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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa NA IF, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2126 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. FIORENTINO MARIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. OLLA Controparte_1
MARINA)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/09/2025, disposta ex art 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7/03/2022, convenne in giudizio Parte_1
l' per sentir dichiarare Controparte_1
“Preliminarmente, in via interinale e cautelare, inauditae alterae partes,
disporre la sospensione degli effetti dell'avviso di accertamento impugnato ….
Nel merito, …Ritenere e dichiarare fondate le doglianze esposte in narrativa e
per l'effetto Accertare l'insussistenza del credito azionato da parte resistente
perché trattasi di somme non dovute per carenza dei presupposti legittimanti la
pretesa creditoria per sorte, sanzioni, interessi e spese e per tutte le ragioni
ampiamente argomentate in narrativa e conseguente decadenza del diritto di
credito. Conseguentemente: disporne l'annullamento e cancellazione dalla
pretesa creditoria in capo alla ricorrente. Disporre il ripristino immediato della
prestazione pensionistica in capo alla ricorrente fin dalla data di sospensione…”
Deduceva la ricorrente di avere ricevuto un “avviso di accertamento” da parte dell' il 15 novembre 2021, relativo a somme indebitamente percepite sulla CP_1
pensione di categoria AS n. 04033683, per un totale di € 27.644,88, riferite al periodo dal 2012 ad oggi per redditi familiari superiori ai limiti di legge in quanto i coniugi si sono riconciliati nel 2017. La ricorrente contestava tale circostanza,
sostenendo di non essersi mai riconciliata con l'ex marito e che l'errore fosse imputabile all'Istituto. Invocava l'applicazione del principio di affidamento e buona fede in materia di indebito assistenziale che la ripetizione delle somme indebitamente erogate in presenza di buona fede e affidamento legittimo del percipiente. Deduceva altresì in ordine alla ripartizione dell'onere della prova: che spetta all' dimostrare la causa dell'indebito (art. 2697 c.c.) CP_1
Infine, affermava di avere presentato un ricorso amministrativo tramite Patronato
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro EPAS, rimasto inesitato.
CP_ Regolarmente costituitasi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso deducendo di avere notificato alla ricorrente un avviso bonario del 15 novembre 2021, per indebito assistenziale pari ad euro 27.644,68, relativo al periodo 01/01/2017-
31/10/2021, sulla pensione categoria AS n. 04033683.
L'istituto previdenziale chiariva che l'indebito per superamento del limite reddituale familiare era stato rilevato a seguito di una domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale presentata dalla stessa ricorrente il 01/10/2021, nella quale la stessa ricorrente ha dichiarato di essere coniugata con e ha Controparte_2
CP_ inserito i redditi del coniuge. Sulla base di tale dichiarazione, l ha modificato lo stato civile della ricorrente e ha calcolato i limiti reddituali includendo i redditi del coniuge, determinando così il superamento dei limiti e l'insorgenza dell'indebito.
L chiedeva il rigetto del ricorso stante che il ricorrente su cui incombeva CP_1
l'onere non ha dimostrato il diritto alla prestazione ricevuta, l'inapplicabilità della disciplina di favore in ambito di indebito assistenziale stante che non sussiste alcun legittimo affidamento da parte della ricorrente, poiché l'indebito deriva dalle dichiarazioni rese dalla stessa.
Rilevava, inoltre, che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente il ricorso amministrativo era stato esitato con provvedimento di rigetto (documentazione prodotta).
La causa, ammesse le prove testimoniali richieste dal ricorrente, veniva rinviata per l'escussione testimoniale del testimone originariamente indicato ( Tes_1
). Deceduto il teste predetto, ne veniva autorizzata la sostituzione con altro
[...]
teste . Anche quest'ultimo, dopo alcuni rinvii e certificati medici, è Controparte_2
deceduto prima dell'escussione, indi la causa veniva rinviata all'udienza cartolare e,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sulle conclusioni delle parti, trattenuta in deliberazione.
Va innanzitutto chiarito che oggetto del contendere è la ripetibilità dei ratei di assegno sociale data dal 2017 al 2021 sulla pensione di categoria AS n. 04033683 e il
CP_ ripristino della prestazione (cfr. provvedimento di accertamento dell'indebito del 15.11.2021 in atti).
