Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2024, proposto da
UC ME IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Varone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Condofuri, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 308/2024, Rep. 140/2024, Cron. 1542/2024 emesso dal Giudice di Pace di Palmi nel ricorso RG 1456/2024 nei confronti del Comune di Condofuri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali n. 394 del 26/05/2025 e n. 659 del 14/10/2025 della Sezione;
Vista la memoria del 2/12/2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PE TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11/09/2024 e depositato il successivo 26/09/2024, la ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
- il Comune di Condofuri, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
- con ordinanza n. 394 del 26/05/2025 sono stati disposti incombenti istruttori;
- con successiva ordinanza n. 659 del 14/10/2025, alla luce della richiesta di parte ricorrente, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, al fine di verificare la persistenza dell’interesse a ricorrere;
CONSIDERATO che, con memoria del 2/12/2025, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, dando “ atto che il Comune di Condofuri ha dato esecuzione al titolo giudiziale di cui era stata invocata l’ottemperanza (d.i. n. 308/24 del Giudice di Pace di Palmi) ”, senza, tuttavia, documentare il relativo pagamento;
RITENUTO che, avuto riguardo all’inequivoca dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse a norma dell'art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
RITENUTO, infatti, che il processo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
RITENUTO che le spese processuali possono essere dichiarate non ripetibili, ad eccezione del contributo unificato che, già versato, deve essere rimborsato dall’intimato Comune di Condofuri alla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili, ad eccezione del contributo unificato che, già versato, deve essere rimborsato dall’intimato Comune di Condofuri alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE TI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE TR | TE TI |
IL SEGRETARIO