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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.2126/ 2024 introdotta
D A
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN CO;
-opponente/ricorrente-
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. FARESE SABINO;
CP_1 C.F._1
-opposto/resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, la parte opponente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, in accoglimento della presente opposizione, rigettare ogni istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti di legge;
2) nel merito, accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente, nei confronti dell' ; 3) per l'effetto, in accoglimento della Controparte_2 presente opposizione, annullare e/o revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 145/2024 reso dal Tribunale di Avellino, sez. lavoro, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda creditoria, per tutto quanto esposto in narrativa”.
A fondamento delle proprie domande la parte opponente deduceva che il credito ingiunto doveva ritersi privo dei requisiti di certezza, liquidità e deducibilità, in quanto lo stesso si fondava sull'infondata pretesa del di estendere anche al rapporto di lavoro de quo il principio, CP_1 espresso dalla giurisprudenza con riferimento alla professione forense, che il dipendente pubblico ha
1 diritto al rimborso della tassa di iscrizione all'albo professionale. In particolare, l'Ente datoriale precisava che il rapporto di lavoro de quo non era equiparabile a quello tra l'Amministrazione e i dipendenti pubblici adibiti allo svolgimento della professione forense, poiché non si caratterizzava per una esclusività assoluta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale deduceva l'applicabilità del principio espresso in particolare da Cass. n. 7776/2015, in quanto anch'egli, durante il rapporto lavorativo, non aveva svolto la professione che in favore dell'Amministrazione datoriale.
Concludeva, quindi, per l'applicabilità del principio giurisprudenziale richiamato anche alla fattispecie in esame, con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., così provvede. L'opposizione è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Ebbene, come esposto in punto di fatto, la controversia de qua si fonda sulla possibilità o meno di estendere al dipendente pubblico il principio espresso dalla giurisprudenza con CP_1 riferimento alla tassa di iscrizione all'albo professionale forense per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici. La Suprema Corte, infatti, già con la pronuncia n. 3928/2007, e ribadito da numerose pronunce successive (Cass. 6877, 6878, 7775 del 2015; Cass. n. 2507/2017; Cass. nn. 2285, 27239,
27959 e 28242 del 2018; Cass. n.13012/2019), ha statuito che «il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense». Tale conclusione si fonda sul presupposto che al pubblico dipendente che svolge la professione forense è preclusa la possibilità di esercitare la libera professione e quindi la difesa di soggetti diversi dall'ente datoriale;
di conseguenza, l'iscrizione all'albo speciale risponde esclusivamente all'interesse del datore di lavoro. Diversamente, altri professionisti, pur essendo dipendenti pubblici, e pur avendo un rapporto di esclusività con l'amministrazione, conservano comunque, sia pure entro certi limiti e secondo le forme consentite ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, la possibilità di esercitare la propria professione in favore di soggetti esterni e diversi dall'ente di appartenenza. L'assoluta preclusione prevista per i c.d. “avvocati pubblici” deve pertanto ritenersi una peculiarità di tale categoria, non riscontrandosi ipotesi in cui vi sia un vincolo di esclusività di mandato di tenore analogo rispetto a quello previsto per gli avvocati dipendenti di Enti pubblici . Deve poi precisarsi che la possibilità di estendere tale principio anche ad
2 altre categorie di professionisti pubblici, e in particolare nell'ambito del S.S.N., è già stato oggetto di pronuncia della stessa Corte di Cassazione: “il personale infermieristico del SSN non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale, in quanto la disciplina della professione infermieristica succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico” (vd. Cass. n.
32589/2022).
Nel caso in esame, il deduce di essere stato un dirigente veterinario, egli, pertanto, pur Pt_2 godendo di un regime di esclusività con l' , conserva la possibilità di assumere altri Controparte_2 incarichi, esercitando all'esterno la propria professione, purché fosse autorizzato dall'Amministrazione. L'attività libero-professionale del dirigente medico all'interno delle strutture pubbliche (cd. ALPI) è stata disciplinata dal Decreto legislativo n. 502/1992 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria"), il quale ha fissato la regola dell'esclusività del rapporto, ovverosia dello svolgimento della prestazione da parte del dipendente esclusivamente in favore del S.S.N., fermo restando la possibilità per il medico di optare per un regime diverso.
