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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/06/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 12 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.622\2023 RG promossa da
rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Caporale e Parte_1
Giulia Benvenuti ,con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Milano via
Petrarca 24
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Agliana (PT), Via Don Milani 28
Resistente contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo in data 21 settembre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso :
di aver lavorato dal 1 marzo 2021 al 30 aprile 2021alle dipendenze della impresa resistente, presso la quale era stata regolarmente e formalmente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno , inquadramento nel livello B3 Org_1
Logistica, trasporto e spedizioni;
di avere rassegnato le dimissioni in data 30 Aprile 2021;
di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni, se non un acconto di euro
432,41 in data 14 dicembre 2022 ; di essere rimasta creditrice alla cessazione del rapporto di lavoro delle somme dovute a titolo di retribuzione per i mesi di Marzo Aprile 2021, competenze di fine rapporto e Tfr;
tutto ciò premesso chiedeva che il Giudice del Lavoro condannasse la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 3.592,25 (di cui € 271,51 a titolo di TFR).
La convenuta , benchè regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace;
la parte non si presentava neppure per rendere l'interpello ritualmente notificato.
Il giudice, decideva la causa sulla documentazione prodotta dalla ricorrente e con l'audizione di un teste.
Il Giudice, all'udienza del 12 giugno 2024, all'esito della discussione orale,
pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro sono provati dal contratto di lavoro(doc.2) e dalle dimissioni del lavoratore (doc.4)
La domanda deve essere integralmente accolta.
Il teste assunto all'udienza del 6 giugno 2024, dipendente in qualità di Tes_1
autista della società resistente all'epoca dei fatti, ha confermato che il ricorrente ha lavorato nei mesi di Marzo Aprile 2021 con le modalità descritte in ricorso,
svolgendo le mansioni di autista per le quali era stato assunto. I dischi cronotachigrafici in atti(doc.3) costituiscono un elemento indiziario rafforzativo della prova testimoniale
Il ricorrente dunque, pur in assenza di cedolini paga, ha provato i presupposti in fatto del credito maturato durante l'intero rapporto di lavoro (dall'uno Marzo 2021 al 30
Aprile 2021) per retribuzioni, competenze di fine rapporto e TFR.
Parte ricorrente ha dunque provato i fatti costitutivi del diritto di credito oggetto di domanda.
Il conteggio (doc.6) relativo ai compensi con riguardo ai quali non sono stati consegnati i listini paga sono corretti,redatti in conformità al numero di ore contrattuali concordate e lavorate e all'inquadramento della ricorrente .
In punto di diritto si osserva che, attesa la prova degli elementi costitutivi del suo diritto da parte del ricorrente, alla resistente incombe l'onere di dimostrare di avere estinto l'obbligazione.
Tale prova non è stata fornita dalla convenuta rimasta contumace e quindi le domande della ricorrente devono essere accolte.
La resistente è condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo, per i titoli ivi puntualmente indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_2
Condanna
La resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda complessiva di € 3592,24 a titolo di retribuzioni marzo e aprile 2021,competenze di fine rapporto e Tfr
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro
2000,00 oltre spese generali oltre Iva e cpa in favore dei procuratori antistatari.
Lodi, così deciso il 12 giugno 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 12 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.622\2023 RG promossa da
rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Caporale e Parte_1
Giulia Benvenuti ,con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Milano via
Petrarca 24
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Agliana (PT), Via Don Milani 28
Resistente contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo in data 21 settembre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso :
di aver lavorato dal 1 marzo 2021 al 30 aprile 2021alle dipendenze della impresa resistente, presso la quale era stata regolarmente e formalmente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno , inquadramento nel livello B3 Org_1
Logistica, trasporto e spedizioni;
di avere rassegnato le dimissioni in data 30 Aprile 2021;
di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni, se non un acconto di euro
432,41 in data 14 dicembre 2022 ; di essere rimasta creditrice alla cessazione del rapporto di lavoro delle somme dovute a titolo di retribuzione per i mesi di Marzo Aprile 2021, competenze di fine rapporto e Tfr;
tutto ciò premesso chiedeva che il Giudice del Lavoro condannasse la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 3.592,25 (di cui € 271,51 a titolo di TFR).
La convenuta , benchè regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace;
la parte non si presentava neppure per rendere l'interpello ritualmente notificato.
Il giudice, decideva la causa sulla documentazione prodotta dalla ricorrente e con l'audizione di un teste.
Il Giudice, all'udienza del 12 giugno 2024, all'esito della discussione orale,
pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro sono provati dal contratto di lavoro(doc.2) e dalle dimissioni del lavoratore (doc.4)
La domanda deve essere integralmente accolta.
Il teste assunto all'udienza del 6 giugno 2024, dipendente in qualità di Tes_1
autista della società resistente all'epoca dei fatti, ha confermato che il ricorrente ha lavorato nei mesi di Marzo Aprile 2021 con le modalità descritte in ricorso,
svolgendo le mansioni di autista per le quali era stato assunto. I dischi cronotachigrafici in atti(doc.3) costituiscono un elemento indiziario rafforzativo della prova testimoniale
Il ricorrente dunque, pur in assenza di cedolini paga, ha provato i presupposti in fatto del credito maturato durante l'intero rapporto di lavoro (dall'uno Marzo 2021 al 30
Aprile 2021) per retribuzioni, competenze di fine rapporto e TFR.
Parte ricorrente ha dunque provato i fatti costitutivi del diritto di credito oggetto di domanda.
Il conteggio (doc.6) relativo ai compensi con riguardo ai quali non sono stati consegnati i listini paga sono corretti,redatti in conformità al numero di ore contrattuali concordate e lavorate e all'inquadramento della ricorrente .
In punto di diritto si osserva che, attesa la prova degli elementi costitutivi del suo diritto da parte del ricorrente, alla resistente incombe l'onere di dimostrare di avere estinto l'obbligazione.
Tale prova non è stata fornita dalla convenuta rimasta contumace e quindi le domande della ricorrente devono essere accolte.
La resistente è condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo, per i titoli ivi puntualmente indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_2
Condanna
La resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda complessiva di € 3592,24 a titolo di retribuzioni marzo e aprile 2021,competenze di fine rapporto e Tfr
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro
2000,00 oltre spese generali oltre Iva e cpa in favore dei procuratori antistatari.
Lodi, così deciso il 12 giugno 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi