Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/07/2023, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2023
N. 04231/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02278/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2023, proposto da LA IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aceto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto per equa riparazione RGVG n. 831/2020 della Corte D’Appello di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe LA IN agisce per l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento n. 831/2020 del ruolo della volontaria giurisdizione, depositato in data 07/07/2020 recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, della somma di €. 2.133,00.
2. Tale decreto, veniva notificato in data 01/09/2020 e munito di formula esecutiva in data 13/11/2020. In data 12/04/2021 veniva rilasciato certificato di avvenuto passaggio in giudicato (versato in atti).
2.1. La dichiarazione prescritta dall'art. 5-sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89, corredata della relativa regolare documentazione veniva inviata all'Amministrazione intimata il 20/10/2022, come da documentazione in atti.
3. Il Ministero intimato si è costituito senza nulla osservare quanto al merito della pretesa;
4. Parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:
-) di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;
-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., per il ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sul suddetto decreto e per ogni altra violazione e inosservanze successive da intendersi per tali sia quelle successive al giudicato;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
5. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
6. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti.
Sono ampiamente elassi:
-) il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669, a mente del quale « Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto » (fermo restando che, come già opinato dalla Sezione [cfr. sentenza n. 7622/2022 del 9/12/2022], deve ritenersi non più necessario verificare l’espletamento di siffatto adempimento in quanto, come affermato dal Consiglio di Stato – che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018 – << la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 >>: C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
-) l’ulteriore termine dilatorio di cui all’art. 5 sexies della L. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “ al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 ”);
Sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01).
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo.
Considerato, quanto alle spese di giudizio, che:
-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);
-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; T.A.R. Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore e alla serialità della lite.
Ritenuto, quanto alla nomina del commissario ad acta, che debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Precisato che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies L.89/2001 come introdotto dalla citata, L. n.208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti») .
Ritenuto, pertanto, che:
-) la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini sopra precisati;
-) l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi come indicato nel titolo portato a esecuzione;
-) in mancanza di spontaneo adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, possa essere nominato il commissario ad acta secondo quanto sopra precisato;
-) dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente pagate per il medesimo titolo;
-) le spese, come liquidate in dispositivo anche in funzione della serialità della controversia, debbano essere poste a carico del Ministero della Giustizia con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
-) dichiara l’obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo di cui in epigrafe, oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura specificata in motivazione;
-) nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione intimata da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
-) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto, il tutto in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO