TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/09/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1443/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1443/2016 R.Gen.Aff.Cont. TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA Parte_1 C.F._1 VALERIANO D'AURIA N. 4 RAPOLLA presso lo studio dell'Avv. GRAMEGNA PATRIZIA, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTRICE E IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. , c.f.: , elett.te CP_1 dom.to alla VIA DEL GALLITELLO N. 221 C/O AVV. SERGIO POTENZA 85100 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. BELLOMO MICHELE, c.f.: dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._3 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA E
Oggetto: Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clausole. Conclusioni: rinuncia agli atti e all'azione depositata in data 19.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 15 aprile 2016, veniva notificato alla società un atto di CP_1 citazione ad opera della signora con udienza per il 14 Parte_1 settembre 2016, a celebrarsi presso il Tribunale di Potenza.
Parte attrice premette che, con atto a rogito OT , del giorno Persona_1 4 novembre 2010, repertorio 14.975, raccolta 8.261, aveva:
• concesso in locazione alla porzione di terreno di mq. 64.500, CP_1
insistente sulla maggiore consistenza delle particelle al foglio 17, nn. 45, 225, e foglio 19 n. 562, situate in Melfi alle contrade Montelongo e Manno. In atto la parte locata è rappresentata graficamente con una planimetria e evidenziata con colore verde;
• costituito, sempre a favore della diritto di superficie e la servitu' di CP_1 non ombreggiamento, nella parte, insistente sempre sulle suddette particelle. In detto atto, la parte oggetto del diritto reale è rappresentata con tre planimetrie e evidenziata con colore celeste.L'attrice stessa, precisa, che successivamente veniva eseguital'individuazione catastale delle suddette particelle interessate, rispetto alla maggiore consistenza. L'attrice, continua nella narrazione, affermando che, con successivo atto di identificazione catastale e rettifica a rogito del 18.11.2010, Rep. 15.064 e Racc. Persona_2
8.310, venivano identificate le particelle catastali su cui è costituito il diritto di superficie e precisamente al foglio 17, particelle 769 e 771 e al foglio 19, particella 627. Parte attrice ha quindi attribuito alla società un inadempimento per CP_1 non aver fornito una fideiussione adeguata e per non aver versato l'importo di Euro 80.277,80, quale provento contrattuale afferente gli anni 2014, 2015 e 2016.
Pertanto, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice richiede, non solo l'accertamento dell'inadempimento, ma anche la restituzione delle aree con ritenzione delle opere e il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la insistendo per l'infondatezza ed il rigetto CP_1 della domanda.
Con nota del 19.06 2025 la procuratrice di parte attrice dichiarava di intendere rinunciare agli atti e all'azione, allegando specifica dichiarazione della parte rappresentata.
Parte attrice, nell'inviare la suddetta richiesta, fa riferimento alla rinuncia agli atti e all'azione.
È il caso di precisare la principale differenza tra le due soluzioni in esame.
La differenza risiede nella possibilità, o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda giudiziale e, nella forma di presentazione della richiesta.
Il primo comma dell'articolo 306 cpc dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione. La rinuncia non necessita di alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente
- 2 -
in un successivo giudizio. È sufficiente che il procuratore della parte disponga della prevista procura alle liti.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Con riferimento alle spese di lite, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che la liquidazione delle spese, in caso di rinuncia agli atti, è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
Preso atto, comunque, del sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti:
“La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere”( cfr. Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n.19845).