Il ricorso va respinto perché nessuna delle difese formulate dalla ricorrente coglie nel segno.
Si osserva in primo luogo che l'assunto della ricorrente secondo cui spetterebbe
CP_ all dimostrare il fondamento del credito controverso, è infondato perché “in
tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento
negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente
percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che
consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass., sez. lav.,
sentenza n. 2739 dell'11 febbraio 2016). Tale principio non risulta confutato, ma anzi integrato e confermato, dall'altra regola elaborata dalla medesima giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accipiens può ritenersi gravato del predetto onere probatorio sempreché l'ente creditore avesse esposto il fondamento della propria pretesa, visto che in caso contrario il diritto di difesa del primo risulterebbe leso irrimediabilmente (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 198 del 5 gennaio 2011: “in tema
di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento
negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza
consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia
pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme
erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla
correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice,
rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di
soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”).
Ebbene, è del tutto evidente che tale ultimo principio non si attaglia al caso in esame,
visto che dal provvedimento contestato emerge ed emergeva chiaramente che “per il
periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2021 , un pagamento non dovuto sulla pensione
cat.AS n.04033683 per un importo complessivo di euro 27.644,68 per i seguenti motivi:
ratei non spettanti per redditi familiari superiori ai limiti, siccome i coniugi si sono
riconciliati da Gennaio 2017 ( cfr. avviso del 15.11.2021).
La ricorrente, dunque, agendo in giudizio avrebbe ben potuto e dovuto allegare e dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere la prestazione revocata in sede amministrativa. D'altra parte, la qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo del credito (pacifica in giurisprudenza) e la consequenziale esclusione del carattere impugnatorio del processo depongono.
Tale onere probatorio non è stato affatto assolto nel caso di specie.
La ricorrente, infatti, pur assumendo di essere separata sin dal 8.10.2015 e non convivente con il marito, , non ha adeguatamente provato Controparte_2
nessuna delle due circostanze essendosi limitata a depositare copia di un'ordinanza presidenziale del 9.11.1988 che autorizza i coniugi a vivere separati nelle more del giudizio di separazione. Ebbene, non può ritenersi prova idonea della separazione (in luogo della sentenza o del decreto di omologa eventualmente emessi dal Tribunale a
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusione del procedimento), l'ordinanza in cui, nell'ambito del giudizio di separazione, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati,
rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio. Così
come del resto non valgono di per sé a provare la mancanza di convivenza il certificato di stato di famiglia della ricorrente e l'atto notorio con cui il CP_2
(marito della ricorrente deceduto nel corso del giudizio, indicato
[...]
originariamente come testimone) dichiara di non convivere con la ricorrente dal
1987, e di vivere con altra persona. Il predetto atto si limita, infatti, ad attestare che il ha reso la predetta dichiarazione ma non costituisce prova della Parte_2
sussistenza delle circostanze in essa riferite che doveva essere fornita ritualmente in giudizio.
Entrambe le già menzionate circostanze risultano, in ogni caso, in contrasto con
CP_ quanto dichiarato dalla stessa ricorrente all nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale presentata dalla ricorrente il 01/10/2021, nella quale ha dichiarato di essere coniugata con e ha inserito i redditi del Controparte_2
coniuge.
CP_ In base a tale dichiarazione, l ha modificato, nei propri archivi, lo stato civile della ricorrente e ha calcolato i redditi includendo (così come previsto dalla legge per i precettori di assegno sociale coniugati) quelli del coniuge, determinando così il superamento dei limiti reddituali per la prestazione richiesta e l'insorgenza dell'indebito
Né la ricorrente, su cui incombeva l'onere, ha fornito la prova dei redditi familiari prodotti e dichiarati per gli anni in contestazione 2017-2021 essendo si limitata a produrre un'attestazione dell'agenzia delle entrate relativa ai propri redditi personali per gli anni 2015-2018 sebbene il periodo dell'indebito fosse relativo agli
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anni 01/01/2017 al 31/10/2021 e il superamento de limite reddituale riguardasse il cumulo con i redditi del coniuge.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 13/10/2025.
