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Sentenza 6 gennaio 2026
Sentenza 6 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 916/2017 depositato il 02/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2212/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 01/07/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150021446128001 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150021446128001 IVA-ALTRO 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150021446128001 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello rubricato al n.916/2017 RGA Ricorrente_1 impugnava la sentenza della CTP di Bari n. 2212/2016 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n.01420150021446128001 emessa dall'Agenzia delle Entrate per IRES, IVA e altro in relazione all'anno d'imposta 2007.
Con istanza del 30.3.2023 il difensore del contribuente documentava che lo stesso aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 1 legge 197/2022 e chiedeva dichiararsi la sospensione del processo.
Rinviato il giudizio a nuovo ruolo, nelle more dell'udienza è stata acquisita dichiarazione di rinuncia all'appello nonché documentazione relativa all'avvenuto pagamento della prima rata.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'intervento normativo di cui all'art.12 bis del d.l. n.84/2025, inserito in sede di conversione nella L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, della legge n.197/2022, debba essere interpretato nel senso che l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
La suddetta norma interpretativa si pone in continuità con l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.” (Cass. civ., n. 24428 dell'11 settembre 2024). Alla stregua di tali considerazioni l'intenzione manifestata dal contribuente di rinunciare al giudizio nell'istanza di definizione agevolata, unitamente al pagamento della prima rata, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a norma dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, stante la natura incentivante della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UG SS FR IS
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 916/2017 depositato il 02/03/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2212/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 01/07/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150021446128001 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150021446128001 IVA-ALTRO 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150021446128001 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello rubricato al n.916/2017 RGA Ricorrente_1 impugnava la sentenza della CTP di Bari n. 2212/2016 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n.01420150021446128001 emessa dall'Agenzia delle Entrate per IRES, IVA e altro in relazione all'anno d'imposta 2007.
Con istanza del 30.3.2023 il difensore del contribuente documentava che lo stesso aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 1 legge 197/2022 e chiedeva dichiararsi la sospensione del processo.
Rinviato il giudizio a nuovo ruolo, nelle more dell'udienza è stata acquisita dichiarazione di rinuncia all'appello nonché documentazione relativa all'avvenuto pagamento della prima rata.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'intervento normativo di cui all'art.12 bis del d.l. n.84/2025, inserito in sede di conversione nella L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, della legge n.197/2022, debba essere interpretato nel senso che l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
La suddetta norma interpretativa si pone in continuità con l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.” (Cass. civ., n. 24428 dell'11 settembre 2024). Alla stregua di tali considerazioni l'intenzione manifestata dal contribuente di rinunciare al giudizio nell'istanza di definizione agevolata, unitamente al pagamento della prima rata, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a norma dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, stante la natura incentivante della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UG SS FR IS