L'art. 15 quinquies del predetto Decreto, dopo avere affermato che il principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari (comma 1) comporta la loro totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta, della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito (comma 2), ha individuato e disciplinato le attività libero professionali
"intramurarie", che il dirigente medico, anche se in regime di esclusività, può comunque svolgere.
Ciò implica che il dirigente medico, esaurito il proprio normale orario di lavoro presso l'Azienda sanitaria di appartenenza, può svolgere la libera professione in regime cd. "intramurario", ossia all'interno della struttura sanitaria stessa, alla quale egli sarà tenuto a devolve una quota del proprio fatturato per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria, delle apparecchiature e di quant'altro necessario.
La successiva legge n. 662/1996, all'art. 1, co. 5, ha poi espressamente sancito che l'esercizio della libera professione intramuraria, in via di principio, “è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale”.
Tali disposizioni sono state previste anche nel CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000 (cfr. artt. 15, 54, 55); in particolare, l'art. 60 ha posto il divieto per il dirigente medico in rapporto di esclusività di svolgere incarichi extralavorativi.
3 A tale quadro normativo legale e contrattuale, indubbiamente finalizzato a garantire al servizio sanitario pubblico la massima efficienza e funzionalità operativa, in attuazione dei principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione (Corte Cost. Cost. n. 457/93; Cass. n. 10629/2017, n. 4463/2001, n.
9881/1988), deve aggiungersi l'art. 53 comma 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001 che vieta, di regola, a tutti i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e, inoltre, prevede che ove tale divieto fosse violato,
"salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, [che] il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".
Tale ultima disposizione, oramai, trova pacifica applicazione anche con riferimento al settore sanitario e in particolare l'art. 53 commi da 6 a 13 del d.lgs. 165/2001 si applica anche nei confronti dei dirigenti del servizio sanitario nazionale, poiché il comma 6 cit. nel far riferimento alle Pubbliche
Amministrazioni ricomprende anche le aziende e gli enti del (cfr. Cass. n. 10629/2017). CP_3
Pertanto, alla luce della disciplina richiamata, deve ritenersi che il dirigente medico che opera nell'ambito del S.S.N., se è dipendente dell'Amministrazione con rapporto di lavoro esclusivo, può svolgere – in aggiunta alle prestazioni di lavoro dipendente– attività libero professionale solo intramuraria, a meno che non vi siano espresse autorizzazioni allo svolgimento di ulteriori incarichi.
Ne consegue da ciò che la legislazione i materia non esclude in assoluto la possibilità per il dirigente medico di svolgere, previa autorizzazione, ulteriori incarichi e svolgere diversamente la propria professione.
A nulla rileva la circostanza che di fatto il non abbia mai svolto la propria prestazione in Pt_2 favore di un soggetto diverso dall'ente di appartenenza. Sul punto, infatti, si sono già espressi i giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto che non può rilevare la circostanza che i dipendenti, non avendo optato per il tempo parziale e non avendo richiesto autorizzazione allo svolgimento non continuativo di incarichi professionali, di fatto si siano trovati in una situazione di assoluta esclusività:
l'individuazione dell'interesse assicurato dall'iscrizione all'albo va, infatti, effettuata sul piano astratto delle norme applicabili alla fattispecie che non consentono di affermare che quella iscrizione sia finalizzata unicamente a soddisfare un'esigenza del datore di lavoro pubblico;
tanto basta, per la
Corte, per respingere il ricorso e per escludere l'eccepita disparità di trattamento rispetto agli avvocati degli enti pubblici, atteso che le peculiarità proprie della professione forense, se, da un lato, giustificano l'accentuazione dell'obbligo di esclusività rispetto agli altri dipendenti pubblici(Corte
Cost. n. 390/2006; Corte Cost. n. 166/2012), dall'altro legittimano un diverso regime di imputazione della spesa sostenuta per l'iscrizione all'albo (cfr. Cass. 32589/2022).