IL GIUDICE
NA IF
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa NA IF, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2126 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. FIORENTINO MARIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. OLLA Controparte_1
MARINA)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/09/2025, disposta ex art 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7/03/2022, convenne in giudizio Parte_1
l' per sentir dichiarare Controparte_1
“Preliminarmente, in via interinale e cautelare, inauditae alterae partes,
disporre la sospensione degli effetti dell'avviso di accertamento impugnato ….
Nel merito, …Ritenere e dichiarare fondate le doglianze esposte in narrativa e
per l'effetto Accertare l'insussistenza del credito azionato da parte resistente
perché trattasi di somme non dovute per carenza dei presupposti legittimanti la
pretesa creditoria per sorte, sanzioni, interessi e spese e per tutte le ragioni
ampiamente argomentate in narrativa e conseguente decadenza del diritto di
credito. Conseguentemente: disporne l'annullamento e cancellazione dalla
pretesa creditoria in capo alla ricorrente. Disporre il ripristino immediato della
prestazione pensionistica in capo alla ricorrente fin dalla data di sospensione…”
Deduceva la ricorrente di avere ricevuto un “avviso di accertamento” da parte dell' il 15 novembre 2021, relativo a somme indebitamente percepite sulla CP_1
pensione di categoria AS n. 04033683, per un totale di € 27.644,88, riferite al periodo dal 2012 ad oggi per redditi familiari superiori ai limiti di legge in quanto i coniugi si sono riconciliati nel 2017. La ricorrente contestava tale circostanza,
sostenendo di non essersi mai riconciliata con l'ex marito e che l'errore fosse imputabile all'Istituto. Invocava l'applicazione del principio di affidamento e buona fede in materia di indebito assistenziale che la ripetizione delle somme indebitamente erogate in presenza di buona fede e affidamento legittimo del percipiente. Deduceva altresì in ordine alla ripartizione dell'onere della prova: che spetta all' dimostrare la causa dell'indebito (art. 2697 c.c.) CP_1
Infine, affermava di avere presentato un ricorso amministrativo tramite Patronato
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro EPAS, rimasto inesitato.
CP_ Regolarmente costituitasi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso deducendo di avere notificato alla ricorrente un avviso bonario del 15 novembre 2021, per indebito assistenziale pari ad euro 27.644,68, relativo al periodo 01/01/2017-
31/10/2021, sulla pensione categoria AS n. 04033683.
L'istituto previdenziale chiariva che l'indebito per superamento del limite reddituale familiare era stato rilevato a seguito di una domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale presentata dalla stessa ricorrente il 01/10/2021, nella quale la stessa ricorrente ha dichiarato di essere coniugata con e ha Controparte_2
CP_ inserito i redditi del coniuge. Sulla base di tale dichiarazione, l ha modificato lo stato civile della ricorrente e ha calcolato i limiti reddituali includendo i redditi del coniuge, determinando così il superamento dei limiti e l'insorgenza dell'indebito.
L chiedeva il rigetto del ricorso stante che il ricorrente su cui incombeva CP_1
l'onere non ha dimostrato il diritto alla prestazione ricevuta, l'inapplicabilità della disciplina di favore in ambito di indebito assistenziale stante che non sussiste alcun legittimo affidamento da parte della ricorrente, poiché l'indebito deriva dalle dichiarazioni rese dalla stessa.
Rilevava, inoltre, che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente il ricorso amministrativo era stato esitato con provvedimento di rigetto (documentazione prodotta).
La causa, ammesse le prove testimoniali richieste dal ricorrente, veniva rinviata per l'escussione testimoniale del testimone originariamente indicato ( Tes_1
). Deceduto il teste predetto, ne veniva autorizzata la sostituzione con altro
[...]
teste . Anche quest'ultimo, dopo alcuni rinvii e certificati medici, è Controparte_2
deceduto prima dell'escussione, indi la causa veniva rinviata all'udienza cartolare e,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sulle conclusioni delle parti, trattenuta in deliberazione.
Va innanzitutto chiarito che oggetto del contendere è la ripetibilità dei ratei di assegno sociale data dal 2017 al 2021 sulla pensione di categoria AS n. 04033683 e il
CP_ ripristino della prestazione (cfr. provvedimento di accertamento dell'indebito del 15.11.2021 in atti).
