Decreto cautelare 16 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 27/03/2026, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05850/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15337 del 2025, proposto da MU AH JA, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata D'Italia di Islamabad, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa misura cautelare, del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 11375-P del 6 ottobre 2025, pratica n. 2025 0018261, notificato il 18 novembre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, emesso dall’Ambasciata d'Italia ad Islamabad in data 6.10.2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia;
Considerato che il ricorso è palesemente inammissibile e può pertanto essere deciso con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato a verbale alla odierna camera di consiglio (nonché come già rilevato con decreto presidenziale n. 7097/2025);
Rilevato, infatti, che la procura alle liti risulta rilasciata all’estero e non sottoposta a procedimento di legalizzazione ( ex art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011), o alla c.d. apostille (ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966);
Ritenuto, di conseguenza, che il presente giudizio non può ritenersi validamente instaurato e deve, dunque, essere dichiarato, anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), inammissibile, non essendo stata rilasciata dal ricorrente valida procura alle liti, che equivale alla mancata sottoscrizione del ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a. (in materia cfr. sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato);
Ritenuto, infine, che nulla debba disporsi per le spese, stante la mancata costituzione del Ministero intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AN, Presidente
AN NI, Primo Referendario, Estensore
AN GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | MA AN |
IL SEGRETARIO