Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 690 /2024 da:
L'avv. BRIA GIANCARLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
La d.ssa Scalercio per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 690 del RGAC dell'anno 2024, avent e ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Bria
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dalle dott.sse Rossella Controparte_1
Scalercio, Elisabetta Bavasso e Silvana Massaro
RESISTENTE
Discussione come da note sostitutive dell'udienza del 2 maggio 2025
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 17/2024, Parte_1 con cui è stato intimato il pagamento di euro 28.800,00, per la violazione di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. 12/02, vale a dire per aver occupato il 9 dicembre 202 1 otto lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Ha dedotto: a) di essere a sua volta bracciante agricolo e non imprenditore e di essere proprietario di un terreno ricevuto in donazione sul quale sono presenti piant e di clementine che egli raccoglie per consumo familiare e non per commercio;
b) che i lavoratori rinvenuti erano lì a titolo di amicizia;
c) la violazione del diritto di difesa, in quanto non sarebbe stato informato della possibilità di proporre querela d i falso e dell'autorità cui ricorrere;
d) la violazione dell'art. 12 Statuto contribuente per non essere stato informato della facoltà di
1
e) che i verbalizzanti avrebbero dovuto acquisire tutti gli elementi disponibili;
f) che l'accertamento non può basarsi su mere supposizioni degli operanti.
1.2. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
2. In primo luogo, va respinto il motivo relativo alla qualità di bracciante agricolo del ricorrente, in quanto tale circostanza non esclude che egli possa assumere irregolarmente degli operai per effettuare la raccolta di agrumi sul proprio terreno, risultando irrilevante in tale prospettiva anche la destinazione al commercio o al consumo personale d el prodotto.
3. Non meritevole di accoglimento è anche il motivo relativo al carattere amichevole e non di lavoro subordinato della prestazione fornita dai lavoratori rinvenuti dagli operanti.
Infatti, tutti gli operai, trovati intenti a svolgere attività lavorativa sul terreno del ricorrente, sentiti nell'immediatezza hanno riferito di essere ivi presenti per svolgere attività lavorativa per suo conto in cambio di retribuzione e non già a titolo amichevole.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha affer mato che le “le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale in sede ispettiva, pur liberamente valutabili, sono in assoluto dotate di un significativo grado di attendibilità, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti verso i lavoratori interrogati da parte del datore di lavoro” (App. L'Aquila Sez. lavoro, 11 gennaio 2013; cfr. nello stesso senso anche
Trib. Milano, Sez. Lav., 14 aprile 2009, n. 1625; cfr. anche App. Torino sez. lav., 23 giugno
2021, n. 235, secondo cui “le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, raccolte nell'immediatezza dei fatti, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili ed apprezzabili, che ben possono costituire prova sufficiente ai fine della decisione, a nche senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria (Cass.3525/2005; Cass.15073/2008;
Cass.9251/10; Cass.14965/2012; Cass.23800/2014; Cass.665/2018) potendo inoltre ad esse riconoscersi maggior rilievo (Cass.24208/2020)”).
Pertanto, le dichiarazioni in esame, rese nell'immediatezza e tutte conformi devono ritenersi particolarmente attendibili, non potendo essere sconfessate neppure dalle dichiarazioni rilasciate da due dei lavoratori medesimi ad oltre 2 mesi di distanza (19 febbraio 2022) e certamente, quindi, caratterizzate da un minore grado di genuinità.
Del resto, anche la versione fornita dal ricorrente è alquanto contraddittoria, atteso che lo stesso agli ispettori ha dichiarato di aver chiamato i lavoratori perché gli stavano rubando le clementine, salvo poi dedurre in questa sede che gli stessi erano andati a lavorare per lui per ragioni di amicizia.
4. Manifestamente infondata è la doglianza relativa all'omessa informazione sulla possibilità di proporre querela di falso e sull'autorità cui ricorrere, in quanto, in primo luogo, non esiste alcuna norma che imponga agli operanti di informare il trasgressore della possibilità di proporre querela di falso o comunque di suggerire la linea difensiva da seguire in ambito procedimentale o giudiziale.
2 Una simile scelta, del resto, postula l'intervento di un difensore (la querela di falso è chiaramente proponibile soltanto in sede giudiziale), il quale, nell'ambito delle scelte difensive, è ben consapevole di detta facoltà e di ciò che comporta anche su l piano probatorio.
Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente e il suo difensore non hanno inteso proporre alcuna querela di falso.
Quanto all'autorità cui ricorrere, tale indicazione è stata fornita in calce all'ordinanza ingiunzione opposta, unico prov vedimento ad essere impugnabile dinanzi al Giudice, nonché nel verbale unico di accertamento e notifica, nel quale sono indicati i rimedi amministrativi esperibili.
5. Nella medesima prospettiva, vanno rigettate le lagnanze relative allo statuto del contribuente, non applicabile, in quanto non viene in esame una questione di natura tributaria, ma un procedimento amministrativo sanzionatorio, e all'informazione sul diritto a farsi assistere da un legale, diritto di cui evidentemente il ricorrente era ben a c onoscenza per essersi difeso sia con ricorso amministrativo sia con ricorso giurisdizionale.
Per quel che riguarda, invece, l'immediatezza dell'accertamento, non sussiste alcuna norma simile alle disposizioni del codice di rito penale che imponga agli ispe ttori di informare il trasgressore della facoltà di farsi assistere da un legale.
6. Infondato è anche il motivo relativo all'insufficienza degli elementi acquisiti e alla necessità di acquisire ogni altro elemento disponibile, in quanto gli operanti sono tenuti semplicemente a raccogliere elementi sufficienti al fine di dimostrare la sussistenza dell'illecito e non già ad effettuare complesse ed articolate indagini a 360°.
Nel caso di specie, peraltro, per come sopra detto, le dichiarazioni di otto lavorat ori, tutte conformi tra loro, sono pienamente sufficienti al fine di dimostrare l'esistenza dell'illecito contestato.
7. Da ultimo, va evidenziato che l'accertamento della violazione contestata non si basa su alcuna supposizione, bensì sulla base delle dic hiarazioni rese nell'immediatezza da parte degli operai (aventi come sopra detto valore di prova) rinvenuti intenti a svolgere attività lavorativa sul terreno e per conto del ricorrente.
8. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la sanzione deve esser e confermata.
9. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente e quantificate tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, d. lgs. 149/15, con esclusione di IVA e CPA, da ritenersi non applicabili ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difes a, così provvede:
3 1. Rigetta il ricorso e conferma la sanzione applicata con l'ordinanza -ingiunzione impugnata;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che, tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, d. lgs.
149/15, liquida in euro 5.000,00 (di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro
2.000,00 per fase di decisione), oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Castrovillari, 2 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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