Il ricorso va respinto perché nessuna delle difese formulate dalla ricorrente coglie nel segno.
Si osserva in primo luogo che l'assunto della ricorrente secondo cui spetterebbe
CP_ all dimostrare il fondamento del credito controverso, è infondato perché “in
tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento
negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente
percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che
consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass., sez. lav.,
sentenza n. 2739 dell'11 febbraio 2016). Tale principio non risulta confutato, ma anzi integrato e confermato, dall'altra regola elaborata dalla medesima giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accipiens può ritenersi gravato del predetto onere probatorio sempreché l'ente creditore avesse esposto il fondamento della propria pretesa, visto che in caso contrario il diritto di difesa del primo risulterebbe leso irrimediabilmente (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 198 del 5 gennaio 2011: “in tema
di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento
negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza
consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia
pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme
erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla
correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice,
rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di
soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”).
Ebbene, è del tutto evidente che tale ultimo principio non si attaglia al caso in esame,
visto che dal provvedimento contestato emerge ed emergeva chiaramente che “per il
periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2021 , un pagamento non dovuto sulla pensione
cat.AS n.04033683 per un importo complessivo di euro 27.644,68 per i seguenti motivi:
ratei non spettanti per redditi familiari superiori ai limiti, siccome i coniugi si sono
riconciliati da Gennaio 2017 ( cfr. avviso del 15.11.2021).
La ricorrente, dunque, agendo in giudizio avrebbe ben potuto e dovuto allegare e dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere la prestazione revocata in sede amministrativa. D'altra parte, la qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo del credito (pacifica in giurisprudenza) e la consequenziale esclusione del carattere impugnatorio del processo depongono.
Tale onere probatorio non è stato affatto assolto nel caso di specie.
La ricorrente, infatti, pur assumendo di essere separata sin dal 8.10.2015 e non convivente con il marito, , non ha adeguatamente provato Controparte_2
nessuna delle due circostanze essendosi limitata a depositare copia di un'ordinanza presidenziale del 9.11.1988 che autorizza i coniugi a vivere separati nelle more del giudizio di separazione. Ebbene, non può ritenersi prova idonea della separazione (in luogo della sentenza o del decreto di omologa eventualmente emessi dal Tribunale a
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusione del procedimento), l'ordinanza in cui, nell'ambito del giudizio di separazione, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati,
rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio. Così
come del resto non valgono di per sé a provare la mancanza di convivenza il certificato di stato di famiglia della ricorrente e l'atto notorio con cui il CP_2
(marito della ricorrente deceduto nel corso del giudizio, indicato
[...]
originariamente come testimone) dichiara di non convivere con la ricorrente dal
1987, e di vivere con altra persona. Il predetto atto si limita, infatti, ad attestare che il ha reso la predetta dichiarazione ma non costituisce prova della Parte_2
sussistenza delle circostanze in essa riferite che doveva essere fornita ritualmente in giudizio.
Entrambe le già menzionate circostanze risultano, in ogni caso, in contrasto con
CP_ quanto dichiarato dalla stessa ricorrente all nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale presentata dalla ricorrente il 01/10/2021, nella quale ha dichiarato di essere coniugata con e ha inserito i redditi del Controparte_2
coniuge.
CP_ In base a tale dichiarazione, l ha modificato, nei propri archivi, lo stato civile della ricorrente e ha calcolato i redditi includendo (così come previsto dalla legge per i precettori di assegno sociale coniugati) quelli del coniuge, determinando così il superamento dei limiti reddituali per la prestazione richiesta e l'insorgenza dell'indebito
Né la ricorrente, su cui incombeva l'onere, ha fornito la prova dei redditi familiari prodotti e dichiarati per gli anni in contestazione 2017-2021 essendo si limitata a produrre un'attestazione dell'agenzia delle entrate relativa ai propri redditi personali per gli anni 2015-2018 sebbene il periodo dell'indebito fosse relativo agli
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anni 01/01/2017 al 31/10/2021 e il superamento de limite reddituale riguardasse il cumulo con i redditi del coniuge.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 13/10/2025.
IL GIUDICE
NA IF
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro