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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 10/12/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 52.2026 RGNR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu-glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen- sori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte con- tenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co-municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i suc- cessivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi-le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com-ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
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Proc. nr. 52.2026 RGNR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr, Francesco Persico reso la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero del ruolo 52/2016 generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: diritti reali- possesso- trascrizioni
TRA
, c.f. , titolare della ditta individua- Parte_1 C.F._1 le P.IVA , con sede legale in Casamicciola Parte_2 P.IVA_1
Terme (NA) alla Via Epomeo n. 3, elett.te dom. ta presso lo studio dell'avv. Vito Manna, c.f. sito in Forio al Vico S. Antonio C.F._2
15, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto AT-
[...]
[...]
[...]
[...]
, in persona del Li- Controparte_1 quidatore Unico, Dott. con sede in Ischia (NA) alla Via Controparte_2
LE AZ n. 36, P. IVA: , rapp.ta e difesa, in virtù P.IVA_2 di conferimento incarico prot. n. 1487 del 05.04.2016 e mandato in calce al presente atto dall'avv. Angela Bassolino, C.F: CodiceFiscale_3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola alla Via G. Giolitti n. 31.
CONVE-
NUTO
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con sede in Vero- Parte_3 na alla via Lungadige Cangrande n. 16, P.IVA , in persona P.IVA_3 del dott. , rappresentata e difesa, congiuntamente e di- Parte_4 sgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dagli Avv. ti Adolfo Maiello (C.F. ) e Francesco Maiello (C.F. CodiceFiscale_4
), presso il cui studio elegge domicilio in Napoli CodiceFiscale_5 alla via Dei Mille, 40.
CHIAMATA
IN CAUSA
BREVE PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio la , esponendo Controparte_3 di essere titolare dell'utenza idrica n. 4161 relativa alla struttura alberghiera denominata “ , sita in Casamicciola Terme, e di aver stipu- Parte_2 lato con la società convenuta un contratto di fornitura del servizio idrico in- tegrato.
L'attrice rappresentava che, nonostante nelle fatture emesse a suo carico, fosse costantemente addebitata la quota relativa al servizio di depurazione delle acque reflue, tale servizio non era mai stato svolto, poiché nei Comu- ni di Casamicciola Terme e non era presente alcun impianto CP_4 di depurazione funzionante. Evidenziava, inoltre, che le strutture esistenti sul territorio dell'isola d'Ischia – comprese le cd. “centrali” di rilancio – si limitavano ad un pretrattamento dei reflui e non garantivano una depura- zione conforme ai criteri tecnici e normativi di cui al d.lgs. 152/2006. Contr
esponeva che, a decorrere dal 2008 e fino al 2015, la ve- Parte_1 va inserito nelle fatture emesse nei suoi confronti la voce “depurazione”, pretendendo complessivamente il pagamento di euro 5.613,70, oltre inte- ressi di mora per euro 1.354,78, per un totale di euro 6.968,48, somma da lei sempre contestata, sin dal 2011, in ragione dell'inesistenza del servizio. Precisava, altresì, che con comunicazione PEC del 18.12.2015 aveva for- malmente diffidato la società convenuta, chiedendo l'accertamento della non debenza della quota di depurazione, l'eliminazione della voce dalle fat-
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ture future e l'annullamento del debito così maturato, senza tuttavia ottene- re alcun riscontro.
Rappresentava ancora che, in un diverso giudizio pendente innanzi al Tri- bunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, r.g. n. 300/2009, il CTU nominato aveva accertato in modo inequivoco l'assenza di impianti di de- purazione sull'intero territorio dell'isola, confermando così l'assoluta ca- renza del servizio contestato.
Alla luce di tali circostanze, l'attrice deduceva l'inesistenza delle ragioni per il pagamento della tariffa di depurazione e richiamava la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale secon- do cui non è dovuta la quota tariffaria relativa alla depurazione in assenza dell'effettiva erogazione del servizio.
Esponeva, inoltre, di avere subito un danno non patrimoniale in conseguen- za dell'omessa depurazione dei reflui, con impatto negativo sulla qualità dell'ambiente e della vita, e con particolare pregiudizio all'attività turistico- ricettiva svolta presso l sito in un'area costantemente Parte_2 esposta agli effetti dell'inquinamento marino derivante dagli scarichi non trattati.
In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme ante- riori al periodo ottobre/dicembre 2010.
In forza di tali deduzioni, l'attrice concludeva così il proprio atto introdut- tivo: “Voglia l'On. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa: a) accertare e dichiarare che nel Comune di Casamicciola Terme e in quello di non vi sono impianti di depurazione e che CP_4 quindi la non effettua alcun Controparte_1 servizio di depurazione delle acque reflue e che pertanto l'utenza nr. 4161 intestata alla sig.ra non gode di nessun servizio di depurazio- Parte_1 ne delle acque reflue;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento contrat- tuale della in quanto, nonostante l'inesistenza del servizio di de- CP_1 purazione, la stessa addebita in fattura la voce “depurazione”, e per l'effetto accertare la non debenza della quota di tariffa relativa alla depu- razione delle acque reflue da parte dell'attrice ; c) dichiarare Parte_1 che l'attrice ha diritto a non versare la quota relativa alla depurazione alla
e che quindi non è dovuta Controparte_1 la somma pari a Euro 6.968,48 per il periodo 2008/2015; d) in virtù dell'acclarato inadempimento contrattuale, condannare la
[...]
, in persona del l.r.p.t., all'annullamento Controparte_1 del debito illegittimamente maturato nei confronti di pari a Parte_1 euro 6.968,48 come da fatture allegate, e condannare e/o ordinare alla affinché proceda all'eliminazione della voce “depurazione” CP_1 dalle future fatture da emettersi nei confronti della ditta individuale IS
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Anna; e) condannare la , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno non patrimo- niale per inadempimento contrattuale come specificato sub B), che si quan- tifica in euro 10.000,00, o comunque in quella somma che il Giudice voglia valutare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; f) in via subor- dinata, nella denegata e improbabile ipotesi in cui l'adito Giudicante ri- tenga dovute le somme relative alla depurazione delle acque, accertare e dichiarare prescritte tutte le somme fino al periodo ottobre/dicembre 2010, per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale;
g) condannare la
, in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
In data 26/04/2016 si costituiva la contestando Controparte_1 integralmente la domanda attorea, ritenuta erronea e infondata in fatto e in diritto.
La convenuta esponeva che, contrariamente a quanto affermato dalla sig.ra sull'isola d'Ischia esistevano impianti di depurazione gestiti Parte_1 Contr da sin dal 2000, a seguito della concessione rilasciata dal CP_5
La società illustrava dettagliatamente il funzionamento degli im-
[...] pianti e le fasi di trattamento svolte, precisando che esse integravano a tutti gli effetti un processo di depurazione, comprensivo di grigliatura, dissab- biatura, disoleazione, trattamento enzimatico, clorazione e scarico mediante condotta sottomarina. Contr osteneva che il servizio di depurazione era effettivamente reso e che i relativi costi, certificati da ampia documentazione contabile e amministra- tiva, avevano incidenza elevata sul servizio fognario, e dovevano quindi ri- cadere sugli utenti serviti. Richiamava poi i pareri della Commissione Na- zionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche, secondo cui il processo di trattamento, anche se non perfettamente adeguato agli standard normativi, costituiva comunque depurazione ai fini tariffari.
La convenuta contestava l'onere della prova assolto dall'attrice, sostenendo che la CTU richiamata dalla controparte in un diverso giudizio non dimo- strasse affatto l'inesistenza del servizio di depurazione e anzi avrebbe con- fermato, seppur in forma parziale, un trattamento depurativo. Al contrario, depositava la CTU svolta dal dott. – poi revocata per ragioni forma- Per_1 li – in un giudizio analogo, nella quale il consulente aveva affermato che a era presente un impianto capace di effettuare un trattamento, CP_4 sia pure parziale, dei reflui, con scarico a mare tramite condotta sottomari- na. A ciò aggiungeva che la mancanza dell'autorizzazione allo scarico non Contr era imputabile a a ai Comuni competenti.
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Contr Quanto alla domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, educe- va l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio lamentato, l'assenza di qualsiasi nesso causale e la genericità delle allegazioni formulate dall'attrice.
