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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1305/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6088/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Casa Comunale 95014 Giarre CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3384 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Giarre avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notificato in data 13/04/2024 e avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2018.
La ricorrente fondava la richiesta di annullamento dell'atto impugnato sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per omessa indicazione dell'immobile da cui scaturisce la pretesa;
2) infondatezza della pretesa.
Chiedeva, inoltre, la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si costituiva il Comune di Giarre, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza dell'8/11/2024 questo giudice rigettava l'istanza di sospensione, rinviando a nuovo ruolo.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
Va disatteso il primo motivo di ricorso, atteso che l'avviso di accertamento risulta compiutamente motivato, mettendo il contribuente nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, infatti, all'avviso di accertamento è allegato il prospetto degli immobili su cui si fonda l'imposta.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di erroneità dei conteggi su cui si basa l'avviso di accertamento impugnato.
Sul punto si ritiene di aderire pienamente alle conclusioni cui è giunta questa Corte nella sentenza n.6707/2023, prodotta da parte resistente, avente ad oggetto l'IMU relativa all'anno 2015.
In tale sede si è correttamente osservato quanto segue.
“Come si desume dalle visure catastali, gli immobili censiti al foglio 93 particella 1536 sub 2 e al foglio 93 particella 1677 sub 2, a seguito di variazione in soppressione del 11/02/2003 (pratica n. 45296, in atti dal 11/02/2003, variazione di toponomastica-civile abitazione negozio), sono stati soppressi e sono stati costituiti i seguenti immobili: foglio 93 particella 1677 sub 4 e foglio 93 particella 1536 sub 3; si evidenzia che gli immobili predecessori avevano categoria A/4 mentre ai nuovi veniva assegnata la categoria C/1. Successivamente, a seguito di variazione modifica identificativo del 07/12/2004, i predetti nuovi immobili sono stati identificati soltanto come segue: foglio 93 particella 1677 sub 4. E' evidente quindi che, a seguito del passaggio dalla categoria A/4 (abitazioni di tipo popolare) alla categoria C/1 (negozio) e del correlativo aumento della rendita catastale da euro 169,91 a euro 1.304,11, sia aumentato l'importo del tributo da pagare ai fini IMU…. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la stessa risulta proprietaria dell'immobile censito al N.C.E.U. al foglio 30 part. Indirizzo_1, come comprova la relativa visura catastale storica;
occorre precisare che la predetta particella 654 a seguito di bonifica identificativo catastale del 14/05/2015 è diventata la 257 sub 2 e non è la particella venduta all'Associazione_1 nel 1978, la particella venduta all'istituto Sacro Cuore è invece la particella 257 sub 1 come comprova la relativa visura catastale storica”.
Trattasi di considerazioni condivise oltre che pienamente documentate, senza sottacere come al contrario la parte ricorrente nulla abbia provato con riguardo alle sentenze menzionate nel ricorso, avendo unicamente prodotto un dispositivo da cui non si trae alcun argomento a supporto della tesi dallo stesso asserita circa l'impossidenza dell'immobile sito in Giarre, Indirizzo_2.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni svolte deve concludersi che gli immobili indicati nell'avviso di accertamento sono corretti e corretta è la quantificazione della differenza di imposta dovuta a titolo di IMU
2018 di cui all'avviso di accertamento impugnato;
i conteggi, infatti, corrispondono agli identificativi catastali, alle rendite catastali, alla percentuale di possesso e alle aliquote indicati nelle visure catastali.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell'ente impositore, come liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. IB ZZ, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore del Comune di Giarre, che liquida in complessive € 250,00 oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_3.
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IB ZZ
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6088/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Casa Comunale 95014 Giarre CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3384 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Giarre avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notificato in data 13/04/2024 e avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IMU relativa all'anno 2018.
La ricorrente fondava la richiesta di annullamento dell'atto impugnato sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per omessa indicazione dell'immobile da cui scaturisce la pretesa;
2) infondatezza della pretesa.
Chiedeva, inoltre, la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si costituiva il Comune di Giarre, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza dell'8/11/2024 questo giudice rigettava l'istanza di sospensione, rinviando a nuovo ruolo.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
Va disatteso il primo motivo di ricorso, atteso che l'avviso di accertamento risulta compiutamente motivato, mettendo il contribuente nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, infatti, all'avviso di accertamento è allegato il prospetto degli immobili su cui si fonda l'imposta.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di erroneità dei conteggi su cui si basa l'avviso di accertamento impugnato.
Sul punto si ritiene di aderire pienamente alle conclusioni cui è giunta questa Corte nella sentenza n.6707/2023, prodotta da parte resistente, avente ad oggetto l'IMU relativa all'anno 2015.
In tale sede si è correttamente osservato quanto segue.
“Come si desume dalle visure catastali, gli immobili censiti al foglio 93 particella 1536 sub 2 e al foglio 93 particella 1677 sub 2, a seguito di variazione in soppressione del 11/02/2003 (pratica n. 45296, in atti dal 11/02/2003, variazione di toponomastica-civile abitazione negozio), sono stati soppressi e sono stati costituiti i seguenti immobili: foglio 93 particella 1677 sub 4 e foglio 93 particella 1536 sub 3; si evidenzia che gli immobili predecessori avevano categoria A/4 mentre ai nuovi veniva assegnata la categoria C/1. Successivamente, a seguito di variazione modifica identificativo del 07/12/2004, i predetti nuovi immobili sono stati identificati soltanto come segue: foglio 93 particella 1677 sub 4. E' evidente quindi che, a seguito del passaggio dalla categoria A/4 (abitazioni di tipo popolare) alla categoria C/1 (negozio) e del correlativo aumento della rendita catastale da euro 169,91 a euro 1.304,11, sia aumentato l'importo del tributo da pagare ai fini IMU…. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la stessa risulta proprietaria dell'immobile censito al N.C.E.U. al foglio 30 part. Indirizzo_1, come comprova la relativa visura catastale storica;
occorre precisare che la predetta particella 654 a seguito di bonifica identificativo catastale del 14/05/2015 è diventata la 257 sub 2 e non è la particella venduta all'Associazione_1 nel 1978, la particella venduta all'istituto Sacro Cuore è invece la particella 257 sub 1 come comprova la relativa visura catastale storica”.
Trattasi di considerazioni condivise oltre che pienamente documentate, senza sottacere come al contrario la parte ricorrente nulla abbia provato con riguardo alle sentenze menzionate nel ricorso, avendo unicamente prodotto un dispositivo da cui non si trae alcun argomento a supporto della tesi dallo stesso asserita circa l'impossidenza dell'immobile sito in Giarre, Indirizzo_2.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni svolte deve concludersi che gli immobili indicati nell'avviso di accertamento sono corretti e corretta è la quantificazione della differenza di imposta dovuta a titolo di IMU
2018 di cui all'avviso di accertamento impugnato;
i conteggi, infatti, corrispondono agli identificativi catastali, alle rendite catastali, alla percentuale di possesso e alle aliquote indicati nelle visure catastali.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell'ente impositore, come liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. IB ZZ, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore del Comune di Giarre, che liquida in complessive € 250,00 oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_3.
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IB ZZ