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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6417/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CHIARA TOSI che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASSIMO PAGLIARI che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per parte ricorrente “
1. Nel merito:
1. autorizzare definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
2. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi addebitando, accertati e dichiarati i fatti di cui alla narrativa, la responsabilità al marito;
3. dichiarare l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento la somma mensile di euro 600,00 o la diversa somma che risulterà di giustizia;
il versamento avverrà il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, che verrà aggiornato annualmente in base agli indici Istat;
4. voglia il Tribunale assumere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
2. In via istruttoria: si insiste in ordine all'ammissione dell'interrogatorio del resistente e della prova per testi dei capitoli di prova da 1 a 6, 10, da 12 a 16, 21, 22, premessa la locuzione “vero che”, di cui alla I memoria dd. 19.12.2023.
Vittoria di spese e competenze oltre spese generali ed accessori di legge.
Per parte resistente “Voglia il Tribunale adito: disattesa e/o respinta ogni richiesta, eccezione e deduzione di controparte, poiché infondata in fatto e in diritto, nel merito:
1) autorizzare definitivamente i coniugi a vivere separati;
2) pronunciare la separazione dei coniugi;
3) dichiarare che le parti sono autosufficienti per redditi propri, esonerando il sig. CP_1
da ogni contributo economico a titolo di mantenimento in favore della sig.ra
[...]
, attesa l'attività lavorativa svolta e l'ingente lascito ereditario percepito dalla Pt_1
stessa.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 6.10.2023 deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 05/05/1984, in Verona, (regolarmente trascritto nel Controparte_1
pagina 2 di 8 registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale con addebito al marito e assegno di mantenimento di € 600.
A sostegno delle domande ha esposto che il marito aveva assunto negli anni molteplici comportamenti connotati da violenza psicologica e che ciò aveva cagonato profonda sofferenza anche nei figli;
nel 2021 ha abbandonato la casa coniugale salvo poi rientrare e riprendere i medesimi comportamenti. La ricorrente ha portato come esempio quanto accaduto nell'agosto 2022 quando il marito in un attacco d'ira ha gettato per terra i piatti della cucina.
Dal punto di vista economico ha allegato di non essere a conoscenza dei redditi del resistente videnziando tutavia che dall'estratto conto risultano molteplici versamenti per importi mensili di € 2000 circa, che il marito è socio della Normal Rent s.r.l., rimasta inattiva, e che in passato ha intrapreso varie attività imprenditoriali con esito infausto.
Quanto alla propria situazione patrimoniale ha precisato di essere sempre stata dipendente del marito, non avendo lavorato essendosi dedicata alla famiglia;
ha ricominciato a lavorare come operaia stagionale nel 2001 con uno stipendio netto di € 1.200 per cinque mesi ed è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa familiare, gravato da una rata di€ 850 per il mutuo contratto da entrambi i coniugi;
nell'aprile del 2022 ha ereditato dalla madre la somma di € 100.000.
si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di separazione ma Controparte_1 contestando l'avversa ricostruzione sulla causa della crisi coniugali;
si è quindi opposto alla domanda di addebito e al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie. In particolare il resistente ha rappresentato che nei primi anni 2000, quando l'impresa edile del sig. entrava in crisi con conseguente cessazione dell'attività, il CP_1
rapporto coniugale iniziava invece ad incrinarsi, la sig.ra si mostrava ostile nei suoi Pt_1
confronti, aprendo anche un proprio conto corrente e trattenendo per sè lo stipendio percepito dal lavoro intrapreso a partire dal 2001; nel 2015, quando i figli hanno lasciato la casa familiare, la sig.ra ha separato le camere da letto. Ha infine contestato di Pt_1
essersi allontanato dalla casa familiare precisando di aver trovato lavoro in provincia di
Vicenza ove è andato ad abitare ma che, nei due anni di collaborazione presso l'associazione di Montecchio Precalcino (VI), ha continuato a contribuire al sostentamento della famiglia pagina 3 di 8 cercando di mantenere contatti frequenti con la moglie, attraverso telefonate quotidiane e recandosi a casa quando aveva un momento libero.
Quanto agli aspetti economici, il sig. ha precisato di essere invalido civile, con CP_1 percentuale di invalidità del 100% e di percepire una pensione di circa € 800,00; dalla pensione viene operata la cessione del quinto e detratta la somma di circa euro 130,00 per il pagamento del finanziamento stipulato dallo stesso con per il proprio Parte_2
sostentamento e, per far fronte alle spese familiari, di aver contratto un ulteriore finanziamento con , con rata mensile pari ad € 477,85. Ha quindi contestato Parte_2
l'allegata sperequazione economico patrimonialoe dei coniugi visto che la moglie lavora come operaia con contratto stagionale con stipendio mensile di circa € 1.200,00, è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare e nell'aprile del 2022 ha ricevuto una grossa eredità il cui ammontare è di oltre € 100.000,00 .