Contestava altresì l'eccezione di prescrizione dell'attrice, deducendo nume- rosi atti interruttivi notificati negli anni e producendo documentazione che dimostrerebbe, secondo la ricostruzione della società, la morosità dell'attrice non solo per la quota depurazione ma anche per intere fatture integralmente non pagate.
Pertanto, la sig.ra nella qualità, risultava debitrice nei con- Parte_1 fronti dell dell'importo complessivo di euro Controparte_1
14.351,92. Tale debito sarebbe derivato sia dalle decurtazioni effettuate dall'attrice sulle voci di fattura relative alla depurazione, sia dal mancato pagamento di diverse fatture rimaste totalmente insolute. In particolare, ri- sultavano non versati gli importi riferiti ai periodi da luglio-settembre 2008 a ottobre-dicembre 2010, nonché quelli relativi ai periodi luglio-settembre 2011 e luglio-settembre e ottobre-dicembre 2014, come attestato dallo schema riepilogativo e dall'estratto conto depositati in atti.
Per tutto quanto sopra esposto, la convenuta formulava domanda riconven- zionale chiedendo che la sig.ra quale titolare della ditta indi- Parte_1 viduale , fosse condannata al pagamento dell'importo Parte_2 complessivo di euro 14.351,92, quale importo corrispondente alle fatture totalmente o parzialmente insolute e alle quote di depurazione non versate negli anni, come risultante dallo schema riassuntivo e dall'estratto conto prodotti in giudizio. Concludeva così il proprio atto difensivo:
1. “Autorizzare la comparente alla chiamata in garanzia della compa- gnia assicuratrice " in persona del Controparte_6 legale rapp.te p.t., con sede in Verona (VR) alla Via Lungadige Cangrande n. 16, che è tenuta a manlevare l' in liquida- CP_1 zione da ogni somma da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni.
2. Rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra , nella Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale " ", p.iva Parte_2
, con il menzionato atto di vocativo in ius, perché im- P.IVA_1 proponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
3. In subordine ed in via gradata, in caso di accoglimento della do- manda relativa al risarcimento dei danni, limitare la stessa nel limi- te del giusto e del vero e comunque condannare la sola compagnia assicuratrice in persona del legale rapp.te Controparte_6
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p.t., con esclusione di ogni responsabilità dell in liqui- CP_1 dazione chiamato in causa.
In via riconvenzionale:
4. Condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 14.351,92, per il mancato e/o parziale pagamento delle fatture indi- cate.
5. Condannare parte attrice alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuire al sottoscritto procuratore anti- statario, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo e rinviava la causa all'udienza del 05.12.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.09.2016, si costituiva la
“ la quale impugnava le avverse eccezioni, de- Parte_3 duzioni e richieste.
La Compagnia assicurativa eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che, a seguito delle verifiche effettuate dopo la ricezione della richiesta stragiudiziale di risarcimento, non risultava alcuna polizza Contr corrispondente al numero indicato dall pur avendo disposto ulteriori accertamenti tuttora in corso.
Deduceva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., ritenen- do indeterminate sia la causa petendi sia il petitum, quantificato in euro 10.000,00 senza adeguata specificazione. Nel merito, contestava Parte_3 integralmente la domanda attorea e la richiesta di manleva, evidenziando come la avesse già fornito una dettagliata illustrazione del pro- CP_1 cesso di trattamento delle acque reflue svolto sugli impianti dell'isola d'Ischia, comprendente grigliatura, dissabbiatura, disoleazione, trattamenti enzimatici, disinfezione e scarico in condotta sottomarina.
Richiamava, inoltre, l'esistenza di documentazione tecnica attestante tali attività, ritenendo pertanto infondate le doglianze dell'attrice e, di conse- guenza, inammissibile la domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia assicuratrice. In via subordinata, eccepiva la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1900 c.c. per colpa grave (o dolo) dell'assicurato qua- lora fossero dimostrate le condotte contestate dall'attrice, nonché, ancora in subordine, la violazione degli obblighi di avviso del sinistro ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., atteso che la compagnia aveva appreso dell'esistenza del giudizio soltanto tramite la chiamata in causa ricevuta il 20 maggio 2016.
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Rilevava altresì che la polizza prevedeva una franchigia di euro 750,00, da porre in ogni caso a carico dell'assicurato. Infine, contestava la richiesta at- torea di interessi e rivalutazione monetaria, evidenziando il rischio di inde- bita duplicazione del risarcimento e la totale assenza di prova di qualsivo- glia maggior danno. Così concludendo;
“Voglia l'Il.mo Giudice adito, così provvedere:
“in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con estromis- Controparte_7 sione immediata di tale ultima dal presente giudizio. dichiarare l'atto di citazione nullo per la sua estrema genericità e per l'assoluta indeterminatezza del petitum.
Nel merito: rigettare integralmente la domanda attorea e quella di chiama- ta in causa in quanto inammissibili, improponibili ed improcedibili nonché in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto per i motivi e le ragioni suesposti.
In via subordinata: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1900 cod. civ., che il presunto danno è derivato da dolo o colpa grave dell'assicurato e per l'effetto escludere qualunque obbligo di manleva in capo all'assicuratore.
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 cod. civ. e dell'art. 8 della polizza, il doloso inadempimento all'obbligo di avviso e per l'effetto la perdita del diritto all'indennità.
In via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la compagnia dovesse essere condannata a manlevare la dalla ri- CP_1 chiesta di risarcimento avanzata da parte attrice, decurtare l'eventuale condanna in manleva di euro 750,00 e porre la suddetta somma ad esclusi- vo carico dell'assicurato a titolo di franchigia.
In ogni caso: condannare le controparti in solido tra loro alla refusione delle spese del giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Nella fase successiva all'instaurazione del contraddittorio, le parti proce- devano allo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nelle quali venivano ulteriormente precisate le rispettive posizioni.
L'attrice ribadiva che l'onere probatorio sulla sussistenza e sul corretto funzionamento di un impianto di depurazione gravava integralmente sulla società esercente il servizio idrico integrato e richiamava la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 14042/2013), secondo cui la tariffa di depura- zione, avendo natura di corrispettivo contrattuale, era dovuta solo ove il ge- store dimostrasse che, nel periodo di fatturazione, era effettivamente opera-
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tivo un impianto idoneo ad assicurare il servizio remunerato. Osservava che tale prova non risultava fornita da la quale non aveva documentato CP_1
l'esistenza di un impianto conforme ai parametri del d.lgs. 152/2006, sicché alcuna somma poteva considerarsi dovuta per un servizio mai reso.
L'attrice contestava il richiamo alla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. svolta in altro procedimento, rilevando che detta CTU era stata di- Per_1 chiarata nulla dal giudice dott. e non poteva, pertanto, assumere Per_2 valore probatorio. In ogni caso, ne evidenziava l'inidoneità a dimostrare l'esistenza di un processo depurativo conforme ai requisiti tecnico- normativi.
Dal punto di vista tecnico, la insisteva nell'affermare l'inesistenza Pt_1 del servizio di depurazione per l'utenza di Casamicciola Terme, sostenendo che tutti i reflui venivano convogliati alla struttura di Piazza Girardi in qualificata come mera stazione di sollevamento priva delle CP_4 fasi biologiche e chimico-fisiche richieste dal d.lgs. 152/2006. A sostegno richiamava la CTU dell'arch. , prodotta con memoria ex art. Persona_3
183 c.p.c., che accertava l'assenza di ogni processo depurativo, la mancan- za di autorizzazione allo scarico, nonché valori di inquinamento (BOD5, COD, E. coli, tossicità, azoto ammoniacale) ampiamente fuori norma, con immissione in mare di reflui non trattati. Tali esiti, secondo l'attrice, esclu- devano anche la configurabilità di un servizio “parziale”, poiché il refluo finale non rispettava alcun parametro di legge.
L'attrice richiamava inoltre numerosi precedenti del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia e del Giudice di Pace, oltre alla procedura di in- frazione avviata dalla Commissione Europea, nella quale l'isola risultava tra le località non conformi agli standard depurativi. Sulla scorta di tale quadro, sosteneva che per l'intero periodo 2008–2015 l'utenza dell
[...] non avesse mai beneficiato di alcun servizio di depurazione, con Pt_2 conseguente illegittimità dell'addebito tariffario.
