubbio, infatti, che la ORa nonostante la giovane età, Pt_1 abbia in passato (per lo più) impostato la propria attività sul lavoro casalingo: sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente sono state confermate dai testimoni escussi in causa, avendo (a domanda se il sig. avesse avuto _1 una posizione lavorativa stabile e continuativa tale da consentirgli di provvedere ai fabbisogni del nucleo familiare) il OR dichiarato TE che “[…] quando viveva con mia figlia provvedeva il Sig. alle esigenze della _1 sua famiglia e di mia figlia” e la ORa confermato che il OR Tes_1 _1
“[…] manteneva lui la famiglia provvedendo all'affitto della casa, ricordo che in casa con loro viveva il padre del Sig. e so che contribuiva anche lui alla vita di _1 famiglia” (vedi, ancora, le dichiarazioni a verbale di causa del 3.6.2024).
7 Tale distacco dal contesto lavorativo durante l'intera vita matrimoniale fa sì che, attualmente, il cambiamento da ultimo intervenuto nella vita della ricorrente con la separazione dal marito necessiti di un'organizzazione che, seppur favorita dalla giovane età (oggi 43 anni), e dal buono stato di salute
(non essendosi allegato nulla in contrario), richiederà un certo periodo per consolidarsi e una certa gradualità, attesa anche la mancanza di una professionalità specifica.
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dei dati reddituali relativi al resistente (vedi l'esito degli accertamenti depositato in data 18.6.2024), così come della documentazione da ultimo allegata dalla ricorrente in data
29.1.2025 (che attesta in ogni caso capacità, abilità e possibilità effettiva di lavoro), ritiene quindi il Collegio che alla ORa debba essere Parte_1 riconosciuto un contributo al mantenimento mensile da porsi a carico del OR , pari ad euro 200,00, a decorrere dal mese di agosto Controparte_1 del 2022, somma rivalutabile annualmente secondo Istat.
4. Ogni altra questione sollevata in giudizio appare inammissibilmente posta in questa sede (richiamandosi sul punto quanto già argomentato con ordinanza del 1.4.2024) e in ogni caso irrilevante al fine del decidere.
5. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico del OR
e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei Controparte_1 parametri di cui al DM 147/2022. Le stesse vanno pagate in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione della ORa Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
1) dichiara la contumacia del OR;
Controparte_1
2) addebita la separazione al OR;
Controparte_1
3) dispone che il OR corrisponda alla ORa Controparte_1 Parte_1 mensilmente, a decorrere dal mese di agosto 2022, un contributo al mantenimento nella misura di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo
ISTAT;
4) condanna il OR al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 1.00,00 per fase di studio, euro
800,00 per fase introduttiva, euro 1.200,00 per fase istruttoria ed euro 1.500,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Pagamento da effettuarsi in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a
PSS della ORa Parte_1
8 Così deciso in Livorno, li 17.3.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
9
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)