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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5699 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5564/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione LOCAZIONE
Oggi 19/12/2025 compare per parte intimante l'Avvocato BOZZOLA MARIA FERNANDA che si riporta integralmente alle conclusioni precisate nelle note precedentemente depositate e chiede che la causa venga decisa insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate. Compare l'intimato personalmente che chiede termine per pagare. L'Avvocato BOZZOLA insiste perché venga dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore stante il persistere della morosità che ad oggi ammonta ad euro 8.050,00.
IL GIUDICE decide la presente causa come da dispositivo di cui dà lettura e motivazioni che deposita. Manda alla cancelleria. IL GIUDICE Paola Agliardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LOCAZIONE
Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025, sulle conclusioni precisate dall'Avvocato BOZZOLA MARIA FERNANDA per parte intimante nelle note scritte autorizzate, ha pronunciato ex artt. 429 e 447-bis cpc, dando lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5564 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2025 e vertente TRA
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato BOZZOLA MARIA FERNANDA del Foro di Brescia, giusto mandato allegato allo sfratto per morosità e citazione per la convalida;
INTIMANTE RO codice fiscale;
Parte_2 C.F._2 INTIMATO
Da questo momento ogni scritto/documento richiamato è da intendersi di seguito interamente ripetuto e letteralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sfratto per morosità e citazione per la convalida, Parte_1
deduceva il mancato pagamento da parte di
[...] Parte_3 di n. 14 mensilità del canone pattuito per la locazione
[...] dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Carpenedolo (BS), Via C. Deretti n. 93 Int. 4 (catastalmente particella 314 sub. 19 del foglio NCT/7 Cat. A/2), come da contratto di locazione del 10 novembre 2021, regolarmente registrato;
chiedeva pertanto la convalida dello sfratto intimato e l'emissione di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e a scadere nei confronti di Parte_3
Il convenuto citato ex art.143 c.p.c. non si costituiva in giudizio. Il Giudice disponeva mutamento del rito con onere a carico di parte intimante di notificare a parte intimata la relativa ordinanza e di attivare la procedura obbligatoria di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Fallito il tentativo di conciliazione davanti all'Organismo di mediazione adito in assenza di parte intimata, come da verbale prodotto, ritenuta chiusa la fase istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Quindi la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la fondatezza della domanda di parte attrice.
Ai sensi dell'articolo 5 L.392/78 e salvo quanto previsto dall'articolo 55 della medesima legge, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455 codice civile. Detto articolo fissa il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento come limite minimo alla facoltà riconosciuta alla parte non inadempiente di chiedere la risoluzione del contratto. La valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento spetta al giudice e l'orientamento più consolidato sul criterio in base al quale condurre il giudizio, è quello che impone una valutazione in termini di relatività, nel senso che il giudice è chiamato ad accertare in concreto la gravità dell'inadempimento mediante la combinazione sia di elementi oggettivi, ovvero l'incidenza dell'inadempimento e dei suoi effetti sull'economia complessiva del rapporto contrattuale, sia di elementi soggettivi, quali l'interesse del contraente all'esatto e tempestivo adempimento.
Preso atto che il conduttore, nel corso del rapporto contrattuale, pur continuando a detenere il bene con un comportamento sicuramente concludente e sintomatico della permanenza del sinallagma contrattuale, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni ed accessori (per un ammontare pari ad euro 8.050,00!!), sussistono senz'altro i presupposti di legge per dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 5 Legge 392/78 e 1455 codice civile, con condanna del convenuto al pagamento in favore della locatrice dei canoni, interessi dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo ed accessori tutti, scaduti e/o a scadere, maturati e/o maturandi, che risulteranno non pagati sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile che viene fissato entro e non oltre il termine ultimo del 31.01.2026. Inoltre, per il generale principio della soccombenza, il convenuto va altresì condannato alla rifusione in favore della locatrice delle spese e competenze del giudizio che si liquidano, tenuto conto anche dell'assistenza prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.T.M. Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, disattesa ogni diversa istanza e respinta ogni eccezione contraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con sfratto per morosità e citazione per la Parte_1 convalida notificato nei confronti di così Parte_3 provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione che intercorre tra le parti relativo all'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Carpenedolo (BS), Via C. Deretti n. 93 Int. 4 (catastalmente particella 314 sub. 19 del foglio NCT/7 Cat. A/2), per grave inadempimento del conduttore;
- condanna al rilascio del menzionato Parte_3 immobile, libero da cose e persone, entro e non oltre il termine ultimo del 31.01.2026;
- condanna al pagamento in favore di Parte_3
dei canoni, interessi dalla scadenza di ciascuna Parte_1 mensilità sino al saldo ed accessori tutti, scaduti e/o a scadere, maturati e/o maturandi, che risulteranno non pagati sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile predetto;
- condanna al pagamento in favore di Parte_3
delle spese e competenze del giudizio che Parte_1 liquida, tenuto conto anche dell'assistenza prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Brescia, 19/12/2025. IL GIUDICE Paola Agliardi