Sul piano risarcitorio, l'attrice allegava una grave lesione del diritto alla sa- lute e alla qualità della vita, nonché un pregiudizio all'immagine professio- Cont nale della struttura ricettiva, operante in un ambiente compromesso. chiamava la giurisprudenza della Cassazione in tema di danno non patri- moniale (Cass. S.U. n. 9147/2009 e successive), ritenendo integrati i pre- supposti per la liquidazione del pregiudizio.
Quanto alla domanda riconvenzionale di E.V.I., l'attrice ne eccepiva l'infondatezza, osservando che le somme richieste riguardavano lo stesso periodo oggetto di contestazione e che, in ogni caso, le eventuali partite non attinenti alla depurazione risultavano prescritte per mancanza di validi atti interruttivi.
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La rinvenuta la polizza n. 160405180, rinunciava Controparte_6 all'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Nel merito ribadiva l'infondatezza delle domande attoree, richiamando la documentazione tec- nica versata da circa lo svolgimento delle attività di trattamento dei CP_1 reflui. In via subordinata invocava l'art. 1900 c.c., ritenendo configurabile almeno una colpa grave dell'assicurata. Insisteva, inoltre, sull'eccezione di decadenza per tardiva denuncia del sinistro ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., sostenendo che non avesse comunicato né gli atti stragiudiziali CP_1 né l'atto di citazione del 1° febbraio 2016, e che la compagnia fosse venuta a conoscenza del sinistro solo con la chiamata in garanzia del 20 maggio 2016. Rammentava, infine, la franchigia di euro 750,00 prevista in polizza.
La ribadiva l'infondatezza delle pretese attoree, ritenendo CP_1 che la documentazione tecnica avesse dimostrato l'esistenza di trattamenti depurativi articolati in fasi di grigliatura, dissabbiatura, disoleazione, ossi- genazione, disinfezione e smaltimento fanghi, seppur non integralmente conformi ai parametri normativi. Contestava l'eccezione di prescrizione, affermando di avere inviato plurimi atti interruttivi, e sosteneva che l'attrice risultava morosa per oltre euro 14.000, avendo omesso il pagamen- to di varie fatture. Contestava, inoltre, le deduzioni di , negando la Parte_3 sussistenza di colpa grave e affermando di aver informato tempestivamente la compagnia.
Dopo il deposito delle note istruttorie, la causa veniva rinviata per la preci- sazione delle conclusioni e, all'udienza del 9 novembre 2020, il Giudice la tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con le comparse conclusionali e le memorie di replica, le parti ribadivano e precisavano le rispettive posizioni.
Con sentenza non definitiva n. 63/2021 del 19 aprile 2021, il Giudice riget- tava la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, ritenendo insussistente la prova del dedotto danno non patrimoniale, e disponeva la rimessione della causa sul ruolo in quanto riteneva necessari ulteriori accertamenti tecnici sul funzionamento dell'impianto di depurazione oggetto di causa, fissando a tal fine l'udienza del 7 luglio 2021 per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio. La statuizione sulle spese veniva rinviata alla decisione definitiva.
All'udienza del 7 luglio 2021, tuttavia, il Giudice, preso atto della presenza agli atti di una consulenza tecnica d'ufficio già espletata in altro procedi- mento riguardante il medesimo impianto, revocava l'ordinanza istruttoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
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All'udienza del 25 luglio 2023, il Giudice Dott.ssa Ragosta, sostituendo il precedente relatore Dott. Manera, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., invitando le parti a definire bonariamente la
contro
- versia.
per il tramite del proprio difensore, dichiarava di aderire alla CP_1 proposta, mentre l'attrice e la terza chiamata Controparte_9
manifestavano il proprio dissenso.
[...]
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti, depositate le comparse conclusionali, ribadivano le posizioni già assunte nel corso del giudizio;
la compagnia assicuratrice, in particolare, evidenziava l'intervenuta definitività della sentenza non definitiva n. 63/2021 quanto al rigetto della domanda risarcitoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice va accolta, per la parte non definita con la sent. nr. 63.2021 (ed è da qualificare come azione di accertamento ne- gativo del credito vantato da . La convenuta non ha pro- CP_1 vato che l'impianto indicato da come depuratore svolga i proces- CP_1 si depurativi prescritti dal d.lgs. n. 152/2006. Ne consegue la non de- benza delle somme addebitate a titolo di depurazione per il periodo 2008–2015: non è provato che tale servizio sia stato reso. La domanda riconvenzionale avanzata nei confronti dell'attrice va rigettata. La domanda di manleva proposta da nei confronti della CP_1 [...]
deve essere dichiarata assorbita, poiché ri- Controparte_7 ferita al capo risarcitorio già deciso con sentenza n. 63/2021, nel corso di questo giudizio.
1.È opportuno ricordare che con sentenza non definitiva n. 63/2021, resa in questo Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per danno non patri- moniale proposta dall'attrice nei confronti di escludendo la CP_1 responsabilità risarcitoria a carico della convenuta.
La sentenza indicata non è stata impugnata, è divenuta dunque definitiva ed è coperta da giudicato la questione relativa al risarcimento del danno deve considerarsi definita.
Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del giudizio per l'esame delle sole questioni rimaste pendenti, riguardanti, la debenza della quota tariffa- ria per il servizio di depurazione addebitata all'utenza n. 4161 dell'attrice e, dall'altro, la domanda riconvenzionale proposta da per il pa- CP_1 gamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per forniture, rinviando la statuizione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
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La cognizione deve pertanto limitarsi ai profili non già definiti.
2. Con l'atto introduttivo, l'attrice ha chiesto di accertare l'inesistenza della debenza della quota tariffaria relativa al servizio di depurazione delle acque reflue, addebitata nelle fatture emesse da nel periodo 2008– CP_1
2015, deducendo che nessun servizio di depurazione fosse mai stato effetti- vamente svolto nei Comuni di Casamicciola Terme e di CP_4 poiché sul territorio non risultava installato alcun impianto di depurazione funzionante idoneo a garantire un trattamento conforme alla normativa vi- gente.
Ha inoltre invocato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, la quale avrebbe addebitato corrispettivi per una prestazione mai resa, chie- dendo pertanto di dichiarare la non debenza delle somme fatturate, pari complessivamente a euro 6.968,48, e di ordinare a di elimina- CP_1 re la voce “depurazione” dalle future fatturazioni.
Sul punto, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità è ormai consoli- data.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335.2008, e la Corte di cassa- zione, con le pronunce nr. 8318.2011 e 14042.013, hanno chiarito che la ta- riffa del servizio idrico integrato, comprensiva della quota di depurazione, ha natura di corrispettivo contrattuale e non di entrata tributaria. Ne conse- gue che il relativo pagamento è dovuto solo laddove il servizio sia effetti- vamente reso.
È pertanto illegittima la richiesta di pagamento della quota depurativa in assenza di un impianto funzionante e conforme ai parametri di legge, poi- ché sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e sinallagmaticità del rapporto imporre un corrispettivo per una prestazione inesistente.
L'onere della prova circa l'esistenza, la funzionalità e la conformità dell'impianto di depurazione grava integralmente sul gestore del servizio idrico, che deve dimostrare, per il periodo di fatturazione contestato, la pre- senza di un impianto effettivamente operativo e in grado di assicurare un ciclo depurativo completo conforme ai requisiti tecnico-normativi di cui al d.lgs. 152/2006 (secondo il principio generale per cui per il creditore che contesti l'adempimento è sufficiente l'allegazione dello stesso, ed è il debi- tore a dovere fornire prova dell'adempimento).
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a di- mostrare l'effettivo svolgimento del servizio di depurazione.
Non risultano depositate planimetrie, schemi di funzionamento, relazioni tecniche, atti autorizzativi allo scarico o analisi periodiche attestanti la con- formità dei reflui ai limiti di legge.
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La mera esistenza della struttura di Piazza Girardi a richia- CP_4 mata da non è sufficiente a integrare la prova dell'esistenza CP_1 di un impianto funzionante, mancando qualsiasi elemento tecnico o ammi- nistrativo che ne attesti l'idoneità a realizzare un processo depurativo com- pleto.
A tal riguardo, un elemento di prova, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., è fornito la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'arch. in Persona_3 un procedimento analogo, acquisita in atti e riferita alla medesima struttura denominata “Il Capitello” di Piazza Girardi, che serve la stessa area territo- riale e le utenze interessate, inclusa quella dell'attrice; ed ha accertato che la struttura non possiede le caratteristiche tecniche di un impianto di depu- razione, limitandosi a svolgere operazioni di pretrattamento meccanico (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione) senza alcun processo biologico o chimico-fisico.
