Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 492
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità per mancanza firma autografa o digitale

    La Corte ha ritenuto questa doglianza assorbita dalla fondatezza della prescrizione.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto questa doglianza assorbita dalla fondatezza della prescrizione.

  • Altro
    Inesistenza della pretesa giuridica

    La Corte ha ritenuto questa doglianza assorbita dalla fondatezza della prescrizione.

  • Altro
    Intervenuta decadenza/prescrizione

    La Corte ha ritenuto questa doglianza assorbita dalla fondatezza della prescrizione.

  • Altro
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto questa doglianza assorbita dalla fondatezza della prescrizione.

  • Altro
    Mancata indicazione termine per ricorso

    La Corte ha ritenuto questa doglianza assorbita dalla fondatezza della prescrizione.

  • Altro
    Nullità per assenza visto di esecutorietà e firma autografa

    La Corte ha ritenuto questa doglianza assorbita dalla fondatezza della prescrizione.

  • Altro
    Difetto di legittimazione attiva

    La Corte ha ritenuto questa doglianza assorbita dalla fondatezza della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto di riscuotere l'imposta

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla prescrizione, poiché l'imposta IMU relativa all'anno 2013 avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2018 e non il 9/2/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 492
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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