4 Consegue da ciò l'accoglimento dell'opposizione de qua, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede
--ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 145\24 reso dal GDL di il 3.6.2024; CP_2
--CONDANNA la parte opposta al pagamento in favore della opponente delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 6.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.2126/ 2024 introdotta
D A
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN CO;
-opponente/ricorrente-
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. FARESE SABINO;
CP_1 C.F._1
-opposto/resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, la parte opponente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, in accoglimento della presente opposizione, rigettare ogni istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti di legge;
2) nel merito, accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente, nei confronti dell' ; 3) per l'effetto, in accoglimento della Controparte_2 presente opposizione, annullare e/o revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 145/2024 reso dal Tribunale di Avellino, sez. lavoro, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda creditoria, per tutto quanto esposto in narrativa”.
A fondamento delle proprie domande la parte opponente deduceva che il credito ingiunto doveva ritersi privo dei requisiti di certezza, liquidità e deducibilità, in quanto lo stesso si fondava sull'infondata pretesa del di estendere anche al rapporto di lavoro de quo il principio, CP_1 espresso dalla giurisprudenza con riferimento alla professione forense, che il dipendente pubblico ha
1 diritto al rimborso della tassa di iscrizione all'albo professionale. In particolare, l'Ente datoriale precisava che il rapporto di lavoro de quo non era equiparabile a quello tra l'Amministrazione e i dipendenti pubblici adibiti allo svolgimento della professione forense, poiché non si caratterizzava per una esclusività assoluta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale deduceva l'applicabilità del principio espresso in particolare da Cass. n. 7776/2015, in quanto anch'egli, durante il rapporto lavorativo, non aveva svolto la professione che in favore dell'Amministrazione datoriale.
Concludeva, quindi, per l'applicabilità del principio giurisprudenziale richiamato anche alla fattispecie in esame, con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., così provvede. L'opposizione è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Ebbene, come esposto in punto di fatto, la controversia de qua si fonda sulla possibilità o meno di estendere al dipendente pubblico il principio espresso dalla giurisprudenza con CP_1 riferimento alla tassa di iscrizione all'albo professionale forense per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici. La Suprema Corte, infatti, già con la pronuncia n. 3928/2007, e ribadito da numerose pronunce successive (Cass. 6877, 6878, 7775 del 2015; Cass. n. 2507/2017; Cass. nn. 2285, 27239,
27959 e 28242 del 2018; Cass. n.13012/2019), ha statuito che «il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense». Tale conclusione si fonda sul presupposto che al pubblico dipendente che svolge la professione forense è preclusa la possibilità di esercitare la libera professione e quindi la difesa di soggetti diversi dall'ente datoriale;
di conseguenza, l'iscrizione all'albo speciale risponde esclusivamente all'interesse del datore di lavoro. Diversamente, altri professionisti, pur essendo dipendenti pubblici, e pur avendo un rapporto di esclusività con l'amministrazione, conservano comunque, sia pure entro certi limiti e secondo le forme consentite ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, la possibilità di esercitare la propria professione in favore di soggetti esterni e diversi dall'ente di appartenenza. L'assoluta preclusione prevista per i c.d. “avvocati pubblici” deve pertanto ritenersi una peculiarità di tale categoria, non riscontrandosi ipotesi in cui vi sia un vincolo di esclusività di mandato di tenore analogo rispetto a quello previsto per gli avvocati dipendenti di Enti pubblici . Deve poi precisarsi che la possibilità di estendere tale principio anche ad
2 altre categorie di professionisti pubblici, e in particolare nell'ambito del S.S.N., è già stato oggetto di pronuncia della stessa Corte di Cassazione: “il personale infermieristico del SSN non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale, in quanto la disciplina della professione infermieristica succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico” (vd. Cass. n.
32589/2022).
Nel caso in esame, il deduce di essere stato un dirigente veterinario, egli, pertanto, pur Pt_2 godendo di un regime di esclusività con l' , conserva la possibilità di assumere altri Controparte_2 incarichi, esercitando all'esterno la propria professione, purché fosse autorizzato dall'Amministrazione. L'attività libero-professionale del dirigente medico all'interno delle strutture pubbliche (cd. ALPI) è stata disciplinata dal Decreto legislativo n. 502/1992 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria"), il quale ha fissato la regola dell'esclusività del rapporto, ovverosia dello svolgimento della prestazione da parte del dipendente esclusivamente in favore del S.S.N., fermo restando la possibilità per il medico di optare per un regime diverso.