Le analisi dei reflui hanno evidenziato valori largamente superiori ai limiti del d.lgs. 152/2006, con indicatori di assenza totale di trattamento depurati- vo (tra cui BOD5, COD e presenza di Escherichia Coli in misura elevatis- sima).
La consulenza ha quindi concluso che la struttura in questione non può es- sere considerata un impianto di depurazione ai sensi di legge, non essendo stata reperita alcuna autorizzazione allo scarico e non risultando realizzato alcun processo depurativo conforme alla normativa vigente.
Tale esito trova riscontro anche nel costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assenza o la mera parzialità del trattamento depurativo equi- vale, ai fini tariffari, alla totale mancanza del servizio.
A fronte di questi elementi, non ha offerto prova contraria. La CP_1 convenuta si è limitata ad affermare in modo generico la presenza di un presunto processo biologico non documentato e la necessità di considerare come “depurazione” i pretrattamenti meccanici esistenti.
Tali deduzioni non sono idonee a ritenere provato che la convenuta abbia adempiuto al proprio debito, svolgendo il servizio richiesto.
Non può dirsi provato che, nel periodo 2008–2015, l'utenza dell'attrice ab- bia beneficiato del servizio di depurazione, con conseguente illegittimità dell'addebito tariffario e fondatezza della domanda di accertamento negati- vo del credito.
La mancata erogazione del servizio integra un inadempimento contrattuale da parte della società convenuta, la quale ha addebitato un corrispettivo per una prestazione mai resa. Ne deriva la non debenza delle somme fatturate a
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titolo di depurazione e l'obbligo, per la convenuta, di eliminare la relativa voce dalle future fatturazioni riferite all'utenza dell'attrice.
3.L'attrice ha quantificato il debito per la depurazione nella misura di euro 6.968,48. Tale quantificazione non è oggetto di contestazione delle altre parti. Di tal che è riconosciuto che il credito, come quantificato, non è do- vuto.
4. La società convenuta ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento della somma complessiva di euro 14.351,92, somma che comprendere le quote depurative non versate e le fatture insolute relative ai servizi idrico e fognario.
5. Alla luce delle risultanze istruttorie, la pretesa relativa alla quota di de- purazione è infondata, poiché riferita a un servizio non reso.
6.Diversamente, con riferimento ai servizi idrico e fognario, è opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice. La stessa ha so- stenuto che i relativi crediti sarebbero estinti per decorso del termine quin- quennale e per mancanza di validi atti interruttivi.
L'eccezione non è fondata. In particolare, risultano agli atti: la nota E.V.I. A/R n. 2530 del 23.06.2009, riscontrata dall'attrice a mezzo del proprio di- fensore in data 24.06.2009; la nota via fax prot. n. 2908 del 06.08.2012, ri- scontrata con missiva del 28.08.2012; la raccomandata A/R prot. n. 1493 del 06.05.2015; e la raccomandata A/R prot. n. 426 del 02.02.2016.
Pertanto, i crediti vantati per le forniture idriche e fognarie relative ai pe- riodi 2008–2015 non possono ritenersi prescritti.
7.La convenuta, però, ha agito in riconvenzione per l'intero credito (com- prensivo delle voci non riconosciute) e non fornendo elementi sufficienti che consentano di pronunciare sentenza di condanna. L' ha prodotto CP_1 fatture in cui si indicava che l'attrice aveva adempiuto parzialmente il cre- dito, altre in cui era indicato il mancato pagamento. Nelle proprie produ- zioni e con le proprie richieste istruttorie l' non ha fornito elementi CP_1 che potessero consentire una quantificazione della parte residua. Non è possibile una mera operazione di sottrazione, eliminando dalla richiesta le voci riconosciute come non dovute. La domanda della convenuta è stata calcolata dalla stessa complessivamente ponendo nei propri computi le somme dovute a titolo di mora e gli interessi e non ha precisato cosa nelle fatture parzialmente corrisposte fosse pagato o meno.
Peraltro, è opportuno considerare la domanda come articolata. L'E.V.I., in merito al credito, non ha avanzato richieste subordinate, volte all'accertamento del suo (eventuale) ammontare, e conseguenzialmente non ha rivolto al giudice richieste istruttorie in tal senso. La domanda
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dell'E.V.I. è stata formulata come diretta alla condanna al pagamento del credito come dalla stessa riconosciuta e come formulata non può essere ac- colta.
8.Nel corso del giudizio, la società ha provveduto a chiamare CP_1 in causa la propria compagnia assicuratrice, chiedendo di essere da questa manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice. La compagnia si è regolarmente costituita, con- testando la fondatezza della domanda principale e della richiesta di garan- zia.
Tuttavia, la chiamata in causa non incide sulla decisione della parte non de- finita del presente giudizio: la domanda risarcitoria proposta dall'attrice è stata già è stata già rigettata con sentenza non definitiva n. 63/2021, passata in giudicato.
Di conseguenza, la domanda di manleva deve ritenersi assorbita e priva di oggetto, non residuando alcuna condanna risarcitoria da trasferire in capo alla compagnia assicuratrice. Così che le deduzioni ed eccezioni della chiamata in casa possono dirsi assorbite per il principio della ragione più liquida.
9. Le spese e competenze di giudizio (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza di parte convenuta, e dell'accoglimento solo parziale delle domande inizialmente articolata dall'attore (avendo riguardo del rigetto contenuto nella sentenza nr. 63.2021) e pertanto devono ritenersi compen- sate per la metà, in assenza di nota spese, ed avendo riguardo all'assenza di fase istruttoria, secondo i criteri ed i valori medi per le cause di valore tra 5.201, 00 e 26.000 di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37, recante la determinazione dei parametri per la li- quidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, com- ma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al sud- detto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pre- gio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre cir- costanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giu- risprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liqui- dazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa. Considerato il valore della domanda (rientrante nello scaglione 5.201, 00 e 26.000, la complessi- tà media della controversia per il numero e la difficoltà delle questioni trat-
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tate), le spese di lite sono liquidate ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, considerate le caratteristiche, la natura ed il valore dell'affare.
10. Diversamente, le spese sostenute dalla Controparte_9
devono essere poste a carico dell'attrice, parte che con la propria do-
[...] manda ha reso necessaria la chiamata in causa;
le stesse devono essere compensate per la metà in considerazione della soccombenza parziale, se- condo i criteri ed i valori medi per le cause rientranti nello scaglione tra 5.201, 00 e 26.000, e tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria, di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la pro- fessione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria e del fatto che la sentenza già resa in corso di giudizio ne ha rimesso la liquidazione all'esito dello stesso;
le spese di liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, preso atto che con sentenza non definitiva n. 63/2021 del 19 aprile 2021 è stata già rigettata la domanda risarcitoria proposta da
[...]
e che la relativa statuizione sulle spese è stata rinviata alla decisione Pt_1 definitiva, definitivamente pronunciando sulle restanti domande, così prov- vede:
1. ACCERTA E DICHIARA che non vi è prova che nei Comuni di Casamicciola Terme e sia stato presente, per tutto il CP_4 periodo oggetto di causa (2008–2015), un impianto di depurazione conforme ai parametri del d.lgs. 152/2006, e che l'utenza n. 4161 in- testata ad non ha beneficiato di alcun servizio di depu- Parte_1 razione delle acque reflue;
e, dunque, DICHIARA la non debenza, in capo all'attrice, della voce tariffaria “depurazione” addebitata da per il medesimo periodo, per l'effetto, accerta CP_1
l'inesistenza del credito di euro 6.968,48 vantato da Controparte_1
a tale titolo;
[...]
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da e CP_1 per volta alla condanna n.q. a corrispondere alla conve- Parte_1 nuta la somma di euro 14.351,92;
3. Condanna l' a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 1.698, 50 per compensi, nonché alla metà delle spese di giudizio corrisposte, oltre spese ge- nerali (15%), IVA e CPA come per legge da corrispondere al difen- sore dichiaratosi anticipatario;
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4. Condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_10
[...
, euro 1.698, 50 per compensi, nonché a rifondere alla stessa la metà delle spese del giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
dà atto che la sentenza non definitiva n. 63/2021 ha già definito il capo relativo alla domanda risarcitoria dell'attrice e che la regolazione delle relative spese resta assorbita nella presente statuizione.
Così deciso.
