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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2388/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Stefano, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Crisafi n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10 maggio 2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento recante protocollo n. 6700.18/04/2024.0247362, notificatagli da in data 02.05.2024, CP_1 CP_1 aventi ad oggetto la rettifica dell'accertamento già effettuato in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva il difetto di motivazione nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto, per violazione dell'art. 14 e dell'art. 28, L. 689/81. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “[…] Accertare e dichiarare CP_1 la violazione di legge e la conseguente mancanza di titolo poste a base del provvedimento impugnato e, per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente estinzione di ogni pretesa economica formulata con la notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento oggetto di impugnativa e di ogni atto ad essa consequenziale e/o connesso;
3. Accertare in via alternativa subordinata che l'ordinanza ingiunzione è nulla per essere stata notifica oltre cinque anni dalla data di commissione dell'infrazione così come accertata per tutte le ragioni sopra esposte, con ciò maturando in tal senso la decadenza e/o prescrizione della stessa;
4. Nel merito in via subordinata accertare e dichiarare la genericità dell'ordinanza ingiunzione e la conseguente nullità della stessa con riferimento alla somma ingiunta ed ai criteri utilizzati con conseguente lesione del diritto di difesa”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di CP_1 opposizione a ordinanza di ingiunzione, deduceva -in via preliminare- l'inammissibilità dell'azione. Eccepiva, altresì, la corretta notificazione dell'avviso di accertamento precedente al provvedimento di rettifica impugnato e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* Il ricorso, così come proposto, è inammissibile. Il thema decidendum attiene, invero, alla legittimità del provvedimento di rettifica dell'atto di accertamento delle violazioni commesse ex art. 2, comma 1 bis L. 638/83. Ciò premesso, non essendo oggetto di controversia alcuna ordinanza di ingiunzione, occorre riflettere sull'autonoma impugnabilità dell'atto sopra menzionato. Ebbene, secondo i consolidati insegnamenti della Suprema Corte, il verbale di accertamento di illecito amministrativo non è di per sé lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di atto endoprocedimentale. Tale orientamento, pienamente condivisibile, è compiutamente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 16 del 04.01.2007) che hanno statuito: “[...] va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 7 maggio 2005 n. 11797) è univocamente orientata nel senso di ammettere l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Alla luce di questi principi - dai quali non vi è ragione di discostarsi, stante la loro coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui costituiscono applicazione - la domanda ... diretta ad ottenere l'annullamento del verbale in questione, deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto [...]” (in senso conforme Cass. n. 18320 del 30.08.2007 e Cass. n. 16319 del 12.07.2010). Analizzando nel concreto il provvedimento di rettifica dell' -oggetto CP_1 della presente impugnazione- emerge che esso sia, piuttosto, qualificabile come avviso di pagamento, posto in essere in autotutela, in cui viene resa nota la misura definitiva della sanzione nonché l'avvertimento dell'estinzione del procedimento sanzionatorio in ipotesi di pagamento della sanzione, effettuabile anche in misura ridotta entro un dato termine. Inoltre, l'art. 18 della legge n. 689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, possibilità data al ricorrente anche nel caso di specie (cfr. pag. 2 dei provvedimenti allegati in atti). Infatti, in presenza di vizi del procedimento sanzionatorio, l'autorità competente ha la possibilità di emettere in autotutela, prima dell'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, una ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Ne discende, quindi, l'assenza di qualsivoglia incidenza lesiva in assenza della successiva ordinanza di ingiunzione la quale, peraltro, ex art. 22, L. 689/81, risulta l'unico atto, nell'ambito dei procedimenti afferenti a sanzioni amministrative, individuato dal legislatore come impugnabile. La pronuncia in rito e la novità del caso scrutinato, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 12 settembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano