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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice OS IO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5314/2024, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 7842/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AL US ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore in
Napoli alla Via S. Tommaso D'Aquino n.36, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso gli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.07.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1 per ATP iscritto al n. R.G. 7842/2022, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
1 della domanda amministrativa, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della relativa prestazione dall'epoca della domanda amministrativa o in via subordinata dalla data di accertamento giudiziario, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 7842/2022, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p. c., ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è pronunciata sentenza completa del dispositivo e della contestuale motivazione.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.7.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in pari data. Il ricorso è stato depositato il giorno
16.07.2024.
Sempre con riferimento all'ammissibilità della proposta opposizione si osserva quanto segue.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della
CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al
DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Ebbene, nel caso di specie, la difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO prospettando una diversa conclusione laddove il CTU avesse valutato la relazione geriatrica del 21.9.2022 e avesse adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie sulla sua autonomia.
Ciò posto, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse si ritengono infondate come di seguito motivato.
2 Va in primo luogo rilevato che il CTU ha espressamente richiamato gli esiti della visita del
2022 sottolineando come la demenza ivi riscontrata non abbia trovato conforto nell'esame obiettivo. Ha così escluso la sussistenza di una condizione patologica permanente che impedisca allo stato alla ricorrente di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente.
Alla luce dell'esame obiettivo e della riscontrata capacità della ricorrente, l'ausiliario ha altresì escluso che la stessa si trovi nell'impossibilità di deambulare autonomamente.
Giova rimarcare, a questo punto, che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del
23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una
3 persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute).
Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale
Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71,
Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un significativo livello di autonomia.
Sicché deve ritenersi che le censure formulate dalla difesa dell'istante, in realtà, si sostanzino in mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
4 Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce- rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
L'elaborato peritale, nel caso in esame, appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 8.10.2025
La Giudice
OS IO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice OS IO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5314/2024, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 7842/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AL US ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore in
Napoli alla Via S. Tommaso D'Aquino n.36, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso gli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.07.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1 per ATP iscritto al n. R.G. 7842/2022, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
1 della domanda amministrativa, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della relativa prestazione dall'epoca della domanda amministrativa o in via subordinata dalla data di accertamento giudiziario, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 7842/2022, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p. c., ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è pronunciata sentenza completa del dispositivo e della contestuale motivazione.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.7.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata in pari data. Il ricorso è stato depositato il giorno
16.07.2024.
Sempre con riferimento all'ammissibilità della proposta opposizione si osserva quanto segue.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della
CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al
DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Ebbene, nel caso di specie, la difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO prospettando una diversa conclusione laddove il CTU avesse valutato la relazione geriatrica del 21.9.2022 e avesse adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie sulla sua autonomia.
Ciò posto, pur ritenuta la specificità delle contestazioni formulate avverso le risultanze peritali e la conseguente ammissibilità dell'opposizione, nel merito le stesse si ritengono infondate come di seguito motivato.
2 Va in primo luogo rilevato che il CTU ha espressamente richiamato gli esiti della visita del
2022 sottolineando come la demenza ivi riscontrata non abbia trovato conforto nell'esame obiettivo. Ha così escluso la sussistenza di una condizione patologica permanente che impedisca allo stato alla ricorrente di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente.
Alla luce dell'esame obiettivo e della riscontrata capacità della ricorrente, l'ausiliario ha altresì escluso che la stessa si trovi nell'impossibilità di deambulare autonomamente.
Giova rimarcare, a questo punto, che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del
23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una
3 persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute).
Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale
Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71,
Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un significativo livello di autonomia.
Sicché deve ritenersi che le censure formulate dalla difesa dell'istante, in realtà, si sostanzino in mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
4 Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce- rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
L'elaborato peritale, nel caso in esame, appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 8.10.2025
La Giudice
OS IO
5