Napoli, lì 10.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu-glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen- sori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte con- tenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co-municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i suc- cessivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi-le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com-ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr, Francesco Persico reso la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero del ruolo 52/2016 generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: diritti reali- possesso- trascrizioni
TRA
, c.f. , titolare della ditta individua- Parte_1 C.F._1 le P.IVA , con sede legale in Casamicciola Parte_2 P.IVA_1
Terme (NA) alla Via Epomeo n. 3, elett.te dom. ta presso lo studio dell'avv. Vito Manna, c.f. sito in Forio al Vico S. Antonio C.F._2
15, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto AT-
[...]
[...]
[...]
[...]
, in persona del Li- Controparte_1 quidatore Unico, Dott. con sede in Ischia (NA) alla Via Controparte_2
LE AZ n. 36, P. IVA: , rapp.ta e difesa, in virtù P.IVA_2 di conferimento incarico prot. n. 1487 del 05.04.2016 e mandato in calce al presente atto dall'avv. Angela Bassolino, C.F: CodiceFiscale_3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola alla Via G. Giolitti n. 31.
CONVE-
NUTO
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Proc. nr. 52.2026 RGNR
con sede in Vero- Parte_3 na alla via Lungadige Cangrande n. 16, P.IVA , in persona P.IVA_3 del dott. , rappresentata e difesa, congiuntamente e di- Parte_4 sgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dagli Avv. ti Adolfo Maiello (C.F. ) e Francesco Maiello (C.F. CodiceFiscale_4
), presso il cui studio elegge domicilio in Napoli CodiceFiscale_5 alla via Dei Mille, 40.
CHIAMATA
IN CAUSA
BREVE PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio la , esponendo Controparte_3 di essere titolare dell'utenza idrica n. 4161 relativa alla struttura alberghiera denominata “ , sita in Casamicciola Terme, e di aver stipu- Parte_2 lato con la società convenuta un contratto di fornitura del servizio idrico in- tegrato.
L'attrice rappresentava che, nonostante nelle fatture emesse a suo carico, fosse costantemente addebitata la quota relativa al servizio di depurazione delle acque reflue, tale servizio non era mai stato svolto, poiché nei Comu- ni di Casamicciola Terme e non era presente alcun impianto CP_4 di depurazione funzionante. Evidenziava, inoltre, che le strutture esistenti sul territorio dell'isola d'Ischia – comprese le cd. “centrali” di rilancio – si limitavano ad un pretrattamento dei reflui e non garantivano una depura- zione conforme ai criteri tecnici e normativi di cui al d.lgs. 152/2006. Contr
esponeva che, a decorrere dal 2008 e fino al 2015, la ve- Parte_1 va inserito nelle fatture emesse nei suoi confronti la voce “depurazione”, pretendendo complessivamente il pagamento di euro 5.613,70, oltre inte- ressi di mora per euro 1.354,78, per un totale di euro 6.968,48, somma da lei sempre contestata, sin dal 2011, in ragione dell'inesistenza del servizio. Precisava, altresì, che con comunicazione PEC del 18.12.2015 aveva for- malmente diffidato la società convenuta, chiedendo l'accertamento della non debenza della quota di depurazione, l'eliminazione della voce dalle fat-
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ture future e l'annullamento del debito così maturato, senza tuttavia ottene- re alcun riscontro.
Rappresentava ancora che, in un diverso giudizio pendente innanzi al Tri- bunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, r.g. n. 300/2009, il CTU nominato aveva accertato in modo inequivoco l'assenza di impianti di de- purazione sull'intero territorio dell'isola, confermando così l'assoluta ca- renza del servizio contestato.
Alla luce di tali circostanze, l'attrice deduceva l'inesistenza delle ragioni per il pagamento della tariffa di depurazione e richiamava la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale secon- do cui non è dovuta la quota tariffaria relativa alla depurazione in assenza dell'effettiva erogazione del servizio.
Esponeva, inoltre, di avere subito un danno non patrimoniale in conseguen- za dell'omessa depurazione dei reflui, con impatto negativo sulla qualità dell'ambiente e della vita, e con particolare pregiudizio all'attività turistico- ricettiva svolta presso l sito in un'area costantemente Parte_2 esposta agli effetti dell'inquinamento marino derivante dagli scarichi non trattati.
In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme ante- riori al periodo ottobre/dicembre 2010.
In forza di tali deduzioni, l'attrice concludeva così il proprio atto introdut- tivo: “Voglia l'On. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa: a) accertare e dichiarare che nel Comune di Casamicciola Terme e in quello di non vi sono impianti di depurazione e che CP_4 quindi la non effettua alcun Controparte_1 servizio di depurazione delle acque reflue e che pertanto l'utenza nr. 4161 intestata alla sig.ra non gode di nessun servizio di depurazio- Parte_1 ne delle acque reflue;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento contrat- tuale della in quanto, nonostante l'inesistenza del servizio di de- CP_1 purazione, la stessa addebita in fattura la voce “depurazione”, e per l'effetto accertare la non debenza della quota di tariffa relativa alla depu- razione delle acque reflue da parte dell'attrice ; c) dichiarare Parte_1 che l'attrice ha diritto a non versare la quota relativa alla depurazione alla
e che quindi non è dovuta Controparte_1 la somma pari a Euro 6.968,48 per il periodo 2008/2015; d) in virtù dell'acclarato inadempimento contrattuale, condannare la
[...]
, in persona del l.r.p.t., all'annullamento Controparte_1 del debito illegittimamente maturato nei confronti di pari a Parte_1 euro 6.968,48 come da fatture allegate, e condannare e/o ordinare alla affinché proceda all'eliminazione della voce “depurazione” CP_1 dalle future fatture da emettersi nei confronti della ditta individuale IS
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Anna; e) condannare la , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno non patrimo- niale per inadempimento contrattuale come specificato sub B), che si quan- tifica in euro 10.000,00, o comunque in quella somma che il Giudice voglia valutare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; f) in via subor- dinata, nella denegata e improbabile ipotesi in cui l'adito Giudicante ri- tenga dovute le somme relative alla depurazione delle acque, accertare e dichiarare prescritte tutte le somme fino al periodo ottobre/dicembre 2010, per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale;
g) condannare la
, in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
In data 26/04/2016 si costituiva la contestando Controparte_1 integralmente la domanda attorea, ritenuta erronea e infondata in fatto e in diritto.
La convenuta esponeva che, contrariamente a quanto affermato dalla sig.ra sull'isola d'Ischia esistevano impianti di depurazione gestiti Parte_1 Contr da sin dal 2000, a seguito della concessione rilasciata dal CP_5
La società illustrava dettagliatamente il funzionamento degli im-
[...] pianti e le fasi di trattamento svolte, precisando che esse integravano a tutti gli effetti un processo di depurazione, comprensivo di grigliatura, dissab- biatura, disoleazione, trattamento enzimatico, clorazione e scarico mediante condotta sottomarina. Contr osteneva che il servizio di depurazione era effettivamente reso e che i relativi costi, certificati da ampia documentazione contabile e amministra- tiva, avevano incidenza elevata sul servizio fognario, e dovevano quindi ri- cadere sugli utenti serviti. Richiamava poi i pareri della Commissione Na- zionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche, secondo cui il processo di trattamento, anche se non perfettamente adeguato agli standard normativi, costituiva comunque depurazione ai fini tariffari.
La convenuta contestava l'onere della prova assolto dall'attrice, sostenendo che la CTU richiamata dalla controparte in un diverso giudizio non dimo- strasse affatto l'inesistenza del servizio di depurazione e anzi avrebbe con- fermato, seppur in forma parziale, un trattamento depurativo. Al contrario, depositava la CTU svolta dal dott. – poi revocata per ragioni forma- Per_1 li – in un giudizio analogo, nella quale il consulente aveva affermato che a era presente un impianto capace di effettuare un trattamento, CP_4 sia pure parziale, dei reflui, con scarico a mare tramite condotta sottomari- na. A ciò aggiungeva che la mancanza dell'autorizzazione allo scarico non Contr era imputabile a a ai Comuni competenti.
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Contr Quanto alla domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, educe- va l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio lamentato, l'assenza di qualsiasi nesso causale e la genericità delle allegazioni formulate dall'attrice.
Contestava altresì l'eccezione di prescrizione dell'attrice, deducendo nume- rosi atti interruttivi notificati negli anni e producendo documentazione che dimostrerebbe, secondo la ricostruzione della società, la morosità dell'attrice non solo per la quota depurazione ma anche per intere fatture integralmente non pagate.