Si ritiene sussistano, tuttavia, giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto che nelle more è intervenuta la carenza di legittimità attiva dei medesimi, avendo gli stessi in data 14.09.2023 venduto i terreni oggetto della presente richiesta di risoluzione contrattuale, con atto per OT Rep. N.64.294 registrato a Melfi il Persona_3 09.10.2023 al n. 3073 e trascritto a Potenza il 09.10.2023 prodotto agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
- 3 -
nei confronti di IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 CP_1 RAPP.TE P.T. , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 11/09/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1443/2016 R.Gen.Aff.Cont. TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA Parte_1 C.F._1 VALERIANO D'AURIA N. 4 RAPOLLA presso lo studio dell'Avv. GRAMEGNA PATRIZIA, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTRICE E IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. , c.f.: , elett.te CP_1 dom.to alla VIA DEL GALLITELLO N. 221 C/O AVV. SERGIO POTENZA 85100 POTENZA, presso lo studio dell'Avv. BELLOMO MICHELE, c.f.: dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._3 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA E
Oggetto: Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clausole. Conclusioni: rinuncia agli atti e all'azione depositata in data 19.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 15 aprile 2016, veniva notificato alla società un atto di CP_1 citazione ad opera della signora con udienza per il 14 Parte_1 settembre 2016, a celebrarsi presso il Tribunale di Potenza.
Parte attrice premette che, con atto a rogito OT , del giorno Persona_1 4 novembre 2010, repertorio 14.975, raccolta 8.261, aveva:
• concesso in locazione alla porzione di terreno di mq. 64.500, CP_1
insistente sulla maggiore consistenza delle particelle al foglio 17, nn. 45, 225, e foglio 19 n. 562, situate in Melfi alle contrade Montelongo e Manno. In atto la parte locata è rappresentata graficamente con una planimetria e evidenziata con colore verde;
• costituito, sempre a favore della diritto di superficie e la servitu' di CP_1 non ombreggiamento, nella parte, insistente sempre sulle suddette particelle. In detto atto, la parte oggetto del diritto reale è rappresentata con tre planimetrie e evidenziata con colore celeste.L'attrice stessa, precisa, che successivamente veniva eseguital'individuazione catastale delle suddette particelle interessate, rispetto alla maggiore consistenza. L'attrice, continua nella narrazione, affermando che, con successivo atto di identificazione catastale e rettifica a rogito del 18.11.2010, Rep. 15.064 e Racc. Persona_2
8.310, venivano identificate le particelle catastali su cui è costituito il diritto di superficie e precisamente al foglio 17, particelle 769 e 771 e al foglio 19, particella 627. Parte attrice ha quindi attribuito alla società un inadempimento per CP_1 non aver fornito una fideiussione adeguata e per non aver versato l'importo di Euro 80.277,80, quale provento contrattuale afferente gli anni 2014, 2015 e 2016.
Pertanto, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice richiede, non solo l'accertamento dell'inadempimento, ma anche la restituzione delle aree con ritenzione delle opere e il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la insistendo per l'infondatezza ed il rigetto CP_1 della domanda.
Con nota del 19.06 2025 la procuratrice di parte attrice dichiarava di intendere rinunciare agli atti e all'azione, allegando specifica dichiarazione della parte rappresentata.
Parte attrice, nell'inviare la suddetta richiesta, fa riferimento alla rinuncia agli atti e all'azione.
È il caso di precisare la principale differenza tra le due soluzioni in esame.
La differenza risiede nella possibilità, o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda giudiziale e, nella forma di presentazione della richiesta.
Il primo comma dell'articolo 306 cpc dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione. La rinuncia non necessita di alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente
- 2 -
in un successivo giudizio. È sufficiente che il procuratore della parte disponga della prevista procura alle liti.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Con riferimento alle spese di lite, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che la liquidazione delle spese, in caso di rinuncia agli atti, è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
Preso atto, comunque, del sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti:
“La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere”( cfr. Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n.19845).
Si ritiene sussistano, tuttavia, giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto che nelle more è intervenuta la carenza di legittimità attiva dei medesimi, avendo gli stessi in data 14.09.2023 venduto i terreni oggetto della presente richiesta di risoluzione contrattuale, con atto per OT Rep. N.64.294 registrato a Melfi il Persona_3 09.10.2023 al n. 3073 e trascritto a Potenza il 09.10.2023 prodotto agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
- 3 -
nei confronti di IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 CP_1 RAPP.TE P.T. , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 11/09/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 4 -