Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6135/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Roffo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 2.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente adito questo
Tribunale chiedendo fosse pronunciato il divorzio tra loro alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio a AS (GE) il
8.8.2018, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
1092/2024 del Tribunale di Genova del 8.4.2024;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
ritenuto che la domanda spiegata congiuntamente dai ricorrenti, come interpretata alla luce del tenore complessivo del ricorso, e della documentazione prodotta, debba essere letta nel senso che con essa i coniugi abbiano inteso richiedere non già la cessazione degli effetti civili, ma più propriamente lo scioglimento del matrimonio fra loro contratto: ciò sul presupposto che, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto, si tratta di matrimonio celebrato con rito civile;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
2 contratto a AS (GE) il 8.8.2018;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) i Signori e vivranno divorziati con l'obbligo del pieno e Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di aver sistemato tutti gli aspetti economici e patrimoniali tra di loro esistenti;
3) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di contributo al mantenimento, sicché espressamente rinunziano a chiedersi assegno mensile a tale titolo;
4) i Signori e prestano sin d'ora il proprio reciproco assenso al Parte_1 Parte_2
rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. Gli stessi si obbligano a fornirsi, reciprocamente, indirizzi di domicilio e/o residenza, diversi, in caso di variazione, da quelli sopra indicati;
5) i Signori e convengono di dare attuazione alle condizioni Parte_1 Parte_2
sopra concordate a far data dal giorno del deposito nella competente cancelleria del Tribunale di Genova del presente ricorso”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 6, parte I, anno 2018) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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