Pertanto, la sig.ra nella qualità, risultava debitrice nei con- Parte_1 fronti dell dell'importo complessivo di euro Controparte_1
14.351,92. Tale debito sarebbe derivato sia dalle decurtazioni effettuate dall'attrice sulle voci di fattura relative alla depurazione, sia dal mancato pagamento di diverse fatture rimaste totalmente insolute. In particolare, ri- sultavano non versati gli importi riferiti ai periodi da luglio-settembre 2008 a ottobre-dicembre 2010, nonché quelli relativi ai periodi luglio-settembre 2011 e luglio-settembre e ottobre-dicembre 2014, come attestato dallo schema riepilogativo e dall'estratto conto depositati in atti.
Per tutto quanto sopra esposto, la convenuta formulava domanda riconven- zionale chiedendo che la sig.ra quale titolare della ditta indi- Parte_1 viduale , fosse condannata al pagamento dell'importo Parte_2 complessivo di euro 14.351,92, quale importo corrispondente alle fatture totalmente o parzialmente insolute e alle quote di depurazione non versate negli anni, come risultante dallo schema riassuntivo e dall'estratto conto prodotti in giudizio. Concludeva così il proprio atto difensivo:
1. “Autorizzare la comparente alla chiamata in garanzia della compa- gnia assicuratrice " in persona del Controparte_6 legale rapp.te p.t., con sede in Verona (VR) alla Via Lungadige Cangrande n. 16, che è tenuta a manlevare l' in liquida- CP_1 zione da ogni somma da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni.
2. Rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra , nella Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale " ", p.iva Parte_2
, con il menzionato atto di vocativo in ius, perché im- P.IVA_1 proponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
3. In subordine ed in via gradata, in caso di accoglimento della do- manda relativa al risarcimento dei danni, limitare la stessa nel limi- te del giusto e del vero e comunque condannare la sola compagnia assicuratrice in persona del legale rapp.te Controparte_6
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p.t., con esclusione di ogni responsabilità dell in liqui- CP_1 dazione chiamato in causa.
In via riconvenzionale:
4. Condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 14.351,92, per il mancato e/o parziale pagamento delle fatture indi- cate.
5. Condannare parte attrice alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuire al sottoscritto procuratore anti- statario, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo e rinviava la causa all'udienza del 05.12.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.09.2016, si costituiva la
“ la quale impugnava le avverse eccezioni, de- Parte_3 duzioni e richieste.
La Compagnia assicurativa eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che, a seguito delle verifiche effettuate dopo la ricezione della richiesta stragiudiziale di risarcimento, non risultava alcuna polizza Contr corrispondente al numero indicato dall pur avendo disposto ulteriori accertamenti tuttora in corso.
Deduceva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., ritenen- do indeterminate sia la causa petendi sia il petitum, quantificato in euro 10.000,00 senza adeguata specificazione. Nel merito, contestava Parte_3 integralmente la domanda attorea e la richiesta di manleva, evidenziando come la avesse già fornito una dettagliata illustrazione del pro- CP_1 cesso di trattamento delle acque reflue svolto sugli impianti dell'isola d'Ischia, comprendente grigliatura, dissabbiatura, disoleazione, trattamenti enzimatici, disinfezione e scarico in condotta sottomarina.
Richiamava, inoltre, l'esistenza di documentazione tecnica attestante tali attività, ritenendo pertanto infondate le doglianze dell'attrice e, di conse- guenza, inammissibile la domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia assicuratrice. In via subordinata, eccepiva la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1900 c.c. per colpa grave (o dolo) dell'assicurato qua- lora fossero dimostrate le condotte contestate dall'attrice, nonché, ancora in subordine, la violazione degli obblighi di avviso del sinistro ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., atteso che la compagnia aveva appreso dell'esistenza del giudizio soltanto tramite la chiamata in causa ricevuta il 20 maggio 2016.
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Rilevava altresì che la polizza prevedeva una franchigia di euro 750,00, da porre in ogni caso a carico dell'assicurato. Infine, contestava la richiesta at- torea di interessi e rivalutazione monetaria, evidenziando il rischio di inde- bita duplicazione del risarcimento e la totale assenza di prova di qualsivo- glia maggior danno. Così concludendo;
“Voglia l'Il.mo Giudice adito, così provvedere:
“in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con estromis- Controparte_7 sione immediata di tale ultima dal presente giudizio. dichiarare l'atto di citazione nullo per la sua estrema genericità e per l'assoluta indeterminatezza del petitum.
Nel merito: rigettare integralmente la domanda attorea e quella di chiama- ta in causa in quanto inammissibili, improponibili ed improcedibili nonché in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto per i motivi e le ragioni suesposti.
In via subordinata: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1900 cod. civ., che il presunto danno è derivato da dolo o colpa grave dell'assicurato e per l'effetto escludere qualunque obbligo di manleva in capo all'assicuratore.
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 cod. civ. e dell'art. 8 della polizza, il doloso inadempimento all'obbligo di avviso e per l'effetto la perdita del diritto all'indennità.
In via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la compagnia dovesse essere condannata a manlevare la dalla ri- CP_1 chiesta di risarcimento avanzata da parte attrice, decurtare l'eventuale condanna in manleva di euro 750,00 e porre la suddetta somma ad esclusi- vo carico dell'assicurato a titolo di franchigia.
In ogni caso: condannare le controparti in solido tra loro alla refusione delle spese del giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Nella fase successiva all'instaurazione del contraddittorio, le parti proce- devano allo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nelle quali venivano ulteriormente precisate le rispettive posizioni.
L'attrice ribadiva che l'onere probatorio sulla sussistenza e sul corretto funzionamento di un impianto di depurazione gravava integralmente sulla società esercente il servizio idrico integrato e richiamava la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 14042/2013), secondo cui la tariffa di depura- zione, avendo natura di corrispettivo contrattuale, era dovuta solo ove il ge- store dimostrasse che, nel periodo di fatturazione, era effettivamente opera-
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tivo un impianto idoneo ad assicurare il servizio remunerato. Osservava che tale prova non risultava fornita da la quale non aveva documentato CP_1
l'esistenza di un impianto conforme ai parametri del d.lgs. 152/2006, sicché alcuna somma poteva considerarsi dovuta per un servizio mai reso.
L'attrice contestava il richiamo alla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. svolta in altro procedimento, rilevando che detta CTU era stata di- Per_1 chiarata nulla dal giudice dott. e non poteva, pertanto, assumere Per_2 valore probatorio. In ogni caso, ne evidenziava l'inidoneità a dimostrare l'esistenza di un processo depurativo conforme ai requisiti tecnico- normativi.
Dal punto di vista tecnico, la insisteva nell'affermare l'inesistenza Pt_1 del servizio di depurazione per l'utenza di Casamicciola Terme, sostenendo che tutti i reflui venivano convogliati alla struttura di Piazza Girardi in qualificata come mera stazione di sollevamento priva delle CP_4 fasi biologiche e chimico-fisiche richieste dal d.lgs. 152/2006. A sostegno richiamava la CTU dell'arch. , prodotta con memoria ex art. Persona_3
183 c.p.c., che accertava l'assenza di ogni processo depurativo, la mancan- za di autorizzazione allo scarico, nonché valori di inquinamento (BOD5, COD, E. coli, tossicità, azoto ammoniacale) ampiamente fuori norma, con immissione in mare di reflui non trattati. Tali esiti, secondo l'attrice, esclu- devano anche la configurabilità di un servizio “parziale”, poiché il refluo finale non rispettava alcun parametro di legge.
L'attrice richiamava inoltre numerosi precedenti del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia e del Giudice di Pace, oltre alla procedura di in- frazione avviata dalla Commissione Europea, nella quale l'isola risultava tra le località non conformi agli standard depurativi. Sulla scorta di tale quadro, sosteneva che per l'intero periodo 2008–2015 l'utenza dell
[...] non avesse mai beneficiato di alcun servizio di depurazione, con Pt_2 conseguente illegittimità dell'addebito tariffario.
Sul piano risarcitorio, l'attrice allegava una grave lesione del diritto alla sa- lute e alla qualità della vita, nonché un pregiudizio all'immagine professio- Cont nale della struttura ricettiva, operante in un ambiente compromesso. chiamava la giurisprudenza della Cassazione in tema di danno non patri- moniale (Cass. S.U. n. 9147/2009 e successive), ritenendo integrati i pre- supposti per la liquidazione del pregiudizio.