L'art. 15 quinquies del predetto Decreto, dopo avere affermato che il principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari (comma 1) comporta la loro totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta, della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito (comma 2), ha individuato e disciplinato le attività libero professionali
"intramurarie", che il dirigente medico, anche se in regime di esclusività, può comunque svolgere.
Ciò implica che il dirigente medico, esaurito il proprio normale orario di lavoro presso l'Azienda sanitaria di appartenenza, può svolgere la libera professione in regime cd. "intramurario", ossia all'interno della struttura sanitaria stessa, alla quale egli sarà tenuto a devolve una quota del proprio fatturato per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria, delle apparecchiature e di quant'altro necessario.
La successiva legge n. 662/1996, all'art. 1, co. 5, ha poi espressamente sancito che l'esercizio della libera professione intramuraria, in via di principio, “è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale”.
Tali disposizioni sono state previste anche nel CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000 (cfr. artt. 15, 54, 55); in particolare, l'art. 60 ha posto il divieto per il dirigente medico in rapporto di esclusività di svolgere incarichi extralavorativi.
3 A tale quadro normativo legale e contrattuale, indubbiamente finalizzato a garantire al servizio sanitario pubblico la massima efficienza e funzionalità operativa, in attuazione dei principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione (Corte Cost. Cost. n. 457/93; Cass. n. 10629/2017, n. 4463/2001, n.
9881/1988), deve aggiungersi l'art. 53 comma 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001 che vieta, di regola, a tutti i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e, inoltre, prevede che ove tale divieto fosse violato,
"salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, [che] il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".
Tale ultima disposizione, oramai, trova pacifica applicazione anche con riferimento al settore sanitario e in particolare l'art. 53 commi da 6 a 13 del d.lgs. 165/2001 si applica anche nei confronti dei dirigenti del servizio sanitario nazionale, poiché il comma 6 cit. nel far riferimento alle Pubbliche
Amministrazioni ricomprende anche le aziende e gli enti del (cfr. Cass. n. 10629/2017). CP_3
Pertanto, alla luce della disciplina richiamata, deve ritenersi che il dirigente medico che opera nell'ambito del S.S.N., se è dipendente dell'Amministrazione con rapporto di lavoro esclusivo, può svolgere – in aggiunta alle prestazioni di lavoro dipendente– attività libero professionale solo intramuraria, a meno che non vi siano espresse autorizzazioni allo svolgimento di ulteriori incarichi.
Ne consegue da ciò che la legislazione i materia non esclude in assoluto la possibilità per il dirigente medico di svolgere, previa autorizzazione, ulteriori incarichi e svolgere diversamente la propria professione.
A nulla rileva la circostanza che di fatto il non abbia mai svolto la propria prestazione in Pt_2 favore di un soggetto diverso dall'ente di appartenenza. Sul punto, infatti, si sono già espressi i giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto che non può rilevare la circostanza che i dipendenti, non avendo optato per il tempo parziale e non avendo richiesto autorizzazione allo svolgimento non continuativo di incarichi professionali, di fatto si siano trovati in una situazione di assoluta esclusività:
l'individuazione dell'interesse assicurato dall'iscrizione all'albo va, infatti, effettuata sul piano astratto delle norme applicabili alla fattispecie che non consentono di affermare che quella iscrizione sia finalizzata unicamente a soddisfare un'esigenza del datore di lavoro pubblico;
tanto basta, per la
Corte, per respingere il ricorso e per escludere l'eccepita disparità di trattamento rispetto agli avvocati degli enti pubblici, atteso che le peculiarità proprie della professione forense, se, da un lato, giustificano l'accentuazione dell'obbligo di esclusività rispetto agli altri dipendenti pubblici(Corte
Cost. n. 390/2006; Corte Cost. n. 166/2012), dall'altro legittimano un diverso regime di imputazione della spesa sostenuta per l'iscrizione all'albo (cfr. Cass. 32589/2022).
4 Consegue da ciò l'accoglimento dell'opposizione de qua, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede
--ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 145\24 reso dal GDL di il 3.6.2024; CP_2
--CONDANNA la parte opposta al pagamento in favore della opponente delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 6.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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