Alla prima udienza di comparizione sono state sentite le parti e adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti;
quindi la causa è proseguita con l'assunzione della prova orale e, all'esito, è stata rimessa alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Sull'addebito della separazione
Nell'atto introduttivo la ricorrente ha riferito che il marito sin dall'inizio del matrimonio aveva manifestato comportamenti narcisisti e di totale disinteresse verso la madre con molteplici episodi di violenza psicologica e che nel 2021 se ne era andato dalla casa familiare. Il resistente, invece, nel contestare l'addebito, ha riferito di comportamenti ostili e poco comprensivi della moglie verso le difficoltà economiche del marito. .
Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c."La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali
pagina 4 di 8 da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."
In via istruttoria sono stati sentiti i due figli della coppia ed è stato assunto l'interrogatorio formale del resistente.
Le dichiarazioni rese dai figli hanno evidenziato un clima familiare caratterizzato da liti frequenti precisando nel contempo che le urla provenivano per lo più dal padre e che le tensioni erano legate alla presenza del padre il quale, a differenza della moglie, usava parolacce, bestemmie e dava della pazza alla moglie. Con riferimento all'episodio di agosto
2022 descritto nel ricorso entrambi i figli hanno confermato di aver visto i piatti rotti per terra e la madre piangente. La figlia ha anche riferito di aver visto dei segni Testimone_1
sul volto della madre.
In sede di interrogatorio formale lo stesso ha riconosciuto di aver rotto i piatti CP_1 in un momento d'ira e di aver chiesto alla moglie di raccogliere i cocci perché per il nervoso aveva la pressione alta.
I due figli hanno infine confermato che il padre ha deciso unilateralmente di andare via di casa. Il figlio ha precisato che l'allontanamento dalla casa familiare era stato Tes_2
comunicato via whatsapp solo ai figli mentre la moglie non sapeva nemmeno dove fosse andato e per un lungo periodo il padre non è rientrato. La figlia ha riferito che non Tes_1
erano a conoscenza né di dove fosse né se sarebbe tornato, che ad ogni tanto rientrava senza preavvertire ma accadeva quando aveva bisogno di qualcosa.
In generale il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto
(cfr. Cass. n. 648 del 2020, Casss. 11792 del 2022).
Pertanto, l'allontanamento unilaterale dalla casa familiare, costituendo violazione di un obbligo matrimoniale ed essendo conseguentemente causa di addebito della separazione, pone a carico del coniuge che si è allontanato l'onere di fornire la prova rigorosa della pagina 5 di 8 preesistente intollerabilità della convivenza. Come anche recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione grava su chi ha posto in essere l'abbandono, per evitare l'addebito, l'onere di provare che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata (Cass. 11792/2021 e n.1785/2021).
Le dichiarazioni rese dai testi e per la loro specificità e Testimone_1 Testimone_3
coerenza sono apparse pienamente attendibili, senza evidenti intenti calunnatori e coerenti tra di loro e confermano, non solo il clima familiare e i comportamenti assunti dal marito in costanza di matrimonio, ma l'allontanamento dalla casa familiare senza alcun accordo con la moglie e, inizialmente, senza nemmeno comunicare dove fosse. Non risulta nemmeno che dopo il trasferimento in provincia di Vicenza il marito abbia mantenuto un rapporto, quantomeno, telefonico con la moglie e tantomeno che versasse con regolarità delle somme per il mantenimento della moglie e il pagamento delle rate del mutuo.
Il marito ha volontariamente abbondonato il domicilio familiare e la moglie;
il successivo rientro in casa dopo due anni, lungi dal costituire un ricongiungimento della coppia, è stato imposto alla ricorrente, ha creato le condizioni per il verificarsi di episodi di rabbia e tensione (quale quello dei piatti rotti) ed ha determinato l'immediato deposito del ricorso per separazione.
La domanda di addebito proposta dalla resistente merita dunque accoglimento.
Sulle questioni economiche
In ordine alla richiesta della ricorrente di porre a carico del coniuge il pagamento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, è opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
pagina 6 di 8 I "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale - solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 24249 del 2022, Cass. 26890 del 2022, Cass. 5605 del
2020, 16809 del 2019, 12196 del 2017).
Ciò premesso ritiene il Collegio di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di € 250 oltre rivalutazione Istat annuale.
La separazione non è stata addebitata alla moglie e dalla documentazione fiscale e dalle buste paga in atti risulta una disparità reddituale tra i coniugi.
Dalle dichiarazione dei redditi dimessa dalla ricorrente risultano redditi medi mensili di € 1.000.
Il ricorrente ha invece dichiarato di percepire una pensione di invalidità di circa € 800 importo che risulta anche dalle documentazione fiscale. Solo in corso di causa ha riconosciuto di aver trovato un ulteriore lavoro a tempo determinato per ulteriori € 1.200
(cfr. contratto con la Ditta Fortezza Servizi Fiduciaria da cui non si ricava l'effettivo reddito e con scadenza il 31.12.2023) e d'altronde l'allegazione iniziale secondo cui con la pensione di € 800 egli pagasse la rata di un finanziamento per € 130, una seconda rata per un secondo finanziamento € 477 e, infine, anche la rata del mutuo era del tutto evidente l'inverosimile.
Deve dunque ritenersi che il reddito mensile del resistente sia di € 2.000 a fronte di un reddito della ricorrente di € 1.000.
Entrambi i coniugi sono poi gravati della rata di mutuo di € 850 mentre, al momento, non risulta alcun canone di locazione a carico che resistente che, nonostante l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, non ha ancora rilasciato la casa familiare.
Ai fini in esame va poi valorizzato che la ricorrente è proprietaria esclusiva della casa familiare, gravata da mutuo, e ha ereditato la somma di € 100.000.
pagina 7 di 8 Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio equo determinare in € 250 il contributo di mantenimento per la moglie oltre rivalutazione Istat annuale con decorrenza Parte_1
dalla proposizione della domanda di separazione.
Spese di lite
Quanto alle spese di lite esse seguono il principio della soccombenza che individuata in capo al resistente cui è stata addebitata la separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al marito;
[...] Controparte_1
dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00; pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 250 quale contributo al suo mantenimento con rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza dalla proposizione della domanda di separazione;
condanna a pagare le spese di lite a favore di , che liquida in euro 5.100 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11.2.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6417/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CHIARA TOSI che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASSIMO PAGLIARI che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per parte ricorrente “
1. Nel merito:
1. autorizzare definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
2. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi addebitando, accertati e dichiarati i fatti di cui alla narrativa, la responsabilità al marito;
3. dichiarare l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento la somma mensile di euro 600,00 o la diversa somma che risulterà di giustizia;
il versamento avverrà il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, che verrà aggiornato annualmente in base agli indici Istat;
4. voglia il Tribunale assumere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
2. In via istruttoria: si insiste in ordine all'ammissione dell'interrogatorio del resistente e della prova per testi dei capitoli di prova da 1 a 6, 10, da 12 a 16, 21, 22, premessa la locuzione “vero che”, di cui alla I memoria dd. 19.12.2023.
Vittoria di spese e competenze oltre spese generali ed accessori di legge.
Per parte resistente “Voglia il Tribunale adito: disattesa e/o respinta ogni richiesta, eccezione e deduzione di controparte, poiché infondata in fatto e in diritto, nel merito:
1) autorizzare definitivamente i coniugi a vivere separati;
2) pronunciare la separazione dei coniugi;
3) dichiarare che le parti sono autosufficienti per redditi propri, esonerando il sig. CP_1
da ogni contributo economico a titolo di mantenimento in favore della sig.ra
[...]
, attesa l'attività lavorativa svolta e l'ingente lascito ereditario percepito dalla Pt_1
stessa.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 6.10.2023 deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 05/05/1984, in Verona, (regolarmente trascritto nel Controparte_1
pagina 2 di 8 registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale con addebito al marito e assegno di mantenimento di € 600.
A sostegno delle domande ha esposto che il marito aveva assunto negli anni molteplici comportamenti connotati da violenza psicologica e che ciò aveva cagonato profonda sofferenza anche nei figli;
nel 2021 ha abbandonato la casa coniugale salvo poi rientrare e riprendere i medesimi comportamenti. La ricorrente ha portato come esempio quanto accaduto nell'agosto 2022 quando il marito in un attacco d'ira ha gettato per terra i piatti della cucina.
Dal punto di vista economico ha allegato di non essere a conoscenza dei redditi del resistente videnziando tutavia che dall'estratto conto risultano molteplici versamenti per importi mensili di € 2000 circa, che il marito è socio della Normal Rent s.r.l., rimasta inattiva, e che in passato ha intrapreso varie attività imprenditoriali con esito infausto.
Quanto alla propria situazione patrimoniale ha precisato di essere sempre stata dipendente del marito, non avendo lavorato essendosi dedicata alla famiglia;
ha ricominciato a lavorare come operaia stagionale nel 2001 con uno stipendio netto di € 1.200 per cinque mesi ed è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa familiare, gravato da una rata di€ 850 per il mutuo contratto da entrambi i coniugi;
nell'aprile del 2022 ha ereditato dalla madre la somma di € 100.000.
si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di separazione ma Controparte_1 contestando l'avversa ricostruzione sulla causa della crisi coniugali;
si è quindi opposto alla domanda di addebito e al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie. In particolare il resistente ha rappresentato che nei primi anni 2000, quando l'impresa edile del sig. entrava in crisi con conseguente cessazione dell'attività, il CP_1
rapporto coniugale iniziava invece ad incrinarsi, la sig.ra si mostrava ostile nei suoi Pt_1
confronti, aprendo anche un proprio conto corrente e trattenendo per sè lo stipendio percepito dal lavoro intrapreso a partire dal 2001; nel 2015, quando i figli hanno lasciato la casa familiare, la sig.ra ha separato le camere da letto. Ha infine contestato di Pt_1
essersi allontanato dalla casa familiare precisando di aver trovato lavoro in provincia di
Vicenza ove è andato ad abitare ma che, nei due anni di collaborazione presso l'associazione di Montecchio Precalcino (VI), ha continuato a contribuire al sostentamento della famiglia pagina 3 di 8 cercando di mantenere contatti frequenti con la moglie, attraverso telefonate quotidiane e recandosi a casa quando aveva un momento libero.
Quanto agli aspetti economici, il sig. ha precisato di essere invalido civile, con CP_1 percentuale di invalidità del 100% e di percepire una pensione di circa € 800,00; dalla pensione viene operata la cessione del quinto e detratta la somma di circa euro 130,00 per il pagamento del finanziamento stipulato dallo stesso con per il proprio Parte_2
sostentamento e, per far fronte alle spese familiari, di aver contratto un ulteriore finanziamento con , con rata mensile pari ad € 477,85. Ha quindi contestato Parte_2
l'allegata sperequazione economico patrimonialoe dei coniugi visto che la moglie lavora come operaia con contratto stagionale con stipendio mensile di circa € 1.200,00, è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare e nell'aprile del 2022 ha ricevuto una grossa eredità il cui ammontare è di oltre € 100.000,00 .
Alla prima udienza di comparizione sono state sentite le parti e adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti;
quindi la causa è proseguita con l'assunzione della prova orale e, all'esito, è stata rimessa alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Sull'addebito della separazione
Nell'atto introduttivo la ricorrente ha riferito che il marito sin dall'inizio del matrimonio aveva manifestato comportamenti narcisisti e di totale disinteresse verso la madre con molteplici episodi di violenza psicologica e che nel 2021 se ne era andato dalla casa familiare. Il resistente, invece, nel contestare l'addebito, ha riferito di comportamenti ostili e poco comprensivi della moglie verso le difficoltà economiche del marito. .
Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c."La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali
pagina 4 di 8 da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."
In via istruttoria sono stati sentiti i due figli della coppia ed è stato assunto l'interrogatorio formale del resistente.
Le dichiarazioni rese dai figli hanno evidenziato un clima familiare caratterizzato da liti frequenti precisando nel contempo che le urla provenivano per lo più dal padre e che le tensioni erano legate alla presenza del padre il quale, a differenza della moglie, usava parolacce, bestemmie e dava della pazza alla moglie. Con riferimento all'episodio di agosto
2022 descritto nel ricorso entrambi i figli hanno confermato di aver visto i piatti rotti per terra e la madre piangente. La figlia ha anche riferito di aver visto dei segni Testimone_1
sul volto della madre.
In sede di interrogatorio formale lo stesso ha riconosciuto di aver rotto i piatti CP_1 in un momento d'ira e di aver chiesto alla moglie di raccogliere i cocci perché per il nervoso aveva la pressione alta.
I due figli hanno infine confermato che il padre ha deciso unilateralmente di andare via di casa. Il figlio ha precisato che l'allontanamento dalla casa familiare era stato Tes_2
comunicato via whatsapp solo ai figli mentre la moglie non sapeva nemmeno dove fosse andato e per un lungo periodo il padre non è rientrato. La figlia ha riferito che non Tes_1
erano a conoscenza né di dove fosse né se sarebbe tornato, che ad ogni tanto rientrava senza preavvertire ma accadeva quando aveva bisogno di qualcosa.
In generale il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto
(cfr. Cass. n. 648 del 2020, Casss. 11792 del 2022).
Pertanto, l'allontanamento unilaterale dalla casa familiare, costituendo violazione di un obbligo matrimoniale ed essendo conseguentemente causa di addebito della separazione, pone a carico del coniuge che si è allontanato l'onere di fornire la prova rigorosa della pagina 5 di 8 preesistente intollerabilità della convivenza. Come anche recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione grava su chi ha posto in essere l'abbandono, per evitare l'addebito, l'onere di provare che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata (Cass. 11792/2021 e n.1785/2021).
Le dichiarazioni rese dai testi e per la loro specificità e Testimone_1 Testimone_3
coerenza sono apparse pienamente attendibili, senza evidenti intenti calunnatori e coerenti tra di loro e confermano, non solo il clima familiare e i comportamenti assunti dal marito in costanza di matrimonio, ma l'allontanamento dalla casa familiare senza alcun accordo con la moglie e, inizialmente, senza nemmeno comunicare dove fosse. Non risulta nemmeno che dopo il trasferimento in provincia di Vicenza il marito abbia mantenuto un rapporto, quantomeno, telefonico con la moglie e tantomeno che versasse con regolarità delle somme per il mantenimento della moglie e il pagamento delle rate del mutuo.
Il marito ha volontariamente abbondonato il domicilio familiare e la moglie;
il successivo rientro in casa dopo due anni, lungi dal costituire un ricongiungimento della coppia, è stato imposto alla ricorrente, ha creato le condizioni per il verificarsi di episodi di rabbia e tensione (quale quello dei piatti rotti) ed ha determinato l'immediato deposito del ricorso per separazione.
La domanda di addebito proposta dalla resistente merita dunque accoglimento.
Sulle questioni economiche
In ordine alla richiesta della ricorrente di porre a carico del coniuge il pagamento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, è opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
pagina 6 di 8 I "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale - solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 24249 del 2022, Cass. 26890 del 2022, Cass. 5605 del
2020, 16809 del 2019, 12196 del 2017).
Ciò premesso ritiene il Collegio di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di € 250 oltre rivalutazione Istat annuale.
La separazione non è stata addebitata alla moglie e dalla documentazione fiscale e dalle buste paga in atti risulta una disparità reddituale tra i coniugi.
Dalle dichiarazione dei redditi dimessa dalla ricorrente risultano redditi medi mensili di € 1.000.
Il ricorrente ha invece dichiarato di percepire una pensione di invalidità di circa € 800 importo che risulta anche dalle documentazione fiscale. Solo in corso di causa ha riconosciuto di aver trovato un ulteriore lavoro a tempo determinato per ulteriori € 1.200
(cfr. contratto con la Ditta Fortezza Servizi Fiduciaria da cui non si ricava l'effettivo reddito e con scadenza il 31.12.2023) e d'altronde l'allegazione iniziale secondo cui con la pensione di € 800 egli pagasse la rata di un finanziamento per € 130, una seconda rata per un secondo finanziamento € 477 e, infine, anche la rata del mutuo era del tutto evidente l'inverosimile.
Deve dunque ritenersi che il reddito mensile del resistente sia di € 2.000 a fronte di un reddito della ricorrente di € 1.000.
Entrambi i coniugi sono poi gravati della rata di mutuo di € 850 mentre, al momento, non risulta alcun canone di locazione a carico che resistente che, nonostante l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, non ha ancora rilasciato la casa familiare.
Ai fini in esame va poi valorizzato che la ricorrente è proprietaria esclusiva della casa familiare, gravata da mutuo, e ha ereditato la somma di € 100.000.
pagina 7 di 8 Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio equo determinare in € 250 il contributo di mantenimento per la moglie oltre rivalutazione Istat annuale con decorrenza Parte_1
dalla proposizione della domanda di separazione.
Spese di lite
Quanto alle spese di lite esse seguono il principio della soccombenza che individuata in capo al resistente cui è stata addebitata la separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al marito;
[...] Controparte_1
dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00; pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 250 quale contributo al suo mantenimento con rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza dalla proposizione della domanda di separazione;
condanna a pagare le spese di lite a favore di , che liquida in euro 5.100 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11.2.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
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