Quanto alla domanda riconvenzionale di E.V.I., l'attrice ne eccepiva l'infondatezza, osservando che le somme richieste riguardavano lo stesso periodo oggetto di contestazione e che, in ogni caso, le eventuali partite non attinenti alla depurazione risultavano prescritte per mancanza di validi atti interruttivi.
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La rinvenuta la polizza n. 160405180, rinunciava Controparte_6 all'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Nel merito ribadiva l'infondatezza delle domande attoree, richiamando la documentazione tec- nica versata da circa lo svolgimento delle attività di trattamento dei CP_1 reflui. In via subordinata invocava l'art. 1900 c.c., ritenendo configurabile almeno una colpa grave dell'assicurata. Insisteva, inoltre, sull'eccezione di decadenza per tardiva denuncia del sinistro ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., sostenendo che non avesse comunicato né gli atti stragiudiziali CP_1 né l'atto di citazione del 1° febbraio 2016, e che la compagnia fosse venuta a conoscenza del sinistro solo con la chiamata in garanzia del 20 maggio 2016. Rammentava, infine, la franchigia di euro 750,00 prevista in polizza.
La ribadiva l'infondatezza delle pretese attoree, ritenendo CP_1 che la documentazione tecnica avesse dimostrato l'esistenza di trattamenti depurativi articolati in fasi di grigliatura, dissabbiatura, disoleazione, ossi- genazione, disinfezione e smaltimento fanghi, seppur non integralmente conformi ai parametri normativi. Contestava l'eccezione di prescrizione, affermando di avere inviato plurimi atti interruttivi, e sosteneva che l'attrice risultava morosa per oltre euro 14.000, avendo omesso il pagamen- to di varie fatture. Contestava, inoltre, le deduzioni di , negando la Parte_3 sussistenza di colpa grave e affermando di aver informato tempestivamente la compagnia.
Dopo il deposito delle note istruttorie, la causa veniva rinviata per la preci- sazione delle conclusioni e, all'udienza del 9 novembre 2020, il Giudice la tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con le comparse conclusionali e le memorie di replica, le parti ribadivano e precisavano le rispettive posizioni.
Con sentenza non definitiva n. 63/2021 del 19 aprile 2021, il Giudice riget- tava la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, ritenendo insussistente la prova del dedotto danno non patrimoniale, e disponeva la rimessione della causa sul ruolo in quanto riteneva necessari ulteriori accertamenti tecnici sul funzionamento dell'impianto di depurazione oggetto di causa, fissando a tal fine l'udienza del 7 luglio 2021 per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio. La statuizione sulle spese veniva rinviata alla decisione definitiva.
All'udienza del 7 luglio 2021, tuttavia, il Giudice, preso atto della presenza agli atti di una consulenza tecnica d'ufficio già espletata in altro procedi- mento riguardante il medesimo impianto, revocava l'ordinanza istruttoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
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All'udienza del 25 luglio 2023, il Giudice Dott.ssa Ragosta, sostituendo il precedente relatore Dott. Manera, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., invitando le parti a definire bonariamente la
contro
- versia.
per il tramite del proprio difensore, dichiarava di aderire alla CP_1 proposta, mentre l'attrice e la terza chiamata Controparte_9
manifestavano il proprio dissenso.
[...]
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti, depositate le comparse conclusionali, ribadivano le posizioni già assunte nel corso del giudizio;
la compagnia assicuratrice, in particolare, evidenziava l'intervenuta definitività della sentenza non definitiva n. 63/2021 quanto al rigetto della domanda risarcitoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice va accolta, per la parte non definita con la sent. nr. 63.2021 (ed è da qualificare come azione di accertamento ne- gativo del credito vantato da . La convenuta non ha pro- CP_1 vato che l'impianto indicato da come depuratore svolga i proces- CP_1 si depurativi prescritti dal d.lgs. n. 152/2006. Ne consegue la non de- benza delle somme addebitate a titolo di depurazione per il periodo 2008–2015: non è provato che tale servizio sia stato reso. La domanda riconvenzionale avanzata nei confronti dell'attrice va rigettata. La domanda di manleva proposta da nei confronti della CP_1 [...]
deve essere dichiarata assorbita, poiché ri- Controparte_7 ferita al capo risarcitorio già deciso con sentenza n. 63/2021, nel corso di questo giudizio.
1.È opportuno ricordare che con sentenza non definitiva n. 63/2021, resa in questo Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per danno non patri- moniale proposta dall'attrice nei confronti di escludendo la CP_1 responsabilità risarcitoria a carico della convenuta.
La sentenza indicata non è stata impugnata, è divenuta dunque definitiva ed è coperta da giudicato la questione relativa al risarcimento del danno deve considerarsi definita.
Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del giudizio per l'esame delle sole questioni rimaste pendenti, riguardanti, la debenza della quota tariffa- ria per il servizio di depurazione addebitata all'utenza n. 4161 dell'attrice e, dall'altro, la domanda riconvenzionale proposta da per il pa- CP_1 gamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per forniture, rinviando la statuizione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
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La cognizione deve pertanto limitarsi ai profili non già definiti.
2. Con l'atto introduttivo, l'attrice ha chiesto di accertare l'inesistenza della debenza della quota tariffaria relativa al servizio di depurazione delle acque reflue, addebitata nelle fatture emesse da nel periodo 2008– CP_1
2015, deducendo che nessun servizio di depurazione fosse mai stato effetti- vamente svolto nei Comuni di Casamicciola Terme e di CP_4 poiché sul territorio non risultava installato alcun impianto di depurazione funzionante idoneo a garantire un trattamento conforme alla normativa vi- gente.
Ha inoltre invocato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, la quale avrebbe addebitato corrispettivi per una prestazione mai resa, chie- dendo pertanto di dichiarare la non debenza delle somme fatturate, pari complessivamente a euro 6.968,48, e di ordinare a di elimina- CP_1 re la voce “depurazione” dalle future fatturazioni.
Sul punto, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità è ormai consoli- data.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335.2008, e la Corte di cassa- zione, con le pronunce nr. 8318.2011 e 14042.013, hanno chiarito che la ta- riffa del servizio idrico integrato, comprensiva della quota di depurazione, ha natura di corrispettivo contrattuale e non di entrata tributaria. Ne conse- gue che il relativo pagamento è dovuto solo laddove il servizio sia effetti- vamente reso.
È pertanto illegittima la richiesta di pagamento della quota depurativa in assenza di un impianto funzionante e conforme ai parametri di legge, poi- ché sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e sinallagmaticità del rapporto imporre un corrispettivo per una prestazione inesistente.
L'onere della prova circa l'esistenza, la funzionalità e la conformità dell'impianto di depurazione grava integralmente sul gestore del servizio idrico, che deve dimostrare, per il periodo di fatturazione contestato, la pre- senza di un impianto effettivamente operativo e in grado di assicurare un ciclo depurativo completo conforme ai requisiti tecnico-normativi di cui al d.lgs. 152/2006 (secondo il principio generale per cui per il creditore che contesti l'adempimento è sufficiente l'allegazione dello stesso, ed è il debi- tore a dovere fornire prova dell'adempimento).
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a di- mostrare l'effettivo svolgimento del servizio di depurazione.
Non risultano depositate planimetrie, schemi di funzionamento, relazioni tecniche, atti autorizzativi allo scarico o analisi periodiche attestanti la con- formità dei reflui ai limiti di legge.
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La mera esistenza della struttura di Piazza Girardi a richia- CP_4 mata da non è sufficiente a integrare la prova dell'esistenza CP_1 di un impianto funzionante, mancando qualsiasi elemento tecnico o ammi- nistrativo che ne attesti l'idoneità a realizzare un processo depurativo com- pleto.
A tal riguardo, un elemento di prova, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., è fornito la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'arch. in Persona_3 un procedimento analogo, acquisita in atti e riferita alla medesima struttura denominata “Il Capitello” di Piazza Girardi, che serve la stessa area territo- riale e le utenze interessate, inclusa quella dell'attrice; ed ha accertato che la struttura non possiede le caratteristiche tecniche di un impianto di depu- razione, limitandosi a svolgere operazioni di pretrattamento meccanico (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione) senza alcun processo biologico o chimico-fisico.
