Art. 21.
All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari per un importo annuo presunto di 62 milioni, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1948-49 ai sensi dell' articolo 81 della Costituzione , con le entrate iscritte al capitolo n. 92-bis relativo al provento dell'esercizio dei giochi e delle scommesse, con decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre in bilancio, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.
All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari per un importo annuo presunto di 62 milioni, si fara' fronte, relativamente all'esercizio 1948-49 ai sensi dell' articolo 81 della Costituzione , con le entrate iscritte al capitolo n. 92-bis relativo al provento dell'esercizio dei giochi e delle scommesse, con decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre in bilancio, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.