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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1886 dell'anno 2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vania Vangi, Parte_1
giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 27/1/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/3/2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Nella fase di ATP il CTU nominato aveva riconosciuto sussistente il solo requisito sanitario per ricevere i benefici spettanti alle persone con handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/1992 (a decorrere dalla domanda amministrativa del 28/2/2023).
Avverso le conclusioni del CTU, la ricorrente depositava dissenso in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, mentre l' non depositava alcun atto di CP_1
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dissenso (in relazione all'handicap in situazione di gravità).
Costituendosi nel giudizio di merito, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per CP_1
ottenere i benefici richiesti.
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In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
La Corte di Cassazione, nella parte motiva dell'ordinanza n. 3377/2019, che si richiama e si condivide, ha chiarito che “il giudice della opposizione ex articolo 445 bis comma sei, cod. proc. civ. non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti”.
Pertanto, pur non avendo la ricorrente espressamente richiesto nella fase di merito la conferma, in via subordinata, della sussistenza del requisito sanitario per ricevere i benefici spettanti alle persone con handicap in situazione di gravità, la necessità che il giudice della fase di merito si pronunci in conclusione anche in relazione a ciò è implicita, tenuto conto del fatto che l' , dal canto suo, CP_1
non abbia contestato le conclusioni del CTU, in relazione a tali benefici.
Tornando al caso in esame ed applicando i su esposti principi, la domanda relativa all'indennità di accompagnamento è infondata.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, è stato convocato a chiarimenti il CTU nominato nella fase dell'ATP, il quale non solo ha confermato le conclusioni a cui era giunto nella fase dell'ATP, ma ha esaustivamente risposto alle osservazioni della parte, così argomentando:
“ Il CTU in data 18.11.2023 ha visitato la Ricorrente, cioè ha interrogato la stessa al fine di raccogliere tutti i dati anamnestici riportati nell'elaborato peritale, ha poi anche eseguito l'esame obiettivo clinico generale e degli apparati, ha anche letto attentamente la documentazione sanitaria
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allegata e, sulla base della documentazione obiettiva allegata e dei dati obiettivi rilevati in sede peritale ha stilato le “Conclusioni diagnostiche e medico-legali”.
Il CTU ha riconosciuto nella Ricorrente una condizione di handicap grave (non gravissima come riportato dall'Avvocato nelle motivazioni del ricorso) che si riconosce “Qualora la minorazione, singola o multipla, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione [art. 3 comma 3 L. 104/1992]”. Il CTU non rilevato inoltre una condizione
“inquadrabile nella perdita totale delle autonomie” come affermato dall'Avv. Vangi esserci nella documentazione allegata;
infatti, come già sottolineato nella Relazione peritale, la visita neurologica del 21.01.2021 evidenziava “esame neurologico negativo” e “disturbi della memoria recente in ansiosa” e la successiva visita neurologica del 23.6.2023 “Disturbo cognitivo maggiore con compromissione delle autonomie per le quali necessita di assistenza”, inoltre la visita geriatrica ASL BA del 20.9.2021 evidenzia il “Disturbo cognitivo maggiore di verosimile natura vascolare-degenerativa in fase moderata”. Dunque è proprio sulla base di tali evidenze obiettive e sulle ancor più chiare obiettività peritali che il CTU ha tratto le proprie convinzioni e conclusioni riconoscendo alla Ricorrente il diritto ai benefici dell'art. 3 comma 3 della L. 104-1992 che concede un “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione” e non riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento concedibile invece nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o, nel non essere in grado in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, condizioni non rilevate né in atti né durante la visita peritale.
Riguardo alle Linee guida (non di obbligo) menzionate nel Ricorso il CTU ne ha tenuto conto nella misura in cui sono state concordanti con il colloquio clinico e l'esame obiettivo peritale, traendo le conclusioni depositate in ATP.
Pertanto il CTU conferma le proprie conclusioni peritali espresse nell'ATP depositata il
25.01.2024”. (cfr. chiarimenti in atti depositati il 13/12/2024, a cui si rinvia).
Le argomentazioni della Consulente appaiono esaustive e non necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori.
Pertanto va esclusa la sussistenza del requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento.
Deve invece essere confermato che la ricorrente possiede il requisito sanitario per percepire i benefici spettanti alle persone con handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/1992, dalla domanda amministrativa del 28/2/2023, benefici già riconosciuti in sede di ATP e a cui l' ha CP_1
prestato acquiescenza non avendo depositato alcun dissenso.
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In definitiva, in parziale accoglimento dell'originaria domanda, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per ottenere i benefici spettanti alle persone con handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/1992, dalla domanda amministrativa del 28/2/2023.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza (l' è risultato soccombente nella prima fase del procedimento ex art. 445 bis CP_1
c.p.c. in relazione ai benefici spettanti alle persone con handicap in situazione di gravità ex L. n.
104/1992, mentre il ricorrente è risultato soccombente nella seconda fase di merito, in relazione all'indennità di accompagnamento), sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese relative all'espletata CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
6/3/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara che la ricorrente non possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per essere considerata persona con handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/1992, dalla domanda amministrativa del
28/2/2023;
3) compensa le spese del giudizio;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 27/1/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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