Le analisi dei reflui hanno evidenziato valori largamente superiori ai limiti del d.lgs. 152/2006, con indicatori di assenza totale di trattamento depurati- vo (tra cui BOD5, COD e presenza di Escherichia Coli in misura elevatis- sima).
La consulenza ha quindi concluso che la struttura in questione non può es- sere considerata un impianto di depurazione ai sensi di legge, non essendo stata reperita alcuna autorizzazione allo scarico e non risultando realizzato alcun processo depurativo conforme alla normativa vigente.
Tale esito trova riscontro anche nel costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assenza o la mera parzialità del trattamento depurativo equi- vale, ai fini tariffari, alla totale mancanza del servizio.
A fronte di questi elementi, non ha offerto prova contraria. La CP_1 convenuta si è limitata ad affermare in modo generico la presenza di un presunto processo biologico non documentato e la necessità di considerare come “depurazione” i pretrattamenti meccanici esistenti.
Tali deduzioni non sono idonee a ritenere provato che la convenuta abbia adempiuto al proprio debito, svolgendo il servizio richiesto.
Non può dirsi provato che, nel periodo 2008–2015, l'utenza dell'attrice ab- bia beneficiato del servizio di depurazione, con conseguente illegittimità dell'addebito tariffario e fondatezza della domanda di accertamento negati- vo del credito.
La mancata erogazione del servizio integra un inadempimento contrattuale da parte della società convenuta, la quale ha addebitato un corrispettivo per una prestazione mai resa. Ne deriva la non debenza delle somme fatturate a
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titolo di depurazione e l'obbligo, per la convenuta, di eliminare la relativa voce dalle future fatturazioni riferite all'utenza dell'attrice.
3.L'attrice ha quantificato il debito per la depurazione nella misura di euro 6.968,48. Tale quantificazione non è oggetto di contestazione delle altre parti. Di tal che è riconosciuto che il credito, come quantificato, non è do- vuto.
4. La società convenuta ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento della somma complessiva di euro 14.351,92, somma che comprendere le quote depurative non versate e le fatture insolute relative ai servizi idrico e fognario.
5. Alla luce delle risultanze istruttorie, la pretesa relativa alla quota di de- purazione è infondata, poiché riferita a un servizio non reso.
6.Diversamente, con riferimento ai servizi idrico e fognario, è opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice. La stessa ha so- stenuto che i relativi crediti sarebbero estinti per decorso del termine quin- quennale e per mancanza di validi atti interruttivi.
L'eccezione non è fondata. In particolare, risultano agli atti: la nota E.V.I. A/R n. 2530 del 23.06.2009, riscontrata dall'attrice a mezzo del proprio di- fensore in data 24.06.2009; la nota via fax prot. n. 2908 del 06.08.2012, ri- scontrata con missiva del 28.08.2012; la raccomandata A/R prot. n. 1493 del 06.05.2015; e la raccomandata A/R prot. n. 426 del 02.02.2016.
Pertanto, i crediti vantati per le forniture idriche e fognarie relative ai pe- riodi 2008–2015 non possono ritenersi prescritti.
7.La convenuta, però, ha agito in riconvenzione per l'intero credito (com- prensivo delle voci non riconosciute) e non fornendo elementi sufficienti che consentano di pronunciare sentenza di condanna. L' ha prodotto CP_1 fatture in cui si indicava che l'attrice aveva adempiuto parzialmente il cre- dito, altre in cui era indicato il mancato pagamento. Nelle proprie produ- zioni e con le proprie richieste istruttorie l' non ha fornito elementi CP_1 che potessero consentire una quantificazione della parte residua. Non è possibile una mera operazione di sottrazione, eliminando dalla richiesta le voci riconosciute come non dovute. La domanda della convenuta è stata calcolata dalla stessa complessivamente ponendo nei propri computi le somme dovute a titolo di mora e gli interessi e non ha precisato cosa nelle fatture parzialmente corrisposte fosse pagato o meno.
Peraltro, è opportuno considerare la domanda come articolata. L'E.V.I., in merito al credito, non ha avanzato richieste subordinate, volte all'accertamento del suo (eventuale) ammontare, e conseguenzialmente non ha rivolto al giudice richieste istruttorie in tal senso. La domanda
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dell'E.V.I. è stata formulata come diretta alla condanna al pagamento del credito come dalla stessa riconosciuta e come formulata non può essere ac- colta.
8.Nel corso del giudizio, la società ha provveduto a chiamare CP_1 in causa la propria compagnia assicuratrice, chiedendo di essere da questa manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice. La compagnia si è regolarmente costituita, con- testando la fondatezza della domanda principale e della richiesta di garan- zia.
Tuttavia, la chiamata in causa non incide sulla decisione della parte non de- finita del presente giudizio: la domanda risarcitoria proposta dall'attrice è stata già è stata già rigettata con sentenza non definitiva n. 63/2021, passata in giudicato.
Di conseguenza, la domanda di manleva deve ritenersi assorbita e priva di oggetto, non residuando alcuna condanna risarcitoria da trasferire in capo alla compagnia assicuratrice. Così che le deduzioni ed eccezioni della chiamata in casa possono dirsi assorbite per il principio della ragione più liquida.
9. Le spese e competenze di giudizio (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza di parte convenuta, e dell'accoglimento solo parziale delle domande inizialmente articolata dall'attore (avendo riguardo del rigetto contenuto nella sentenza nr. 63.2021) e pertanto devono ritenersi compen- sate per la metà, in assenza di nota spese, ed avendo riguardo all'assenza di fase istruttoria, secondo i criteri ed i valori medi per le cause di valore tra 5.201, 00 e 26.000 di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37, recante la determinazione dei parametri per la li- quidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, com- ma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al sud- detto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pre- gio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre cir- costanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giu- risprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liqui- dazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa. Considerato il valore della domanda (rientrante nello scaglione 5.201, 00 e 26.000, la complessi- tà media della controversia per il numero e la difficoltà delle questioni trat-
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tate), le spese di lite sono liquidate ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, considerate le caratteristiche, la natura ed il valore dell'affare.
10. Diversamente, le spese sostenute dalla Controparte_9
devono essere poste a carico dell'attrice, parte che con la propria do-
[...] manda ha reso necessaria la chiamata in causa;
le stesse devono essere compensate per la metà in considerazione della soccombenza parziale, se- condo i criteri ed i valori medi per le cause rientranti nello scaglione tra 5.201, 00 e 26.000, e tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria, di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. 08.03.2018, n.37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la pro- fessione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria e del fatto che la sentenza già resa in corso di giudizio ne ha rimesso la liquidazione all'esito dello stesso;
le spese di liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, preso atto che con sentenza non definitiva n. 63/2021 del 19 aprile 2021 è stata già rigettata la domanda risarcitoria proposta da
[...]
e che la relativa statuizione sulle spese è stata rinviata alla decisione Pt_1 definitiva, definitivamente pronunciando sulle restanti domande, così prov- vede:
1. ACCERTA E DICHIARA che non vi è prova che nei Comuni di Casamicciola Terme e sia stato presente, per tutto il CP_4 periodo oggetto di causa (2008–2015), un impianto di depurazione conforme ai parametri del d.lgs. 152/2006, e che l'utenza n. 4161 in- testata ad non ha beneficiato di alcun servizio di depu- Parte_1 razione delle acque reflue;
e, dunque, DICHIARA la non debenza, in capo all'attrice, della voce tariffaria “depurazione” addebitata da per il medesimo periodo, per l'effetto, accerta CP_1
l'inesistenza del credito di euro 6.968,48 vantato da Controparte_1
a tale titolo;
[...]
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da e CP_1 per volta alla condanna n.q. a corrispondere alla conve- Parte_1 nuta la somma di euro 14.351,92;
3. Condanna l' a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 1.698, 50 per compensi, nonché alla metà delle spese di giudizio corrisposte, oltre spese ge- nerali (15%), IVA e CPA come per legge da corrispondere al difen- sore dichiaratosi anticipatario;
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4. Condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_10
[...
, euro 1.698, 50 per compensi, nonché a rifondere alla stessa la metà delle spese del giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
dà atto che la sentenza non definitiva n. 63/2021 ha già definito il capo relativo alla domanda risarcitoria dell'attrice e che la regolazione delle relative spese resta assorbita nella presente statuizione.
Così deciso.
Napoli, lì 10.12.2025
IL GIUDICE
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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